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Bur n. 31 del 18 marzo 2014


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 7 del 27 gennaio 2014

Nuova autorizzazione all'esercizio per la "Casa per anziani di Silea" della Fondazione "Villa D'Argento", Viale della Libertà 22, Silea (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza
L'atto autorizza ex novo il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 2298 del 9/10/2013 parere dell'Azienda ULSS 9 trasmesso con nota protocollo n. 136435 del 17/12/2013

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che la “Casa per Anziani di Silea” della Fondazione “Villa d’Argento” di Silea viale della Libertà 22, è stata autorizzata all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 469 del 25/11/2009, n. 123 e 124 del 30/5/2008 per complessivi 56 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e 10 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti; a seguito di realizzazione di nuovi posti letto, con nota protocollo 2298 del 9/10/2013 la Fondazione ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007; l’Azienda ULSS 9 di Treviso ha effettuato la visita di verifica in data 25/11/2013.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 9 con nota protocollo 136435 del 17/12/2013, acquisita al protocollo regionale in data 23/12/2013 al n. 557542 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 10 posti di centro diurno, 68 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale; i posti letto sono ripartiti in 4 nuclei.

Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 9 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 335/2013;

Visto l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;

Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.

decreta

  1. di rilasciare nuova autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, per la “Casa per Anziani di Silea” della Fondazione “Villa d’Argento”, viale della Libertà 22, Silea (TV) avente capacità ricettiva di 68 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 24  posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e 10 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti; 
  2. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti; 
  3. di incaricare l’azienda ULSS 9 di Treviso della verifica dell’attività erogata presso il centro di servizi a tre mesi dalla data del presente decreto ed alla trasmissione di una apposita relazione; 
  4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 9 di Treviso nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 335/2013; 
  5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente; 
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; 
  7. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione autorizzata, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 9 di Treviso, al Comune di Silea (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 9 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Mario Modolo

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