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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 7 del 27 gennaio 2014
Nuova autorizzazione all'esercizio per la "Casa per anziani di Silea" della Fondazione "Villa D'Argento", Viale della Libertà 22, Silea (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che la “Casa per Anziani di Silea” della Fondazione “Villa d’Argento” di Silea viale della Libertà 22, è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 469 del 25/11/2009, n. 123 e 124 del 30/5/2008 per complessivi 56 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e 10 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti; a seguito di realizzazione di nuovi posti letto, con nota protocollo 2298 del 9/10/2013 la Fondazione ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007; l’Azienda ULSS 9 di Treviso ha effettuato la visita di verifica in data 25/11/2013.
Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 9 con nota protocollo 136435 del 17/12/2013, acquisita al protocollo regionale in data 23/12/2013 al n. 557542 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 10 posti di centro diurno, 68 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale; i posti letto sono ripartiti in 4 nuclei.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 9 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 335/2013;
Visto l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.
decreta
Mario Modolo
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