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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 84 del 05 novembre 2013
C.I.P.A. - Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale - Attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152 2006 e ss.mm.ii. Integrazione del DSRA n. 69 del 3 ottobre 2013.
Il Segretario
RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 89 del 03 ottobre 2008 – come integrato dal successivo DSR n. 10 del 18 marzo 2009 - con il quale è stata rilasciata al C.I.P.A. - Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno con sede legale in Via Mezzaterra, 85 32100 Belluno, C.F. – P. IVA n. 00731560256, relativamente alla discarica di cui trattasi, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività individuata al Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005 (oggi Punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
PRESO ATTO che i succitati provvedimenti di cui ai DDSR n. 89/2008 e n. 10/2009 sono stati sostituiti con il successivo decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 71 del 19 ottobre 2009.
RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 74/2009 con cui è stata autorizzata una nuova tipologia di rifiuto, identificato con CER 19 13 02 “rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01”, rispetto a quanto previsto dal DSRA 71/2009, a seguito alla relativa istanza della Ditta.
RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n.69 del 3 ottobre 2013 con cui è stata rinnovata a favore del C.I.P.A l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al succitato DSR n. 71/2009 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che, sulla base di verifiche d’ufficio, è stato riscontrato che nell’elenco delle tipologie di rifiuto autorizzate di cui all’allegato A del DSRA 69/2013 non risulta presente il succitato CER 19 13 02.
CONSIDERATO che, alla luce del percorso istruttorio svolto per l’emanazione del DSRA 69/2013, tale carenza risulta essere frutto di un mero errore materiale.
RITENUTO pertanto di poter legittimamente integrare il succitato DSR n. 69/2013 con l’inserimento del rifiuto individuato con il CER 19 13 02 tra quelli conferibili presso l’impianto in oggetto.
VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007.
VISTO il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
decreta
Mariano Carraro
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