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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 34 del 28 maggio 2013

Ditta MARCON S.r.l., sede legale Via dei Rizzi 4, Maser (TV) - Impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi, 4, Maser (TV). Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DSR n. 57 del 1 agosto 2012. Modifiche ed integrazioni. Presa d'atto Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato.

Il Segretario

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 57 del 1 agosto 2012 con il quale è stata rilasciata alla Ditta MARCON S.r.l., con sede legale in Via dei Rizzi 4 - Maser (TV), l’autorizzazione integrata ambientale relativamente all’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi 4 in Comune di Maser (TV), per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.3 dell’allegato I al D. Lgs. n. 59/05 (ora Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. n. 128/2010);

CONSIDERATO che, ai sensi della prescrizione n. 5 del succitato DSR, il gestore era tenuto - entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento - a presentare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Maser ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso la seguente documentazione:

  • relazione aggiornata sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, conforme alle previsioni del PRTA e comprensiva delle relative tavole grafiche, nonché della proposta di eventuali interventi di adeguamento;
  • relazione tecnica comprensiva di una soluzione progettuale relativa alla separazione e raccolta delle acque meteoriche dei tetti del fabbricato relativo all’impianto esistente;
  • un piano di dismissione/sostituzione delle apparecchiature e dei contenitori obsoleti/in disuso delle aree identificate nel lay - out dalle sigle B ed R, nonché un piano di intervento per il ripristino della pavimentazione delle medesimi aree;
  • la planimetria B20 della modulistica AIA, inerente i punti di emissione in atmosfera dell’impianto esistente, debitamente aggiornata;
  • l’attestazione dell’avvenuta verifica e manutenzione delle linee di aspirazione delle emissioni in atmosfera relative alle aree B ed R.

CONSIDERATO che, ai sensi della prescrizione n. 21 del succitato DSR, il gestore era tenuto - entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento - a presentare altresì alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Maser ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell’impianto di cui trattasi, riferita al solo impianto esistente e redatto coerentemente alla sua configurazione attuale, nonché conformemente alla DGRV n. 242/2010 e ss.mm.ii., e prevedendo il recepimento delle indicazioni riportate nella medesima prescrizione n. 21;

PRESO ATTO che la Ditta Marcon S.r.l. ha inviato con nota del 28 settembre 2012 (acquisita nella medesima data al prot. reg.le n. 436741) la versione aggiornata del Piano di cui sopra, datata 27 settembre 2012, nonché la documentazione richiesta alla prescrizione n. 5 del DSR n. 57/2012;

CONSIDERATO che in data 12 dicembre 2012 si è svolto presso gli Uffici regionali, presenti rappresentanti di Regione, Provincia, ARPAV, Comune di Maser e Ditta Marcon S.r.l., un apposito incontro di coordinamento avente ad oggetto l’esame congiunto della documentazione trasmessa con la succitata nota del 28 settembre 2012;

VISTI gli esiti dell’incontro di cui sopra, come riportati nel verbale trasmesso a tutti i soggetti intervenuti con nota regionale n. 585483 del 27 dicembre 2012;

PRESO ATTO che, relativamente al PMC, nella riunione del 12 dicembre 2012, i rappresentanti degli Enti di controllo (Provincia ed ARPAV) fanno presente di aver effettuato nel corso della precedente settimana uno specifico incontro di approfondimento con la Ditta, nell’ambito del quale è stato chiesto di fare alcuni aggiornamenti/modifiche al piano presentato a settembre 2012, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

  • gestione interna e tracciabilità rifiuti;
  • gestione non conformità ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 242/2010 e ss.mm.ii.;
  • monitoraggio emissioni e qualità dell’aria al di fuori dello stabilimento.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, veniva tra l’altro chiesto alla Ditta Marcon S.r.l. di trasmettere – entro il 31 gennaio 2013 – un ulteriore versione del PMC in questione, aggiornata con le indicazioni di Provincia ed ARPAV;

PRESO ATTO  che, con nota del 30 gennaio 2013 (acquisita nella medesima data al prot. reg.le n. 43213), la Ditta Marcon S.r.l. ha provveduto a presentare, in ottemperanza a quanto sopra, il Piano di cui trattasi aggiornato al 30 gennaio 2013;

PRESO ATTO  che con nota n. 0033669 del 27 marzo 2013 il Dipartimento ARPAV di Treviso ha trasmesso la valutazione relativa al PMC di cui sopra effettuata congiuntamente alla Provincia di Treviso dalla quale emerge un parere favorevole all’approvazione del documento in parola, subordinatamente ad alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi della prescrizione n. 22 del DSR n. 57/2012 ogni variazione al PMC, comprese le modifiche di cui al precedente punto 21, deve essere assentita da parte della Regione, sentito il parere della Provincia di Treviso e di ARPAV-DAP di Treviso;

RITENUTO  pertanto, alla luce di quanto sopra, di prendere atto del PMC relativo all’impianto di cui trattasi, trasmesso con nota del 30 gennaio 2013 (acquisita nella medesima data al prot. reg.le n. 43213) ed aggiornato al 30 gennaio 2013, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni proposte dalla Provincia di Treviso e da ARPAV nella succitata nota del 27 marzo 2013;

PRESO ATTO  che, nell’incontro del 12 dicembre 2012, in relazione alla gestione delle acque meteoriche dei tetti, sono state esaminate e discusse le seguenti ipotesi:

  1. Utilizzo del laminatoio previsto dal progetto approvato con DGRV n. 296/2010, ove, allo stato attuale, recapitano le acque di tutti i tetti dell’impianto, ivi compresi i tetti dei nuovi volumi costruiti;
  2. Riapertura dei pozzi perdenti già realizzati e dedicati alle sole acque dei tetti dell’impianto esistente, in modo da ripristinare la condizione già approvata con il DDP n. 337/2007;
  3. Realizzazione di un laminatoio ex – novo dedicato al collettamento delle sole acque dei tetti dell’impianto esistente.

RILEVATO  che i rappresentanti di Regione, Provincia ed ARPAV concordavano che dal punto di vista meramente amministrativo tutte le ipotesi sopra delineate erano da ritenersi percorribili mentre, dal punto di vista ambientale, ritenevano preferibile la soluzione di disperdere le acque meteoriche dei tetti mediante laminatoio, ancora meglio se dedicato alle sole acque dell’impianto esistente;

VISTA   la nota n. 788 del 24 gennaio 2013 con la quale il Comune di Maser comunicava di ritenere preferibile l’adozione della soluzione di cui al punto 2 del precedente elenco, in quanto ritenuta l’unica coerente con l’AIA rilasciata in data 01.08.2012;

PRESO ATTO che, alla luce di quanto sopra, la Ditta Marcon S.r.l. ha comunicato con nota in data 30 gennaio 2013 l’inizio dei lavori di riapertura dei pozzi perdenti in questione e che, con successiva nota del 6 marzo 2013, ha comunicato l’ultimazione dei medesimi lavori trasmettendo apposite analisi chimiche relative alle acque meteoriche dei tetti;

PRESO ATTO  che la Ditta Marcon S.r.l. ha dato seguito alle ulteriori indicazioni e richieste di integrazioni concordate nell’ambito dell’incontro del 12 dicembre 2013, come emerge dalle seguenti comunicazioni:

  1. nota in data 22 gennaio 2013 – Comunicazione dismissione apparecchiature obsolete;
  2. nota in data 30 gennaio 2013 – Trasmissione formulari e registri relativi alla dismissione/smaltimento delle apparecchiature obsolete;
  3. nota in data 20 marzo 2013 – Comunicazione di fine lavori ripristino pavimentazione zona R e B.

CONSIDERATO  che, nell’incontro del 12 dicembre 2012, il rappresentante della Provincia di Treviso evidenziava la necessità di modificare opportunamente il punto 18 lettera f) dell’attuale decreto di AIA (che per comodità si riporta di seguito), in continuità con quanto già esplicitamente previsto nel previgente decreto provinciale di autorizzazione all’esercizio n. 337/2007:

18 – f).Il camino di espulsione emissioni deve avere le seguenti caratteristiche:

  • tutti i punti di prelievo devono essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. (punto 3.5 Allegato VI alla parte V); è opportuno, inoltre, predisporre per ogni punto di campionamento una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  • il punto di emissione in atmosfera deve essere conforme alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d’inquinante e posizione degli stessi);

CONSIDERATO che, nell’incontro del 12 dicembre 2012, il rappresentante della Provincia di Treviso riferiva altresì di un’apparente discrepanza nell’AIA tra quanto riportato all’art. 10 lett. e), [10 – e) operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione di rifiuti speciali non pericolosi (D13 e R12) con relativo stoccaggio funzionale (D15 - R13)], rispetto a quanto invece riportato nell’allegato elenco dei codici CER di rifiuti: infatti, per mero errore materiale, proveniente da un refuso del DDP n. 337/2007, non si è fatto riferimento nel succitato punto del dispositivo ai rifiuti pericolosi ma solo a quelli non pericolosi;

RITENUTO  pertanto di apportare, sulla base delle osservazioni della Provincia di Treviso, le seguenti modifiche al DSR n. 57 del 1 agosto 2012, ferme restando tutte le altre indicazioni e prescrizioni del medesimo provvedimento:

  1. la lettera e) del punto n. 10 del DSR n. 57/2012 è sostituita dalla seguente:

e)  operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (D13 e R12) con relativo stoccaggio funzionale (D15 - R13)

  1. la lettera f) del punto n. 18 del DSR n. 57/2012 è sostituita dalla seguente:

f)  Il camino di espulsione emissioni deve avere le seguenti caratteristiche:

  • la piattaforma di accesso al punto di prelievo delle emissioni in atmosfera, ed i relativi tronchetti di prelievo, devono essere conformi ai requisiti, proposti dalla Provincia di Treviso e condivisi con ARPAV – Dipartimento prov.le di Treviso, riportati nell’Allegato A al presente provvedimento;
  • al punto di campionamento deve essere garantita la presenza di una presa elettrica, alimentata a 220 V, per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  • il sistema per il monitoraggio in continuo dei COV presenti nell’effluente gassoso dovrà rispondere ai requisiti generali e funzionali definiti dall’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
  • in caso di guasto del sistema di monitoraggio in continuo, il gestore è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia di Treviso ed ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso qualora preveda che le misure in continuo non potranno essere effettuate e registrate per periodi superiori a 48 ore continuative; nel caso in cui tale periodo si protragga oltre le 168 h dovranno essere effettuate misure discontinue da ripetersi con frequenza pari a due serie di misure per ogni 168 h di guasto del sistema di monitoraggio in continuo.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e la L.R. n. 26/2007;

VISTI il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i. ed il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

decreta

1.    Si prende atto del Piano e Monitoraggio e Controllo, aggiornato al 30 gennaio 2013 e relativo all’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti, ubicato in Via dei Rizzi 4 in Comune di Maser (TV) e disciplinato dall’AIA di cui al DSR n. 57 del 1 agosto 2012, trasmesso dalla Ditta Marcon S.r.l. con nota del 30 gennaio 2013 (acquisita nella medesima data al prot. reg.le n. 43213), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. La frequenza del monitoraggio delle emissioni diffuse deve essere di 24 mesi e non triennale come indicato nel quadro sinottico del PMC (paragrafo 9.1, voce 9.2.6 riga 1.6.4);
  2. In merito alle attività di campionamento (paragrafo 9.3.15) per i rifiuti in ingresso, atte a verificare da parte della Marcon S.r.l. tramite laboratorio terzo la conformità del rifiuto a quanto dichiarato dal produttore (in caso di dubbi o primo ingresso) e sui rifiuti in uscita dall’impianto derivanti da attività di trattamento e destinati ad altri impianti (soprattutto se CER a specchio), le stesse devono essere eseguite dal personale del laboratorio che esegue l’analisi;
  3. La modulistica di controlli e gestione interni, introdotta al paragrafo 9.3.10, deve essere trasmessa, nella sua forma finale, in prima applicazione e, successivamente, ad ogni revisione, a Regione, Provincia, Comune di Maser ed ARPAV, e recepita all’interno del sistema di gestione qualità implementato dalla Ditta;
  4. Il registro NC e reclami, citato nel paragrafo 9.3.27 “Gestione delle Non Conformità”, deve essere conservato presso l’impianto e messo a disposizione degli enti preposti al controllo al pari degli altri documenti ambientali;
  5. Sia trasmessa a Regione, Provincia, Comune di Maser ed ARPAV un’apposita appendice del PMC relativamente alle modalità del servizio di “pronto intervento ambientale” svolto dalla Ditta Marcon S.r.l. in collaborazione con altri soggetti, in particolare per quanto riguarda il possibile transito di mezzi e conseguente conferimento di rifiuti al di fuori del normale orario di lavoro dell’impianto.

2.    Il DSR n. 57/2012 è modificato, sulla base di quanto riportato in premessa, come segue:

  • la lettera e) del punto n. 10 del DSR n. 57/2012 è sostituita dalla seguente:

e)  operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (D13 e R12) con relativo stoccaggio funzionale (D15 - R13)

  • la lettera f) del punto n. 18 del DSR n. 57/2012 è sostituita dalla seguente:

f)  Il camino di espulsione emissioni deve avere le seguenti caratteristiche:

  • la piattaforma di accesso al punto di prelievo delle emissioni in atmosfera, ed i relativi tronchetti di prelievo, devono essere conformi ai requisiti, proposti dalla Provincia di Treviso e condivisi con ARPAV – Dipartimento prov.le di Treviso, riportati nell’Allegato A al presente provvedimento;
  • al punto di campionamento deve essere garantita la presenza di una presa elettrica, alimentata a 220 V, per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  • il sistema per il monitoraggio in continuo dei COV presenti nell’effluente gassoso dovrà rispondere ai requisiti generali e funzionali definiti dall’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
  • in caso di guasto del sistema di monitoraggio in continuo, il gestore è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia di Treviso ed ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso qualora preveda che le misure in continuo non potranno essere effettuate e registrate per periodi superiori a 48 ore continuative; nel caso in cui tale periodo si protragga oltre le 168 h dovranno essere effettuate misure discontinue da ripetersi con frequenza pari a due serie di misure per ogni 168 h di guasto del sistema di monitoraggio in continuo.

3.   Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano fatte salve tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel DSR n. 57 del 1 agosto 2012;

4.    Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta MARCON S.r.l., con sede legale in Via dei Rizzi, 4 – Maser, al Comune di Maser (TV), alla Provincia di Treviso, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso, ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti, e al BURV per la sua pubblicazione;

5.    Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

34_Allegato_DDR_34_28-05-2013_269205.pdf

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