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Bur n. 43 del 22 aprile 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 21 del 02 aprile 2014

Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualita' Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore della SOCIETA' AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV).

Estremi dei princiapli documenti dell'istruttoria:
Domanda di concessione n. 0007/2014/C, prot. n. 117250 del 18/03/2014;
Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 122982 del 21/03/2014;
Verbale istruttorio del 25/03/2014.

Il Direttore

VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all’approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n. 12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: QV) di cui alla L.R. n. 12/2001; 

VISTA la domanda di concessione n. 0007/2014/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 dalla SOCIETA’ AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all’unità tecnico-economica (UTE) di Trevignano (TV); 

PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione; 

VISTO il verbale istruttorio del 25/03/2014 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l’istruttoria si è regolarmente conclusa con esito positivo; 

CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la concessione d’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001; 

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l’uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001, al soggetto richiedente SOCIETA’ AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all’unità tecnico-economica (UTE) di Trevignano (TV); 

CONSIDERATO che occorre precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto funghi prataioli, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 e 31 dicembre 2012, n. 54; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;

decreta

  1. di concedere l’uso del marchio “Qualità Verificata” alla SOCIETA’ AGRICOLA FUNGHI DEI COLLI ASOLANI DI FRANCESCUTTI LUCA & C. s.a.s. con sede legale a Trevignano (TV), per il prodotto funghi prataioli e relativo all’unità tecnico-economica (UTE) di Trevignano (TV); 
  2. di precisare che l’uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo sul prodotto funghi prataioli, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall’organismo di controllo; 
  3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza; 
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

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