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Bur n. 28 del 11 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 98 del 18 dicembre 2013

Ditta AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza. Impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Righi, 10 30175 Porto Marghera (Venezia). Attività individuata al punto 5.1 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152 2006 e ss.mm.ii Rinnovo dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 105 del 18.12.2008.

Note per la trasparenza
A seguito dell'istanza presentata dalla Ditta, si provvede a rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata, stabilendo le modalità e le condizioni relative all'attività svolta.

Il Segretario

Provvedimenti amministrativi e istanza di rinnovo

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 105 del 18 dicembre 2008 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato a Porto Marghera (VE), per l’attività soggetta al D. Lgs. n. 59/05, individuata al punto 5.1 dell’allegato I della medesima disposizione di legge (oggi Punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) alla Ditta AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 36100 Vicenza, C.F. n. 03114260247.

CONSIDERATO che l’A.I.A. rilasciata con il succitato DSR n. 105/2008 ha validità 5 (cinque) anni a partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento;

VISTA la domanda di rinnovo dell’A.I.A. trasmessa dalla Ditta AIM Bonifiche S.r.l. in data 11.06.2013 (acquisita al prot. reg.le n. 255338 del 14.06.2013);

PRESO ATTO che, in allegato alla domanda di rinnovo di cui sopra, la Ditta ha trasmesso:

  • Nota tecnica a firma del Responsabile Tecnico dell’impianto in merito ad alcune proposte di modifica non sostanziali da inserire nel nuovo provvedimento di AIA;
  • Il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato Rev. 0 – 30 maggio 2013;
  • Attestazione di pagamento degli oneri istruttori per il rinnovo dell’autorizzazione.


Procedimento istruttorio

VISTI gli esiti della riunione istruttoria effettuata in data 03.10.2013 alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, ARPAV – Dip. prov.le di Venezia, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, VERITAS SpA e Ditta, il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli interessati con prot. reg.le n. 453495 del 22.10.2013;

PRESO ATTO che, nell’ambito della succitata riunione, relativamente alle modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta nella nota tecnica allegata alla domanda di rinnovo dell’AIA, è emerso quanto segue:

  • Modifica relativa al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche: I rappresentanti degli Enti convenuti prendono atto che la proposta della Ditta non è ancora compiutamente definita, anche perché legata ai futuri sviluppi dell’attività e si riservano pertanto di valutare successivamente la proposta operativa che la Ditta intenderà presentare;
  • Modifica della prescrizione n. 15 lettera b) relativa alle frequenze di analisi sulle acque in uscita dall’impianto di trattamento acque reflue industriali. I rappresentanti degli Enti convenuti concordano nel modificare – sulla base delle modalità di controllo adottate da VERITAS - la prescrizione dell’AIA vigente, prevedendo comunque l’obbligo per la Ditta di effettuare almeno un’analisi di autocontrollo annuale sulle acque in uscita dall’impianto di depurazione acque reflue, come da proposta della stessa.

PRESO ATTO che nel corso della medesima riunione del 3 ottobre 2013 la Ditta ha confermato che ad oggi non è stato conferito in impianto alcun rifiuto in conto terzi ed ha confermato altresì la volontà di non conferirne fino alla conclusione dell’allontanamento di tutti i rifiuti sequestrati sotto la precedente gestione;

VISTA la nota n. 65242 dello 11 ottobre 2013, con la quale la società VERITAS SpA ha trasmesso il nuovo piano analitico adottato dall’Ente gestore della rete fognaria (recante modalità e frequenze dei controlli), proponendo altresì alcune modifiche/integrazioni alla prescrizione relativa allo scarico di acque reflue industriali dell’impianto di cui trattasi;

VISTA la nota regionale n. 523586 del 2 dicembre 2013 con la quale si chiedono al Gestore e a VERITAS S.p.A. alcuni chiarimenti in merito all’effettiva ottemperanza della prescrizione n. 15 lett. d) dell’AIA vigente inerente la separazione della rete interna acque domestiche (servizi) da quelle di processo e la realizzazione dei relativi pozzetti di ispezione;

VISTA la nota del 6 dicembre 2013 con la quale la Ditta AIM Bonifiche S.r.l. ha comunicato che in data 4 dicembre 2013 ha provveduto ad ultimare lo smaltimento dei rifiuti sequestrati in data 8 marzo 2004;

VISTE le note datate 6 e 10 dicembre 2013, inviate dalla Ditta AIM Bonifiche S.r.l. e riportanti i chiarimenti richiesti con la succitata nota regionale n. 523586/2013;

PRESO ATTO che la Ditta AIM Bonifiche S.r.l., nella succitata nota del 6 dicembre 2013, ha evidenziato di aver chiesto informalmente a VERITAS gli elementi di base (quali: individuazione delle reti di riferimento, PIF – Progetto Integrato Fusina o VERITAS; punti di immissione nelle reti, qualità e quantità dei reflui conferibili) necessari per la redazione del progetto di sistemazione delle reti interne, ma che tali informazioni non sono state di fatto ancora fornite e non sono note neanche allo stato attuale;

PRESO ATTO che nella medesima nota del 6 dicembre 2013 la Ditta AIM Bonifiche S.r.l. si è resa comunque disponibile a concordare con VERITAS gli interventi che possano soddisfare le prescrizioni previste dall'AIA compatibilmente alla realizzazione di opere ed interventi che siano conciliabili con opere di carattere pubblico in corso di definizione (rete PIF);

CONSIDERATO che nella successiva nota del 10 dicembre 2013 la Ditta AIM Bonifiche S.r.l. ha evidenziato che la quota parte di acque reflue di sola origine civile incide in misura inferiore al 2% sul totale e che, pertanto, la separazione interna delle reti determinerebbe interventi a carattere tecnico (demolizioni, scavi, nuovi tratti di tubazione e nuovi pozzetti, etc..) non correlabili con la valenza ambientale dell’intervento;

VISTA la nota n. 79640 dello 11 dicembre 2013, con la quale VERITAS S.p.A. ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata dagli Uffici regionali con la succitata nota regionale n. 523586/2013;

CONSIDERATO che VERITAS S.p.A. nella succitata nota dello 11 dicembre 2013 ha evidenziato quanto segue:

  • È ragionevole considerare che il flusso di acque nere non possa oggi interferire sulle caratteristiche del refluo finale scaricato, costituito dal 98% da acque di dilavamento pretrattate;
  • Alla luce di quanto sopra, anche non effettuando la separazione delle acque nere è possibile concludere che non sono inficiati gli obiettivi del regolamento di fognatura (comunale) ai fini del controllo qualitativo degli scarichi, o, nel caso di conferimento alle condotte PIF, delle condizioni di accettabilità di tale refluo;
  • Considerato che i reflui scaricati si configurano come tipologia B2 e che, pertanto, il soggetto gestore di questa tipologia di refluo è individuato dalla Regione Veneto in SIFA Scpa, si rinvia alla competenza di quest’ultima ed ai provvedimenti regionali correlati, la definizione dell’obbligo di allacciamento alle tubazioni dedicate con le modalità che verranno definite;
  • In conclusione si propone di inserire in AIA la prescrizione circa l’allacciamento al PIF della totalità dei reflui prodotti.

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di confermare l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella fognatura comunale gestita dalla società VERITAS S.p.A. nella configurazione attuale (senza separazione delle reti interne), prescrivendo contestualmente alla Ditta quanto segue:

“Il Gestore è tenuto ad allacciare le tubazioni di raccolta delle acque reflue prodotte nell’impianto alla rete PIF secondo modalità e tempistiche che saranno definite dalla Regione Veneto anche per il tramite del proprio concessionario (SIFA Scpa)”


PMC

VISTA la nota n. 14884 del 05 dicembre 2013 con la quale la Provincia di Venezia chiedeva alla Ditta AIM bonifiche di integrare il PMC presentato in quanto mancante della tabella 1.1.2 – Analisi rifiuti in ingresso;

PRESO ATTO che con nota del 5 dicembre 2013 la Ditta AIM Bonifiche S.r.l. ha provveduto a trasmettere il PMC – Rev. 1 del 9 dicembre 2013 aggiornato sulla base della richiesta effettuata dalla Provincia di Venezia;

VISTA la nota n. 127953 del 10 dicembre 2013 con la quale ARPAV – Dip. Prov.le di Venezia ha espresso parere favorevole sul PMC di cui trattasi;

VISTA la nota n. 108526 del 16.12.2013 con la quale la Provincia di Venezia ha espresso parere positivo sul PMC presentato dalla Ditta come integrato a seguito della richiesta di cui al precedente punto (18);


Garanzie finanziarie

VISTA la deliberazione n. 2229 del 20 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha modificato i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero rifiuti individuati con la precedente deliberazione n. 2528 del 14 luglio 1999;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012 la Giunta regionale ha sostituito l’Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico “Schema di polizza fideiussoria”, Allegato B al medesimo provvedimento, da adottarsi in tutto il territorio regionale;

VISTA la DGRV n. 346 del 19 marzo 2013 con la quale la Giunta regionale, sulla base della necessità di alcuni chiarimenti e precisazioni richiesti dalle Province, ha sostituito gli Allegati A e B alla precedente DGRV n. 1543/2012;

PRESO ATTO che, come confermato dalle verifiche effettuate dalla società AIM Bonifiche Srl in contraddittorio con il Comune di Venezia (vedi nota n. 102687 del 5 novembre 2013), l’impianto in questione risulta essere stato realizzato in conformità allo strumento urbanistico vigente alla data di approvazione dello stesso;

RITENUTO pertanto, di confermare quanto già evidenziato nella nota regionale n. 504669 del 20 novembre 2013, ossia che non trova applicazione - nel caso di specie - la disposizione prevista al punto C) 5° capoverso dell’Allegato A alla DGRV n. 346/2013 in ordine alla possibilità di incremento della garanzia fideiussoria a copertura dell’attività di gestione rifiuti effettuata in impianti autorizzati in variante dello strumento urbanistico;

PRESO ATTO che la società AIM Bonifiche S.r.l. ha presentato le garanzie finanziarie a copertura dell’attività di gestione rifiuti autorizzata e che le stesse risultano essere state formalmente accettate dalla Provincia di Venezia, come confermato via e-mail dalla stessa in data 10.12.2013.


Conclusioni

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra esposto, di rilasciare il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto subordinatamente alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

decreta

Termini dell’autorizzazione

  1. E’ rinnovata l’autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato a Porto Marghera (VE), censito al foglio n. 6  particella n. 14 sub 4 del Catasto comunale, e rilasciata con il precedente DSRA n. 105 del 18.12.2008 alla Ditta AIM Bonifiche Srl con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, per l’attività individuata al punto 5.1 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
  2. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rinnovata per un periodo di anni 5 (cinque), così come previsto dall’articolo 29 – octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Per l’eventuale ed ulteriore rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore dovrà presentare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente decreto, apposita domanda corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni  di cui all’art. 29-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii..

  1. La Ditta AIM Bonifiche Srl con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza è il Gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
  2. Ai sensi dell’articolo dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
    • Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti di cui all’Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.., come meglio specificate al successivo punto 5;
    • Autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali.
  3. Il Gestore è autorizzato a svolgere presso l’impianto le operazioni di deposito preliminare (D15) sui rifiuti in ingresso nelle platee 7 ed 8 dell’area 11, identificate nella relativa planimetria B22 allegata all’istanza di AIA del 28 gennaio 2008 (acquisita al prot. reg.le n. 56299 del 31 gennaio 2008); sui rifiuti conferiti sono consentite unicamente operazioni finalizzate alla separazione dei materiali da imballaggio per il trasporto costituiti da pallets ed alla predisposizione di partite omogenee da avviare ad idoneo smaltimento: i pallets provenienti da tali operazioni possono essere avviati al recupero presso impianti idonei alla loro ricezione.
  4. I rifiuti conferibili in impianto sono quelli identificati, mediante codifica C.E.R. con relativa descrizione, nell’Allegato A al presente decreto del quale viene a formarne parte integrante. I rifiuti conferiti, se pericolosi, devono presentare caratteristiche di pericolo compatibili con le modalità di deposito, e comunque diverse dalle caratteristiche H01 e H3A.
  5. La capacità complessiva del deposito preliminare di rifiuti non può superare le 300 t;
  6. La tettoia a copertura delle aree di stoccaggio di cui al precedente punto 5, autorizzata con il precedente DSR n. 105/2008, dovrà essere completamente rimossa alla cessazione dell’attività di gestione rifiuti autorizzata presso l’impianto;
     

Gestione dell’impianto

  1. L’impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell’art. 177, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l’acque, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
  2. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento;
  3. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
  4. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
  5. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità del rifiuto. I contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
  6. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
  7. La sovrapposizione diretta dei fusti o cisternette non dovrà superare due livelli;
  8. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
  9. Su ogni partita di rifiuti stoccata singolarmente dovrà essere apposta, in posizione visibile, un’etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati:
    • Provenienza;
    • Tipologia e classificazione del rifiuto;
    • Codice del rifiuto;
    • Quantità
  10. Dovrà essere tempestivamente comunicata via pec allegando copia del formulario di identificazione dei rifiuti alla Provincia di Venezia ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone i motivi ed indicando nome e ragione sociale del produttore o detentore del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o dal detentore;
  11. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell’orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell’impianto;
  12. E’ fatto carico al Gestore di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero siano debitamente abilitati alla loro ricezione;
  13. Dovrà essere tenuto, presso l’impianto, così come previsto dall’art. 190 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il registro di carico e scarico dei rifiuti. Tale registro deve essere debitamente compilato in modo tale da consentire l’identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione di ogni singola partita di rifiuto conferita, nonché di tutte le operazioni di movimentazione interna a cui è stata sottoposta. Il registro di carico e scarico dovrà riportare, inoltre, il riferimento della specifica platea e/o area di stoccaggio utilizzata.
  14. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;
  15. Il Gestore è tenuto ad attuare tutti gli interventi che si rendessero necessari al fine di evitare, in corrispondenza di eventi meteorici, l’ingresso di acqua dalla limitrofa Via Righi nell’area di impianto ed in particolare nelle aree dedicate allo stoccaggio di rifiuti; a tal fine, il Gestore dovrà avere sempre disponibile in impianto idoneo e sufficiente materiale per la realizzazione di apposite barriere di arginatura;
  1. Il Gestore è tenuto ad allacciare le tubazioni di raccolta delle acque reflue prodotte nell’impianto alla rete PIF secondo modalità e tempistiche che saranno definite dalla Regione Veneto anche per il tramite del proprio concessionario (SIFA Scpa);
  2. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto al succitato punto 10, il Gestore è tenuto - relativamente all’attuale scarico di acque reflue industriali nella fognatura comunale di Via Righi - all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
  1. Le caratteristiche del refluo allo scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla seguente tabella:

Parametro

Unità di
misura

Limiti

1

PH

 

6 -9,50

2

Temperatura

 

40

3

Colore

 

Non percettibile con diluizione 1:40

4

Odore

 

Non deve essere causa di molestie

5

Materiali Grossolani

 

Assenti

6

Solidi Sospesi Totali

mg/l

200

7

Solidi Sedimentabili

ml/l

15

8

BOD5

mg O2/l

250

9

COD

mg O2/l

500

10

Azoto Totale

mg/l

 

11

Azoto Ammoniacale

mg NH4/l

30

12

Azoto Nitroso

mg NNO2/l

0,6

13

Azoto Nitrico

mg NNO3/l

30

14

Fosforo Totale

mg P/l

10

15

Fluoruri

mg F/l

10

16

Cloruri

mg Cl/l

1200

17

Solfuri

mg H2S/l

2

18

Solfiti

mg SO3/l

2

19

Solfati

mg SO4/l

1000

20

Alluminio

mg/l

2

21

Bario

mg/l

20

22

Boro

mg/l

4

23

Cromo III

mg/l

2

24

Cromo VI

mg/l

0,2

25

Ferro

mg/l

4

26

Manganese

mg/l

4

27

Ferro + Manganese

mg/l

4

28

Nichel

mg/l

4

29

Rame

mg/l

0,1

30

Selenio

mg/l

0,03

31

Zinco

mg/l

1

32

Somma degli elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)

S Cp/Clim

3

33

Tensioattivi totali

mg/l

4

34

Cloro attivo libero

mg/l

0,3

35

Grassi animali e vegetali

mg/l

40

36

Idrocarburi totali

mg/l

10

37

Fenoli

mg/l

1

38

Aldeidi

mg/l

2

39

Mercaptani come S

mg/l

0,1

40

Solfuro di Carbonio, Trielini, Cloroformio, Tetracloruro di Carbonio, Dicloroetilene

mg/l

2

41

Composti organici non citati altrove

mg/l

0,1

42

Solventi organici aromatici

mg/l

0,4

43

Solventi organici azotati

mg/l

0,2

44

Pesticidi fosforati

mg/l

0,1

45

Arsenico

mg/l

0,5

46

Cadmio

mg/l

0,02

47

Mercurio

mg/l

0,005

48

Piombo

mg/l

0,2

49

Cianuri Totali (come CN)

mg/l

1

50

Pesticidi Totali esclusi i Fosforati

mg/l

0,05

51

Aldrin

mg/l

0,01

52

dieldrin

mg/l

0,01

53

endrin

mg/l

0,002

54

isodrin

mg/l

0,002

55

Saggio di tossicità acuta

 

Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale 

 

IPA

 μg/l

 

 

PCB

pg/l 

 

 

PCDD/PCDF

 pg/l

 

  1. Il Gestore è tenuto ad eseguire un’analisi annua di autocontrollo per il rilievo della concentrazione dei parametri indicati nella tabella di cui sopra, avvalendosi di un laboratorio chimico terzo accreditato; i relativi rapporti di prova dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti di controllo presso l’impianto;
  2. Per quanto riguarda la gestione di eventuali sversamenti occasionali o disfunzioni dei sistemi di trattamento della acque reflue, il Gestore è tenuto ad attuare quanto previsto dal Piano di Controllo e di Emergenza acquisito agli atti con protocollo regionale n. 500322/57.19 del 30 settembre 2008;
  3. Il Gestore è tenuto a rispettare, per quanto applicabile, il regolamento di fognatura approvato dal competente Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”;
  4. Il Gestore ha l’obbligo di consentire, in qualsiasi momento all’Ente gestore della fognatura l’accesso all’insediamento produttivo al fine di effettuare – anche con la collaborazione di soggetti terzi - sopralluoghi, ispezioni, verifiche, anche documentali, campionamenti, ed analisi;
  5. Il Gestore ha diritto a partecipare alle operazioni di cui al comma che precede anche a mezzo di un suo delegato e se del caso di un tecnico nominato dall’utente medesimo, senza tuttavia ritardare e/o ostacolare le operazioni descritte;
  6. Il Gestore è obbligato ad esibire tutta la documentazione relativa allo scarico autorizzato che l’Ente gestore della fognatura ritenga di richiedere durante le operazioni di cui sopra;
  7. L’accertamento finalizzato alla verifica di conformità dello scarico ai parametri legali avverrà mediante prelievo del refluo e successiva analisi del campione; il prelievo sarà effettuato nel punto di consegna, così come identificato di comune accordo dall’Ente gestore della fognatura ed il Gestore dell’impianto in questione, previa sottoscrizione di un verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente;
  8. Il campionamento e le analisi del refluo saranno effettuate secondo i criteri di cui ai punti 1.2 e 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
  9. L’efficacia dell’autorizzazione allo scarico è subordinata alla stipula/rinnovo entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E’ in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull’apposita modulistica VERITAS Spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA, in qualità di Ente gestore della fognatura comunale, in merito alla stipulazione ed all’osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico del Gestore i relativi costi per l’effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di VERITAS Spa.
  10. Entro 6 mesi dall’inizio dei conferimenti in impianto dei rifiuti in conto terzi dovrà essere installato secondo le specifiche fornite da VERITAS SpA un sistema di teletrasmissione del segnale di misura della portata scaricata compatibile con il sistema in uso presso il medesimo Ente gestore della fognatura. Le specifiche tecniche della strumentazione e di installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo del personale VERITAS SpA. Il Gestore è altresì assoggettato alla fornitura di tutte le utilities necessarie a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature installate ed al mantenimento delle condizioni di perfetto stato di efficienza del misuratore di portata e del telecomando installato, oltreché l’obbligo di comunicare tempestivamente a VERITAS SpA eventuali anomalie e/o sospensioni ed i relativi tempi di ripristino.
  1. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia (DPCM 14 novembre 1997);
     

Monitoraggi e Controlli ambientali

  1. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il Gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) – Rev. 1 datato 9 dicembre 2013;
  2. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo e trasmessi a Regione, alla Provincia, ai Comuni interessati e ad ARPAV secondo le modalità previste nel medesimo PMC. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi; gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
  3. Il Gestore può proporre metodi di analisi equivalenti rispetto a quelli indicati nel PMC, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla prova stessa. Tali metodi potranno essere in ogni caso adottati solo previo nulla osta di ARPAV.
  4. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010, l’ARPAV effettuerà, con oneri a carico del Gestore, nell’arco di durata dell’autorizzazione integrata ambientale, due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici e gestionali, di cui almeno una comprensiva anche del controllo analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel Piano di Monitoraggio.
  5. Ai sensi dell’art. 29 – decies, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto medesimo.
     

Obblighi di comunicazione e ripristino ambientale

  1. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
  2. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell’esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.
  3. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.
  4. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
  5. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di chiusura dell’attività autorizzata.

Il ripristino finale ed il recupero finale dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dall’apposito piano acquisito agli atti con protocollo regionale n. 500294/57.19 del 30.09.2008 in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; il Gestore, unitamente alla comunicazione di cessazione dell’attività autorizzata, è tenuto a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Venezia, un dettagliato crono programma degli interventi di dismissione dell’impianto e di riqualificazione delle aree liberate.
 

Disposizioni finali

  1. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  2. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta AIM Bonifiche Srl con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, alla Direzione regionale Progetto Venezia, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, alla Società VERITAS S.p.A., alla società SIFA Scpa, al Dip. Prov.le ARPAV di Venezia ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

98_Allegato_DDR_98_18-12-2013_269254.pdf

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