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Bur n. 28 del 11 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 86 del 05 novembre 2013

Ditta Z.A.I. srl: sede legale Tangenziale E. Mattei 14, 30026 Portogruaro (VE) e ubicazione impianto Tangenziale E. Mattei 14, 30026 Portogruaro (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale. Punto 5.1 - allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Sostituzione e revoca del DSRAT n. 54 del 26/08/2010 s.m.i.

Note per la trasparenza
Il presente decreto sostituisce integralmente i precedenti decreti con i quali è stata rilasciata l'AIA.

Il Segretario

VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”;

PRESO ATTO che la ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C., con sede legale e ubicazione impianto in Tang.le E. Mattei, n.14, 30026 Portogruaro (VE), ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005 in forma “ridotta” in data 25/5/2007, ricevuta con protocollo 321496/57.19 in data 6/06/2007, e in “forma completa” in data 31/01/2008 ricevuta con protocollo n. 55976/57.19 per il punto 5.1 - allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i, cui è seguito l’avvio del procedimento, comunicato alla ditta ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 con nota n. 196235/5719 del 11/04/2008;

CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 110 del 13/09/2007 veniva rilasciata alla ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C,  l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria”, ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere, relativa all’impianto di cui trattasi per l’attività prevista dal allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i,, individuata al punto 5.1;

CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 170 del 30/12/2008 è stata prorogata la validità del D.S.R.A.T 110 del 13/09/2007 con cui era stata rilasciata alla ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C, l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria”;

VISTO che la ditta ha provveduto in data 30/04/2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano dell’annuncio di cui all’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 30/04/2008;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati all’art. 29 quater comma 4 del D.lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota del 28/01/2008 prot. n. ZA116, acquisita agli atti in data 11/02/2008, con cui la ditta ZACCHEO AMBIENTE S.a.s di Zaccheo Sandrino & C. ha formalizzato la richiesta di trasferire la titolarità del Decreto Segretario Regionale all’Ambiente e il Territorio n. 110 del 13/09/2007 alla società Z.A.I. S.r.l. con sede in Tang.le E. Mattei n. 30026 Portogruaro (VE);

VISTO il Decreto Segretario Regionale all’Ambiente e il Territorio n. 18 del 12/03/2008 con cui è stata trasferita la titolarità del D.S.R.A.T. n. 110 del 13/09/2007 a favore della ditta Z.A.I. S.r.l. con sede legale in Tang.le E. Mattei n. 14, Portogruaro (VE) a far data dalla pubblicazione dell’atto di scissione nel registro delle imprese, e fissando in 60 giorni il termine per la presentazione della documentazione ufficiale (atto notarile di scissione della società e visura camerale aggiornata), pena la non validità dell’atto;

VISTA la nota del 02/05/2008 prot. n. ZAI03, acquisita agli atti il 14/05/2008 (prot.n. 253346/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha trasmesso la documentazione di cui al punto precedente;

VISTA la nota del 16/09/2009 prot. n. ZAI1022 acquisita agli atti il 18/09/2009 (prot.n. 510633/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha presentato Piano di Monitoraggio e Controllo integrato con quanto previsto dal D.lgs. n.59/2005 alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e ad ARPAV per l’espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che, sulla base dei nulla osta comunicati dalla Provincia di Venezia il 07/12/2009 prot. 75246 prot. Reg.le n. 691918/57.19 del 07/12/2009, e di ARPAV DAP di Venezia il 10/12/2009 prot. Reg.le n. 689441 del 10/12/2009,  con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 117 del 29/12/2009 è stata prorogata la validità del D.S.R.A.T 110 del 13/09/2007 fino al 30/06/2010 per consentire agli enti competenti di esprimere il parere di competenza, nonché consentire ai competenti uffici Regionali di concludere l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale definitiva;

VISTA la nota del 14/06/2010 prot. n. ZAI758 acquisita agli atti il 14/06/2010 (prot.n. 328034/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha integrato il Piano di Monitoraggio e Controllo in linea con i contenuti della DGR 242/2010 presentandolo alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e ad ARPAV per l’espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che in data 31/01/2008 protocollo n. 55976/57.19 la ditta contestualmente alla presentazione della domanda di AIA in forma “completa” ha richiesto  una modifica delle operazioni di gestione dei rifiuti consistente nella vagliatura per i rifiuti di cui al codice CER:     

150102 – 150106 – 170201 – 170203 – 170904 - 120105

CONSIDERATO che in data 26/02/2009 prot. n. 107127/57.19 la ditta ha richiesto una modifica ritenuta non sostanziale consistente nello specifico in:

  • Integrazione della tabella identificativa delle tipologie di rifiuti conferibili nell’impianto e relative operazioni di recupero/smaltimento consentite con l’inclusione delle operazioni R13 per i seguenti CER già autorizzati per le operazioni D13 e D15:
  • 16 01 07* - 18 02 08 - 20 01 31* - 20 01 32

CONSIDERATO che in data 12/03/2009 prot. n. 147505/57.19 la ditta ha richiesto alla Provincia di Venezia il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, precisando che a seguito di lavori stradali “di realizzazione della nuova tangenziale E. Mattei” il corpo recettore è stato spostato dall’altro lato della carreggiata, pertanto il punto di scarico, rispetto al precedentemente autorizzato, si trova in posizione opposta.

CONSIDERATO che in data 18/09/2009 prot. n. 510652/57.19 la ditta ha richiesto una modifica dell’AIA, dalla stessa considerata non sostanziale, consistente nello specifico in:

  • Inserimento tra le attività autorizzate dell’attività R12 “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”, nell’ambito di una migliore definizione dei flussi di rifiuti gestiti all’interno dell’impianto.
  • Ridefinizione della destinazione di alcune zone all’interno del capannone destinandole alternativamente all’attività D15 rispetto all’attuale destinazione di esclusivo R13.

CONSIDERATO che in data 22 gennaio 2010 si è tenuta una riunione tecnica, il cui verbale è agli atti degli uffici regionali ed è stato inviato ai partecipanti con nota n.72044/5719 dell’8/02/2010, a seguito della quale è stato richiesto alla ditta di provvedere alla presentazione di alcune integrazioni;

PRESO ATTO che durante la riunione tecnica tenutasi in data 22 gennaio 2010 la ditta ha manifestato l’intenzione di non procedere con la richiesta di modifica di cui al punto 13 (attività di vagliatura);

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta con la documentazione di cui al precedente punto (10 e 12) delle premesse;

VISTA la nota del 13/05/2010 prot. n. ZAI598, acquisita agli atti il 13/05/2010 (prot.n. 268518/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha trasmesso le integrazioni e chiarimenti di cui al punto 17;

VISTA la richiesta di modifica di cui alla nota del 13/05/2010 prot. n. ZAI598, acquisita agli atti il 13/05/2010 (prot. n. 268518/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. fermi restando i quantitativi ha chiesto di utilizzare dei serbatoi esterni, per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi ai fini di una migliore gestione impiantistica;

RITENUTO di accogliere le istanze di modifica di cui ai precedenti punti 14, 16 e 21, presentate dalla ditta in quanto da considerarsi varianti non sostanziali;

VISTA la nota del 14/06/2010 prot. n. ZAI758, acquisita agli atti il 14/06/2010 (prot.n. 328034/5719) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha volontariamente trasmesso ulteriore documentazione a chiarimento di quanto già trasmesso in data 13/05/2010 ed ha richiesto una modifica dell’AIA,  consistente nello specifico in:

  • operazioni di smaltimento e recupero D14 e R12 per il CER 150110*
  • operazione R3 per il CER 170201
  • operazione D14 per il CER 191205

RITENUTO di accogliere le istanze di modifica della nota di cui al punto precedente presentate dalla ditta, ad  esclusione delle operazioni sul rifiuto identificato al codice CER 150110* (D14 pressatura e deconfezionamento), in quanto trattasi di nuova operazione di smaltimento di un rifiuto pericoloso;

VISTA la comunicazione ARPAV DAP Venezia datata 22/06/2010 protocollo n. 7723/10/VA, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta Z.A.I. S.r.l , con la quale si esprime parere favorevole, richiedendo alcune correzioni e/o precisazioni all’elaborato presentato;

VISTA la comunicazione della Provincia di Venezia datata  22/06/2010 protocollo n. 37251, in merito al Programma di Controllo presentato dalla ditta Z.A.I. S.r.l., con la quale si ritiene approvabile il PMC, richiedendo alcune precisazioni all’elaborato presentato;

VISTA la nota del 17/03/2010 prot. CVE 0009664-P, con la quale ANAS esprime “parere positivo allo scarico nel fossato stradale in  quanto a servizio sia della strada statale n. 14 che della strada Comunale antistante la proprietà”;

VISTO il D.S.R.A.T. 35 del 30/06/2010 con il quale è stata ulteriormente prorogata la validità dei decreti richiamati al precedente punto 11, in quanto le modifiche richieste dalla ditta necessitavano ulteriori approfondimenti, tenuto conto anche di quanto argomentato da Arpav e Provincia con le note citate al numero 26 e 27;

PRESO ATTO della documentazione presentata in data 26/07/2010 prot. n 404918/57.19 con la quale la ditta ha presentato le integrazioni al PMC come prescritto al punto 6 del D.SRAT. n. 35/2010, di proroga dell’autorizzazione provvisoria, fornendo pertanto gli approfondimenti richiesti;

 PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 29 bis del D. Lgs 152/2006 parte II, titolo III bis,  ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l’altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti e all’esercizio dell’impianto di depurazione e allo scarico rilasciate dalla Provincia di Venezia con DDP n. 52046 del 20/07/2006, come modificato dal DDP n. 94354 del 28/12/2006 e DDP 19750 del 10/03/2006;

VISTA la deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012, con la quale la Giunta regionale ha sostituito l’Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico “Schema di polizza fideiussoria”, Allegato B al medesimo provvedimento, da adottarsi in tutto il territorio regionale.

VISTA la successiva DGRV n. 346 del 19 marzo 2013 modificata con DGRV 1489 del 12/08/2013 con la quale la Giunta regionale, sulla base della necessità di alcuni chiarimenti e precisazioni richiesti dalle Province, ha sostituito gli Allegati A e B alla precedente DGRV n. 1543/2012

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla succitata DGRV n. 346/2013 s.m.i.:

i soggetti gestori delle discariche e degli impianti individuati nello stesso provvedimento devono adeguare le garanzie finanziarie entro il 31 gennaio 2014, o qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito.

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di chiedere alla Ditta Z.A.I. S.r.l. di adeguare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito, le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Venezia, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543 del 31.07.2012 e n. 346 del 19.03.2013, e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità.

PRESO ATTO che la ditta Z.A.I. S.r.l. risulta certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. 9191.ZAI2 rilasciata il 22/12/2009 e rinnovata il 13/12/2012 da IMQ S.p.A.;

VISTO il D.S.R.A.T. 54 del 26/08/2010 con il quale è stata rilasciata L’Autorizzazione integrata Ambientale con validità fino al 30/06/2016;

 VISTA la nota del 23/12/2010 acquisita con prot. n. 666323 del 23/12/2010, con cui la ditta Z.A.I. srl ha inviato il Piano di Monitoraggio e Controllo, rivisto secondo le indicazione espresse nelle note prot. n. 56788/10 del 21/09/2010 della Provincia di Venezia e prot. n. 512961 del 30/09/2010 della Regione Veneto;

VISTE le note del 27/01/2011 prot. 05070/11 della Provincia di Venezia e prot. 15579/11/va di ARPAV DAP Venezia, con cui rispettivamente la Provincia di Venezia  ritiene approvabile il Piano di Monitoraggio e Controllo  e Arpav DAP di Venezia esprime parere favorevole al Piano di Monitoraggio e controllo inviato dalla Ditta;

CONSIDERATO che, sulla base dell’istruttoria condotta, è emerso che il PMC di cui sopra presenta delle indicazioni differenti rispetto al contesto già autorizzato con D.S.R.A. n. 54/2010;

CONSIDERATA la nota del 02/02/2011 prot. n. 51276 con cui la Regione Veneto prendendo atto della redazione del PMC in conformità alla Direttiva 2008/98/CE e al D.Lgs 205/2010 ha ravvisato la necessità che la Ditta inviasse istanza di adeguamento del Decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 54 del 26/08/2010;

VISTA la nota acquisita agli atti il 21/02/2011 prot. n. 85468 con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha presentato istanza di adeguamento del D.S.R.A. n. 54/2010 alla luce del nuovo PMC;

VISTA la nota del 19/04/2011 prot. 189070 con cui la ditta stessa chiede di dar corso alla cancellazione dell’operazione classificata D14 per i rifiuti contraddistinti dai codici CER 200133* e 200134;

RITENUTO necessario, sulla base tra l’altro dell’evoluzione normativa, adeguare la classificazione delle operazioni autorizzate.

PRESO ATTO che l’adeguamento di cui al punto precedente deve avvenire per le operazioni di riduzione volumetrica (compattazione), miscelazione, accorpamento di rifiuti e travaso;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, recepita con D.Lgs. 205/2010, che indica, all’allegato I, nelle note alla voce D13 – “In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12”;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra, procedere alle seguenti precisazioni;

  • l’operazione di riduzione volumetrica, con destinazione smaltimento, tramite pressatura viene individuata come D13 al posto dell'operazione D14;
  • le operazioni di accorpamento di rifiuti aventi medesimi codici CER, oltre che il travaso/svuotamento, con destinazione smaltimento, vengono individuate come D14;
  •  le operazioni di miscelazione non in deroga a quanto stabilito dall’art. 187, del D.lgs. n.152/2006 s.m.i. rispettivamente finalizzate al recupero o allo smaltimento sono individuate come R12 e D13;

CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente n. 29 del 29/04/2011 veniva modificato il D.S.R.A. 54/2010 ed in particolare l’allegato A dello stesso al fine di adeguare la classificazione delle operazioni autorizzate, sulla base dell’evoluzione normativa;

VISTA la nota acquisita agli atti il 10/03/2011 prot. n. 120593 con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’AIA 54/2010, modificata con decreto 29/2011, in relazione all’istallazione di n. 3 serbatoi per lo stoccaggio/messa in riserva di rifiuti liquidi, che consiste nell’utilizzo di n. 4 serbatoi in luogo dei 3, ma di volume complessivo uguale alla richiesta già assentita;

VISTA la nota acquisita agli atti il 10/03/2011 prot. n. 120607, con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha inviato copia della nota di avvenuta “comunicazione d’inizio lavori al comune di Portogruaro: “nuova costruzione vano per serbatoi raccolta liquidi” avvenuta in data 9 marzo 2011 a seguito del permesso a costruire di cui al prot. 0004381 il 28/01/2011 del Comune di Portogruaro;

VISTA la nota in data 07/04/2011 prot. n. 170515 con la quale viene richiesto alla ditta l’integrazione di alcuni elaborati, e si richiede agli enti competenti di fornire eventuali osservazioni in merito alla proposta avanzata;

VISTA la nota del 18/04/2011 prot. n. ZAI588, acquisita agli atti il 19/04/2011 (prot.n. 189085) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha trasmesso le integrazioni di cui al punto 48, nello specifico nuovo layout impiantistico e caratteristiche tecniche dei nuovo serbatoi;

CONSIDERATO che non risultano pervenute osservazioni da parte degli enti competenti (interpellati ai fini della modifica di cui al punto 49) in merito alla proposta avanzata dalla ditta;

CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 61 del 12/08/2011, veniva modificato il D.S.R.A. 54/2010 al fine di adeguare l’autorizzazione alla modifica non sostanziale in relazione all’istallazione di n. 4 serbatoi, in luogo dei 3 serbatoi inizialmente progettati, per lo stoccaggio/messa in riserva di rifiuti liquidi, di volume complessivo uguale alla richiesta già assentita;

VISTA la nota del 15/06/2012 prot. n. ZAI946, acquisita agli atti il 18/06/2012 (prot.n. 280907) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha comunicato la fine lavori relativamente alla realizzazione di n. 4 serbatoi per lo stoccaggio rifiuti liquidi di cui al D.S.R.A.T. 61 del 12/08/2011;

PRESO ATTO che con la nota di cui al punto 55, acquisita agli atti il 18/06/2012 (prot.n. 280907), la ditta comunica alcune modifiche, dalla stessa considerate non sostanziali, consistenti in:

  1. rinuncia allo stoccaggio degli oli vegetali nei serbatoi M2 con conseguente non realizzazione del sistema di riscaldamento;
  2. utilizzo di un’unica pompa per il travaso dei rifiuti liquidi dai contenitori/mezzi, in luogo di una pompa per ogni CER, in quanto la procedura, gestita tramite PLC, garantisce la rimozione di tutti gli eventuali residui di liquidi dal sistema di travaso (tubazioni e pompa) e pertanto una costante pulizia di tutte le condotte di travaso e della pompa, che rendono non necessaria l’adozione di una pompa specifica per ogni CER stoccato.
  3. richiesta di stoccare nei serbatoi M2 i rifiuti liquidi, già autorizzati in AIA, di cui ai CER 080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119, 080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415, 180107 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106.

VISTA la nota in data 30/07/2012 prot. n. 350437 con la quale viene richiesto agli enti competenti (comune Provincia ed ARPAV) di fornire osservazioni in merito alla proposta avanzata;

PRESO ATTO che il comune di Portogruaro con nota in data 14/08/2012 nostro prot 376414 del 16/08/2012 comunica che sotto il profilo edilizio, i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato; 

CONSIDERATO che Provincia di Venezia e Arpav DAP Venezia, sentiti per le vie brevi, hanno ritenuto non necessario esprimere osservazioni in merito alla proposta avanzata dalla ditta;

VISTA la nota in data 14/11/2011 prot. n. 529126 con la quale Arpav ha inviato la relazione finale relativa all’attività ispettiva condotta in data 21 e 29 settembre 2011 e 6 ottobre 2011, in cui si evidenzia il contrasto con la definizione ragruppamento riferita all’operazione D14 e l’allegato B alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

RITENUTO di accogliere l’osservazione e di riferire all’operazione D14 unicamente l’operazione di accorpamento di rifiuti;

VISTO il parere espresso dalla CTRA in data 15/12/2011 n. 3759, con il quale sono state approvate le linee guida per la miscelazione dei rifiuti secondo l’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;

RITENUTO di applicare, per omogeneità, le prescrizioni contenute nel parere su citato anche alla ditta ZAI s.r.l.;

CONSIDERATO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 91 del 31/10/2012 veniva modificato il D.S.R.A. 54/2010 al fine di adeguare l’autorizzazione alle modifiche non sostanziali in relazione alle premesse di cui ai punti 56, 61 e 63

PRESO ATTO che con la nota  acquisita agli atti il 09/01/2013 (prot.n. 9725), la ditta comunica alcune precisazioni e modifiche non sostanziali in merito al Decreto Autorizzativo , consistenti in particolare nella richiesta di Autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti di cui al codice CER 191212 prodotti dalla propria attività nell'area H1 evidenziata nella planimetria allegata, fermo restando il quantitativo già autorizzato allo stoccaggio;

VISTA la nota del 16/01/2013 prot. n. ZAI57, acquisita agli atti il 17/01/2013 (prot.n. 23591) con la quale la ditta Z.A.I. S.r.l. ha comunicato una modifica, dalla stessa considerata non sostanziale, in merito alla richiesta di poter effettuare l’operazione di accorpamento con finalità recupero R12 dei codici CER 18 01 07 e 18 01 06* e conseguentemente di poter effettuare lo stoccaggio anche con finalità di recupero R13;

PRESO ATTO che la ditta ha versato gli oneri istruttori relativi alla modifica non sostanziale, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/2009, sulla cui congruità è in corso la verifica degli importi da parte degli uffici competenti;

RITENUTO di accogliere le istanze di modifica della nota di cui al punto 65 e 66 precedenti, in quanto ritenute non sostanziali;

RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e di quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, e stante la necessità di un coordinamento dei Decreti esistenti, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Z.A.I. S.r.l. comprensiva delle modifiche come precisato nelle premesse, per l’attività prevista al punto 5.1 allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per un periodo di anni 6 come previsto dall’articolo 29 octies comma 3  del DLgs n. 152/2006 s.m.i., e quindi fino al 31/08/2016 corrispondente alla scadenza dell'AIA di cui al DSRAT 54/2010, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

decreta

  1. I Decreti  n. 54 del 26/08/2010, n. 29 del 29/04/2011, n. 61 del 12/08/2011, n. 91 del 31/10/2012 con i quali è stata rilasciata alla Ditta Z.A.I. srl. con sede legale in via  Tang.le E. Mattei, 14 – 30026 Portogruaro (VE) cod. fisc. e P.I. 03843110275, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto ubicato a Portogruaro (VE) - Tang.le E. Mattei, 14 – 30026 e catastalmente censito al mappale 362, sub 4, del foglio 43, del censuario di Portogruaro (VE), per le attività di cui al individuate al punto 5.1 dell’allegato VIII  D. Lgs 152/2006 parte II, titolo III bis, art 29 bis e seguenti, sono revocati e integralmente sostituiti con il presente provvedimento.
  2. Ai sensi dell’articolo sensi dell’articolo 29 octies comma 3 del DLgs n. 152/2006 la presente Autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 6, , come da scadenza fissata dal DSRAT 54/2010, al 31/08/2016, in quanto la ditta risulta essere certificata UNI EN ISO 14001.
  3. Per l’eventuale rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore dell’impianto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dal D. Lgs 152/2006 parte II, titolo III bis, art 29 bis e seguenti, dovrà presentare istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2005, almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
  4. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
  5. La ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e ad ARPAV-DAP Venezia, l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Venezia di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
  6. Ai sensi dell’articolo 5 comma 14, del D.lgs. 59/2005 (oggi sostituito dal D. Lgs 152/2006 parte II, titolo III bis, art 29 bis e seguenti), la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

6.1.   autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 152/2006 (per le operazioni degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 successivamente specificate), di cui al provvedimento rilasciato dalla Provincia di Venezia: DDP n. 52046 del 20/07/2006, come modificato dal DDP n. 94354 del 28/12/2006;

6.2.   autorizzazione allo scarico nel fossato stradale a servizio sia della  Strada Statale n. 14 che della strada comunale antistante la proprietà, delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal depuratore, di cui al provvedimento rilasciato dalla Provincia di Venezia: DDP n. 19750 del 10/03/2006.

Gestione Rifiuti

  1. La ditta è autorizzata a gestire, presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione, le tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, e ad effettuare le operazioni di cui ai successivi punti 8 e 9, secondo la tabella di cui al medesimo Allegato A.
  2. La ditta è inoltre autorizzata a gestire tramite l’operazione D15, il codice CER 020299 rifiuto liquido, con le modalità descritte nelle procedure operative di cui alla relazione B18, allegata alla domanda di AIA datata 30/01/2008 citata in premessa (al n. 2), e alla relazione C6 allegato 9, delle integrazioni alla  domanda di AIA datate 14/06/2010 citata in premessa (al n. 23).
  3. Le attività autorizzate, con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006, sono le seguenti:
    1. attività di mero stoccaggio di rifiuti (R13, D15) ed eventuale formazione di carichi con il medesimo codice CER, per reindirizzarli a successivi impianti di smaltimento o recupero o ad una delle operazioni descritte ai successivi punti b, c, d, e, f ; a seguito di dette attività i rifiuti mantengono il codice CER di origine;
    2. Operazioni di:

i)   sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento, di rifiuti al solo fine di recuperare l’imballaggio e predisporre partite omogenee di rifiuti (D14, R12), a seguito di dette attività il rifiuto confezionato mantiene lo stesso codice CER;

ii)   Attività di selezione e cernita (R12 ) sui rifiuti solidi finalizzata al recupero di materiali (es. legno, carta, ecc.).che consiste in:

1)   eliminazione delle frazioni estranee da CER non merceologicamente misti, le operazioni di selezione delle frazioni estranee, eseguite sui rifiuti per partite omogenee di codici CER, non rientrano tra quelle di selezione o cernita vere e proprie e pertanto i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine; conseguentemente i rifiuti manterranno anche la stessa filiera (recupero) per la quale sono stati presi in carico;
2)   le operazioni di selezione e cernita, sui rifiuti merceologicamente misti, in ingresso all’impianto ed avviati a recupero, comporta che ai flussi di rifiuti prodotti venga attribuito un codice diverso da quello con cui gli stessi sono stati presi in carico;

iii)   accorpamento di rifiuti (R12, D14), con medesimo codice CER e stesse classi di pericolo ma provenienti da produttori diversi o partite differenti, da destinare a impianti di trattamento ai fini del recupero o dello smaltimento; tali operazioni devono svolgersi esclusivamente alle condizioni specificate dai successivi punti 13, 14 e 15;
iv)   ferme restando le condizioni indicate ai punti 13, 14 e 15, sono consentite operazioni di  pressatura (R12, D13) al fine di adeguare volumetricamente partite di rifiuti;

  1. Operazioni di recupero (R3) dei rifiuti solidi non pericolosi, consistenti nel riciclo recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi e, nello specifico, selezione e recupero di rifiuti costituiti da carta e legno finalizzata all’ottenimento di materia prima seconda, escluse le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche;
  2. Con riferimento alla lettera b) i) del presente punto, ove ne derivino imballaggi, è possibile cederli a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli a priori dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali al loro riuso;
  3. Viene autorizzato il deposito preliminare o la messa in riserva (D15, R13), dei rifiuti di cui al codice CER. 191212, prodotti dalla propria attività di selezione, cernita e pressatura, nell'area H1, di cui al lay out allegato B, di cui al punto 22 e 37 che seguono nel presente provvedimento.

Miscelazione

  1. Presso l’impianto non sono autorizzate operazioni di miscelazione in deroga a quanto stabilito dall’art. 187, del D.lgs. n.152/2006;

  2. Le operazioni di miscelazione non in deroga (R12, D13) a quanto stabilito dall’art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., possono essere effettuate, sui rifiuti non pericolosi con le seguenti modalità:

i)   La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

ii)   Il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione.

iii)   Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell’impianto.

iv)   Dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.

v)   Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell’avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.

vi)   Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Va da sé che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.

vii)   Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.

viii)   La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.

  1. Le materie prime e/o i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti, devono rispettare le caratteristiche per la loro immissione in commercio previste dalle normative di riferimento.
  2. I rifiuti prodotti dalla ditta di cui al codice CER 191201 – carta e cartone; sottoposti alle operazioni di recupero finalizzate all’ottenimento di MPS, devono essere gestiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti sottoposti alla medesima operazione.

Quantitativi

12.   Le quantità di rifiuti gestibili presso l’impianto sono le seguenti:

  1. rifiuti pericolosi, di cui all’operazione D15 dell’allegato B e all’operazione R13 dell’allegato C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, massimo 200 tonnellate, comprensive di 40 t massimo di rifiuti liquidi pericolosi, da gestire nei 2 serbatoi ubicati nell’area esterna individuata con la sigla M1. In tale area M1 l'operazione di stoccaggio D15 o R13 in funzione della destinazione a smaltimento o a recupero è limitata al codice CER 180106* che sarà gestito secondo le operazioni autorizzate e riportate in allegato A;
  2. rifiuti non pericolosi, di cui all’operazione D15 dell’allegato B, e all’operazione R13 dell’allegato C, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, massimo 1715 tonnellate, comprensive di 40 t massimo di rifiuti liquidi non pericolosi, da gestire nei 2 serbatoi ubicati nell’area esterna individuata con la sigla M2. In tale area M2 l'operazione di stoccaggio D15 o R13 in funzione della destinazione a smaltimento o a recupero è limitata ai codici CER 080120, 080416, 180107 che saranno gestiti secondo le operazioni autorizzate e riportate in allegato A;
  3. rifiuti solidi pericolosi, di cui alle operazioni D13, dell’ allegato B, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/06, fino ad un massimo di 60 t/g;
  4. rifiuti solidi pericolosi di cui alle operazioni D14, dell’ allegato B, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, fino ad un massimo di 90 t/g;
  5. rifiuti liquidi pericolosi, di cui alle operazioni D14, dell’ allegato B, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, fino ad un massimo di 40 t/g;
  6. rifiuti solidi non pericolosi, di cui alle operazioni D13, dell’allegato B, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 60 t/g;
  7. rifiuti liquidi non pericolosi, di cui alle operazioni D13, dell’allegato B, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 40 t/g;
  8. rifiuti solidi non pericolosi, di cui alle operazioni D14, dell’allegato B, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 90 t/g;
  9. rifiuti liquidi non pericolosi, di cui alle operazioni D14, dell’allegato B, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 40 t/g;
  10. rifiuti solidi non pericolosi, di cui alle operazioni R3, dell’ allegato C, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 60 t/g;
  11. rifiuti solidi pericolosi, di cui alle operazioni R12, dell’ allegato C, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 60 t/g;
  12. rifiuti liquidi pericolosi, di cui alle operazioni R12, dell’ allegato C, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 40 t/g;
  13. rifiuti solidi non pericolosi, di cui alle operazioni R12, dell’allegato C, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 60 t/g;
  14. rifiuti liquidi non pericolosi, di cui alle operazioni R12, dell’allegato C, alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino ad un massimo di 40 t/g;
  15. la quantità massima di rifiuti pericolosi (operazioni R12, dell’allegato C e D13, D14, dell’allegato B alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006) gestiti presso l’impianto, non deve eccedere le 200 t/giorno e comunque non superare le 50.000 t/anno complessive.
  16. la quantità massima di rifiuti non pericolosi (operazioni R3, R12 dell’allegato C e D13, D14, dell’allegato B, alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006) gestiti presso l’impianto,  non deve eccedere le 390 t/giorno e comunque non superare le 97.500 t/anno complessive.

Gestione

  1. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto. Detta caratterizzazione, che può essere costituita anche da certificazione analitica, deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che li ha generati. Tale caratterizzazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un processo produttivo ben definito e conosciuto; nel qual caso, la caratterizzazione potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la caratterizzazione del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che il produttore originario sia sempre identificabile. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta.
  2. All'atto di conferimento di un carico di rifiuti la Ditta, in conformità alla documentazione agli atti, procede alla verifica del singolo carico in termini di corrispondenza a quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 23.
  3. Tutti gli impegni assunti dalla ditta Z.A.I. srl con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica.

Serbatoi Aree M1 ed M2

  1. La ditta Z.A.I. srl.  è stata autorizzata a gestire quattro serbatoi, con D.S.R.A.T. 61/2011, secondo il progetto descritto nell’allegato 9, relazione C6, allegata alle integrazioni all’istanza di AIA acquisita agli atti il 13/05/2010 prot. n. 268518/5719, secondo quanto contenuto nella nota acquisita agli atti il 14/06/2010 prot. n. 328034/5719, in conformità a quanto riportato ai punti 49, 52, 54, 55 e 56 delle premesse.
    L’istallazione dei nuovi serbatoi e messa in esercizio è stata realizzata in data 23/01/2013 comunicata con nota n. 9725 del 9/01/2013 l'esercizio deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    1. entro 3 mesi dalla conclusione dei lavori dovrà essere inviata alla scrivente amministrazione, alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP VE, una relazione riportante le caratteristiche delle emissioni diffuse attese degli sfiati dei serbatoi.
    2. La ditta dovrà procedere secondo le specifiche modalità gestionali indicate nella documentazione agli atti.

17.    Le aree dei serbatoi sono così autorizzate:

  1.  area M1 dotata di 2 serbatoi con capacità massima di 40 tonnellate, nell’area è autorizzata  la gestione di rifiuti liquidi pericolosi limitatamente al codice CER 180106* e  potrà essere effettuata   l’operazione D15/R13 di stoccaggio e D14/R12 di accorpamento come sopra definita;
  2. area M2 dotata di 2 serbatoi con capacità massima di 40 tonnellate, nell’area è autorizzata  la gestione  di rifiuti liquidi non pericolosi limitatamente ai codici CER 080120, 080416, 180107 secondo le operazioni autorizzate e riportate in allegato A ;

Il travaso dei rifiuti liquidi da cisternette o fusti nei serbatoi dovrà essere effettuato all’interno dei bacini di contenimento dei serbatoi stessi, tramite pompa, utilizzando una procedura che garantisca:

  1. la rimozione di tutti gli eventuali residui di liquidi dal sistema di travaso (tubazioni e pompa)
  2. una costante pulizia di tutte le condotte di travaso e della pompa.
    I serbatoi potranno essere usati alternativamente per lo stoccaggio di rifiuti ascritti a singoli CER (con eventuale accorpamento di carichi) aventi destinazione alternativamente a recupero o a smaltimento.

18.   I serbatoi di stoccaggio devono essere periodicamente puliti da eventuali sedimenti.

19.  I mezzi di trasporto durante le operazioni di il carico/scarico dei rifiuti liquidi, dovranno stazionare sotto la tettoia.

20.  Durante le operazioni di carico/scarico dovrà essere sempre presente almeno un operatore.

Gestione generale Impianto

21.  L’impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall’articolo 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto;
  2. ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) per periodi superiori a un anno o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a tre anni;
  3. tutte le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento al lay out, di cui al successivo punto 22, tramite idonea cartellonistica, che deve essere sempre leggibile, al fine di identificare la tipologia e la partita di rifiuto presente sia all’interno dei cassoni che nei contenitori utilizzati dalla ditta evidenziando se trattasi di rifiuti pericolosi o non pericolosi, e l'operazione di gestione a recupero o smaltimento;
  4. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata.
    Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l’identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta. A tal fine, nello spazio riservato alle annotazioni, del registro di carico e scarico, dovrà essere riportato il tipo di trattamento effettuato.
    Il registro dovrà essere integrato con idonea “documentazione di pesatura” comprovante l’accettazione e la verifica delle quantità di rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto.
    Il registro di carico e scarico dovrà riportare, inoltre, l’area in cui vengono stoccati i rifiuti.
    In relazione alle operazioni di cui al punto 9 c) e 9 d) devono essere annotate in corrispondenza della registrazione  di scarico le quantità e le tipologie dei materiali recuperati;
  5. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte. Dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi, dovranno essere mantenuti sgomberi gli accessi a tutte le aree di stoccaggio, nonché, in caso di emergenza, dovrà essere garantita una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;
  6. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati in aree distinte dai rifiuti da avviare allo smaltimento e dalle materie prime; inoltre i rifiuti in ingresso devono essere tenuti separati dai rifiuti prodotti.  Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso allo stabilimento deve essere gestito in modo da differenziare le aree di stoccaggio per evitare il contatto tra rifiuti tra loro incompatibili (tenuto conto delle caratteristiche di pericolo) e in ogni caso per tipologie omogenee;
  7. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
  8. ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate;
  9. le modalità di registrazione dei rifiuti accorpati devono essere tali da consentire, in ogni momento, di conoscere il lotto di provenienza dei rifiuti accorpati; rimangono ferme le indicazioni di cui alla precedente lettera h);
  10. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile a portelli in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti; in alternativa devono essere collocati al coperto;
  11. è vietata  la pressatura di rifiuti costituiti da recipienti sotto pressione;
  12. i rifiuti costituiti da RAEE (ai sensi del D.lgs. 151/2005) devono essere gestiti conformemente alle previsioni del D.lgs. 151/2005. In particolare dovrà essere rispettato quanto previsto dall’Allegato 3, punti 1.1, 1.2 e 1.3, del D.lgs. n. 151/2005. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte, evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 151/2005;
  13. i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione nell'atmosfera;
  14. per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, devono essere gestiti evitando qualsiasi diffusione di fibre libere e nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 257/1992 ss.mm.ii. L'area dedicata a tale operazione, deve essere, di volta in volta, evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;
  15. le operazioni di stoccaggio delle apparecchiature contenenti PCB e PCT, devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 22/05/1999, n. 209 nonché del Programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB adottato con D.G.R. n. 1990 in data 04 luglio 2003 s.m.i.;
  16. le operazioni di stoccaggio delle pile, batterie e accumulatori devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall’allegato III al D.lgs. n. 188/2008;
  17. le operazioni di stoccaggio dei rifiuti sanitari devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2003;
  18. ai sensi dell’articolo 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006, il presente provvedimento costituisce autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III sezione II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nel canale di scolo a servizio sia della strada statale n. 14 che della strada Comunale antistante la proprietà  (e di competenza di ANAS), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

i)   le acque di scarico dell’impianto di sedimentazione/disoleatura delle acque di prima pioggia devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 3, dell’Allegato 5, alla Parte III per quanto riguarda lo scarico in acque superficiali, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo/Piano di Sorveglianza e Controllo (PMC/PSC) presentato con nota del 14/06/2010 prot. n. 328034/57.19 redatto ai sensi della L.R. n. 3/2000 e del D. Lgs. n. 152/06, cui ha dato parere favorevole ARPAV DAP Venezia in data 22/06/2010 protocollo n. 7723/10/VA, e  Provincia di Venezia in data  22/06/2010 protocollo n. 37251;

ii)   il pozzetto di campionamento deve essere sempre accessibile alle autorità competenti per il controllo;

iii)   qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell’impianto di sedimentazione/desoleatura delle acque di prima pioggia, deve essere immediatamente comunicata alle autorità preposte al controllo, e, per conoscenza, a quest’Amministrazione;

  1. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, dell’ impianto di trattamento delle acque devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto della loro progettazione;
  2. le operazioni di manutenzione dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
  3. qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento delle acque necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la raccolta e l’avvio a trattamento delle acque meteoriche in impianti esterni;
  1. La ditta deve operare secondo il Lay-Out impiantistico di cui alla planimetria Allegato B del presente provvedimento, ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente comunicata alla Scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29 nonies del D.lgs. n. 152/2006.
  2. È approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato dalla ditta, cui hanno dato parere positivo ARPAV-DAP Venezia e Provincia di Venezia con le note citate in premessa;
  3. La ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Venezia e ARPAV-DAP Venezia ogni eventuale variazione del PMC comprese quelle derivanti dall’utilizzo di sistemi di gestione ambientale in sostituzione del programma stesso.
  4. Ogni modifica di tipo sostanziale al Programma di Monitoraggio e Controllo, è soggetta ad approvazione formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Venezia e di ARPAV-DAP Venezia.
  5. La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Provincia di Venezia, ARPAV-DAP Venezia e al Comune di Portogruaro, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art.  29-decies, comma 3, punto c), del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..
  6. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.
  7. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Portogruaro (DPCM 14 novembre 1997).
  8. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, la ditta dovrà adeguare, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito, le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543 del 31.07.2012, n. 346 del 19.03.2013 e  1489 del 12 agosto 2013, e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
  9. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del quaranta/ per cento ai sensi dell’articolo 210, comma 3, lettera h), del D.lgs. n. 152/2006, in forza della certificazione in essere UNI EN-ISO 14001:2004; L’entità dell’importo delle garanzie finanziarie prestate è subordinata alla riconferma della validità della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004. In caso di mancata riconferma, l’importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 60 giorni. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni delle certificazioni.
  10. Entro il 30 aprile di ogni anno così come prescritto dall’art 29 undecies del D. Lgs. 152/2006 la ditta è tenuta a trasmettere una relazione annuale indicante i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo oltre che alla gestione dei rifiuti dell’anno precedente.
  11. In caso di chiusura dell’impianto in vigenza della presente autorizzazione, tutti i rifiuti stoccati dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
  12. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3 e dell’art. 33, comma 3-bis del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ARPAV effettuerà nell’arco di durata dell’autorizzazione integrata ambientale due controlli istituzionali, di cui uno anche analitico.
  13. Il presente provvedimento  è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  14. Il presente decreto revoca i seguenti provvedimenti Regionali:
  • DSRAT n. 110 del 13/09/2007
  • DSRAT n. 170 del 30/12/2008
  • DSRAT n. 117 del 29/12/2009
  • DSRAT n. 35 del 30/06/2010
  • DSRAT n. 54 del 26/08/2010
  • DSRAT n. 29 del 29/04/2011
  • DSRAT n. 61 del 12/04/2011
  • DSRAT n. 91 del 31/10/2012
  1. Il presente provvedimento può essere modificato e/o integrato dall’autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
  2. Sono allegati al presente provvedimento:
    1. allegato A: elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER e indicazione delle operazioni consentite con riferimento al punto 8 e 9 del presente provvedimento;
    2. allegato B: Lay out impiantistico, in caso di contrasto tra quanto previsto (o quanto non espressamente previsto) dal testo del presente provvedimento e quanto previsto dal lay out prevale quanto previsto dal testo;
    3. allegato C: planimetria impianto di depurazione e scarico acque meteoriche.
  3. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Z.A.I. srl. con sede legale– Tang.le E. Mattei, 14 – 30026 Portogruaro (VE), al Comune di Portogruaro (VE), alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V., il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

86_Allegato A_DDR_86_05-11-2013_269243.pdf
86_Allegato B_DDR_86_05-11-2013_269243.pdf
86_Allegato C_DDR_86_05-11-2013_269243.pdf

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