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Bur n. 58 del 10 giugno 2014


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 126 del 28 maggio 2014

Adesione della Regione all'"Accordo per il credito 2013" sottoscritto da ABI ed Associazioni delle imprese, in vigore dal 1° ottobre 2013. Integrazione delle normative agevolative sulle quali le PMI possono presentare richiesta di applicazione dell'Accordo. DGR n. 1960 del 28 ottobre 2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si integra l’elenco delle normative sulle quali le PMI potranno presentare richiesta di applicazione dell’”Accordo per il credito 2013” sottoscritto da A.B.I. e associazioni delle imprese.

Il Direttore

PREMESSO  che, con Deliberazione n. 3703 del 30 novembre 2009, la Giunta Regionale, in risposta ai fabbisogni del credito delle PMI, ha individuato i seguenti interventi agevolabili: 

a) crediti insoluti, sorti a far data dal mese di giugno 2009, la cui documentazione è rappresentata da ricevute bancarie, effetti cambiari, assegni o titoli di credito similari;

b) crediti maturati verso pubbliche amministrazioni, la cui documentazione è rappresentata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445) accompagnata dalla fotocopia del documento di identità e da copia dei documenti comprovanti i crediti;

c) rimborsi di finanziamenti agevolati a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali per un importo non superiore all’ammontare delle rate di un anno calcolato sulla base delle rate degli ultimi 12 mesi; nonché i rimborsi dei finanziamenti agevolati per le sole quote interesse; 

che le suddette fattispecie possono essere supportate da un finanziamento chirografario della durata massima di 36 mesi, comprensivo di preammortamento minimo di 6 (sei) mesi e massimo di 12 (dodici) mesi; 

che in data 1° luglio 2013  l’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto l’”Accordo per il Credito 2013”, riguardante le operazioni di seguito elencate:

  • operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine (mutui), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
  • operazioni di allungamento della durata dei mutui;
  • operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine;
  • operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 TUB perfezionato o senza cambiali;
  • operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa; 

che l’Accordo prevede, altresì, che siano ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistite da contributo pubblico in conto capitale e/o in conto interessi, così come individuati dall’ente che gestisce la normativa; 

 che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 28 ottobre 2013, nel prendere atto del suddetto Accordo, dispone altresì che le iniziative agevolative gestite in cofinanziamento con il sistema bancario sono quelle individuate in precedenti provvedimenti di moratoria dei crediti (Delibera di Giunta Regionale n. 83 del 29 gennaio 2013 e n. 756 del 21 maggio 2013);   

 che la DGR n. 1960/2013 sopra citata  ha stabilito che le normative possono essere aggiornate con provvedimenti del Dirigente regionale della struttura competente; 

RITENUTO  opportuno integrare l’elenco delle normative agevolative sulle quali le PMI possono presentare richiesta dell’applicazione dell’”Accordo per il Credito 2013”, inserendo anche la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3703 del 30 novembre 2009 contenente “il Piano straordinario di interventi finanziari regionali anticrisi”;                            

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

  1. di integrare l’elenco delle normative agevolative sulle quali le PMI possono presentare richiesta di applicazione dell’”Accordo per il Credito 2013”, sottoscritto fra A.B.I. e associazioni imprenditoriali, e di cui la Regione del Veneto ha preso atto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 28 ottobre 2013, inserendo quanto previsto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3703 del 30 novembre 2009; 
  2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Pelloso

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