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Bur n. 28 del 11 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 93 del 03 dicembre 2013

Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 Ditta: Ambiente Energia Srl Impianto di trattamento rifiuti sito in Comune di Schio (VI).

Note per la trasparenza
Con il presente atto si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale per limpianto di trattamento rifiuti sito in Comune di Schio (VI) alla ditta Ambiente Energia Srl, come riesame della precedente autorizzazione emessa con DRG 4140/2009. L'Autorizzazione risulta comprensiva dellautorizzazione allo scarico nel corpo idrico Roggia dei Mulini, allesercizio dell'attività di smaltimento e deposito preliminare di rifiuti nonché dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il Segretario

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che sostituisce la direttiva 96/61/CE;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED), che sostituirà la direttiva IPPC 2008/1/CE e altre direttive settoriali dal 7 gennaio 2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e s.m.i;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29.01.2007 recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell’allegato I del D.lgs. 59/2005;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1519 del 26.05.2009: “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTA la D.G.R. n. 242 del 9.02.2010 “Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s.m.i. ed Indicazioni operative”;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 15.05.2012 di modifica della DGR 242/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2794 del 23 novembre 2010 “Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’Arpav”;

VISTA la D.G.R. n. 2229 del 20.12.2011: “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DGRV n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36”;

VISTA la D.G.R. n. 1543 del 31.07.2012: “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica della DGRV n. 2229 del 20.12.2011.D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs.10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36”;

VISTA la D.G.R. n. 346 del 19 marzo 2013: “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36”;

VISTA la D.G.R.. 1489 del 12 agosto 2013: “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36. Proroga dei termini per l'adeguamento delle garanzie”;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 8.12.2009;

VISTA la D.G.R. n. 842 del 15.05.2012 con la quale si approvano alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/Cr del 13.12.2011);

VISTA la D.G.R. n. 4140 del 29.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione progetto, facendo proprio il Parere della Commissione Regionale Ambientale V.I.A. n. 259 del 14.10.2009, e nel contempo, ha rilasciato, ai sensi D.Lgs n. 59/2005 e della L.R. n. 26/2007, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto in oggetto;

VISTA la D.G.R. n. 86 del 19.01.2010 con la quale la Giunta Regionale ha integrato la suddetta D.G.R. n. 4140/2009 in quanto è stato omesso, per mero errore materiale, l’allegato A1 relativo ai codici CER per quanto concerne l’Autorizzazione all’esercizio del trattamento rifiuti liquidi in conto terzi;

VISTI i propri precedenti Decreti n. 6 del 31.01.2012 con l’inserimento del nuovo codice CER 19 02 99 con la dicitura “reflui da osmosi inversa o acque pretrattate in impianti chimico fisici destinate a depurazione finale” e n. 72 del 04.10.2012 con l’inserimento del codice CER 19 02 03miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi (rifiuto liquido) con cui è stata aggiornata l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

PRESO ATTO che in data 14.05.2012 prot. 045/12 la ditta ha trasmesso l’atto di collaudo delle opere valutate dalla commissione VIA, redatto dall’ing. Luigi Rasetti in data 11.05.2012;

VISTI gli esiti della riunione preliminare all’aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato con DGR 4140/2009 a seguito della presentazione del collaudo funzionale e prestazionale dell’impianto e verifica della conformità alle prescrizioni della commissione VIA, svoltasi in data 15.06.2012 presso gli uffici regionali di Calle Priuli 99 – Venezia;

VISTO il decreto n. 127 del 24.07.2012 del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente di presa d’atto del parere espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 4 Luglio 2012 con prescrizioni e raccomandazioni, da recepire in sede di revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 392349 del 30.08.2012 con cui è stata comunicata la necessità di avviare la procedura di riesame, ex art. 29 octies D.lgs. 152/2006 s.m.i., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 4140 del 29.12.2009,

PRESO ATTO che la ditta Ambiente Energia s.r.l. in data 30.10.2012 prot. 077/12, ha presentato l’istanza di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera n. 4140 del 29.12.2009;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 29779 del 22.01.2013, con cui verificata la completezza della documentazione, si è proceduto a comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 07.08.1990 così come indicato all’art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto a pubblicare l’avviso di avvio del procedimento in data 06.02.2013 tramite i mezzi di informazione locale, “Il Gazzettino”, così come stabilito all’art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., e che, nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota prot. 50/13 del 12.06.2013 con la quale la ditta Ambiente Energia s.r.l. ha presentato alcune precisazioni e integrazioni alla domanda presentata, e in cui, con riferimento alle indicazioni date alla ditta nell’ambito della Conferenza di Servizi del 22.01.2013, svoltasi presso la provincia di Vicenza, avente ad oggetto l’esame del documento di messa in sicurezza del sito (MISE) di proprietà della società Immobili e Partecipazioni s.r.l., a seguito della scoperta della contaminazione delle acque sotterranee da tertacloroetilene, viene descritta la proposta di trattamento delle acque reflue in ingresso provenienti dall’attività di bonifica;

VISTI gli esiti della riunione istruttoria svoltasi in data 20.06.2013 presso la Regione Veneto, Palazzo Ex ULSS - Rio Novo Dorsoduro, 3494/A - Venezia, presenti i rappresentati della ditta, di ARPAV – DAP Vicenza e della Provincia di Vicenza;

VISTA la nota della ditta Ambiente Energia s.r.l. prot. 60/13 del 31.07.2013 con cui vengono trasmesse le ulteriori integrazioni e precisazioni richieste durante la riunione istruttoria del 20.06.2013, relative, in particolare, alla sostenibilità del nuovo apporto anche in riferimento alla prescrizione VIA sul massimo carico da condotta conferibile all’impianto;

VISTA la nota di ARPAV-DAP di Vicenza, prot. 85105 dello 07.08.2013, riguardante la presenza di odori molesti rilevati durante il sopralluogo dello 06.08.2013 e le note del Comune di Schio dello 08.08.2013 prot. 45541 e del 14.08.2013 prot. 46324 relative alla medesima problematica;

VISTA la nota prot. 378633 del 11.09.2013 di sospensione del procedimento di riesame per valutare le nuove problematiche odorigene segnalate da ARPAV-DAP di Vicenza e dal Comune di Schio, in coordinamento con il Comune di Marano Vicentino e il Dipartimento di prevenzione ULSS n.4, e di convocazione di una ulteriore riunione istruttoria estesa anche al Comune di Marano Vicentino e al Dipartimento di prevenzione ULSS n.4;

VISTI gli esiti della riunione istruttoria svoltasi in data 03.10.2013 presso la Regione Veneto, Palazzo Ex ULSS - Rio Novo Dorsoduro, 3494/A - Venezia, presenti i rappresentati della ditta, di ARPAV – DAP Vicenza, del Comune di Schio e del Comune di Marano Vicentino;

VISTE le note della ditta Ambiente Energia s.r.l.,77/13 del 14.11.2013 e 78/13 del 14.11.2013, (prot. regionale unico n. 496533 del 15.11.2013) con cui vengono trasmesse le integrazioni e precisazioni richieste durante la riunione istruttoria del 03.10.2013;

ATTESO che il programma proposto dalla ditta per la riduzione delle cause di odori molesti individuati con l’indagine olfattometrica eseguita nel mese di ottobre 2013 prevede la copertura dell’ispessitore fanghi (V41) con trattamento dell’aria e la copertura dei due sedimentatori degli impianti di trattamento chimico fisico denominati 7.1 e 7.2 entro giugno 2014 e il posticipo dei lavori di esecuzione dell’impianto di disinfezione dei reflui presentato in sede di riesame entro dicembre 2014;

CONSIDERATO che le soluzioni proposte dalla ditta per la riduzione degli odori molesti sono in linea con quanto emerso nella riunione istruttoria del 03.10.2013 e che una valutazione puntuale sulle tipologie strutturali da adottare e sulle tempistiche di realizzazione andrà attuata successivamente al rilascio della presente Autorizzazione, in accordo con gli enti territoriali competenti;

RILEVATO che il posticipo dei lavori di esecuzione dell’impianto di disinfezione dei reflui, proposto dalla ditta, potrà essere eventualmente concesso solo successivamente congiuntamente all’esame delle incognite tecniche del programma di riduzione degli odori ovvero qualora fosse necessario acquisire eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri non sostituiti dalla presente autorizzazione;

PRESO ATTO che ARPAV – DAP Vicenza, con nota prot. 107054 del 14.10.2013, ha confermato di ritenere che lo scarico delle acque provenienti dalla bonifica del sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l. dal sistema “Pump and Treat” nell’impianto in oggetto sia ammissibile per la sola quota parte strettamente funzionale ad utilizzi tecnici mentre la restante parte possa comunque essere scaricata da Immobili e Partecipazioni s.r.l., previa autorizzazione, direttamente nel corso d’acqua;

VISTA la prescrizione riportata nell’allegato A alla DGR 4140/2009 relativa alle acque reflue segnatamente “Le acque reflue conferibili da attività industriali tramite rete fognaria (oltre a quelle già in essere) sono contenute in 180.000 m3/anno”;

ATTESO che il trattamento delle acque provenienti dal sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l. appare configurarsi come un ulteriore nuovo apporto di acque reflue, non conosciuto nel 2009, all’atto dell’espressione del parere da parte della Commissione Regionale VIA;

DATO ATTO che tale nuovo apporto, per la sola quota parte utilizzabile in impianto, appare in linea con quanto indicato nella conferenza di servizi del 22.01.2013 relativa alla bonifica del sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l., essere maggiormente cautelativo sotto il profilo ambientale e comportare miglioramenti nel rendimento dell’abbattimento di alcuni inquinanti;

DATO ATTO che non è attualmente possibile stabilire la durata dell’intervento di bonifica;

ATTESO che la natura di tali reflui richiede venga posta una limitazione al quantitativo complessivo di acque reflue in ingresso all’impianto che tenga conto sia dei valori prescritti nell’allegato A alla DGR 4140/2009 sia della nuova portata proveniente dal sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l.;

RITENUTO che tale limite sia individuabile come percentuale della quota complessiva posto il mantenimento degli standard qualitativi dello scarico;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo, revisione n. 8-maggio 2013, da ARPAV-DAP di Vicenza con nota protocollo n. 70392 del 28.06.2013, dove si sottolinea che lo stesso tiene già conto del nuovo apporto di acque del sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l., del monitoraggio del sistema di disinfezione e della gestione del letti fanghi.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Provincia di Vicenza, prot. 53881 del 23.07.2013, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo, revisione n. 8-maggio 2013;

PRESO ATTO che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009 e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli Uffici competenti;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra richiamato, di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla Società Ambiente Energia S.r.l. e quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Ambiente Energia S.r.l., per le attività previste dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. Allegato VIII alla Parte Seconda, per un periodo di anni 5 a partire dalla data del presente provvedimento, rilevato che il gestore non dispone per l’impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato, come previsto dall’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo.

decreta

  1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla ditta Ambiente Energia S.r.l. con sede legale in Viale dell’Industria 126 Schio (VI) relativamente all’impianto di depurazione e trattamento rifiuti di Schio ubicato in Viale dell’Industria 126, Schio (VI), foglio n. 16 particelle 39, 609, 677, 40, 675, 749 e 747 e foglio n. 11 particelle 1026 del catasto, avente la configurazione descritta nella Relazione Istruttoria di cui all’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
  2. L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. rilevato che il gestore non dispone per l’impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato.
  3. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale prende atto del collaudo funzionale del 11.05.2012 relativo ai “Lavori di ampliamento della quantità annua di trattamento rifiuti di terzi, pericolosi e non pericolosi, nell’impianto di depurazione di Schio”, a firma del collaudatore Ing. Luigi Rasetti e risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  • Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione e di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • Autorizzazione allo scarico nel corpo idrico Roggia dei Mulini, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/85;
  • Autorizzazione all’esercizio del trattamento rifiuti liquidi e fangosi , ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e dell’art. 26 L.R. 3/2000, relativamente all’attività di smaltimento, denominazione D 15-deposito preliminare, D9-trattamento chimico fisico e D 8 – trattamento biologico, di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 limitatamente ai codici CER successivamente specificati (Allegato C).
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  1. É revocata e sostituita la seguente autorizzazione già di titolarità della ditta:
  • Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Ambiente Energia S.r.l. con sede legale Viale dell’Industria 126 – 36015 Schio (VI) relativamente all’impianto di depurazione acque Schio ubicato in Viale dell’Industria, 126 – Schio (VI) con DGR n. 4140 del 29 dicembre 2009 s.m.i.
  1. La ditta Ambiente Energia S.r.l. entro 60 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione dovrà presentare agli uffici regionali competenti, ad ARPAV-DAP di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Schio e al Comune di Marano Vicentino il programma dettagliato, comprensivo di elaborati gli progettuali, per la riduzione degli odori molesti individuati a seguito e sulla scorta dell’indagine olfattometrica eseguita ad ottobre 2013 e pervenuta con nota prot. regionale del n. 496533 del 15.11.2013 corredato dal cronoprogramma della realizzazione delle seguenti modifiche all’impianto:
  • nuovo sistema di disinfezione finale a UV come da progetto presentato in sede di riesame;
  • sostituzione dei 3 serbatoi esistenti da 15m3 della linea L1 con 3 serbatoi da 30m3.

La ditta, come raccomandato dalla Commissione VIA nel parere espresso nella seduta del 4 Luglio 2012,  dovrà installare il sistema di disinfezione entro mesi 6 dal rilascio della presente autorizzazione. Tale termine potrà essere prorogato, su motivata richiesta, in ragione delle incognite tecniche del programma di riduzione degli odori che potrebbero far risultare incompatibile la realizzazione prioritaria della disinfezione ovvero qualora fosse necessario acquisire eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri non sostituiti dalla presente autorizzazione. Nelle more della realizzazione della disinfezione la ditta dovrà attuare tutte le misure gestionali, compresa la riduzione delle tipologie e/o delle quantità di rifiuti in ingresso, per rispettare il limite imposto allo scarico per il parametro Escherichia coli indicato al successivo punto 10.2. L’esercizio dell’impianto nell’assetto definitivo sarà autorizzato a seguito alla presentazione della documentazione di cui alla DGR n. 2794/2010.

  1. La ditta, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Vicenza, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 2229/2011 come modificata dalla D.G.R. n. 1543/2012, dalla D.G.R. 346/2013 e dalla D.G.R. 1489/2013 secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
  2. Resta fatto salvo l’obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., del versamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009.
  3. Per l’eventuale rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta Ambiente Energia S.r.l. conformemente a quanto stabilito dall’art. art. 29-octies del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, dovrà presentare istanza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. art.29-ter, comma 1, del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., nonché una relazione riepilogativa dell'andamento degli indicatori di performance ambientale e degli esiti del monitoraggio relativi al periodo precedente di validità dell'A.I.A., almeno 6 mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
  4. Presso l’impianto di depurazione e trattamento rifiuti di Schio ubicato in Viale dell’Industria 126, è autorizzato il trattamento di rifiuti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

9.1.   I rifiuti conferibili all’impianto sono quelli di cui all’elenco riportato nell’Allegato C al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e sono individuati dai codici CER codificati secondo quanto stabilito dalla Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE e s.m.i.;

9.2.   Presso l’impianto possono essere conferite al massimo 120.000 tonnellate/anno di rifiuti per un quantitativo massimo giornaliero non superiore a 1.200 tonnellate.

9.3.   Le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all’impianto sono regolamentate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento (Allegato B) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con la seguente modifica: ove è riportato “Allegato 1 “Elenco codici CER autorizzati”” è da intendersi l’Allegato C al presente provvedimento.

9.4.   Le acque provenienti dalla bonifica del sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l. potranno essere convogliate all’impianto per il loro utilizzo come lavaggio-raffreddamento dell’aria fuoriuscente dall’essiccatore dei fanghi durante gli orari di funzionamento dell’essiccatore come indicato al punto 28 nelle premesse. Vista la particolare tipologia di acque si raccomanda alla ditta una valutazione per l’utilizzo di ulteriori quantitativi in impianto, da concordare preventivamente con gli enti di controllo, anche al fine di ridurre i prelievi di acqua dal Torrente Leogra.

9.5.   Le acque reflue conferibili all’impianto tramite rete fognaria da attività industriali, comprensivo del quantitativo “già in essere” e dei 180.000 m3/anno indicati nel parere della Commissione Regionale VIA n. 259 del 14.10.2009, non potranno superare i complessivi 600.500 m3/anno. Tale valore, in ragione dell’allaccio delle acque provenienti dalla bonifica del sito di Immobili e Partecipazioni s.r.l., quale nuovo apporto, può essere incrementato entro un massimo del 30%, purché sia garantito il mantenimento delle prestazioni allo scarico dell’impianto sia in termini di concentrazione che in termini di carico di massa. La portata scaricata da ogni singola attività allacciata alla rete afferente all’impianto dovrà essere misurata e registrata come totale giornaliero (limitatamente alle giornate lavorative), mensile e annuale. Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. L’Autorità Competente (Regione Veneto) si riserva di riesaminare il quantitativo sopra riportato, in particolare il valore percentuale di incremento di portata, qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza), che il quantitativo autorizzato possa avere conseguenze negative sull’ambiente o sulla funzionalità dell’impianto. La frequenza e la tipologia dei controlli sulle acque reflue è stabilita nel PMC.

9.6.   Sia i rifiuti in ingresso che l’effluente dalla sezione di pretrattamento chimico-fisico devono essere monitorati, in particolare per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione, secondo quanto stabilito nel PMC. Nell’arco della settimana a valle del pretrattamento rifiuti deve essere prelevato almeno un campione medio nell’arco dell’orario lavorativo e deve essere condotta, presso il laboratorio interno o esterno, la determinazione dei parametri previsti dalla tabella 5 dell’All. 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/06 secondo quanto stabilito nel PMC. Dovrà essere misurata la portata scaricata a valle del pretrattamento dei rifiuti liquidi; i dati istantanei e totali, da intendersi rispettivamente come media oraria e come totale giornaliero, mensile e annuale, devono essere registrati. Le informazioni relative alla portata totale a valle del pretrattamento dei rifiuti liquidi dovranno essere riportate nella relazione annuale. L’Autorità Competente (Regione Veneto), ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., si riserva di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente. Le modalità di controllo devono essere chiaramente individuate e comunicate agli Enti di controllo preposti (ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza).

9.7.   Il carico massimo di Azoto in ingresso ai trattamenti biologici nel periodo dicembre – febbraio non deve superare i 200 KgN/g. Nel periodo di basse temperature deve essere limitato il ritiro di carichi ad elevata concentrazione di sostanze azotate ammoniacali ed organiche in considerazione della struttura dell’impianto.

9.8.   Dovrà esser data comunicazione alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP di Vicenza, entro le ore 12 del giorno successivo all’esito del controllo che ne ha determinato il respingimento, di ogni eventuale carico di rifiuti respinto dall’impianto per inidoneità qualitativa, con indicazione del produttore e delle cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

9.9.   I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e che può essere costituita anche da certificazione analitica. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio, ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni 12 mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L’omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione “rifiuti non specificati altrimenti” associata ai citati codici generici in base al CER.

9.10.   Quanto prescritto nel precedente punto non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti CER 20 03 03 20 03 04 e 20 03 06.

9.11.   Nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulitura degli stessi automezzi, devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento all’impianto.

9.12.   I rifiuti in ingresso indicati nella tabella 2 dell’Allegato C vanno convogliati alla linea di trattamento fanghi in particolare vanno immessi o all’ispessitore (V41) o all’essiccamento termico o ai letti di essiccamento naturale (V42), secondo le loro caratteristiche. I rifiuti con codice CER 20 03 03, 19 08 02 vanno conferiti esclusivamente ai letti di essiccamento (V42).

9.13.   Presso l’impianto sono ammesse le operazioni di lavaggio dei residui delle autobotti. Tale rifiuto dovrà esser conferito presso letti di essiccamento appositamente dedicati ed identificati con il medesimo codice CER del rispettivo rifiuto contenuto nell’autobotte. Le modalità di gestione dei letti di essiccamento e le tipologie di rifiuti che vi possono essere immesse sono definite nel PMC Allegato B al presente provvedimento.

9.14.   Come da raccomandazione espressa dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 4 Luglio 2012, sui letti di essiccamento dei fanghi la quantità in deposito dovrà essere limitata il più possibile, in particolare nel periodo estivo, per ridurre la possibilità di emissione di sostanze odorigene.

9.15.   I rifiuti in ingresso indicati nella tabella 1 dell’Allegato C al presente provvedimento devono essere stoccati negli appositi serbatoi individuati ai punti successivi in attesa di verificare la loro compatibilità con l’impianto. É consentito l’invio dei codici autorizzati, contraddistinti dal CER 20 03 04, dei rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti con codice CER identificati da 02.xx.xx e rifiuti provenienti da industria tessile con codice identificativo 04.xx.xx, direttamente al trattamento chimico-fisico con immissione nelle vasche di equalizzazione V12 V13 e V14.

9.16.   L’area di stoccaggio rifiuti in ingresso è stata individuata nella planimetria C.11 ed è attualmente composta da un parco serbatoi distribuito su due linee: L1, costituita da 20 serbatoi di cui 17 da 30 m3 e 3 da 15m3, ed L2, costituita da 15 serbatoi da 30 m3, posti in un'unica area di contenimento di volume utile pari a 673 m3. A seguito della sostituzione dei tre serbatoi della linea L1 da 15 m3 con analoghi serbatoi da 30m3, lavori da eseguirsi previa acquisizione dei nulla osta e pareri non sostituiti dalla presente autorizzazione, la configurazione della linea L1 sarà di 20 serbatoi da 30m3. Il volume complessivo di rifiuti stoccabili presso l’impianto, quale operazione D15, è pertanto fissato in un massimo di 1050 tonnellate. I serbatoi devono essere chiaramente identificati con numerazione ben visibile per dimensione e collocazione. Nell’area di stoccaggio devono essere indicante le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente. Inoltre:

  • deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio;
  • deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione dell’area di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l’idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

9.17.   Entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione la ditta dovrà presentare a Regione Veneto Provincia di Vicenza e ARPAV-Dap di Vicenza un programma dettagliato per l’approvazione dell’utilizzo come reagenti di particolari rifiuti selezionati individuati dai codici CER 06 01 01*, 06 01 02*, 06 01 04*, 06 02 04*, 11 01 07* in sostituzione di materie prime, attualmente immessi in 8 serbatoi, 5 da 10 m3, 2 da 15 m3 e 1 da 45 m3. In attesa della presentazione della documentazione è sospeso l’utilizzo di tali codici come reagenti in sostituzione di materie prime e i serbatoi andranno utilizzati solo come stoccaggio delle materie prime. Tali codici potranno comunque essere accettati in impianto secondo le relative procedure previste per i rifiuti in ingresso, nei serbatoi autorizzati come operazione D15.

9.18.   La Ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello dei serbatoi.

9.19.   Ogni partita di rifiuto in ingresso, destinata alle operazioni di stoccaggio D15, dovrà essere registrata riportando la codifica del serbatoio in cui verrà collocata.

9.20.   I rifiuti incompatibili (suscettibili di reagire pericolosamente tra loro) devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto; in fase di stoccaggio la miscelazione può essere effettuata tra rifiuti con caratteristiche simili e compatibili e ottimizzata in funzione del successivo trattamento.

9.21.   La Ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso.

  1. Lo scarico dell’impianto deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B colonna “scarico in acque superficiali” alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque), approvato con DCR n. 107 del 5.11.2009 e s.m.i. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

10.1.   Il campionamento dello scarico dell’impianto nel corso d’acqua superficiale deve avere una frequenza adeguata per il controllo della funzionalità dell’impianto e, almeno settimanalmente, devono essere determinati allo scarico i parametri di tabella 5 dell’All.5 alla terza parte del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo quanto stabilito nel PMC; i dati istantanei e totali, da intendersi rispettivamente come media oraria e come totale giornaliero, mensile e annuale, devono essere registrati. Andranno determinati con frequenza stabilita nel PMC, pH, Conducibilità, Redox, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico e nitroso

10.2.   Il valore allo scarico del parametro “Escherichia coli” non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml.

10.3.   Dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP di Vicenza, anche via fax, qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione.

  1. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune Schio (DPCM 14 novembre 1997). Ambiente Energia S.r.l. dovrà comunque effettuare campagne di misura del rumore con la frequenza indicata nel PMC.
  2. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti e quelle destinate allo stoccaggio delle materie prime, sono state individuate nella planimetria C.22. In tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

12.1.   Ambiente Energia S.r.l. dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., relativamente ai rifiuti prodotti dall’impianto.

12.2.   Nell’effettuare il deposito temporaneo Ambiente Energia S.r.l. deve indicare preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi.

12.3.   Si rimanda al PMC per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

  1. Le emissioni in atmosfera originate dall’impianto di depurazione e trattamento rifiuti di Schio sono state individuate nella schede e nelle planimetrie presentate dalla ditta Ambiente Energia S.r.l. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

13.1   Per le emissioni convogliate dovranno essere rispettati i sottoindicati valori limite di emissione in atmosfera:

Punto Emissione

Portata nominale [Nm3/h]
 

INQUINANTI

VALORE LIMITE [mg/Nm3]

E1

10.100(1)*

2100 (2)

Polveri

20

Cr(III)

1

Cd

0,2

Ni

1

Pb

1

Acido solfidrico H2S

3

Ammoniaca

50

SOV

300

E5

300

Acido solfidrico H2S

1

Ammoniaca

5

 

(1)Aspirazione stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi per conto terzi ed essiccamento fanghi
(2) Solo aspirazione stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi per conto terzi
*nota: Durante le operazione di scarico in fossa dei fanghi palabili alla portata indicata si aggiungono 7400 Nm3/h

 

13.2.   Il camino di emergenza costituito da un filtro a carboni attivi, collegato al sistema di aspirazione centralizzato dell’impianto di trattamento rifiuti liquidi conto terzi, potrà essere utilizzato per un massimo di 15 giorni all’anno.

13.3.   La bocca del camino E5 deve risultare ad asse verticale, più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

13.4.   Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

13.5.   I camini soggetti a monitoraggio devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere dotati di adeguate strutture di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
  • essere dotati di appositi fori normalizzati in conformità con le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 15259);
  • i fori di prelievo devono trovarsi ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle possibilmente pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

13.6.   Campionamenti e analisi al biofiltro dovranno essere eseguite nel periodo estivo e secondo le indicazioni riportate nel PMC.

13.7.   La ditta dovrà mettere a disposizione di ARPAV l’attrezzatura necessaria ad effettuare il campionamento alle emissioni del biofiltro.

13.8.   In concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno di emergenza, di potenza termica nominale pari a 879,68 kW.

13.9.   L’attivazione del sistema di deodorizzazione presso l’impianto andrà regolato da apposita procedura che tenga conto delle fasi più critiche di emissione degli odori. Dovranno essere riportati nella relazione annuale le date di attivazione e il corrispondente quantitativo di prodotto consumato.

  1. La ditta Ambiente Energia S.r.l. ha l’obbligo di mettere in essere ogni provvedimento utile ad evitare di trasferire qualsiasi forma di inquinamento al suolo. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

14.1.   La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.

14.2.   Qualora si verifichino sversamenti accidentali di sostanze pericolose, che possano comportare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, la ditta Ambiente Energia S.r.l. dovrà ottemperare a quanto segue:

  • informare entro le 24 ore dal fatto la Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza;
  • adottare le misure d’urgenza necessarie al ripristino della conformità;
  • garantire lo svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento del suolo.
  1. La ditta Ambiente Energia S.r.l. registra secondo le regole stabilite nel PMC gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e comunica agli Enti di Controllo (Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza) quelli che possano comportare variazioni sulla qualità degli effluenti o effetti significativi sull’ambiente con una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti su ciascuna matrice ambientale (acqua, aria, suolo). Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

15.1.   La ditta Ambiente Energia S.r.l. deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. Si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

15.2.   Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione agli Enti di Controllo (Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza), secondo le regole stabilite nel PMC.

15.3.   In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull’ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente, Ambiente Energia S.r.l. ha l’obbligo di comunicazione immediata scritta (mediante fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) ai suddetti Enti di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, la Ditta ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio nell’ambiente, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. Ambiente Energia S.r.l.. inoltre, deve accertare le cause dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione.

  1. Relativamente ai controlli e ai monitoraggi ambientali Ambiente Energia S.r.l. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) riportato in Allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, su cui si è espresso favorevolmente ARPAV-DAP di Vicenza con nota protocollo n. 70392 del 28.06.2013, con la seguente modifica: ove è riportato “Allegato 1 “Elenco codici CER autorizzati”” è da intendersi l’Allegato C al presente provvedimento. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

16.1.   Presso l’impianto devono essere presenti e messe a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una o più planimetrie dell’impianto che consentano di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 9, 10, 12 e 13 del presente decreto, conformi a quanto presentato in sede di rilascio della presente autorizzazione.

16.2.   La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza ed ad ARPAV-DAP di Vicenza ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto ogni variazione al PMC dovrà essere assentita dall’Autorità competente, sentito il parere di ARPAV-DAP di Vicenza.

16.3.   Le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo (Provincia ed ARPAV). Sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi. Tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato.

16.4.   La ditta Ambiente Energia S.r.l. è tenuta a predisporre e compilare periodicamente appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria, nei termini e modalità di cui all’art. 28 della L.R. n. 3/2000 s.m.i. Tali quaderni possono essere tenuti anche in formato elettronico, purché il sistema informatico utilizzato garantisca la salvaguardia e la non modificabilità dei dati registrati.

16.5.   La ditta Ambiente Energia S.r.l. dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, a Regione Veneto, Provincia di Vicenza e ARPAV-DAP di Vicenza una relazione sulle tipologie e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto

  1. Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

17.1.   L’azienda dovrà proseguire con l’attività di monitoraggio qualitativo delle acque di falda con sonde ad acquisizione automatica, campionamenti e analisi chimiche periodiche, attuata con i 3 piezometri installati in impianto, come da prescrizioni indicata nel Parere n. 259 del 14.10.2009 della Commissione Regionale V.I.A.

17.2.   La recinzione lungo il perimetro dell'impianto deve essere mantenuta in efficienza. Si dovrà altresì provvedere a garantire la manutenzione nel tempo delle siepi, delle alberature e di ogni altro elemento che costituisca barriera di protezione ambientale al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

17.3.   Ai sensi dell’art. dell’art. 29-nonies commi 1 e 4 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Ambiente Energia S.r.l. è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l.bis del medesimo decreto.

17.4.   Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto.

17.5.   ARPAV-DAP di Vicenza effettuerà, nell'arco di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno due ispezioni ambientali - intese come controlli documentali, tecnici, gestionali – e un controllo analitico. Detti controlli verranno eseguiti da ARPAV-DAP di Vicenza in attuazione dell’art. 29-decies, comma 3 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., con oneri a carico di Ambiente Energia S.r.l., secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 1519/2009.

17.6.   Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, Ambiente Energia S.r.l. deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto.

17.7.   La ditta Ambiente Energia S.p.A. dovrà presentare a Regione Veneto, Provincia di Vicenza ed ad ARPAV-DAP di Vicenza il Piano di ripristino ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale, al fine di annullare gli impatti ambientali negativi causati dalla presenza dell’opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni ex ante, almeno 1 anno prima della chiusura definitiva dell’impianto.

17.8.   Rimangono vigenti, a carico di Ambiente Energia S.r.l. che è tenuta a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento.

  1. Sono allegati al presente provvedimento:
    • Allegato A: Relazione Istruttoria.
    • Allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo.
    • Allegato C: Elenco dei Rifiuti gestibili presso l’impianto secondo codice CER.
  2. Il presente provvedimento va trasmesso a Ambiente Energia S.r.l., al Comune di Schio, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza.
  3. Si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

93_Allegato A_DDR_93_03-12-2013_269250.pdf
93_Allegato B_DDR_93_03-12-2013_269250.pdf
93_Allegato C_DDR_93_03-12-2013_269250.pdf

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