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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 86 del 05 novembre 2013
Ditta Z.A.I. srl: sede legale Tangenziale E. Mattei 14, 30026 Portogruaro (VE) e ubicazione impianto Tangenziale E. Mattei 14, 30026 Portogruaro (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale. Punto 5.1 - allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Sostituzione e revoca del DSRAT n. 54 del 26/08/2010 s.m.i.
Il Segretario
VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”;
PRESO ATTO che la ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C., con sede legale e ubicazione impianto in Tang.le E. Mattei, n.14, 30026 Portogruaro (VE), ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005 in forma “ridotta” in data 25/5/2007, ricevuta con protocollo 321496/57.19 in data 6/06/2007, e in “forma completa” in data 31/01/2008 ricevuta con protocollo n. 55976/57.19 per il punto 5.1 - allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i, cui è seguito l’avvio del procedimento, comunicato alla ditta ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 con nota n. 196235/5719 del 11/04/2008;
CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 110 del 13/09/2007 veniva rilasciata alla ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C, l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria”, ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere, relativa all’impianto di cui trattasi per l’attività prevista dal allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i,, individuata al punto 5.1;
CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 170 del 30/12/2008 è stata prorogata la validità del D.S.R.A.T 110 del 13/09/2007 con cui era stata rilasciata alla ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C, l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria”;
VISTO che la ditta ha provveduto in data 30/04/2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano dell’annuncio di cui all’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 30/04/2008;
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati all’art. 29 quater comma 4 del D.lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota del 28/01/2008 prot. n. ZA116, acquisita agli atti in data 11/02/2008, con cui la ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C. ha formalizzato la richiesta di trasferire la titolarità del Decreto Segretario Regionale all’Ambiente e il Territorio n. 110 del 13/09/2007 alla società Z.A.I. S.r.l. con sede in Tang.le E. Mattei n. 30026 Portogruaro (VE);
VISTO il Decreto Segretario Regionale all’Ambiente e il Territorio n. 18 del 12/03/2008 con cui è stata trasferita la titolarità del D.S.R.A.T. n. 110 del 13/09/2007 a favore della ditta Z.A.I. S.r.l. con sede legale in Tang.le E. Mattei n. 14, Portogruaro (VE) a far data dalla pubblicazione dell’atto di scissione nel registro delle imprese, e fissando in 60 giorni il termine per la presentazione della documentazione ufficiale (atto notarile di scissione della società e visura camerale aggiornata), pena la non validità dell’atto;
VISTA la nota del 02/05/2008 prot. n. ZAI03, acquisita agli atti il 14/05/2008 (prot.n. 253346/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha trasmesso la documentazione di cui al punto precedente;
VISTA la nota del 16/09/2009 prot. n. ZAI1022 acquisita agli atti il 18/09/2009 (prot.n. 510633/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha presentato Piano di Monitoraggio e Controllo integrato con quanto previsto dal D.lgs. n.59/2005 alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e ad ARPAV per l’espressione del parere di competenza;
CONSIDERATO che, sulla base dei nulla osta comunicati dalla Provincia di Venezia il 07/12/2009 prot. 75246 prot. Reg.le n. 691918/57.19 del 07/12/2009, e di ARPAV DAP di Venezia il 10/12/2009 prot. Reg.le n. 689441 del 10/12/2009, con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 117 del 29/12/2009 è stata prorogata la validità del D.S.R.A.T 110 del 13/09/2007 fino al 30/06/2010 per consentire agli enti competenti di esprimere il parere di competenza, nonché consentire ai competenti uffici Regionali di concludere l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale definitiva;
VISTA la nota del 14/06/2010 prot. n. ZAI758 acquisita agli atti il 14/06/2010 (prot.n. 328034/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha integrato il Piano di Monitoraggio e Controllo in linea con i contenuti della DGR 242/2010 presentandolo alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e ad ARPAV per l’espressione del parere di competenza;
CONSIDERATO che in data 31/01/2008 protocollo n. 55976/57.19 la ditta contestualmente alla presentazione della domanda di AIA in forma “completa” ha richiesto una modifica delle operazioni di gestione dei rifiuti consistente nella vagliatura per i rifiuti di cui al codice CER:
150102 – 150106 – 170201 – 170203 – 170904 - 120105
CONSIDERATO che in data 26/02/2009 prot. n. 107127/57.19 la ditta ha richiesto una modifica ritenuta non sostanziale consistente nello specifico in:
CONSIDERATO che in data 12/03/2009 prot. n. 147505/57.19 la ditta ha richiesto alla Provincia di Venezia il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, precisando che a seguito di lavori stradali “di realizzazione della nuova tangenziale E. Mattei” il corpo recettore è stato spostato dall’altro lato della carreggiata, pertanto il punto di scarico, rispetto al precedentemente autorizzato, si trova in posizione opposta.
CONSIDERATO che in data 18/09/2009 prot. n. 510652/57.19 la ditta ha richiesto una modifica dell’AIA, dalla stessa considerata non sostanziale, consistente nello specifico in:
CONSIDERATO che in data 22 gennaio 2010 si è tenuta una riunione tecnica, il cui verbale è agli atti degli uffici regionali ed è stato inviato ai partecipanti con nota n.72044/5719 dell’8/02/2010, a seguito della quale è stato richiesto alla ditta di provvedere alla presentazione di alcune integrazioni;
PRESO ATTO che durante la riunione tecnica tenutasi in data 22 gennaio 2010 la ditta ha manifestato l’intenzione di non procedere con la richiesta di modifica di cui al punto 13 (attività di vagliatura);
VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta con la documentazione di cui al precedente punto (10 e 12) delle premesse;
VISTA la nota del 13/05/2010 prot. n. ZAI598, acquisita agli atti il 13/05/2010 (prot.n. 268518/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha trasmesso le integrazioni e chiarimenti di cui al punto 17;
VISTA la richiesta di modifica di cui alla nota del 13/05/2010 prot. n. ZAI598, acquisita agli atti il 13/05/2010 (prot. n. 268518/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. fermi restando i quantitativi ha chiesto di utilizzare dei serbatoi esterni, per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi ai fini di una migliore gestione impiantistica;
RITENUTO di accogliere le istanze di modifica di cui ai precedenti punti 14, 16 e 21, presentate dalla ditta in quanto da considerarsi varianti non sostanziali;
VISTA la nota del 14/06/2010 prot. n. ZAI758, acquisita agli atti il 14/06/2010 (prot.n. 328034/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha volontariamente trasmesso ulteriore documentazione a chiarimento di quanto già trasmesso in data 13/05/2010 ed ha richiesto una modifica dell’AIA, consistente nello specifico in:
RITENUTO di accogliere le istanze di modifica della nota di cui al punto precedente presentate dalla ditta, ad esclusione delle operazioni sul rifiuto identificato al codice CER 150110* (D14 pressatura e deconfezionamento), in quanto trattasi di nuova operazione di smaltimento di un rifiuto pericoloso;
VISTA la comunicazione ARPAV DAP Venezia datata 22/06/2010 protocollo n. 7723/10/VA, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta Z.A.I. S.r.l , con la quale si esprime parere favorevole, richiedendo alcune correzioni e/o precisazioni all’elaborato presentato;
VISTA la comunicazione della Provincia di Venezia datata 22/06/2010 protocollo n. 37251, in merito al Programma di Controllo presentato dalla ditta Z.A.I. S.r.l., con la quale si ritiene approvabile il PMC, richiedendo alcune precisazioni all’elaborato presentato;
VISTA la nota del 17/03/2010 prot. CVE 0009664-P, con la quale ANAS esprime “parere positivo allo scarico nel fossato stradale in quanto a servizio sia della strada statale n. 14 che della strada Comunale antistante la proprietà”;
VISTO il D.S.R.A.T. 35 del 30/06/2010 con il quale è stata ulteriormente prorogata la validità dei decreti richiamati al precedente punto 11, in quanto le modifiche richieste dalla ditta necessitavano ulteriori approfondimenti, tenuto conto anche di quanto argomentato da Arpav e Provincia con le note citate al numero 26 e 27;
PRESO ATTO della documentazione presentata in data 26/07/2010 prot. n 404918/57.19 con la quale la ditta ha presentato le integrazioni al PMC come prescritto al punto 6 del D.SRAT. n. 35/2010, di proroga dell’autorizzazione provvisoria, fornendo pertanto gli approfondimenti richiesti;
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 29 bis del D. Lgs 152/2006 parte II, titolo III bis, ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l’altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;
RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti e all’esercizio dell’impianto di depurazione e allo scarico rilasciate dalla Provincia di Venezia con DDP n. 52046 del 20/07/2006, come modificato dal DDP n. 94354 del 28/12/2006 e DDP 19750 del 10/03/2006;
VISTA la deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012, con la quale la Giunta regionale ha sostituito l’Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico “Schema di polizza fideiussoria”, Allegato B al medesimo provvedimento, da adottarsi in tutto il territorio regionale.
VISTA la successiva DGRV n. 346 del 19 marzo 2013 modificata con DGRV 1489 del 12/08/2013 con la quale la Giunta regionale, sulla base della necessità di alcuni chiarimenti e precisazioni richiesti dalle Province, ha sostituito gli Allegati A e B alla precedente DGRV n. 1543/2012
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla succitata DGRV n. 346/2013 s.m.i.:
i soggetti gestori delle discariche e degli impianti individuati nello stesso provvedimento devono adeguare le garanzie finanziarie entro il 31 gennaio 2014, o qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito.
RITENUTO alla luce di quanto sopra, di chiedere alla Ditta Z.A.I. S.r.l. di adeguare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito, le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Venezia, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543 del 31.07.2012 e n. 346 del 19.03.2013, e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
PRESO ATTO che la ditta Z.A.I. S.r.l. risulta certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. 9191.ZAI2 rilasciata il 22/12/2009 e rinnovata il 13/12/2012 da IMQ S.p.A.;
VISTO il D.S.R.A.T. 54 del 26/08/2010 con il quale è stata rilasciata L’Autorizzazione integrata Ambientale con validità fino al 30/06/2016;
VISTA la nota del 23/12/2010 acquisita con prot. n. 666323 del 23/12/2010, con cui la ditta Z.A.I. srl ha inviato il Piano di Monitoraggio e Controllo, rivisto secondo le indicazione espresse nelle note prot. n. 56788/10 del 21/09/2010 della Provincia di Venezia e prot. n. 512961 del 30/09/2010 della Regione Veneto;
VISTE le note del 27/01/2011 prot. 05070/11 della Provincia di Venezia e prot. 15579/11/va di ARPAV DAP Venezia, con cui rispettivamente la Provincia di Venezia ritiene approvabile il Piano di Monitoraggio e Controllo e Arpav DAP di Venezia esprime parere favorevole al Piano di Monitoraggio e controllo inviato dalla Ditta;
CONSIDERATO che, sulla base dell’istruttoria condotta, è emerso che il PMC di cui sopra presenta delle indicazioni differenti rispetto al contesto già autorizzato con D.S.R.A. n. 54/2010;
CONSIDERATA la nota del 02/02/2011 prot. n. 51276 con cui la Regione Veneto prendendo atto della redazione del PMC in conformità alla Direttiva 2008/98/CE e al D.Lgs 205/2010 ha ravvisato la necessità che la Ditta inviasse istanza di adeguamento del Decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 54 del 26/08/2010;
VISTA la nota acquisita agli atti il 21/02/2011 prot. n. 85468 con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha presentato istanza di adeguamento del D.S.R.A. n. 54/2010 alla luce del nuovo PMC;
VISTA la nota del 19/04/2011 prot. 189070 con cui la ditta stessa chiede di dar corso alla cancellazione dell’operazione classificata D14 per i rifiuti contraddistinti dai codici CER 200133* e 200134;
RITENUTO necessario, sulla base tra l’altro dell’evoluzione normativa, adeguare la classificazione delle operazioni autorizzate.
PRESO ATTO che l’adeguamento di cui al punto precedente deve avvenire per le operazioni di riduzione volumetrica (compattazione), miscelazione, accorpamento di rifiuti e travaso;
VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, recepita con D.Lgs. 205/2010, che indica, all’allegato I, nelle note alla voce D13 – “In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12”;
RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra, procedere alle seguenti precisazioni;
CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente n. 29 del 29/04/2011 veniva modificato il D.S.R.A. 54/2010 ed in particolare l’allegato A dello stesso al fine di adeguare la classificazione delle operazioni autorizzate, sulla base dell’evoluzione normativa;
VISTA la nota acquisita agli atti il 10/03/2011 prot. n. 120593 con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’AIA 54/2010, modificata con decreto 29/2011, in relazione all’istallazione di n. 3 serbatoi per lo stoccaggio/messa in riserva di rifiuti liquidi, che consiste nell’utilizzo di n. 4 serbatoi in luogo dei 3, ma di volume complessivo uguale alla richiesta già assentita;
VISTA la nota acquisita agli atti il 10/03/2011 prot. n. 120607, con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha inviato copia della nota di avvenuta “comunicazione d’inizio lavori al comune di Portogruaro: “nuova costruzione vano per serbatoi raccolta liquidi” avvenuta in data 9 marzo 2011 a seguito del permesso a costruire di cui al prot. 0004381 il 28/01/2011 del Comune di Portogruaro;
VISTA la nota in data 07/04/2011 prot. n. 170515 con la quale viene richiesto alla ditta l’integrazione di alcuni elaborati, e si richiede agli enti competenti di fornire eventuali osservazioni in merito alla proposta avanzata;
VISTA la nota del 18/04/2011 prot. n. ZAI588, acquisita agli atti il 19/04/2011 (prot.n. 189085) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha trasmesso le integrazioni di cui al punto 48, nello specifico nuovo layout impiantistico e caratteristiche tecniche dei nuovo serbatoi;
CONSIDERATO che non risultano pervenute osservazioni da parte degli enti competenti (interpellati ai fini della modifica di cui al punto 49) in merito alla proposta avanzata dalla ditta;
CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 61 del 12/08/2011, veniva modificato il D.S.R.A. 54/2010 al fine di adeguare l’autorizzazione alla modifica non sostanziale in relazione all’istallazione di n. 4 serbatoi, in luogo dei 3 serbatoi inizialmente progettati, per lo stoccaggio/messa in riserva di rifiuti liquidi, di volume complessivo uguale alla richiesta già assentita;
VISTA la nota del 15/06/2012 prot. n. ZAI946, acquisita agli atti il 18/06/2012 (prot.n. 280907) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha comunicato la fine lavori relativamente alla realizzazione di n. 4 serbatoi per lo stoccaggio rifiuti liquidi di cui al D.S.R.A.T. 61 del 12/08/2011;
PRESO ATTO che con la nota di cui al punto 55, acquisita agli atti il 18/06/2012 (prot.n. 280907), la ditta comunica alcune modifiche, dalla stessa considerate non sostanziali, consistenti in:
VISTA la nota in data 30/07/2012 prot. n. 350437 con la quale viene richiesto agli enti competenti (comune Provincia ed ARPAV) di fornire osservazioni in merito alla proposta avanzata;
PRESO ATTO che il comune di Portogruaro con nota in data 14/08/2012 nostro prot 376414 del 16/08/2012 comunica che sotto il profilo edilizio, i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato;
CONSIDERATO che Provincia di Venezia e Arpav DAP Venezia, sentiti per le vie brevi, hanno ritenuto non necessario esprimere osservazioni in merito alla proposta avanzata dalla ditta;
VISTA la nota in data 14/11/2011 prot. n. 529126 con la quale Arpav ha inviato la relazione finale relativa all’attività ispettiva condotta in data 21 e 29 settembre 2011 e 6 ottobre 2011, in cui si evidenzia il contrasto con la definizione ragruppamento riferita all’operazione D14 e l’allegato B alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
RITENUTO di accogliere l’osservazione e di riferire all’operazione D14 unicamente l’operazione di accorpamento di rifiuti;
VISTO il parere espresso dalla CTRA in data 15/12/2011 n. 3759, con il quale sono state approvate le linee guida per la miscelazione dei rifiuti secondo l’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;
RITENUTO di applicare, per omogeneità, le prescrizioni contenute nel parere su citato anche alla ditta ZAI s.r.l.;
CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 91 del 31/10/2012 veniva modificato il D.S.R.A. 54/2010 al fine di adeguare l’autorizzazione alle modifiche non sostanziali in relazione alle premesse di cui ai punti 56, 61 e 63
PRESO ATTO che con la nota acquisita agli atti il 09/01/2013 (prot.n. 9725), la ditta comunica alcune precisazioni e modifiche non sostanziali in merito al Decreto Autorizzativo , consistenti in particolare nella richiesta di Autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti di cui al codice CER 191212 prodotti dalla propria attività nell'area H1 evidenziata nella planimetria allegata, fermo restando il quantitativo già autorizzato allo stoccaggio;
VISTA la nota del 16/01/2013 prot. n. ZAI57, acquisita agli atti il 17/01/2013 (prot.n. 23591) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha comunicato una modifica, dalla stessa considerata non sostanziale, in merito alla richiesta di poter effettuare l’operazione di accorpamento con finalità recupero R12 dei codici CER 18 01 07 e 18 01 06* e conseguentemente di poter effettuare lo stoccaggio anche con finalità di recupero R13;
PRESO ATTO che la ditta ha versato gli oneri istruttori relativi alla modifica non sostanziale, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/2009, sulla cui congruità è in corso la verifica degli importi da parte degli uffici competenti;
RITENUTO di accogliere le istanze di modifica della nota di cui al punto 65 e 66 precedenti, in quanto ritenute non sostanziali;
RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e di quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, e stante la necessità di un coordinamento dei Decreti esistenti, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Z.A.I. S.r.l. comprensiva delle modifiche come precisato nelle premesse, per l’attività prevista al punto 5.1 allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per un periodo di anni 6 come previsto dall’articolo 29 octies comma 3 del DLgs n. 152/2006 s.m.i., e quindi fino al 31/08/2016 corrispondente alla scadenza dell'AIA di cui al DSRAT 54/2010, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;
decreta
6.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 152/2006 (per le operazioni degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 successivamente specificate), di cui al provvedimento rilasciato dalla Provincia di Venezia: DDP n. 52046 del 20/07/2006, come modificato dal DDP n. 94354 del 28/12/2006;
6.2. autorizzazione allo scarico nel fossato stradale a servizio sia della Strada Statale n. 14 che della strada comunale antistante la proprietà, delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal depuratore, di cui al provvedimento rilasciato dalla Provincia di Venezia: DDP n. 19750 del 10/03/2006.
Gestione Rifiuti
i) sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento, di rifiuti al solo fine di recuperare l’imballaggio e predisporre partite omogenee di rifiuti (D14, R12), a seguito di dette attività il rifiuto confezionato mantiene lo stesso codice CER;
ii) Attività di selezione e cernita (R12 ) sui rifiuti solidi finalizzata al recupero di materiali (es. legno, carta, ecc.).che consiste in:
1) eliminazione delle frazioni estranee da CER non merceologicamente misti, le operazioni di selezione delle frazioni estranee, eseguite sui rifiuti per partite omogenee di codici CER, non rientrano tra quelle di selezione o cernita vere e proprie e pertanto i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine; conseguentemente i rifiuti manterranno anche la stessa filiera (recupero) per la quale sono stati presi in carico; 2) le operazioni di selezione e cernita, sui rifiuti merceologicamente misti, in ingresso all’impianto ed avviati a recupero, comporta che ai flussi di rifiuti prodotti venga attribuito un codice diverso da quello con cui gli stessi sono stati presi in carico;
iii) accorpamento di rifiuti (R12, D14), con medesimo codice CER e stesse classi di pericolo ma provenienti da produttori diversi o partite differenti, da destinare a impianti di trattamento ai fini del recupero o dello smaltimento; tali operazioni devono svolgersi esclusivamente alle condizioni specificate dai successivi punti 13, 14 e 15; iv) ferme restando le condizioni indicate ai punti 13, 14 e 15, sono consentite operazioni di pressatura (R12, D13) al fine di adeguare volumetricamente partite di rifiuti;
Miscelazione
Presso l’impianto non sono autorizzate operazioni di miscelazione in deroga a quanto stabilito dall’art. 187, del D.lgs. n.152/2006;
Le operazioni di miscelazione non in deroga (R12, D13) a quanto stabilito dall’art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., possono essere effettuate, sui rifiuti non pericolosi con le seguenti modalità:
i) La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
ii) Il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione.
iii) Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell’impianto.
iv) Dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
v) Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell’avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.
vi) Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Va da sé che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.
vii) Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.
viii) La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
Quantitativi
12. Le quantità di rifiuti gestibili presso l’impianto sono le seguenti:
Gestione
Serbatoi Aree M1 ed M2
17. Le aree dei serbatoi sono così autorizzate:
Il travaso dei rifiuti liquidi da cisternette o fusti nei serbatoi dovrà essere effettuato all’interno dei bacini di contenimento dei serbatoi stessi, tramite pompa, utilizzando una procedura che garantisca:
18. I serbatoi di stoccaggio devono essere periodicamente puliti da eventuali sedimenti.
19. I mezzi di trasporto durante le operazioni di il carico/scarico dei rifiuti liquidi, dovranno stazionare sotto la tettoia.
20. Durante le operazioni di carico/scarico dovrà essere sempre presente almeno un operatore.
Gestione generale Impianto
21. L’impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall’articolo 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
i) le acque di scarico dell’impianto di sedimentazione/disoleatura delle acque di prima pioggia devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, dell’Allegato 5, alla Parte III per quanto riguarda lo scarico in acque superficiali, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo/Piano di Sorveglianza e Controllo (PMC/PSC) presentato con nota del 14/06/2010 prot. n. 328034/57.19 redatto ai sensi della L.R. n. 3/2000 e del D. Lgs. n. 152/06, cui ha dato parere favorevole ARPAV DAP Venezia in data 22/06/2010 protocollo n. 7723/10/VA, e Provincia di Venezia in data 22/06/2010 protocollo n. 37251;
ii) il pozzetto di campionamento deve essere sempre accessibile alle autorità competenti per il controllo;
iii) qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell’impianto di sedimentazione/desoleatura delle acque di prima pioggia, deve essere immediatamente comunicata alle autorità preposte al controllo, e, per conoscenza, a quest’Amministrazione;
Mariano Carraro
(seguono allegati)
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