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Bur n. 40 del 15 aprile 2014


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 523 del 24 dicembre 2013

IPAB Raggruppamento delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di Venezia - IPAB "Opere Riunite Buon Pastore" e IPAB "Asilo A&G. Cortimiglia". Fusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 62 della L. 17 Luglio 1890, n. 6872 e art. 12 comma 2 lettera a) L.R. 15 Dicembre 1982, n. 55.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene concessa la fusione per incorporazione tra gli enti richidenti in oggetto indicati.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di fusione per incorporazione prot. n. 750/11101 del 25 luglio 2013;
delibera di richiesta di fusione per incorporazione n. 15 del 16 novembre 2010;
delibera di richiesta di fusione per incorporazione n. 6 del 16 novembre 2010.

Il Dirigente

  • Vista l’istanza prot. n. 750/11101 del 25 luglio 2013 presentata dal Raggruppamento IPAB “Opere Riunite Buon Pastore” e  IPAB  “Asilo A.&G. Cortimiglia”, in conformità alle delibere n. 15 del 16 novembre 2010 dell’IPAB “Opere Riunite Buon Pastore” e n. 6 del 16 novembre 2010 dell’IPAB  “Asilo A.&G. Cortimiglia” con le quali veniva richiesta la fusione per incorporazione dell’IPAB “Asilo A.&G. Cortimiglia”, nell’IPAB “Opere Riunite Buon Pastore”;
  • atteso che il Comune di Venezia, ritualmente attivato, per il parere di cui all'art. 62 della L. 6972/1890, non ha assunto alcun provvedimento nel merito, di talché, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione delle rispettive istanze, lo stesso va ritenuto assenziente;
  • ricordato che l’Istituto Buon Pastore, sorto per iniziativa del fu Sacerdote Mons. Giovanni Gregoretti, è stato eretto in Ente morale ed è attualmente costituito in IPAB ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 6972 del 1890 con Regio Decreto del 20 novembre 1873. Tale IPAB risulta dalla fusione di alcuni soggetti giuridici, operata con DPGR n. 680 del 31 marzo 1992, con il quale è stato approvato il relativo Statuto;
  • ricordato che l'IPAB “Asilo Infantile Cortimiglia” trae origine dal testamento olografo del 6 settembre 1953 di Guglielmo Cortimiglia, pubblicato in data 23 ottobre 1954 dal notaio Ugo Longo di Mestre (Ve) e che con DPR 16 gennaio 1962 è stato eretto Ente morale;
  • atteso che le due IPAB  risultano già oggi raggruppate e collaborano da anni allo scopo di valorizzare e ottimizzare le risorse di entrambe le istituzioni. La fusione delle due IPAB per incorporazione dell’IPAB “Asilo Infantile Cortimiglia” nell’IPAB “Opere Riunite Buon Pastore”, affidando in via diretta e stabile a quest’ultima la gestione del patrimonio Cortimiglia, persegue l’obiettivo dell’ulteriore snellimento delle pratiche amministrative e riduzione di spese, percorso già avviato con il raggruppamento. La fusione dei due enti persegue, inoltre, il fine di migliorare l’offerta di attività a servizio del territorio, di consentire una migliore elaborazione di strategie con più efficace utilizzo delle risorse, ottimizzando e riducendo le spese di gestione per favorire l’investimento nella qualità di servizi, come precisato dal Revisore Unico dell’IPAB “Asilo Infantile Cortimiglia” e Presidente del Collegio dei revisori dell’IPAB “Opere Riunite Buon Pastore” nella sua “Attestazione ai fini della fusione per incorporazione”, con ciò soddisfacendo i requisiti richiesti dall’art. 99 del Regolamento amministrativo alla Legge Crispi;
  • ritenuto che la richiesta di fusione presentata dagli Enti indicati può essere accolta, anche alla luce di quanto disposto nel Titolo VI della L. 6972/1890, ed in particolare dall’art. 58, in quanto entrambe le IPAB hanno sostanzialmente i medesimi scopi, presentando di fatto una unitarietà e complementarità di servizi, e che gli atti della fusione rispettano quanto indicato all’art. 99 del R.D. 5 Febbraio 1891, n. 5;
  • preso atto che le modifiche allo Statuto non riguardano le parti di disciplina ma sono limitate alla premessa storica e descrittiva;
  • rilevato che il valore complessivo del patrimonio delle Opere Riunite Buon Pastore, come da inventario aggiornato alla data del 26.07.2013, ammonta ad euro 31.997.000,00; che il patrimonio complessivo dell’IPAB “Asilo Infantile Cortimiglia aggiornato alla data del 22.07.2013, ammonta ad euro 860.000,00, e che pertanto il patrimonio complessivo dell’ente erigendo, è di totali euro 32.857.000,00;
  • atteso che ai sensi dell’art. 12 della L.R. del 15 dicembre del 1982  n. 55 rimane comunque in capo alla Direzione per i Servizi sociali della Regione Veneto la competenza alla fusione e all’esame degli statuti e delle loro eventuali modifiche;
  • richiamate, ad ogni modo, tutte le specifiche motivazioni del procedimento di fusione e modifica allo statuto contenute nei provvedimenti dei Consigli di Amministrazione delle IPAB di cui sopra, depositati in copia presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali depositato in copia presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali;
  • preso atto di quanto fissato dall’art. 21 del D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
  • vista la L. n. 6972 del 17 Luglio 1890 e relativi regolamenti;
  • visto l’art. 12 della L.R. n. 55 del 15 Dicembre 1982, come modificato dall’art. 71 della L.R. 30.01.1997, n. 6 e l'art. 129 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
  • preso atto dell’istruttoria dell’Ufficio;

decreta

  1. di approvare la fusione per incorporazione nell’IPAB “Opere Riunite Buon Pastore” dell’IPAB “Asilo A.&G. Cortimiglia” e l’istituzione nella nuova IPAB “Opere Riunite Buon Pastore” con sede in Venezia, con tutti i conseguenti effetti di legge;
  2. di prendere atto delle nuove premesse allo Statuto proprio dell'IPAB “Opere Riunite Buon Pastore” di Venezia, nel testo composto di 20 articoli;
  3. di dare atto che il patrimonio dell’IPAB “Opere Riunite Buon Pastore” di Venezia, sorta dalla fusione per incorporazione nell’IPAB “Opere Riunite Buon Pastore” dell’IPAB “Asilo A.&G. Cortimiglia” consiste in complessivi euro 32.857.000,00 ed è congruo al conseguimento degli scopi di cui allo statuto;
  4. di stabilire che questo provvedimento avrà effetto dalla data dell’approvazione;
  5. di rammentare che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di notificare all’Ente, e di trasmettere al Comune di Venezia per opportuna conoscenza, il presente decreto, redatto in triplo originale, di cui uno conservato presso l’archivio della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  8. di pubblicarlo integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Mario Modolo

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