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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI ROVIGO n. 5 del 23 gennaio 2014
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'utilizzo di terreno demaniale in Comune di Rovigo (RO) Loc. Borsea censito al fg. 13 mappale 114/p della superficie di mq 4838 ad uso agricolo-seminativo. (Pratica n° CB_TE00058) Concessionario: BEDENDO LINA Borsea-Rovigo (RO) Rinnovo.
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01.10.2013 con la quale la Sig.ra Bedendo Lina (omissis) residente a Borsea (RO) in (omissis) Borsea-Rovigo (RO) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l’utilizzo di terreno demaniale in Comune di Rovigo (RO) Loc. Borsea censito al fg. 13 mappale 114/p della superficie di mq 4838 ad uso agricolo-seminativo;
VISTO il parere favorevole espresso dal tecnico responsabile di zona in data 16.12.2013;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 30.12.2013 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Sig.ra Bedendo Lina (omissis) residente a Borsea (RO) (omissis) il rinnovo della concessione demaniale per l’utilizzo di terreno demaniale in Comune di Rovigo (RO) Loc. Borsea censito al fg. 13 mappale 114/p della superficie di mq 4838 ad uso agricolo-seminativo, con le modalità stabilite nel disciplinare del 30.12.2013 iscritto al n. 3364 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 01.01.2014, in quanto naturale prosecuzione della concessione precedente, rilasciata con Decreto n. 321 del 21.09.2004. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 186,10 (centottantasei/10) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 – Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7 – Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Direttore Vicario Adriano Camuffo
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