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Bur n. 56 del 03 giugno 2014


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 257 del 16 maggio 2014

R.D. 523/1904 - Rinnovo concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in dx fiume Canalbianco in località Ca' Garzoni del Comune di Adria (RO) (Pratica n° CB_RA00082) Ditta: CHIEREGHIN EMMA - ADRIA (RO).

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Sig.ra Chiereghin Emma della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 10.10.2013 Prot. n. 433376;
Nulla-osta tecnico dell'Ufficio Opere Idrauliche fiume Canalbianco del 27.12.2013
Disciplinare n. 3528 del 24.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 05.10.2013 con la quale la Ditta CHIEREGHIN EMMA (omissis) con sede a ADRIA  (RO) in Via Ca' Garzoni, 39  ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in dx  fiume Canalbianco in località Ca' Garzoni del Comune di Adria (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall’Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 27.12.2013;

VISTO che in data 24 aprile 2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U.  n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537  del 24.12.1993,  art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V.  n. 1997 del 25.06.2004

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta CHIEREGHIN EMMA (omissis) con sede a ADRIA  (RO) in Via Ca' Garzoni, 39  il rinnovo della Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in dx  fiume Canalbianco in località Ca' Garzoni del Comune di Adria (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.04.2014 iscritto al n. 3528 di Rep.  di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto. 

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il  bene oggetto della concessione. 

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese. 

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario. 

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

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