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Bur n. 28 del 11 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 88 del 15 novembre 2013

Ditta NEC S.r.l. New Ecology - Sede legale e ubicazione impianto in Comune di Fossò (VE), Zona Industriale IX Strada, 115 Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009, modificata con DSRAT n. 68 del 30 settembre 2009 e integrata dal successivo DSRA n. 32 del 13 aprile 2012. Presa d'atto del Piano di monitoraggio e controllo.

Note per la trasparenza
Col presente provvedimento si prende atto, e si approva il Piano di monitoraggio e controllo presentato dalla Ditta in ottemperanza a quanto stabilito dalla Autorizzazione Integrata Ambientale in essere.

Il Segretario

RICHIAMATO il DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009, con cui è stata rilasciata alla Ditta NEC S.r.l. New ECOLOGY l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività indicata al punto 5.1 dell’Allegato I dell’ex D. Lgs. n. 59/2005 (ora punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) per la gestione dell’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione dell’impianto in Zona Industriale, IX Strada, 115, Comune di Fossò (VE);

VISTO il DSRA  n. 32 del 13 aprile 2012, con il quale sono state apportate alcune modifiche al sopracitato provvedimento;

PRESO ATTO che la prescrizione di cui al punto n. 3, del DSRA n. 32/2012, stabilisce che: la Ditta è tenuta a presentare – entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento – il Piano di Monitoraggio e Controllo riveduto alla luce delle prescrizioni di cui al precedente punto n. 2, e con le revisioni richieste da ARPAV, riportate nella nota di trasmissione del verbale n. 88334 del 22 febbraio 2011;

PRESO ATTO che la Ditta NEC S.r.l. New Ecology, con nota in data 22.05.2012, in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto precedente, ha presentato il PMC, Rev. 03 e che con nota n. 335628, del 19.07.2012, veniva richiesto ad ARPAV e Provincia di esprimere il parere in merito al PMC medesimo;

VISTA la nota in data 30.04.2013, prot. reg.le n. 186277, del 03.05.2013,con la quale la Ditta NEC S.r.l. NEW ECOLOGY, ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 04);

VISTA la nota in data 17.05.2013, prot. reg.le n. 227744 del 20.05.2013, con la quale ARPAV DAP Venezia, Servizio Controllo Ambientale, esprime parere favorevole sul PMC  in questione (Rev. 04), senza prescrizioni osservando che, in merito alla gestione dei flussi di rifiuti, il medesimo (documento di gestione dei flussi) appartiene alla documentazione progettuale già inoltrata alla Regione al fine del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale n. 40 del 30.06.2009;

VISTA la nota della Provincia di Venezia n. 89502, in data 15.10.2013, con la quale, in riferimento al parere di ARPAV su richiamato, comunica che lo stesso è stato condiviso con la Provincia;

VISTA la nota della Ditta NEC S.r.l. New Ecology, in data 03.06.2013, prot. reg.le n. 236464 del 04.06.2013, con la quale, con riferimento al parere ARPAV di cui al precedente punto (6), chiede che nella presa d’atto del PMC, vengano considerati anche i flussi di gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO inoltre delle comunicazioni della Ditta effettuate ai sensi dell’art. 29 nonies, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relative all’introduzione di alcune modifiche non sostanziali nella gestione dell’impianto, in data 19.04.2013, prot. pec. n. 170380 del 20.04.2013, 24.04.2013, prot. n. 17600 e 02.07.2013, prot. n. 292090 del 09.07.2013;

RITENUTO di approvare integralmente il PMC presentato dalla Ditta NEC S.r.l. New Ecology -  versione Rev. 04 -, comprensivo della gestione dei flussi di rifiuti;

VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., Parte II, Titolo IIIbis;

decreta

  1. Di prendere atto e di approvare la versione Rev. 04, del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla Ditta NEC S.r.l. New Ecology, in data 03.05.2013, prot. reg.le n. 186277, visti i pareri in merito espressi da ARPAV DAP Venezia, Servizio Controllo Ambientale e dalla Provincia di Venezia, richiamati in premessa, relativo alla gestione dell’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via IX Strada, 115, Fossò (VE), di cui all’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DSRAT n. 40, del 30.06.2009, modificata con DSRAT n. 68, del 30 settembre 2009 e come integrata dal DSRA n. 32 del 13.04.2012.
  2. Di prendere atto delle note trasmesse dalla Ditta in data 19.04.2013, prot. pec. n. 170380 del 20.04.2013, 24.04.2013, prot. n. 17600 e 02.07.2013, prot. n. 292090 del 09.07.2013, relative alla comunicazione, ai sensi dell’art. 29 nonies, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di alcune modifiche non sostanziali nella gestione dell’impianto.
  3. Il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al DM 24 aprile 2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
  4. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 , del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.
  5. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta NEC S.r.l. New Ecology con sede legale a Fossò (VE), Zona Industriale IX Strada, 115, al Comune di Fossò, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia, all’ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Mariano Carraro

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