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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 9 del 27 gennaio 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per i Centri Diurni per persone disabili "CD 1" e "CD2" della Fondazione I.R.E.A. Morini Pedrina Pelà Tono, Viale fiume 51/53, Este (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
Il Direttore
Premesso:
che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”;
che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto che i centro diurni per persone disabili “CD 1” e “CD 2” della Fondazione I.R.E.A. Morini Pedrina Pelà Tono di Este viale Fiume 51/53, sono stati autorizzati all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 75 del 17/3/2009 per la capacità ricettiva di 30 posti ciascuno; con nota protocollo 389/EP del giorno 1/10/2013 - acquisita al protocollo regionale in data 23/10/2013 al n. 453455 - il rappresentante legale della Fondazione ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011 dichiarando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 17 di Monselice nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 324/2013;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.
decreta
Mario Modolo
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