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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 8 del 27 gennaio 2014
Autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Residenza Papa Luciani", via Dante 49/A, San Vendemiano (TV) Istituto Cesana Malanotti, via Carbonera 15, Vittorio Veneto (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto:
che la “Residenza Papa Luciani” di San Vendemiano, via Dante 49/A dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 193 del 25/5/2009 per 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale; a seguito di trasformazione di posti letto, l’Istituto ha chiesto con nota protocollo 3032 del 27/11/2013, nuova autorizzazione all’esercizio; l’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha effettuato la visita di verifica in data 10/12/2013.
Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 7 con nota protocollo 40.771 del 17/12/2013 - acquisita al protocollo regionale in data 30/12/2013 al n. 566891 - risulta che la Residenza è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 70 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale; nel documento l’Azienda ULSS 7 ha indicato: “Si raccomanda che la disposizione dei letti garantisca su tre lato lo spazio sufficiente per i movimenti dell’anziano e del personale come da standard CS.PNA.AU.2.2.1, 2, 3, 4. Si raccomanda l’adeguamento del rapporto operatore-utente nel momento dell’accoglienza ospiti.”.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 7 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318/2013;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92
decreta
Mario Modolo
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