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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 35 del 29 maggio 2013

Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale. Punto 5.3 - Allegato I al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno". Ditta: Medio Chiampo S.p.A. Sede legale: Via G.Vaccari, 18, 36054Montebello Vicentino (VI). Impianto di depurazione di Montebello Vicentino Ubicazione impianto: Via Fracanzana, 6 Montebello Vicentino (VI).

Note per la trasparenza

Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva alla ditta Medio Chiampo S.p.A. per impianto di depurazione di Montebello Vicentino, comprensiva dell’autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione, all’esercizio del trattamento rifiuti liquidi in conto terzi e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con validità 5 anni.

Il Segretario

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.01.2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che sostituisce la direttiva 96/61/CE;

VISTO  il Decreto Legislativo n. 372 del 04.08.1999, recante “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all’allegato I del medesimo Decreto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che abroga il suddetto Decreto Legislativo n. 372 del 04.08.1999 fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e le modalità di esercizio degli impianti di cui all’allegato I del medesimo decreto, estendendo l’applicazione anche ai nuovi impianti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29.06.2010, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, che abroga e sostituisce, modificando e integrando la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, anche il D.Lgs. n. 59/2005;

VISTO l’articolo 35, comma 2-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, che dispone, tuttavia, che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’Avvio del Procedimento”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 relativa alle Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad A.I.A.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007;

CONSIDERATO l’Allegato II del D.Lgs 59/2005 (ora Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs128/2010) recante “Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA  la Legge Regionale n. 26 del 16.08.2007 recante “modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “norme per la tutela dell’ambiente”, ai fini dell’attuazione del D.Lgs. n. 59/2005;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29.01.2007 recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 07.06.2007 per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell’allegato I del D.lgs. 59/2005;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009: “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010: “Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m.i. ed Indicazioni operative”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2229 del 20.12.2011: “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con D.G.R. n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36”;

CONSIDERATO che, in base alla regolare istanza presentata dalla ditta Medio Chiampo S.p.A. in data 30.05.2007, con Decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 166 del 30.10.2007, successivamente integrato con decreto n. 71 del 10.07.2008, è stata rilasciata alla ditta Medio Chiampo S.p.A. di Montebello Vicentino (VI), l’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria relativa all’impianto di depurazione di Montebello Vicentino ubicato in Via Fracanzana, 6– 36054 Comune di Montebello Vicentino (VI) per le attività previste dal D.Lgs. 59/2005 allegato I, individuate al punto 5.3, fino al 31.12.2008;

PRESO ATTO che la Ditta Medio Chiampo S.p.A.. in data 30.01.2008, prot. regionale n. 57540 del 31.01.2008, ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005, per il punto 5.3 dell’Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005 (ora Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs128/2010), e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 668/2007;

CONSIDERATO che, con successivo Decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 136 del 29.12.2008 è stata prorogata alla ditta Medio Chiampo S.p.A. di Montebello Vicentino, l’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria relativa all’impianto di depurazione di ubicato in Via Fracanzana, 6, 36054 Comune di Montebello Vicentino (VI), per le attività previste dal D.Lgs. 59/2005 allegato I, individuate al punto 5.3, fino al 31.12.2009;

CONSIDERATO che, con successivo Decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio 104 del 29.12.2009 è stata prorogata alla ditta Medio Chiampo S.p.A. di Montebello Vicentino, l’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria relativa all’impianto di depurazione di ubicato in Via Fracanzana, 6, 36054 Comune di Montebello Vicentino (VI), per le attività previste dal D.Lgs. 59/2005 allegato I, individuate al punto 5.3, fino al 31.12.2010;

VISTI i Decreti del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 6 del 03.02.2010 di sospensione dell’Autorizzazione al trattamento di rifiuti extra fognari presso il depuratore di Montebello Vicentino e n. 9 del 24.02.2010 di parziale revoca della sospensione, di cui al Decreto succitato;

CONSIDERATO che, con successivi con Decreti del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 97 del 27.12.2010, n. 88 del 23.12.2011, n. 118 del 24.12.2012 è stata prorogata alla ditta Medio Chiampo S.p.A. di Montebello Vicentino, l’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria relativa all’impianto di depurazione ubicato in Via Fracanzana, 6, 36054 Comune di Montebello Vicentino (VI), per le attività previste dal D.Lgs. 59/05, allegato I, individuate al punto 5.3, fino al 31.05.2013;

PRESO ATTO che tra dette autorizzazioni è ricompresa l’autorizzazione all’esercizio e al trattamento rifiuti in conto terzi, rilasciata dalla Provincia di Vicenza con provvedimento n. 139/U.C. Suolo Rifiuti/2004 Prot. n. 74162/AMB del 30.12.2004 e nonché il Decreto Dirigenziale n. 57/U.C. Suolo Rifiuti/07 Prot. n. 20094 del 30.03.2007 relativo alla relativo alla revoca parziale del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione al trattamento rifiuti e prescrizioni in ordine all’attività trattamento rifiuti conto terzi;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 18 articolo 5, del D.Lgs. n. 59/2005 (ora comma 12 art. 29-quater d.lgs. 152/2006), ogni Autorizzazione Integrata Ambientale deve includere, altresì, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 220119 del 24.04.2008, con cui si è proceduto a comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 07.08.1990 così come indicato all’art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005;

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto a pubblicare l’avviso di avvio del procedimento in data 14.05.2008 tramite i mezzi di informazione locale, così come stabilito all’art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 59/2005, e che, nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che con nota prot. 505185/45.07 del 01.10.2008 la ditta Medio Chiampo S.p.A. aveva presentato istanza per la Valutazione Impatto Ambientale (VIA), e pertanto la procedura di A.I.A., come previsto dalla D.G.R. 1998/2008, era stata integrata in quella di rilascio della VIA fino al ritiro dell’istanza di VIA da parte della Ditta avvenuto in data 20.04.2009 nota prot. regionale n. 212903/45.01;

VISTA la nota dell’ufficio regionale competente prot. n. 679207 del 03.12.2009, con richiesta alla ditta di integrazioni della documentazione tecnica presentata, in particolare con riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo.

PRESO ATTO che la ditta, con nota 951 del 09.03.2010 ha trasmesso la documentazione richiesta ad eccezione del Piano di Monitoraggio e Controllo, successivamente trasmesso agli uffici regionali con nota 4014 del 29.10.2010 e già trasmesso ARPAV-DAP di Vicenza;

PRESO ATTO che ARPAV-DAP di Vicenza, con nota prot. 560165 del 26.10.2010 non aveva fornito parere favorevole al summenzionato Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta ARPAV-DAP di Vicenza ad ottobre 2010;

VISTI i provvedimenti di diffida ad adeguare la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto emessi dalla Provincia di Vicenza n. 65 del 22.04.2010 prot. 29168 chiuso con nota prot.55246 del 09.08.2010, n. 61/Servizio Suolo Rifiuti/2011 del 15.04.2011 prot. 27832, chiuso con nota prot.55246 del 09.08.2010 e prot. n. 23397 del 26.03.2012 chiuso con nota prot. 38763del 23.05.2012;

VISTE le relazioni periodiche mensili presentate dalla ditta nel periodo febbraio 2010 –aprile 2013, in ottemperanza a quanto stabilito nei decreti n. 6 del 03.02.2010 di sospensione dell’Autorizzazione al trattamento di rifiuti extra fognari presso il depuratore di Montebello Vicentino e n. 9 del 24.02.2010 di parziale revoca della sospensione;

VISTE le note dell’ufficio regionale competente prot. 535238 del 13.10.2010, prot. n. 18615 del 17.01.2011, prot. n. 177080 del 12.04.2011, prot. n. 254883 del 26.05.2011, prot. n. 272695 del 08.06.2011, prot. n 405194 del 31.08.2011, prot. n. 163349 del 05.04.2012, prot. n. 467628 del 16.10.2012, con cui venivano richieste integrazioni e chiarimenti alla ditta, in particolare relativamente alle criticità emerse dalle relazioni mensili periodiche sopra richiamate;

VISTA la nota dell’ufficio regionale competente prot. n. 212709 del 09.05.2012 con cui viene richiesto a Provincia di Vicenza, ARPAV-Dap di Vicenza, A.T.O. “Valle del Chiampo” al Comune di Montebello Vicentino e al Consorzio ARICA di esprimere le proprie considerazioni in merito al prosieguo dell’attività di trattamento rifiuti conto terzi presso l’impianto, sottolineando che il trattamento rifiuti presso gli impianti di depurazione è autorizzabile solo in deroga, come aggiunta alla ordinaria autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 152/2006 s.m.i., ovvero di esprimere una valutazione delle condizioni a cui tale attività dovrà sottostare nel mantenimento del rispetto dei limiti allo scarico nel collettore gestito da ARICA.

PRESO ATTO  che ARPAV-DAP di Vicenza, con nota prot. 84868 del 23.07.2012, e Provincia di Vicenza, con nota prot. 52189 del 10.07.2012, concordano che il trattamento rifiuti presso l’impianto di depurazione sia autorizzabile solo in deroga, come aggiunta alla ordinaria autorizzazione all’esercizio e sottolineano che i controlli analitici effettuati non danno sufficienti garanzie al rispetto continuativo dei limiti;

PRESO ATTO  che il consorzio ARICA nella nota prot. 93 del 19.06.2012, pur ritenendo che l’attività possa essere mantenuta “fatto salvo che tale attività non implichi difficoltà al rispetto dei limiti imposti in autorizzazione allo scarico del collettore”, evidenzia che oltre alle problematiche dei parametri cloruri e solfati legati alle attività conciarie, vi sono stati superamenti dei limiti allo scarico dell’impianto del parametro azoto nitroso tra dicembre 2011 e gennaio 2012, meglio dettagliati nella Relazione Istruttoria (Allegato A) al presente provvedimento;

PRESO ATTO  che il Comune di Montebello Vicentino si è espresso ritenendo che l’attività possa essere mantenuta salvo che la medesima non comprometta il rispetto dei limiti dell’autorizzazione allo scarico nel collettore rilasciata da ARICA;

VISTA la nota dell’ufficio regionale competente prot. n. 520334 del 15.11.2012 in cui, una volta superata la criticità emersa tra agosto e ottobre 2012 relativamente ai superamenti riscontrati dal consorzio ARICA sui parametri cloruri e solfati, meglio dettagliati nella Relazione Istruttoria (Allegato A) al presente provvedimento, e preso atto delle differenti posizioni degli enti di controllo sopra richiamate, ma ritenuto altresì congruo il periodo di osservazione richiesto nei decreti 6/2010 e 9/2010 per determinare, se e/o a quali condizioni l’attività di trattamento conto terzi possa essere ancora autorizzata presso l’impianto;

VISTI gli esiti della riunione istruttoria svoltasi il 06.12.2012 presso la Regione Veneto, sala Biblioteca di Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99/a, Cannaregio – Venezia, presenti i rappresentati della Regione Veneto, Provincia di Vicenza, del Comune di Montebello Vicentino, di ARPAV-DAP di Vicenza, Autorità A.T.O. Valle del Chiampo della ditta Medio Chiampo S.p.A. del Consorzio ARICA, in cui si concorda una proroga dell’Autorizzazione provvisoria fino al 31.05.2013 per consentire alla ditta di produrre la documentazione necessaria per il rilascio dell’AIA definitiva ed in particolare il Piano di Monitoraggio e Controllo revisionato da concordarsi con gli enti di controllo, Provincia di Vicenza e Dipartimento A.R.P.A.V. di Vicenza;

VISTA  la nota dell’ufficio regionale competente prot. n. 35893 del 24.01.2013 in cui , in particolare, veniva chiesto alla ditta Medio Chiampo S.p.A. di chiarire le modalità di utilizzo dei serbatoi esistenti per lo svolgimento dell’attività D15 per un volume di 450m3 per effettuare i controlli sui rifiuti in ingresso, come dichiarato nel PMC presentato in data 29.10.2010 prot. 4014, procedura confermata nella riunione del 06.12.2012,

VISTA la successiva nota di sollecito prot. n. 133419 del 27.03.2013 con cui è stato richiesto ai soggetti coinvolti nel procedimento di far pervenire le proprie osservazioni e/o pareri in merito al PMC revisionato e a quanto indicato nella nota del 24.01.2013 prot. 35893;

PRESO ATTO che la ditta con nota prot. 637 del 03.04.2013 ha dichiarato di voler modificare l’indicazione sull’operazione di stoccaggio dei rifiuti D15, a differenza di quanto indicato nella riunione del 06.012.2012 e nelle documentazione precedentemente presentata, ed ha altresì trasmesso, in via informale, schemi di funzionamento dell’impianto differenti da quanto presentato nel 2008 in sede di prestazione della domanda di AIA, dai quali in particolare appariva essere stata attuata una dismissione della sezione di filtropressatura e un diverso utilizzo del serbatoio S6 come accumulo per l’immissione dei rifiuti in linea acque;

VISTO il parere favorevole congiunto di ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza, subordinato al recepimento di una serie di prescrizioni/considerazioni, trasmesso con nota prot. 25510 del 05.04.2013 relativo alla revisione al Piano di Monitoraggio e Controllo –febbraio 2013 presentato dalla ditta Medio Chiampo S.p.A. in data 26.02.2013 prot.416;

VISTA la nota prot. n. 181007 del 29.04.2013 di richiesta ulteriori integrazioni urgenti alla ditta relative sia alle osservazioni fatte da ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza nella nota n. 25510 del 05.04.2013, da inviare agli uffici Regionali, ARPAV-DAP di Vicenza e alla Provincia di Vicenza ;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Medio Chiampo S.p.A. con nota proprio prot. n. 872 del 10.05.2013 - che ha dato riscontro alle prescrizioni e ad ogni altra considerazione richieste da ARPAV-DAP di Vicenza e da provincia di Vicenza – e che comprende anche il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato a maggio 2013, con l’indicazione dei codici CER da avviare alle varie sezioni dell’impianto, e che formula inoltre le seguenti richieste di modifiche impiantistiche:

  • sostituzione dei serbatoi S2 e S3 di volume dichiarato pari a 90m3, con tre serbatoi da 30m3 denominati A1, A2 e A3, per effettuare l’operazione di stoccaggio D15, funzionale alle verifiche dei rifiuti in ingresso;
  • utilizzo del serbatoio esistente S6 come accumulo/omogeneizzazione con inserimento di un punto un punto di monitoraggio a valle dello stesso.

RITENUTO che le modifiche proposte dalla ditta possano essere considerate un miglioramento nella fase di controllo dei rifiuti in ingresso, ma che la loro sostanzialità vada comunque verifica tramite presentazione di apposita documentazione progettuale;

CONSIDERATO che, a seguito delle problematiche emerse nel periodo di osservazione sopra richiamato e meglio evidenziate nella Relazione Istruttoria (Allegato A) al presente decreto, l’avvio del trattamento dei codici CER individuati nell’Allegato C al presente decreto, la cui ricezione era stata sospesa con decreti n. 6/2010 e 9/2010, debba essere subordinato alla conclusione dei lavori di adeguamento proposti dalla ditta con nota prot. 872 del 10.05.2013 e comunque all’assenso formale della Regione, previa acquisizione del parere di ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza, nella loro qualità di organi di controllo;

PRESO ATTO che, alla data di emissione del presente provvedimento, ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza non hanno trasmesso un parere di riscontro su quanto descritto nella nota della ditta Medio Chiampo S.p.A. prot. n. 872 del 10.05.2013, e che pertanto non è dato di conoscere appieno, allo stato, il rispetto integrale delle condizioni descritte nella nota congiunta di ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza prot. n. 25510 del 05.04.2013, in particolare relativamente alla conformità del Piano di Monitoraggio e Controllo;

RITENUTO che il presente provvedimento debba tener conto della necessità di una ulteriore procedura di verifica in itinere e riguardo alle tematiche descritte nella nota di Medio Chimpo citata al punto superiore; e che, pertanto ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza, provvederanno ad una verifica di congruenza prodomica all’avvio delle attività di trattamento rifiuti di cui ai codici riportati nell’Allegato C al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione dei codici CER 04 01 06, 04 01 07 20 03 04 e 20 03 06, già inclusi nei precedenti decreti n. 06/2010 e n. 9/2010;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Veneto con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 8.12.2009;

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 23 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque prevede che “a partire da tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano è vietato l’utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito; da tale data è ammesso l’uso di sistemi alternativi quali l’impiego di Ozono, Acido Peracetico, raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro” e che pertanto dal 08.12.2012 non sono più ammessi sistemi di disinfezione che utilizzino Cloro gas o Ipoclorito;

CONSIDERATE le modifiche introdotte all’art. 272 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che escludono le linee di trattamento fanghi dall’Allegato IV “Impianti e attività in deroga”, allegato interamente sostituito dall’art. 3 comma 28 D.lgs. n. 128/2010;

PRESO ATTO che l’impianto di depurazione in oggetto deve essere autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche per la linea di trattamento fanghi realizzata comunque antecedentemente alle modifiche introdotte dall’art. 3 comma 28 D.lgs. n. 128/2010, poiché tale sezione non rientra più tra “le attività in deroga”di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA l’istanza presentata dalla ditta Medio Chiampo S.p.A in data 06.07.2012 prot. 1463 per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera della linea trattamento fanghi dell’impianto in oggetto entro i termini previsti dal comma 3 dell’art. 281 del D.lgs. 152/2006;

RITENUTO che le garanzie finanziarie previste, in sintonia con quanto stabilito dalla L.R. n. 26/2007, art.1, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, debbano essere presentate alla Provincia di Vicenza, che è tenuta a verificarne la congruità, e debbano essere accese a favore della medesima Amministrazione provinciale e con le modalità da essa richieste;

PRESO ATTO infine che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009, e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli uffici competenti;

RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla Ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Medio Chiampo S.p.A., per le attività previste dal D.Lgs. n. 59 del 18.02.2005, All. I, punto 5.3, per un periodo di anni 5 a partire dalla data del presente provvedimento, come previsto dall’articolo 9 dello stesso D.Lgs. n. 59/2005, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo.

decreta

1.     L’Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla ditta Medio Chiampo S.p.A. con sede legale in Via G.Vaccari, 18 Montebello Vicentino (VI) relativamente all’impianto di depurazione di Montebello Vicentino ubicato in Via Fracanzana, 6 Montebello Vicentino (VI), foglio n. 21– particelle 271, 66 e 160 del catasto, avente la configurazione descritta nella Relazione Istruttoria di cui all’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l’attività individuata al punto 5.3 dell’Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005 (ora Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010).

2.     L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005 (ora art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010), rilevato che il gestore non dispone per l’impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato.

3.     L’Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^ categoria con potenzialità di progetto complessiva pari 472.500 A.E.;
  • Autorizzazione all’esercizio del trattamento rifiuti liquidi in conto terzi, ai sensi degli art. 110 e art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dell’art. 26 della L.R. 3/2000, relativamente all’attività di smaltimento, denominazione D 8 – trattamento biologico e D9 – trattamento chimico-fisico e D15 – deposito preliminare di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 limitatamente ai codici CER successivamente specificati (Allegato C).
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4.     Sono revocate e sostituite le seguenti autorizzazioni e comunicazioni già di titolarità della Ditta:

  • Decreto del Segretario Regionale per Ambiente n. 118 del 23.12.2012 di proroga fino al 31.05.2013 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria.
  • Decreto Dirigenziale n. 139/U.C. Suolo Rifiuti/2004 Prot. n. 74162/AMB del 30.12.2004 della Provincia di Vicenza relativo all’Autorizzazione all’esercizio dell’impianto con trattamento rifiuti conto terzi.
  • Decreto Dirigenziale n. 57/U.C. Suolo Rifiuti/07 Prot. n. 20094 del 30.03.2007 della Provincia di Vicenza relativo alla relativo alla revoca parziale del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione al trattamento rifiuti e prescrizioni in ordine all’attività trattamento rifiuti conto terzi.

5.     La ditta, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Vicenza, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 2229/2011 come modificata dalla D.G.R. n. 1543/2012 e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità.

6.     Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza delle polizze stesse, dandone apposita comunicazione alla Provincia di Vicenza.

7.     Resta fatto salvo l’obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., del versamento degli oneri istruttori di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 59/2005 (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010) secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009.

8.     Per l’eventuale rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta Medio Chiampo S.p.A., conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 del D. Lgs n. 59/2005 (ora art. 29-octies del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010), dovrà presentare istanza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005 (ora art.29-ter, comma 1, del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), nonché una relazione riepilogativa dell'andamento degli indicatori di performance ambientale e degli esiti del monitoraggio relativi al periodo precedente di validità dell'A.I.A., almeno 6 mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.

9.     Presso l’impianto di depurazione di Montebello Vicentino, Via Fracanzana, 6, è ammesso il trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei limiti della capacità residua dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità produttiva e la quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini di carico organico. L’attività non deve comunque pregiudicare la capacità di trattamento di reflui conferiti tramite condotta.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

9.1.    I rifiuti conferibili all’impianto sono quelli di cui all’elenco riportato nell’Allegato C al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e sono individuati dai codici CER codificati secondo quanto stabilito dalla Decisione della Comunità Europea n. 2000/532/CE e s.m.i.;

9.2.    Presso l’impianto di depurazione possono essere conferite al massimo 72.000 tonnellate/anno di rifiuti per un quantitativo massimo giornaliero non superiore a 450 tonnellate.

9.3.    Le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all’impianto sono regolamentate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento (Allegato B) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

9.4.    I rifiuti in ingresso identificati dai seguenti codici CER 07 05 12, 07 06 12, 16 03 06, 19 08 14, 04 02 20 e 19 08 05, da avviare, prima delle successive operazioni di trattamento, allo stoccaggio D15, per le ragioni espresse in premessa, potranno essere ricevuti presso l’impianto solo successivamente alla sostituzione dei serbatoi esistenti S2 e S3 con i nuovi serbatoi A1, A2 e A3 secondo la proposta formulata dalla ditta nella nota prot. 872 del 10.05.2013. Prima dell’avvio dei lavori di sostituzione dei serbatoi dovrà essere presentato a Regione Veneto, ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza, il relativo progetto per l’acquisizione del necessario nulla osta e dovranno altresì essere acquisiti tutti i nullaosta e le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni o enti. L’avvio della ricezione presso l’impianto dei sopra richiamati codici CER dovrà comunque essere preceduto da specifico nulla osta dell’Autorità Competente, sentito il parere degli organi di controllo Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP di Vicenza, previa presentazione da parte della ditta di un certificato di fine lavori, corredato da elaborati grafici e documentazione fotografica, che attesti l’esecuzione delle opere, compreso l’eventuale aggiornamento del PMC allegato al presente provvedimento (Allegato B).

9.5.   I rifiuti in ingresso identificati dai seguenti codici CER 02 01 01, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03 , 02 05 02 ,02 06 03,02 07 05, 04 01 04, 04 01 05, 19 07 03, 20 03 03,20 03 04, 20 03 06, dopo l’eventuale operazione di grigliatura GR3, andranno accumulati/omogeneizzati nel serbatoio S6 e successivamente avviati al trattamento in linea acque. L’avvio della ricezione presso l’impianto dei codici dei rifiuti di cui al precedente paragrafo, per le ragioni espresse in premessa, con l’esclusione dei codici CER 20 03 04 e 20 03 06, è subordinato all’adeguamento del serbatoio S6, all’inserimento di punto di monitoraggio a valle dello stesso e alla rimozione e/o sigillatura di tutti i punti di scarico rifiuti in linea acque diversi da quello sopra autorizzato, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza, e al nulla osta dell’Autorità Competente, sentito il parere degli organi di controllo Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP di Vicenza. A tal fine la ditta dovrà presentare alla Regione, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP di Vicenza un certificato di fine lavori, corredato da elaborati grafici e documentazione fotografica, che attesti l’esecuzione delle opere, compreso l’eventuale aggiornamento del PMC allegato al presente provvedimento (Allegato B).

9.6.   Sia i rifiuti in ingresso che l’effluente dalla nuova sezione di accumulo (serbatoio S6) dovranno essere monitorati, in particolare per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli è stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato B). Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. L’Autorità Competente (Regione Veneto), ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D. Lgs. 59/2005 (ora art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006- come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010), si riserva di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente. Le modalità di controllo devono essere chiaramente individuate e comunicate agli Enti di controllo preposti (ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza).

9.7.   Dovrà esser data comunicazione alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP di Vicenza, entro le ore 12 del giorno successivo all’esito del controllo che ne ha determinato il respingimento, di ogni eventuale carico di rifiuti respinto dall’impianto per inidoneità qualitativa, con indicazione del produttore e delle cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

9.8.   I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e che può essere costituita anche da certificazione analitica. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio, ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni 12 mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L’omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta.

9.9.   Quanto prescritto nel precedente punto non si applica alle tipologie di rifiuti di cui al comma 3, art. 110 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

9.10.  Nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulitura degli stessi automezzi, devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento in testa all’impianto di depurazione.

9.11.  L’area di stoccaggio rifiuti in ingresso (operazione D15 – deposito preliminare) sarà individuata nelle planimetria B.22 che la ditta dovrà presentare aggiornata alla conclusione dei lavori di cui al punto 9.5 ed è composta da 3 serbatoi da 30m3 cadauno, posti in un’area di contenimento con volume utile pari a 40 m3. Tali serbatoi devono essere chiaramente identificati e muniti di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente. Inoltre:

  • deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio, garantendo altresì la presenza di detersivi sgrassanti;
  • deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione dell’area di stoccaggio, inclusi i serbatoi, le pavimentazioni ed i bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e/o perdita. Se la capacità di contenimento o l’idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati in altra collocazione idonea sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

9.12.  La Ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello dei serbatoi.

9.13.  Ogni partita di rifiuto in ingresso, destinata alle operazioni di stoccaggio D15, dovrà essere registrata riportando la codifica del serbatoio in cui verrà collocata.

9.14.  I rifiuti incompatibili (suscettibili di reagire pericolosamente tra loro) devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto; in fase di stoccaggio la miscelazione può essere effettuata tra rifiuti con caratteristiche simili e compatibili e ottimizzata in funzione del successivo trattamento.

9.15.  La Ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso.

10. Medio Chiampo S.p.A., è tenuta a rispettare tutte le norme stabilite nell’autorizzazione rilasciata dal consorzio A.R.I.C.A., gestore del collettore consortile di trasferimento di fognatura in cui scarica l’impianto. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

10.1.  Non sono ammessi sistemi di disinfezione che utilizzino Cloro gas o Ipoclorito. In particolare tale disposizione andrà applicata qualora si debba provvedere alla disinfezione presso l’impianto in oggetto ovvero nei casi in cui la disinfezione centralizzata a raggi UV, in corrispondenza del punto di scarico terminale del collettore gestito da ARICA, risulti temporaneamente fuori uso.

10.2.  Dovrà essere comunicata tempestivamente alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP di Vicenza, anche via fax, qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione.

11. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune Montebello Vicentino (DPCM 14 novembre 1997). Medio Chiampo S.p.A. dovrà comunque effettuare campagne di misura del rumore con la frequenza indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

12. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti e quelle destinate allo stoccaggio delle materie prime, sono individuate nella planimetria B.22 allegata all’istanza di AIA In tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

12.1.  Medio Chiampo S.p.A. dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/06 s.m.i., relativamente ai rifiuti prodotti dall’impianto.

12.2.  Nell’effettuare il deposito temporaneo Medio Chiampo S.p.A. deve indicare preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi.

12.3.  Si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

12.4.  I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e il materiale grigliato sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., nonché, nel caso di smaltimento sul suolo agricolo, al D.Lgs n. 99/92. In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 127 del D.lgs. 152 s.m.i. i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. E’ vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

13. Le emissioni in atmosfera originate dall’impianto di depurazione di Montebello Vicentino sono state individuate nella scheda B.6 e nella planimetria B.20, successivamente integrate all’atto della presentazione dell’istanza prot. 1463 del 06.07.2012, per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. In particolare, si evidenzia che la linea trattamento fanghi dell’impianto non rientra più tra le attività in deroga secondo la modifica introdotta dall’art.3 comma 28 del d.lgs. 128/2010 all’Allegato IV parte I “Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1” alla Parte V del D.lgs. 152/2006 s.m.i. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

13.1.  Per i camini A, B e C della sezione di essiccamento fanghi di dovranno essere rispettati i sotto indicati valori limite di emissione in atmosfera:

 

Camino

Portata (*)§
[Nm3/h]

Inquinanti

Limite autorizzato
[mg/ Nm3]

A

1439

Ossidi di Azoto

200

Idrogeno Solforato

5

Ammoniaca

5

B

1256

Ossidi di Azoto

200

Idrogeno Solforato

5

Ammoniaca

5

C

2551

Ossidi di Azoto

200

Idrogeno Solforato

5

Ammoniaca

5

 

(*) Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

13.2.   Ad integrazione di quanto previsto nella tabella 1.6.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo riportato in Allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, andrà effettuato un monitoraggio con frequenza annuale anche degli inquinanti Idrogeno Solforato e Ammoniaca.

13.3.   Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

13.4.   Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

13.5.   I camini devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  • essere dotati di appositi fori normalizzati in conformità con le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);
  • i fori di prelievo devono trovarsi in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

13.6.   È prescritta una valutazione di impatto olfattivo nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare significativo impatto olfattivo dell’impianto nei confronti dell’esterno. La suddetta valutazione dovrà essere sottoposta a Regione Veneto, ARPAV-DAP di Vicenza e Provincia di Vicenza per i pareri di competenza.

14. La ditta Medio Chiampo S.p.A. ha l’obbligo di mettere in essere ogni provvedimento utile ad evitare di trasferire qualsiasi forma di inquinamento al suolo.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

14.1.  La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.

14.2.  Qualora si verifichino sversamenti accidentali di sostanze pericolose, che possano comportare inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, la ditta Medio Chiampo S.p.A. dovrà ottemperare a quanto segue:

  • informare entro le 24 ore dal fatto la Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza;
  • adottare le misure d’urgenza necessarie al ripristino della conformità;
  • garantire lo svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento del suolo.

15. La ditta Medio Chiampo S.p.A. registra secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e comunica agli Enti di Controllo (Provincia di Vicenza ed A.R.P.A.V.- DAP di Vicenza) quelli che possano comportare variazioni sulla qualità degli effluenti o effetti significativi sull’ambiente con una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti su ciascuna matrice ambientale (acqua, aria, suolo).

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

15.1.   La ditta Medio Chiampo S.p.A. deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. Si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

15.2.   Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione agli Enti di Controllo (Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza), secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

15.3.  In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull’ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente, Medio Chiampo S.p.A. ha l’obbligo di comunicazione immediata scritta (mediante fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) ai suddetti Enti di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, la Ditta ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio nell’ambiente, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. Medio Chiampo S.p.A. inoltre, deve accertare le cause dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione.

16. Relativamente ai controlli e ai monitoraggi ambientali Medio Chiampo S.p.A. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) riportato in Allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale su cui si è espresso favorevolmente A.R.P.A.V. – DAP di Vicenza nella una nota congiunta prot. 25510 del 05.04.2013 con la Provincia di Vicenza; va da sé che il suddetto PMC revisionato dovrà debitamente tener conto ed attenersi anche alle prescrizioni imposte da Arpav e Provincia di Vicenza con la citata nota che appare formalmente riscontrata dalla ditta in data 10.05.2013 prot. 872. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

16.1.  Presso l’impianto devono essere presenti e messe a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una o più planimetrie dell’impianto che consentano di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 9, 12, 13 del presente decreto, conformi a quanto presentato in sede di rilascio della presente autorizzazione.

16.2.  La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza ed ad ARPAV-DAP di Vicenza ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto ogni variazione al PMC dovrà essere assentita dall’Autorità competente, sentito il parere di ARPAV-DAP di Vicenza.

16.3.  Le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo (Provincia ed ARPAV). Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi. Tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato.

16.4.  La ditta Medio Chiampo S.p.A. è tenuta a predisporre e compilare periodicamente appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria, nei termini e modalità di cui all’art. 28 della L.R. n. 3/2000 s.m.i. e art. 38 della L.R. n. 33/1985 s.m.i. Tali quaderni possono essere tenuti anche in formato elettronico, purché il sistema informatico utilizzato garantisca la salvaguardia e la non modificabilità dei dati registrati.

16.5.  Prima dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto di trattamento, Medio Chiampo S.p.A. deve acquisire tutte le informazioni necessarie per l'individuazione e la caratterizzazione dello stesso. Medio Chiampo S.p.A. deve, inoltre, condurre la caratterizzazione dei rifiuti conferiti per accertarne la compatibilità con il processo. Accanto alla caratterizzazione iniziale, con frequenza proporzionale al numero di carichi conferiti, dovranno effettuarsi verifiche di conformità del rifiuto mediante l’analisi dei parametri che in fase di caratterizzazione siano risultati più critici.

16.6.  La ditta Medio Chiampo S.p.A. dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, a Regione Veneto, Provincia di Vicenza, ARPAV-DAP di Vicenza e all’A.A.T.O. “Valle del Chiampo” una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto. La relazione dovrà riportare informazioni sulla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. In particolare dovranno essere quantificati gli eventuali nuovi apporti provenienti dalla rete fognaria per aggiornare la capacità residua dell’impianto. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, da presentarsi entro la stessa data.

17. Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

17.1.  La recinzione lungo il perimetro dell'impianto deve essere mantenuta in efficienza. Si dovrà altresì provvedere a garantire la manutenzione nel tempo delle siepi, delle alberature e di ogni altro elemento che costituisca barriera di protezione ambientale al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

17.2.  Ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 4, del D.Lgs. 59/2005 (ora dell’art. 29-nonies commi 1 e 4 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), Medio Chiampo S.p.A. è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Vicenza ed ARPAV-DAP di Vicenza le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero le modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m del medesimo decreto (ora definite all’art. 5, comma 1, lettera l.bis del Titolo III-bis, Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.).

17.3.  Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto.

17.4.  ARPAV-DAP di Vicenza effettuerà, nell'arco di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno due ispezioni ambientali - intese come controlli documentali, tecnici, gestionali - nonché tutti controlli analitici previsti dalla normativa vigente. Detti controlli verranno eseguiti da ARPAV-DAP di Vicenza in attuazione dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs n. 59/2005(ora 29-decies, comma 3 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), con oneri a carico di Medio Chiampo S.p.A., secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1519/2009.

17.5.  Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 59/2005 (ora 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, Medio Chiampo S.p.A. deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto.

17.6.  La ditta Medio Chiampo S.p.A. dovrà presentare a Regione Veneto, Provincia di Vicenza ed ad ARPAV-DAP di Vicenza il Piano di ripristino ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale, al fine di annullare gli impatti ambientali negativi causati dalla presenza dell’opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni ex ante, almeno 1 anno prima della chiusura definitiva dell’impianto.

17.7.  Rimangono vigenti, a carico di Medio Chiampo S.p.A. che è tenuta a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento.

18. Sono allegati al presente provvedimento:

  • Allegato A: Relazione Istruttoria.
  • Allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo.
  • Allegato C: Elenco dei Rifiuti gestibili presso l’impianto secondo codice CER.

19. Il presente provvedimento è comunicato a Medio Chiampo S.p.A., al Comune di Montebello Vicentino, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, al Commissario Straordinario A.T.O. “Valle del Chiampo” al consorzio ARICA e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.

20. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

35_Allegato A_DDR_35_29-05-2013_269206.pdf
35_Allegato B_DDR_35_29-05-2013_269206.pdf
35_Allegato C_DDR_35_29-05-2013_269206.pdf

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