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Bur n. 28 del 11 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 101 del 24 dicembre 2013

Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES srl, con sede legale in Piazza dei Maestri del Lavoro n. 7 a Cernusco sul Naviglio (MI) e ubicazione impianto in Via San Leonardo, 23 in Comune di Villadose (RO). Autorizzazione Integrata Ambientale Punti 5.1 e 4.5 dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n° 152/2006

Note per la trasparenza
Rilascio di un'Autorizzazione Integrata Ambientale ad un impianto che utilizza un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, e ad un impianto per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi. Estremi sei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta per l'ottenimento dell'AIA definitiva pervenuta con prot. N. 195507 del 27.04.2012 Richiesta di rinnovo AIA impianto di incenerimento trasmessa con prot. n. 264617 del 20.06.2013 Trasmissione documentazione integrativa pervenuta con prot. 552886 del 18.12.2013

Il Segretario

VISTE le Direttive del Consiglio dell’Unione Europea 96/61/CE del 24/09/1996 e 2008/1/CE del 15/01/2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20/03/2007 “Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005” e le successive deliberazioni integrative;

VISTE la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 che approva il Piano di Tutela delle Acque e la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 80 del 27/01/2011 che riporta le linee guida per l’applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che, con decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 139 del 30.10.2007, come volturato e prorogato dai successivi decreti n.21 del 04.04.2011, n.83 del 29.10.2012, n. 19 del 29.04.2013, e n.47 del 30.07.2013, è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria”, alla ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l, per l’attività attualmente individuata al punto 4.5 dell’Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006;

RICHIAMATO il precedente decreto n. 126 del 24 dicembre 2008, come modificato dai successivi DDSR n. 13/2011, n. 47/2011 e n. 12/2013, con cui è stata rilasciata alla Ditta RIBBON S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di incenerimento rifiuti ubicato in Via San Leonardo, 23 in Comune di Villadose (RO) per l’attività soggetta al punto 5.1 dell’Allegato I del D. Lgs 18.02.2005 n. 59 (oggi Punto 5.1 dell’Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006);

PRESO ATTO che con il succitato DSR n. 13 del 4 marzo 2011 l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al precdedente DSR n. 126/2008, a seguito della comunicazione del cambio di ragione sociale, alla Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Piazza dei Maestri del Lavoro n. 7 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Codice fiscale/Partita IVA 02892360153;

RICHIAMATA la DGR 2388 del 27.11.2012 con la quale è stata rilasciata alla ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l., l’autorizzazione alle emissioni per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a gas metano, nello stabilimento in Via San leonardo 23 in Comune di Villadose (RO);

VISTA la domanda di rinnovo dell’AIA di cui al DSR n. 126/2008, relativa all’impianto di incenerimento, presentata dalla Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l. in data 20 giugno 2013 ed acquisita al prot. reg.le n. 264617 del 20 giugno 2013;

VISTA la domanda di autorizzazione domanda di autorizzazione per l’attività di cui al punto 4.5 dell’Allegato  VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/06 per ottenere l’AIA definitiva, presentata dalla Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l. in data 26.04.2012 ed acquisita al prot. reg.le n.195507 del 27.04.2012;

VISTA la documentazione integrativa alla domanda di AIA per l’impianto chimico, ricevuta con prot. n. 498269 del 05.11.2012, prot. n.238194 del 05.06.2013, e prot. n.428110 del 08.10.2013;

VISTI gli esiti della riunione tecnica istruttoria, effettuata presso gli Uffici regionali in data 13 novembre 2013, alla quale erano stati invitati a partecipare rappresentanti della Provincia di Rovigo, di ARPAV – Dipartimento prov.le di Rovigo, del Comune di Villadose, di Polesine Acque e della Ditta, come trasmessi a tutti gli Enti convocati con nota n. 505632 del 20.11.2013;

PRESO ATTO che al succitato incontro risultavano assenti, tra i soggetti convocati,  la Provincia di Rovigo, il Comune di Villadose e Polesine Acque;

VISTA la nota di Polesine Acque ricevuta con prot. n. 486411 del 11.11.2013;

CONSIDERATO che durante l’incontro del 13 novembre è stato comunicato agli Enti che verrà rilasciato alla ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l. un unico decreto autorizzativo, che ricomprenderà l’impianto chimico, l’impianto di incenerimento e l’impianto di produzione di energia elettrica;

PRESO ATTO che come dichiarato dal Gestore nel corso del succitato incontro del 13 novembre 2013 l’invio dei rifiuti liquidi all’impianto di incenerimento – sulla base delle attuali strategie aziendali - deve intendersi, oramai, solo occasionale;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito dell’incontro del 13 novembre, ricevuta con prot.n. 531840 del 5.12.2013;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo, relativo a tutto lo stabilimento, allegato alla nota acquisita al prot. reg.le n. 552886 del 18.12.2013;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 29 – quater del D. Lgs. n. 152/2006, per tutti gli impianti assoggettati alla disciplina dell’AIA, deve essere acquisito sulla proposta del gestore di controlli e monitoraggi ambientali il parere della competente Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;

CONSIDERATO che, ai sensi della DGRV n. 242 del 9 febbraio 2010, come modificata dalla successiva DGRV n. 863 del 15 maggio 2012, i piani di monitoraggio e controllo relativi agli impianti di gestione rifiuti assoggettati alla disciplina dell’AIA devono essere “validati” dalla Provincia e dal Dipartimento ARPAV competenti per territorio;

PRESO ATTO che la Provincia di Rovigo, sentita nel merito per le vie brevi, ha dichiarato di non avere particolari osservazioni sul PMC presentato dalla Ditta;

VISTE le osservazioni e le raccomandazioni al PMC, del Dipartimento ARPAV di Rovigo;

PRESO ATTO che con riferimento alla proposta di adeguamento delle emissioni del camino dell’inceneritore ai limiti medi giornalieri previsti nelle MTD di settore, il Gestore – nella succitata nota del 25 novembre 2011 – ha evidenziato che l’impianto in questione, pur essendo stato realizzato a metà degli anni ’90, grazie alle caratteristiche dei reflui liquidi inceneriti, riuscirebbe a raggiungere tutti i valori emissivi richiesti, tranne che per le “polveri”, infatti a seguito di verifica si è valutato che già coi soli off-gas l’impianto presenta un valore tipico pari a 4 mg/Nm3;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di confermare, rispetto al parametro polveri, il limite medio giornaliero previsto dall’Allegato 1 al D. Lgs. n. 133/2005 e pari a 10 mg/Nm3;

PRESO ATTO che con riferimento alla proposta di adeguamento delle emissioni dei camini dotati di scrubber ai limiti previsti nei BREFs di settore il Gestore ha evidenziato di non riuscire a rispettare il limite di 20 mg/Nm3 previsto per i COT ;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di poter far riferimento per detti camini ai limiti  previsti alla parte III dell’Allegato 1 alla parte V del D.lgs 152/06, per la specifica attività d’impresa, tenuto inoltre in considerazione che la ditta effettua il recupero di di solventi;

       VISTA la richiesta di esclusione dall’autorizzazione dei camini 11, 12, 13, ricevuta con prot.
n. 428110 del 08.10.2013, giustificata dal fatto che detti camini rappresentano in realtà emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e pertanto rientranti nelle fattispecie di cui all’art.272 comma 5;

RITENUTO per quanto sopra di poter escludere dall’autorizzazione i punti di emissione 11, 12, 13.

VISTA la nota del 10.12.2013 (acquisita al prot. reg.le n. 552886 del 18.12.2013) con la quale il Gestore ha fornito le impostazioni dei parametri di configurazione degli strumenti analogici e digitali dello SME anche nel caso in cui vengano alimentati i soli flussi gassosi, nonché gli esiti delle campagne di analisi su detti flussi eseguite nell’ultimo bimestre;

CONSIDERATO che l’art. 33 della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore e che le relative tariffe sono state individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008);

VISTA la DGR n. 1519 del 26/05/09 con la quale la Giunta regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;

PRESO ATTO che la Ditta FRESENIUS KABI INFECTIVES S.r.l ha provveduto, relativamente al rinnovo dell’AIA dell’impianto di incenerimento, e al rilascio dell’AIA definitiva dell’impianto chimico, e secondo le modalità di cui alla DGRV n. 1519/2009, al pagamento degli oneri istruttori di cui sopra, come evidenziato dalla quietanza di pagamento allegata alle medesime istanze del 26 aprile 2012 e del 20 giugno 2013;

VISTA la DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543/2012 e n. 346/2013, con la quale sono state individuate le modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti in sostituzione delle precedenti emanate con DGRV n. 2528/1999;

PRESO ATTO che la Ditta FRESENIUS KABI INFECTIVES S.r.l. ha presentato alla Provincia di Rovigo, con nota del 15 luglio 2013, le garanzie finanziarie conformi alle succitate disposizioni regionali e che tali garanzie risultano essere state formalmente accettate dalla medesima Provincia di Rovigo, come risulta dalla nota n. 33584 del 19 luglio 2013;

VISTO che, ai sensi art. 29 quater comma 12, D.lgs. n. 152/2006 ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l’altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di stoccaggio rifiuti; l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di incenerimento rifiuti, l’autorizzazione alle  emissioni in atmosfera, l’autorizzazione allo scarico dei reflui produttivi;

RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, nell’All. VIII, alla Parte Seconda, ai punti 4.5 e 5.1, per un periodo di anni 5 come previsto dall’articolo 29 octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

decreta

A. Termini autorizzazione

  1. L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l., con sede legale in Piazza dei Maestri del Lavoro n. 7 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), codice fiscale/partita IVA 02892360153 ubicato in Via San Leonardo, n. 23 in Comune di Villadose (RO)  per l’attività individuata ai punto 5.1 e 4.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;
  2. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l. ha validità 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento, così come previsto dall’articolo 29 – octies del D. Lgs. n. 152/2006.
    Per l’eventuale rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi ai 5 anni di validità dell'AIA;
  3. La Ditta FRESENIUS KABI ANTI-INFECTIVES S.r.l. è il Gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006;
  4. Ai sensi dell’articolo dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  • Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di incenerimento rifiuti (sezione B);
  • Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di stoccaggio rifiuti (sezione C);
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (sezione D);
  • Autorizzazione agli scarichi acque reflue (sezione E);
  1. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A.
  2. L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

B. Esercizio impianto di incenerimento rifiuti

6.1.   Sono ammesse alle operazioni di incenerimento (D10) di cui all’allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. - combinato con il recupero energetico del vapore generato dalla combustione -  le tipologie di rifiuti prodotte all’interno dello stabilimento chimico del medesimo Gestore ed identificate, mediante codifica C.E.R. e relativa descrizione, che di seguito si riportano:

  • 070501* - soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri con potere calorifico inferiore minimo pari a 94,3 Kcal/Kg - 395 KJ/Kg e potere calorico massimo pari a 1122 Kcal/Kg - 4700 KJ/Kg;
  • 070504* - altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri con potere calorifico inferiore compreso tra 2261 Kcal/Kg e 4474 Kcal/Kg;
  • 070508* - altri fondi di distillazione e residui di reazione con potere calorifico inferiore compreso tra 4035 Kcal/Kg e 5259 Kcal/Kg.

6.2.   I quantitativi massimi smaltibili in impianto per le singole tipologie di rifiuti, espressi in t/anno, sono i seguenti:

  • 070501* : 3270 t/anno;
  • 070504* : 695 t/anno;
  • 070508* : 785 t/anno.

6.3.   I flussi di massa minimo e massimo di ogni singola tipologia di rifiuto da incenerire ammesso in impianto sono fissati pari a 0-600 Kg/h, a fronte di una capacità nominale dell’impianto di 2,758 t/h;

6.4.   Relativamente ai rifiuti liquidi la potenzialità massima autorizzata è fissata in complessivi 600 Kg/h;

6.5.   E’ ammesso il convogliamento al forno inceneritore dei reflui gassosi costituiti da miscele di aria e solvente originate dagli sfiati dei reattori di sintesi e dagli sfiati delle pompe a vuoto dei reparti di produzione mediante alimentazione al bruciatore del forno statico per una potenzialità massima di 1.200 Nmc/h;

6.6.   Nei casi di guasto, il Gestore riduce o arresta l’attività di alimentazione rifiuti e/o flussi gassosi appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento, come previsto dall’art. 16, comma 2 del D. Lgs. n. 133/05;

6.7.   L’impianto di incenerimento deve essere gestito in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento (al di sopra del minimo tecnico pari a 10 l/h di rifiuti liquidi alimentati), esclusi arresti o guasti, non vengano superati i limiti delle emissioni degli inquinanti, come valore medio giornaliero e come valore medio semiorario, indicati nell’allegato 1, paragrafo A, del D. Lgs. 133/05 “Attuazione della direttiva 2000/76/ce – Incenerimento rifiuti”;

6.8.   Fatto salvo l’articolo 8, comma 8, lettera c) del D. Lgs. n. 133/05, per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l’impianto o la singola linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive a partire dalla segnalazione del superamento e dalla conseguente nonché immediata attivazione delle misure necessarie a riportare l’impianto nelle normali condizioni di esercizio; inoltre la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell’intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione;

6.9.   In caso di malfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione o arresti tecnicamente inevitabili, la concentrazione totale di polveri nelle emissioni in atmosfera non deve in alcun caso superare i 150 mg/mc, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell’atmosfera di CO e TOC. In caso di guasto dei sistemi di misurazione delle emissioni in atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti, la ditta è tenuta ad effettuare – per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento – almeno una misura settimanale in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento: il Gestore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente alla Regione Veneto e agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento;

6.10.   La gestione dell’attività di incenerimento di rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. Il Gestore dovrà provvedere a caratterizzare i rifiuti prima del loro avvio al processo di incenerimento, e comunque, in concomitanza con ogni variazione sostanziale del ciclo di lavorazione, dello stabilimento, che ne origina la produzione; dovranno essere verificati almeno i seguenti parametri: Cloro totale, Fluoro totale, Zolfo totale, PCB/PCT, PCP, Alluminio, Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco, nonché ogni altro parametro significativo della pericolosità del rifiuto; le concentrazioni massime di inquinanti presenti non dovranno superare le concentrazioni di seguito indicate per ciascuna tipologia di rifiuto alimentato al forno inceneritore:

Acque madri – codice CER 070501*

Parametro

U.d.M.

Concentrazione limite

PCI

KJ/kg

3.000

PCS

KJ/kg

5.000

Cloro totale

%

3

Fluoro

%

0,1

Zolfo

%

4

Metalli pesanti (cromo totale, manganese, mercurio, tallio, cromo VI, selenio, arsenico, rame, cobalto, antimonio, tellurio, cadmio, berillio, nichel, piombo, vanadio)

mg/kg

100

Altri metalli (stagno, zinco, alluminio)

mg/kg

80

Solventi totali (escluse le sostanze organiche alogenate)1

mg/kg

250.000

1  le sostanze organiche alogenate, espresse come cloro, devono rispettare il limite dell’1% nel refluo alimentato 

 

Solventi – codici CER 070504* - 070508*

Parametro

U.d.M.

Concentrazione limite

PCI

KJ/kg

10.000 – 20.000

PCS

KJ/kg

20.000 – 28.000

Cloro totale

%

2

Fluoro

%

0,1

Zolfo

%

1

Metalli pesanti (cromo totale, manganese, mercurio, tallio, cromo VI, selenio, arsenico, rame, cobalto, antimonio, tellurio, cadmio, berillio, nichel, piombo, vanadio)

mg/kg

10

Altri metalli (stagno, zinco, alluminio)

mg/kg

40

Solventi totali (escluse le sostanze organiche alogenate)1

mg/kg

> 250.000

1  le sostanze organiche alogenate, espresse come cloro, devono rispettare il limite dell’1% nel refluo alimentato 

 

  1. I rifiuti inviati all'inceneritore non dovranno contenere oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse come cloro; il Gestore è tenuto ad attuare le verifiche del contenuto di cloro con le modalità dalla stessa dichiarate nella domanda di autorizzazione integrata ambientale, all. B.18 (rif. Procedura ambientale PRO_AIA_002 rev. 00 del 04/03/2008);
  2. Tali verifiche dovranno essere sempre rese disponibili all’autorità di controllo, e conservate come parte integrante del quaderno di registrazione in dotazione all’impianto;
  3. Dovrà essere prevista la possibilità di campionare i reflui dalle due linee di alimentazione dei rifiuti liquidi all'inceneritore provenienti dai serbatoi TK2 e S1;
  4. Le scorie e le ceneri totali prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come TOC, superiore al 3% in peso, od una perdita per ignizione superiore al 5% in peso sul secco;
  5. Ai fini della corretta esecuzione del processo di incenerimento  la temperatura della camera di post - combustione deve essere mantenuta ad almeno 850°C, al di sotto dei quali deve essere interrotta l’alimentazione dei rifiuti. di Tale controllo, garantito dall’efficiente funzionamento del PLC deve consentire la rilevazione della temperatura ottimale mediante sua misurazione con la sonda di temperatura T2 installata in uscita dalla camera di post - combustione. La temperatura misurata nella camera di combustione primaria, rilevata tramite la sonda T1, non dovrà scendere al di sotto degli 850 ° C;
  6. Il Gestore deve provvedere a garantire il corretto e regolare funzionamento del PLC; in caso di anomalie deve essere attivata la procedura di emergenza con conseguente blocco, anche manuale, dell’alimentazione dei rifiuti all’inceneritore;
  7. Ai fini dell’esecuzione dei controlli analitici sugli effluenti gassosi, di cui all’Allegato A al D.Lgs. 133/05, sono definiti come periodi di inattività dell’impianto di incenerimento di rifiuti, le fasi di avviamento, di stand- by e di fermo tecnico dell’impianto (durante i quali i fumi di combustione vengono evacuati attraverso il cosiddetto “cappello di emergenza”), corrispondenti rispettivamente:
    1. dalle ore 6.00 alle ore 10.00 di ogni lunedì mattina (avviamento);
    2. dalle ore 14.00 di ogni sabato alle ore 6.00 del lunedì mattina successivo (stand-by);
    3. i periodi di chiusura estiva e invernale (fermo tecnico); in questo caso la ditta dovrà comunicare con congruo anticipo agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) gli effettivi giorni di fermata dell’impianto.
  8. Ogni variazione in ordine ai succitati periodi di fermo impianto deve essere preventivamente e formalmente comunicata alla Regione Veneto e all’autorità di controllo (Provincia ed ARPAV);
  9. L’impianto di incenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l’alimentazione di rifiuti  nei seguenti casi:
    • all’avviamento, finché non sia raggiunta in camera di post - combustione la temperatura minima di 850°C;
    • qualora la temperatura nella camera di post - combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita di 850°C;
    • qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
       

C. Stoccaggio rifiuti

6.11.   Sono autorizzate le operazioni di deposito preliminare (D15) di cui all’allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. delle medesime tipologie di rifiuti ammesse alle operazioni di incenerimento (D10), nonché delle ceneri prodotte dall’impianto ed identificate con il codice CER 191012 nel rispetto dei quantitativi massimi e delle modalità di stoccaggio così definite:

AREA DI STOCC.

CER

Descrizione

Modalità di stoccaggio

Capacità max di stocc.
 (80% capienza) mc.

A15

070504*

“Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri”
distinti rispettivamente in:
MIX SOLVENTI
MIX SOLVENTI (TESTE DI DISTILLAZIONE)

Cisterne
D9
S15



18,4
12

A15

070501*

“Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri”
(ACQUE MADRI)

Cisterne
TK1
D3
D4


32
40
24

A15

070508*

“altri fondi e residui di reazione”
(CODE DI DISTILLAZIONE)

Cisterna
D6


24

A16

190112

Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*

Fusto in cartone + sacco in PE
Da 30 – 40 Kg/cad.

10.000 Kg

 

Le cisterne che alimentano l’impianto di incenerimento, mediante tubazioni aeree in acciaio AISI 316, sono identificate dalle sigle:

  • TK2, con volume di 40 m3 (capacità massima di stoccaggio pari a 32 m3) nella quale è presente il refluo con codice CER 07 05 01* a basso P.C.I.
  • S1, con volume di 30 m3 (capacità massima di stoccaggio pari a 24 m3) nella quale sono presenti i reflui con codice CER 07 05 08* o 07 05 04* ad alto P.C.I.

Le cisterne TK2 e S1 vengono reintegrate settimanalmente trasferendo in esse mediante     pompe i rifiuti con i medesimi codici CER contenuti nelle altre cisterne di stoccaggio sopra indicate. Il riempimento della cisterna S1 deve essere effettuato nel rispetto del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/2006).

La dislocazione dei singoli siti di stoccaggio è individuabile nella planimetria “Aree stoccaggio A15 e A16” acquisita agli atti con prot. n. 657164 del 10.12.2008 (vedi anche planimetria B22 allegata alla domanda di rinnovo dell’AIA 264617 del 20 giugno 2013).

6.12.   Gli altri rifiuti prodotti dallo stabilimento, ivi compresi quelli provenienti dalle attività di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature, devono essere gestiti nel rispetto delle modalità previste dall’art. 183, comma 1, lettera bb) relative al “deposito temporaneo”;

6.13.   Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti (ivi compreso il deposito temporaneo) il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

  1. Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
  2. Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
  3. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l’idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
  4. La ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello presenti nelle cisterne, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria;
  5. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’Autorità di Controllo;
     

D. Emissioni in atmosfera

6.14.   I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Camino

Portata*
(Nm3/h)

Inquinanti

Valore limite autorizzato
(mg/Nm3)

1

10500

Polveri

5

2

4500

Si veda prescrizione 6.15

Si veda  prescrizione 6.15

6

10000

Polveri

5

COT

150

HCl

15

7

3000

Polveri

5

9

2500

Polveri

5

COT

150

HCl

15

10

1000

Polveri

5

21

2800

NOx

350 (O2 rif. 3%)

15

11000

NOx

350 (O2 rif. 3%)

16* *

11000

NOx

350 (O2 rif. 3%)

9200

NOx

250 (O2 rif. 5%)

CO

300 (O2 rif. 5%)

17

3500

Polveri

5

COT

150

HCl

15

18

3000

Polveri

5

COT

150

HCl

15

 

*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%

** Il camino 16 sono convogliati in alternativa le emissione del cogeneratore o quelle della caldaia

6.15.   Il controllo delle emissioni in atmosfera del camino del forno inceneritore (camino 2) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, prescrizioni e limiti, validi sua nel caso di alimentazione a rifiuti liquidi sia nel caso  in cui l’alimentazione sia costituita dai soli flussi gassosi.

  1. I limiti di emissione prescritti per il camino sono quelli di seguito indicati:
    • Valori limite di emissione medi giornalieri stabiliti dalle linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili” D.Lgs. 29/01/2007 per l’incenerimento di rifiuti Tabella E.4.1. “livelli operativi di emissione in atmosfera associati all’applicazione delle BAT”, eccetto che per il parametro “polveri totali”, per il quale si conferma il limite previsto dall’ allegato 1 al D. Lgs. n. 133/2005:

a)   Polveri totali

10 mg/m3

b)   Sostanze organiche sotto forma di gas e   vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)

10 mg/m3

c)   Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)

8 mg/m3

d)   Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)

1 mg/m3

e)   Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2)

40  mg/m3

f)   Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)

180  mg/m3


1.   Valori limite di emissione medi su 30 minuti (rif. allegato 1 al D. Lgs. n. 133/2005): 

 

100% (A)

97% (B)

a)   Polveri totali

30 mg/m3

10 mg/m3

b)   Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)

20 mg/m3

10 mg/m3

c)   Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)

60 mg/m3

10 mg/m3

d)   Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)

4 mg/m3

2 mg/m3

e)   Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2)

200 mg/m3

50 mg/m3

f)   Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)

400 mg/m3

200 mg/m3


2.   Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora (rif. allegato 1 al D. Lgs. n. 133/2005):

a)  Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)

0,05 mg/m3 in totale

b)  Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)

 
 

 

c)  Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg):

0,05 mg/m3

 
 

 

d)  Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)

0,5 mg/m3 in totale

e)  Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)

f)  Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)

g)  Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)

h)  Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)

i)  Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)

j)  Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)

k)  Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)

l)  Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)


I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori del metalli presenti nei relativi composti. 

3.   I valori limite di emissione medi,per i microinquinanti organici sono:

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF)         0,1 ng/m3
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)   0,01 mg/m3

I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione “tossica equivalente”. Per la determinazione della concentrazione “tossica equivalente”, le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell’effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

 

FTE

2,3,7,8 – Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)

1

1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)

0,5

1, 2, 3, 4, 7, 8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)

0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)

0,01

 - Octaclorodibenzodiossina (OCDD)

0,001

2, 3, 7, 8 – Tetraclorodibenzofurano (TCDF)

0,1

2, 3, 4, 7, 8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)

0,5

1, 2, 3, 7, 8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)

0,05

1, 2, 3, 4, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

2, 3, 4, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)

0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)

0,01

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)

0,01

 - Octaclorodibenzofurano (OCDF)

0,001

  

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

 Benz[a]antracene

Dibenz[a,h]antracene

Benzo[b]fluorantene

Benzo[j]fluorantene

Benzo[k]fluorantene

Benzo[a]pirene

Dibenzo[a,e]pirene

Dibenzo[a,h]pirene

Dibenzo[a,i]pirene

Dibenzo[a,l]pirene

Indeno[1,2,3-cd]pirene

4.   Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) – (rif. Tabella E4.1 linee guida D.Lgs. 29/01/2007 ed All. 1 del D. Lgs. n. 1332015):

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

  1.  30 mg/m3 come valore medio giornaliero;
  2. 100 mg/m3 come valore medio su 30 minuti, in un periodo di 24 ore oppure, in  caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm3.
  1. Il sistema di acquisizione dati dovrà rispettare quanto previsto dall’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 con particolare riferimento al punto 4 “Taratura e verifiche” e al punto 5 “Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati”;
  2.  “Le operazioni di taratura e verifica periodica di cui al punto 4 dell’All-VI del D.Lgs.152/06 vanno effettuate con periodicità annuale, ed in relazione alle due diverse modalità operative di conduzione dell’impianto (con o senza alimentazione dei rifiuti liquidi); la data di tali verifiche dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo, anche tramite fax;
  3. I valori limite di emissione si intendono rispettati se conformi a quanto previsto nell’Allegato 1, paragrafo C, punto 1 del D.Lgs. 133/2005, fatto salvo l’obbligo di rispettare i valori medi giornalieri indicati al precedente punto 6.15 lett. a);
  4. I requisiti dell’apparecchiatura utilizzata nel monitoraggio delle emissioni afferenti l’inceneritore dovranno essere conformi al punto 3 “Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni” dell’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06;

6.16.   Dovranno essere mantenute le impostazioni dei parametri di configurazione degli strumenti analogici e digitali dello SME dichiarate dalla ditta con nota n. 552886 del 18.12.2013 ed inserite nel manuale dello SME per entrambe le modalità di funzionamento. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche ai parametri impostati, queste dovranno essere preventivamente comunicate a Regione, Provincia e ARPAV - Dipartimento di Rovigo, fornendo le opportune motivazioni.

6.17.   Dovranno essere conservati presso l’impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo:

  • Apposita procedura di gestione dell’emergenza nel caso di superamento dei limiti autorizzati per le medie semiorarie;
  • Manuale operativo e manuale SME aggiornati per la gestione dell’impianto in tutte le modalità di funzionamento (con o senza alimentazione rifiuti liquidi).

6.18.   Nel caso in cui vengano inviati rifiuti liquidi all’inceneritore valgono le ulteriori seguenti disposizioni:

  • I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l’osservanza dei valori limite indicati dall’Allegato 1, paragrafo A sono normalizzati alle condizioni descritte nell’Allegato 1, paragrafo B del D.Lgs. 133/2005;
  • Relativamente ai controlli discontinui il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti frequenze di monitoraggio in relazione alle effettive condizioni di alimentazione rifiuti liquidi all’impianto nel corso dell’annualità di riferimento:
  • Scenario 1: attività di alimentazione rifiuti liquidi continuativa.

Devono essere misurate con cadenza quadrimestrale, nei mesi di marzo, luglio e novembre, le sostanze di cui all’allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4 del D.Lgs. 133/2005.

  • Scenario 2: attività di alimentazione rifiuti liquidi occasionale e discontinua.

Le sostanze di cui all’allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4 del D.Lgs. 133/2005 devono essere misurate ogni qualvolta i rifiuti liquidi vengono inviati all’inceneritore, fino ad un massimo di 3 volte in un anno. Tali controlli devono essere effettuati entro 5 giorni dall’inizio dell’invio dei rifiuti all’impianto di incenerimento, in modo da effettuare la verifica del rispetto dei limiti nelle condizioni più gravose.

6.19.   Nel caso in cui vengono avviati all’impianto di incenerimento i soli flussi gassosi valgono le ulteriori seguenti disposizioni:

  • Devono essere determinate in discontinuo i parametri metalli, diossine, furani, IPA anche in caso di alimentazione dei soli flussi gassosi e con cadenza almeno annuale, in aggiunta alle verifiche periodiche previste in caso di alimentazione dei rifiuti liquidi
  • Il Gestore è esentato dall’obbligo delle verifiche annuali ai cui alla prescrizione 6.15 c) relativamente alle condizioni operative che prevedono l’invio di rifiuti liquidi all’inceneritore
  • Devono essere misurati e registrati i parametri di processo ed i valori di emissione relativi ai parametri monitorati in continuo rilevati dallo SME, anche in caso di alimentazione dei soli flussi gassosi e quindi anche al di sotto del minimo tecnico attualmente previsto (pari a 10 l/h per i reflui liquidi)
  • Dovrà essere garantita in camera di combustione la temperatura di 850°C

6.20.    Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

6.21.    Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

6.22.    I fori di prelievo di tutti i camini devono trovarsi preferibilmente in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre

6.23.    I camini al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:

  1.  essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori    incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  2. essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 16911-1:2013 - UNI 16911-22:2013 - UNI EN 13284-1/2003, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);

6.24.    Il consumo massimo annuale di solvente non dovrà essere superiore a:

Consumo massimo teorico di solvente (t/anno)

13109

 


6.25.    L’emissione massima totale  (emissione puntuale totale + emissione diffusa totale) non dovrà essere superiore a:      

Emissioni totali massime teoriche di COV (t/anno)

655

 

6.26.    Per le emissioni di COV di cui ai punti n. 2.1 e n. 2.3 della parte I Allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06,  valgono i limiti di emissione riportati negli stessi commi:

  • (H340, H350, H350i, H360D, H360F o R45, R46, R49, R60, R61): 2 mg/Nm3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV, se il flusso di massa ≥10 g/h;
  • (R40, R68): 20 mg/Nm3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV, se il flusso di massa ≥100 g/h.

6.27.    Il gestore raccoglie nel corso dell’anno di competenza tutti i dati necessari ad elaborare ed   aggiornare, secondo le indicazioni contenute nell’All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Gestione dei solventi consuntivo.

6.28.    Alla Regione e all’ARPAV deve pervenire, entro il 30 aprile, un unico elaborato contenente il Piano di Gestione dei Solventi consuntivo per il periodo di competenza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente, insieme a tutti i dati raccolti, i quali consentano di verificare la conformità dell’impianto e delle attività alle prescrizioni dell’autorizzazione; in particolare:

  1. certificati delle analisi annuali alle emissioni a camino eseguite nel periodo di competenza;
  2. prospetto riassuntivo dei solventi smaltiti come rifiuti (O6);
  3. prospetto riassuntivo dei solventi eliminati nelle acque (O2);
  4. quantitativo dei solventi eliminati come residuo  nei prodotti (O3);
  5. quantitativo dei solventi persi per reazioni chimiche/fisiche, per esempio combustori (O5)
  6. dato riassuntivo dei solventi recuperati, (per esempio per distillazione), ricavato dal registro di annotazione (I2).

6.29.   Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita  ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati, ad eccezione di quanto previsto nel PMC per i microinquinanti organici.

6.30.   Il presente decreto sostituisce, a partire dalla data di notifica dello stesso, le prescrizioni di cui alla DGRV n. 2388 del 27.11.2008;

6.31.   In caso di riattivazione della caldaia afferente al camino 16 la Ditta dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Veneto e ad Arpav.

6.32.   Gli impianti termici con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW devono essere dotati di rilevatore in continuo di temperatura e monossido di carbonio nell’effluente gassoso, e di analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell’ossigeno libero.

6.33.   In caso di fermata dell’impianto di incenerimento per guasti, malfunzionamenti o avarie la ditta, previa comunicazione alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al dipartimento provinciale Arpav di Rovigo, è autorizzata al convogliamento delle relative emissioni al camino 17, per il tempo strettamente necessario al ripristino dell’inceneritore stesso. Durante tali periodi non si applicano al camino 17 i limiti di cui alla prescrizione 6.14. A partire dalla realizzazione di quanto previsto dal punto 1 del Piano di Miglioramento, la ditta dovrà registrare il tempo di utilizzo del by-pass per le emissioni convogliate al camino 17 durante l’attività produttiva. In questo caso il tempo di funzionamento annuo del by-pass non dovrà essere superiore al 3% della durata annua dell’emissione dell’inceneritore.

6.34.   Durante le operazioni di ordinaria manutenzione all’inceneritore (stimabili in 4 settimane all’anno) la ditta è autorizzata al convogliamento delle relative emissioni al camino 17, fermo restando i limiti previsti dal punto 6.14.

6.35.   Per tutto il periodo di inoperabilità dell’inceneritore il personale operativo effettuerà il presidio dell’impianto di abbattimento afferente al camino 17, verificando in particolare che il pH della soluzione di lavaggio sia nel campo delle condizioni di basicità (pH ≥10), effettuando i reintegri di soda caustica fresca al fine di garantire la capacità di trattamento delle emissioni.

6.36.   In caso di emergenza al deposito BF3 le emissioni dal deposito saranno convogliate al camino 18; durante tale evenienza si autorizza l’invio al camino 6 delle emissioni normalmente inviate al camino 18.

6.37.   I controlli periodici previsti nel PMC per il camino 9 dovranno essere effettuati solo negli anni in cui tale camino viene effettivamente utilizzato.

6.38.   Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto – Unità Complessa Tutela Atmosfera, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Villadose e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Villadose entro 24 ore dall’accertamento. 

E. Scarichi acque reflue

Scarico scolo Fossetta

6.39.   E’ autorizzato lo scarico nello scolo Fossetta delle acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi dell’impianto di incenerimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. Le caratteristiche delle acque di scarico nello scolo Fossetta dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 integrata con i parametri ed i relativi limiti di emissione di seguito indicati:

1.  Solidi sospesi totali:             limite 30 mg/l(95%)

limite 45 mg/l (100%) (D.Lgs. 133/05);

2.  Tallio e suoi composti, espressi come (TI)

limite 0,05 mg/l (D.Lgs. 133/05);

3.  Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

limite 0,0002 mg/l (D.Lgs. 133/05);

4.  Arsenico e i sui composti espressi come (As) 

limite 0,15 mg/l (D.Lgs. 133/05);

5.  Cromo e i suoi composti espressi come (Cr) 

limite 0,5 mg/l (D.Lgs. 133/05);

6.  Nichel e i suoi composti espressi come (Ni)

limite 0,5 mg/l (D.Lgs. 133/05);

 

  1. Assunto il parametro 2-3-7-8-tetraclorodibenzodiossina come equivalente tossico dei PCDD (policlorodibenzodiossine) e dei PCDF (policlorodibenzofurani), questo dovrà essere presente nelle acque di scarico alla concentrazione massima di 50 x 10 –12 g/l, come dai rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità ISTISAN 94/6 Pt1 e ISTISAN 92/23;
  2. Deve essere mantenuto nel punto di ispezione finale un campionatore automatico refrigerato in grado di effettuare un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore per i soli inquinanti metalli
  3. Dovrà essere verificata, con cadenza mensile, la temperatura di scarico delle acque al punto di immissione nello scolo Fossetta, secondo la procedura PRO_AIA_001 rev. 00 del 04/03/2008 proposta dalla ditta.
  4. Ai sensi dell’art. 12 punto 4 del D.Lgs 133/2005, tutti i risultati delle misurazioni eseguite sulle acque di scarico dovranno essere registrati, elaborati e conservati presso l’azienda.
  5. Il materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo dovrà essere periodicamente smaltito nei modi e nelle forme previsti dal D. Lgs.152/06;
  6. La Ditta ha l’obbligo di osservare le disposizioni di legge indicate al Paragrafo E Allegato 1 del D.Lgs. 133/05 per quanto attiene alle modalità di campionamento, analisi (anche in termini di frequenze) e valutazione delle emissioni delle acque di scarico;
  7. Il punto assunto per la misurazione dello scarico deve essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed i controlli, ed è quello indicato nella planimetria allegata all’istanza di AIA n. STM-PLA-261 intitolata “Lay out coordinate IPPC” (vedi anche planimetria B21 allegata alla domanda di rinnovo dell’AIA 264617 del 20 giugno 2013).
  8. I limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  9. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte di ARPAV – Dipartimento di Rovigo. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale;
  10. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e la determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche IRSA-CNR;


Scarico in fognatura

6.40.   E’ autorizzato lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali  e delle acque meteoriche di prima pioggia nel rispetto di quanto prescritto dal gestore del servizio idrico integrato nell’autorizzazione allo scarico.

6.41.   Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell’arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito schedario, assieme ai rapporti di prova, a disposizione dell’Autorità di Controllo.

6.42.   I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

6.43.   Gli scarichi devono essere resi sempre accessibili per il campionamento nei punti assunti per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.
 

F Rumore

6.44.   Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Villadose (RO) sia come immissione che come emissione e altresì garantire il rispetto dei valori differenziali;

6.45.   Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31.01.2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’Allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999 n.372”.
 

G  Monitoraggio e Controllo

6.46.   Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6.47.   Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato

6.48.   Il Gestore dell’impianto deve inviare all’Autorità competente, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Villadose e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, entro il 30 giugno di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:

  1. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV (http:// www.arpa.veneto.it/ servizi-ambientali/ippc/ servizi-alle-aziende/ report-annuale) contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli a cui è stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  2. una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo dei utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

6.49.   Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet http:// www.arpa.veneto.it/ servizi-ambientali/ ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.

6.50.   Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

6.51.   In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all’Allegato C  la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.
 

H. Disposizioni finali

6.52.   Il Gestore deve attuare gli interventi previsti nell’Allegato B “Interventi di miglioramento” secondo il cronoprogramma indicato, dandone immediata comunicazione alla Regione Veneto.

6.53.   Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

6.54.   Il Gestore dovrà predisporre e trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione, al Comune di Villadose (RO), alla Provincia di Rovigo, e all'ARPAV una relazione relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto di incenerimento, come indicato nell’art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 133/05. Tale relazione deve contenere le informazioni in merito all’andamento del processo, dei monitoraggi ambientali (emissioni nell’atmosfera e nell’acqua), rispetto alle norme di emissione previste dal medesimo decreto n. 133/05.

6.55.    Il Gestore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Autorità competente circa qualsiasi modifica apportata agli scarichi o al loro processo di formazione, nonché l'eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nel qual caso queste saranno soggette e nuova autorizzazione, nonché eventuali modifiche circa le modalità di approvvigionamento idrico.

6.56.   Dovrà essere comunicata ed approvata qualsiasi tipo di modifica alla configurazione del parco stoccaggio reflui liquidi indicati nella tabella di cui alla prescrizione 6.11, come individuato nella planimetria “Aree stoccaggio A15 e A16” acquisita agli atti con prot. n. 657164 del 10.12.2008, nonché qualsiasi variazione in merito alle tipologie dei rifiuti stoccati ed alle loro quantità.

6.57.   Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

6.58.   Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.., motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell’impianto, come previsto dall'art. 16, comma 5 del D.Lgs. n. 133

6.59.   Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile degli impianti dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.

6.60.   Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

6.61.   Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di chiusura dell’attività autorizzata.

6.62.   Resta salvo l’obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 59/2005, su specifica richiesta dell’Autorità Competente (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010) secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26/05/2009.

  1. Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, un’ispezione ambientale intesa come controlli documentali, tecnici, gestionali relativamente agli aspetti indicati con “SI” nel quadro sinottico del PMC.
  2. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  3. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

101_Allegato A_DDR_101_24-12-2013_269256.pdf
101_Allegato B_DDR_101_24-12-2013_269256.pdf
101_Allegato C_DDR_101_24-12-2013_269256.pdf

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