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Bur n. 32 del 21 marzo 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 25 del 18 marzo 2014

Deliberazione della Giunta regionale n. 2879 del 30 dicembre 2013 "Semplificazione dei procedimenti nel Settore primario. Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio. Modifiche alla lett. d) Edificabilità zone agricole, punto 1): Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR 40/2003 e punto 2): Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.". Indicazioni operative per la presentazione del Piano aziendale.

Note per la trasparenza

La DGR n. 2879/2013 prevede che il Piano aziendale finalizzato alla realizzazione di strutture agricolo-produttive e/o residenze perviene allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA esclusivamente attraverso il SUAP comunale per via telematica, come allegato alla richiesta di rilascio del titolo edilizio a costruire. Si rende pertanto necessario fornire alcune indicazioni operative per l’inoltro del Piano aziendale ad AVEPA, in relazione al tipo di intervento e al relativo titolo abilitativo; inoltre, al fine di garantire continuità nell’attività legata alla presentazione e all’istruttoria delle istanze relative all’edificabilità da parte delle aziende agricole, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale sarà consentita la presentazione dei Piani aziendali in forma cartacea o digitale direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio " pur prevedendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega ed il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che rimane in capo all'Amministrazione regionale.

L'art. 50, comma 1, della medesima legge n. 11/2004, prevede, in adempimento di tale funzione di indirizzo e coordinamento, l’adozione da parte della Giunta regionale di plurimi provvedimenti in alcune specifiche materie, tra i quali alla lettera d) le specificazioni relative all’edificabilità nelle zone agricole.

EVIDENZIATO che per quanto attiene le specifiche tecniche di cui alla precedente lettera d), gli Atti di indirizzo approvati con la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178, hanno individuato in particolare:

1)   la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole;

2)   i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;

3)   la definizione di strutture agricolo-produttive;

4)   i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;

5)   le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;

6)   le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10;

7)   i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi

dell'articolo 45.

PRESO ATTO che le disposizioni relative all’edificabilità approvate con DGR n. 3178/2004 sono state oggetto di successive modifiche e integrazioni, garantendone comunque la stretta coerenza disciplinare con le impostazioni generali degli Atti di indirizzo in argomento. In particolare, con le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 329 del 16 febbraio 2010 e n. 1223 del 25 giugno 2012, sono stati aggiornati i parametri di redditività minima delle imprese agricole e per la redazione e valutazione della congruità del piano aziendale, e si è provveduto alla revisione dei modelli dei documenti che costituiscono il Piano aziendale, al fine di renderlo coerente e conforme ai contenuti del fascicolo aziendale e del “conto economico unico”; infine, sono stati modificati alcuni parametri relativi alla classificazione degli allevamenti.

PRESO ATTO che le medesime deliberazioni n. 3178/2004 e n. 329/2010 hanno inoltre previsto che il dirigente responsabile della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) possa provvedere con proprio decreto agli opportuni aggiornamenti ed adempimenti che si rendessero necessari per l’adeguamento alle disposizioni comunitarie in continua evoluzione in materia di sviluppo rurale, nonché al fine di assicurare tempestività ed efficienza nell’aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti di indirizzo.

EVIDENZIATO inoltre che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1599 del 11 ottobre 2011, “Semplificazione amministrativa delle procedure regionali”, ha intrapreso un'iniziativa per la semplificazione amministrativa delle procedure in tutti i settori regionali, garantendo il coinvolgimento e la partecipazione, anche in fase propositiva, di strutture e dipendenti, cittadini, enti, soggetti economici, formazioni sociali nonché di tutti coloro che operano all'interno del sistema amministrativo.

Le proposte di semplificazione presentate che hanno riguardato il Settore primario hanno motivato la costituzione di 15 Gruppi tecnici di semplificazione (GTS), con l'obiettivo di dare concreta attuazione alle proposte di semplificazione accolte.

EVIDENZIATO in proposito che i due Gruppi di semplificazione del Settore primario relativi ai procedimenti finalizzati ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo hanno evidenziato la necessità di predisporre una proposta di modifica del procedimento per l'edificabilità in territorio agricolo in grado di snellire il carico degli oneri documentali che le imprese agricole sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la tutela del territorio rurale e consentendo il consumo di nuove risorse territoriali solamente quando non esistano alternative alla riqualificazione e al riutilizzo degli edifici esistenti.

PRESO ATTO che, in esito ai lavori dei due GTS sopra citati, sono state elaborate alcune misure di semplificazione del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2879 del 30 dicembre 2013 «Semplificazione dei procedimenti nel Settore primario. Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Modifiche alla lett. d) “Edificabilità zone agricole”, punto 1): “Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR 40/2003” e punto 2): “Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.”».

EVIDENZIATO in proposito che le misure di semplificazione introdotte con la DGR n. 2879/2013 riguardano le modalità per la determinazione del reddito aziendale, che viene calcolato tramite l’utilizzo di valori tabellari di “redditività aziendale” già stabiliti con DGR n. 2113/2011 s.m.i. ed applicati per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale, limitando la compilazione del Conto Economico solamente alle situazioni per le quali il richiedente ritenga che i valori tabellari convenzionali non siano adeguati alla situazione aziendale; vengono altresì ridefiniti i “redditi soglia” in relazione alla zona altimetrica e alla tipologia di intervento.

La medesima deliberazione, oltre ad individuare alcune fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere dalla presentazione del Piano aziendale, introduce nuove modalità per l’inoltro del Piano aziendale allo Sportello unico agricolo di AVEPA, in attuazione delle normative che regolano i rapporti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, in particolare del DPCM 22 luglio 2011, come recepito con deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2013, n. 1050, che prevede l’interlocuzione esclusivamente per via telematica tra imprese e le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1° luglio 2013, e del DPR n. 160/2010 che individua negli Sportelli Unici delle attività produttive (SUAP), istituiti presso i Comuni, gli unici soggetti di riferimento per le imprese. In linea con tali normative, la DGR n. 2879/2013 prevede che il Piano aziendale debba essere inviato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) contestualmente alla domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto sia strutture agricolo-produttive che residenze, quale allegato obbligatorio della stessa; il SUAP provvede quindi ad inoltrare il Piano aziendale allo Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA per l’espressione del parere di competenza.

PRESO ATTO pertanto che, a far data dalla pubblicazione della deliberazione n. 2879/2013 sul BURV, il Piano aziendale finalizzato alla realizzazione di strutture agricolo-produttive e/o residenze non può più essere presentato in forma cartacea direttamente allo Sportello unico agricolo territorialmente competente, ma perviene allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA esclusivamente attraverso il SUAP comunale per via telematica, come allegato alla richiesta di rilascio del titolo edilizio a costruire.

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire continuità nell’attività legata alla presentazione e all’istruttoria delle istanze relative all’edificabilità da parte delle aziende agricole, prevedere un periodo transitorio decorrente dal 28 gennaio 2014 (data di pubblicazione sul BURV della DGR n. 2879/2013) fino al 31 marzo 2014, durante il quale sarà consentita la presentazione dei Piani aziendali in forma cartacea o digitale direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA.

RITENUTO altresì necessario, al fine di dare precise indicazioni agli operatori del settore, fornire le specifiche procedurali per l’inoltro e l’istruttoria dei Piani aziendali in funzione del loro periodo di  presentazione, secondo quanto di seguito esposto:

  • le domande presentate fino al 28 gennaio 2014 sono istruite secondo le disposizioni previgenti, salvo esplicita richiesta del titolare del Piano aziendale che espressamente chiede che l’istruttoria sia effettuata secondo le nuove regole, e a tale scopo produce la necessaria documentazione integrativa. A conclusione dell’iter istruttorio, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA rilascia l’attestazione di approvazione del piano aziendale direttamente al richiedente, unitamente a copia del progetto timbrato e firmato dal responsabile del procedimento del SUA. Tale documentazione dovrà essere allegata alla presentazione del permesso di costruire, della SCIA e/o della DIA al competente SUAP comunale.  
  • Nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014 sarà ancora possibile presentare Piani aziendali in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA, anche utilizzando la vecchia modulistica in sostituzione di quella approvata con la DGR n. 2879/2014; l’istruttoria delle pratiche sarà tuttavia effettuata secondo le nuove regole vigenti.
  •  A partire dal 1° aprile 2014 i Piani aziendali saranno inoltrati al SUA di AVEPA solamente per il tramite del SUAP comunale, congiuntamente alla presentazione di una domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto interventi destinati sia a strutture agricolo produttive che a residenza; anche per le abitazioni l’istanza sarà presentata al SUAP, in quanto le stesse sono considerate ai sensi della LR n. 11/2004, art. 44, strutture a servizio dell’attività agricola. Pertanto, i tempi e le modalità per la conclusione dell’istruttoria e il rilascio del relativo parere sul Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA sono quelli disposti dal DPR n. 160/2010, capo IV - Procedimento ordinario, art. 7 - Procedimento unico.

DATO ATTO che – nelle more dell’informatizzazione del Piano Aziendale da parte di AVEPA conformemente a quanto previsto dal punto 2. della citata DGR n. 2879/2013 – il Piano aziendale, redatto secondo i modelli approvati con la DGR n. 2879/2013, dovrà essere presentato al SUAP comunale quale allegato alla richiesta di permesso di costruire, alla dichiarazione di inizio attività - DIA,  segnalazione certificata di inizio attività - SCIA.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 44, comma 5, sono sempre consentiti, senza la preventiva approvazione del Piano aziendale, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001, corrispondenti agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.

EVIDENZIATO che la DGR n. 2879/2013 prevede che le varianti di modesta entità a interventi edilizi già approvati dal competente SUA di AVEPA, che non ne alterino la natura e le finalità, non richiedono la presentazione un nuovo Piano aziendale;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 44, commi 1, 2 e 3 della LR n. 11/2004, gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento richiedono l’approvazione del Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA secondo le modalità contenute nella DGR n. 2879/2013.

EVIDENZIATO infine che, ai sensi della DGR n. 2879/2013, è necessario che il richiedente presenti una variante al Piano aziendale approvato dal SUA qualora vengano apportate modifiche al progetto originario che incidono sulla tipologia, finalità, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica delle strutture progettate.

RITENUTO pertanto necessario fornire alcune indicazioni operative per la gestione delle pratiche, presentate direttamente al SUA di AVEPA o inoltrate per il tramite il SUAP, in relazione al tipo di intervento edilizio (nuova costruzione, ampliamento, variante ad un intervento già autorizzato) e al relativo titolo abilitativo (permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività - DIA, segnalazione certificata di inizio attività – SCIA).

PRESO ATTO inoltre che il DPR 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, all’art. 10 individua  gli interventi subordinati a permesso di costruire, mentre all’art. 22 individua quelli che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA). Parimenti, l’art. 23 bis del medesimo DPR n. 380/2001 disciplina la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990.

DATO ATTO che, sulla base della lettura coordinata delle sopra citate disposizioni del DPR n. 380/2001, gli “interventi di nuova costruzione” e gli “interventi di ampliamento” eseguiti in territorio rurale ai sensi dell’art. 44 della LR n. 11/2004  sono soggetti a richiesta di rilascio del permesso di costruire o a dichiarazione di inizio attività (DIA) da presentare al SUAP comunale. In tal caso, alla richiesta di permesso di costruire o alla DIA che viene presentata al SUAP, dovrà essere allegata la domanda di approvazione del Piano aziendale; qualora il richiedente sia già in possesso di attestato di approvazione del Piano aziendale, dovranno essere allegati l’attestazione  e gli elaborati progettuali timbrati e firmati. Tale ultima modalità operativa, riferibile alle domande di approvazione di Piano aziendale presentate direttamente al SUA di AVEPA prima del 31 marzo 2014, è destinata ad esaurirsi in breve tempo, in quanto a decorrere dal primo aprile non sarà possibile presentare Piani aziendali se non contestualmente alla richiesta di autorizzazione ad eseguire interventi edilizi.

PRESO ATTO che, in base all’art. 23 bis del DPR n. 380/2001, gli “interventi in variante al permesso di costruire rilasciato” possono essere eseguiti mediante presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), purché le opere edilizie eseguite in variante non vadano ad incidere sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, a modificare la destinazione d’uso, variare la categoria edilizia, alterare la sagoma dell’edificio e violare eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

DATO ATTO inoltre che, con riferimento all’edificabilità nel territorio rurale ai sensi dell’art. 44 della LR n. 11/2004, qualora la fattispecie degli interventi eseguiti in variante richieda l’espressione del parere da parte del competente SUA di AVEPA, si devono applicare le disposizioni del comma 2 dell’art. 23bis del DPR n. 380/2001, che prevedono la presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, nel caso specifico l’approvazione del Piano aziendale in variante; in tal caso, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUAP dell'avvenuta acquisizione del medesimo parere del SUA di AVEPA o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

PRESO ATTO inoltre che il DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, all’art. 2, comma 4., esclude dall'ambito di applicazione del regolamento “gli impianti e le infrastrutture energetiche”; sono pertanto da ritenersi esclusi dalla procedura del SUAP anche gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs 29 dicembre 2003 n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.

PRESO ATTO in proposito che, in applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, è assoggettata ad una “autorizzazione unica” rilasciata dalla Regione; con successiva DGR n. 2204/2008 la Giunta regionale ha attribuito alla Direzione Agroambiente e Servizi per l’agricoltura (ora Dipartimento Agroambiente) la competenza al rilascio dell’Autorizzazione unica per tutti gli impianti a biomasse e biogas (da produzioni agricole e zootecniche senza emissioni significative) che richiedono l’approvazione del Piano aziendale al fine di dimostrarne la connessione con l’attività agricola esercitata dall’azienda che intende realizzare l’impianto.

PRESO ATTO altresì che, ai sensi del dell'art. 6 del D.Lgs 3 Marzo 2011 n. 28, le nuove autorizzazioni e le varianti alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'art.12, comma 10, del D.Lgs 29 dicembre 2003 n.38 – tra i quali sono compresi gli impianti alimentati da biomasse, da biogas che operano in assetto co-generativo, fino a 1 MW di potenza – sono soggetti  a procedura abilitativa semplificata (PAS), in capo all’Amministrazione comunale sul cui territorio si realizza l’impianto.

DATO ATTO che qualora l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e da biogas, sia essa soggetta a PAS o a Autorizzazione unica, richieda l’approvazione del Piano aziendale al fine di dimostrare la connessione dell’impianto con l’attività agricola, il Piano aziendale dovrà essere inoltrato al SUA di AVEPA dall’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione stessa, Comune o Settore Agroambiente, come individuata dalle normative sopra richiamate.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 ter, lettera d), della LR n. 11/2004, nelle zone agricole dei territori classificati montani di cui alla LR n. 2/1994, art. 1, sono consentiti gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc, a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura (ora SUA di AVEPA); tali interventi, e i relativi procedimenti, sono pertanto da ritenersi esclusi dalla procedura del SUAP di cui al DPR n. 160/2010, in quanto non attengono all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

DATO ATTO in proposito che le Relazioni agronomiche finalizzate al rilascio dell’autorizzazione per il mutamento di destinazione d’uso residenziale nel limite dei 300 mc nei territori montani, ai sensi dell’art. 48, comma 7 ter, lettera d), della LR n. 11/2004, dovranno essere inoltre al SUA di AVEPA per il tramite dell’Amministrazione comunale competente al rilascio dell’autorizzazione stessa;

PRESO ATTO infine che gli ampliamenti effettuati ai sensi della LR n. 14/2009 e smi “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, cosiddetto “Piano casa”, esulano dall’applicazione del presente decreto.

RITENUTO pertanto necessario fornire alcune indicazioni operative per l’inoltro del Piano aziendale ad AVEPA, in relazione al tipo di intervento e al relativo titolo abilitativo (permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività - DIA, segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, procedura abilitativa semplificata - PAS, Autorizzazione Unica).

decreta

1.   di approvare le premesse del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che illustrano a motivano le diverse casistiche relative alla presentazione del Piano aziendale, di cui al comma 3 dell’art. 44 della LR n. 11/2004;

2.   di fissare alla data del 31 marzo 2014 il termine del periodo transitorio, decorrente dal 28 gennaio 2014 (data di pubblicazione sul BURV della DGR n. 2879/2013), durante il quale sarà consentita la presentazione dei Piani aziendali in forma cartacea o digitale direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA;

3.   di approvare le seguenti specifiche procedurali per la presentazione, l’inoltro e l’istruttoria dei Piani aziendali finalizzati ad ottenere l'autorizzazione ad edificare sia residenze che strutture agricolo-produttive in territorio agricolo, ai sensi dell’art. 44 della LR n. 11/2004:

  • le domande presentate fino al 28 gennaio 2014 sono istruite secondo le disposizioni previgenti, salvo esplicita richiesta del titolare del Piano aziendale che espressamente chiede che l’istruttoria sia effettuata secondo le nuove regole, producendo a tale scopo la necessaria documentazione integrativa. A conclusione dell’iter istruttorio, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA rilascia l’attestazione di approvazione del piano aziendale direttamente al richiedente, unitamente a copia del progetto timbrato e firmato dal responsabile del procedimento del SUA. Tale documentazione dovrà essere allegata alla presentazione del permesso di costruire, della SCIA e/o della DIA al competente SUAP comunale;
  • nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014, sarà ancora possibile presentare Piani aziendali in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA, anche utilizzando la vecchia modulistica in sostituzione di quella approvata con la DGR n. 2879/2013; l’istruttoria delle pratiche sarà tuttavia effettuata secondo le nuove regole vigenti;
  •  a partire dal 1° aprile 2014 i Piani aziendali saranno inoltrati al SUA di AVEPA solamente per il tramite del SUAP comunale, congiuntamente alla presentazione di una domanda di permesso di costruire, di una dichiarazione di inizio attività - DIA, di una segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, avente ad oggetto interventi destinati sia a strutture agricolo produttive che a residenza. Pertanto, i tempi e le modalità per la conclusione dell’istruttoria e il rilascio del relativo parere sul Piano aziendale da parte del SUA di AVEPA sono quelli disposti dal DPR n. 160/2010, capo IV - Procedimento ordinario, art. 7 - Procedimento unico;
  • gli “interventi di nuova costruzione” e gli “interventi di ampliamento” eseguiti in territorio rurale ai sensi dell’art. 44 della LR n. 11/2004  sono soggetti a richiesta di rilascio del permesso di costruire o a dichiarazione di inizio attività (DIA) da presentare al SUAP comunale. In tal caso, alla richiesta di permesso di costruire o alla DIA che viene presentata al SUAP, dovrà essere allegata la domanda di approvazione del Piano aziendale; qualora il richiedente sia già in possesso di attestato di approvazione del Piano aziendale, dovranno essere allegati l’attestazione  e gli elaborati progettuali timbrati e firmati;
  • gli “interventi in variante al permesso di costruire rilasciato” eseguiti in territorio rurale ai sensi dell’art. 44 della LR n. 11/2004, possono essere eseguiti mediante presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 23 bis del DPR n. 380/2001. Qualora la fattispecie degli interventi eseguiti in variante richieda l’espressione del parere da parte del competente SUA di AVEPA, si devono applicare le disposizioni del comma 2 dell’art. 23 bis del DPR n. 380/2001, che prevedono la presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e della domanda di approvazione del Piano aziendale in variante; in tal caso, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUAP dell'avvenuta acquisizione del medesimo parere del SUA di AVEPA o dell'esito positivo della conferenza di servizi;
  • nelle more dell’informatizzazione del Piano Aziendale da parte di AVEPA conformemente a quanto previsto dal punto 2. della citata DGR n. 2879/2013 – il Piano aziendale, redatto secondo i modelli approvati con la DGR n. 2879/2013, dovrà essere presentato al SUAP comunale quale allegato alla richiesta di permesso di costruire, alla dichiarazione di inizio attività - DIA,  e segnalazione certificata di inizio attività – SCIA;

4.   di approvare le seguenti specifiche procedurali per la presentazione, l’inoltro e l’istruttoria dei Piani aziendali finalizzati al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e da biogas:

  • le domande presentate fino al 28 gennaio 2014 sono istruite secondo le disposizioni previgenti, salvo esplicita richiesta del titolare del Piano aziendale che espressamente chiede che l’istruttoria sia effettuata secondo le nuove regole, producendo a tale scopo la necessaria documentazione integrativa. A conclusione dell’iter istruttorio, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA rilascia l’attestazione di approvazione del piano aziendale direttamente al richiedente, unitamente a copia del progetto timbrato e firmato dal responsabile del procedimento del SUA;
  • nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014, sarà ancora possibile presentare Piani aziendali in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA, anche utilizzando la vecchia modulistica in sostituzione di quella approvata con la DGR n. 2879/2013; l’istruttoria delle pratiche sarà tuttavia effettuata secondo le nuove regole vigenti;
  • a partire dal 1° aprile 2014 i Piani aziendali saranno inoltrati al SUA di AVEPA solamente dall’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione stessa, Comune o Settore Agroambiente, a seconda che l’impianto sia soggetto a PAS o a Autorizzazione unica;

5.   di approvare le seguenti specifiche procedurali per la presentazione, l’inoltro e l’istruttoria delle Relazioni agronomiche finalizzati al rilascio dell’autorizzazione per il mutamento di destinazione d’uso residenziale nel limite dei 300 mc nei territori montani, ai sensi dell’art. 48, comma 7 ter, lettera d), della LR n. 11/2004:

  • nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014, sarà ancora possibile presentare le Relazioni agronomiche in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA;
  • a partire dal 1° aprile 2014 le Relazioni agronomiche saranno inoltrate al SUA di AVEPA solamente dall’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione stessa;

6.   di escludere dall’applicazione del presente decreto gli ampliamenti effettuati ai sensi della LR n. 14/2009 e smi “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, cosiddetto “Piano casa”;

7.   di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

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