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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 32 del 21 maggio 2013
Decreto n. 81 del 23.12.2011 di rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta: ETRA S.p.A. Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di Vigonza(PD). Modifica non sostanziale del provvedimento autorizzativo AIA ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. Variazione volume accumulo rifiuti pretrattati.
Il Segretario
VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC);
VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che sostituisce la direttiva 96/61/CE;
VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED), che sostituirà la direttiva IPPC 2008/1/CE e altre direttive settoriali dal 7 gennaio 2014;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29.01.2007 recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell’allegato I del D.lgs. 59/2005;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009: “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010 “Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s.m.i. ed Indicazioni operative”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 863 del 15.05.2012 di modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 9 febbraio 2010;
VISTO il proprio Decreto n. 81 del 23.12.2011 con cui è stata rilasciata alla ditta ETRA S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria di Vigonza(PD);
VISTA la nota prot. n. 21917 del 13.04.2012 con la quale ditta ETRA S.p.A. chiede aumentare la capacità di accumulo/omogeneizzazione dei rifiuti trattati presso l’impianto utilizzando due vasche esistenti e non utilizzate per poter adeguare l’attività di ricezione rifiuti ai fini del rispetto di quanto previsto al punto 11.4 del dispositivo di cui al decreto 81/2012, in cui si obbliga la sospensione dell’immissione dei rifiuti liquidi ai trattamenti biologici dell’impianto in concomitanza all’attivazione del by-pass d’impianto;
CONSIDERATO che con successiva nota prot. reg. n. 229596 del 18.05.2012 la Regione Veneto ha richiesto chiarimenti in merito per valutare se la modifica richiesta sia da considerarsi sostanziale ai fini del provvedimento AIA e contestualmente di acquisire il parere da parte della Provincia di Padova, dai ARPAV-DAP di Padova e dell’Autorità A.T.O. Brenta, in base alle loro specifiche competenze e conoscenze dell’impianto.
PRESO ATTO che con nota prot. 32242 del 04.06.2012 la ditta ETRA S.p.A. ha fornito i chiarimenti necessari a valutare la sostanzialità delle modifica richiesta, precisando che:
VISTI i nulla osta espressi in merito dall’Autorità A.T.O. Brenta con nota prot 922/12 del 27.06.2012, da ARPAV-DAP di Padova con nota prot. 85187 del 24.07.2012 e dalla Provincia di Padova con nota prot. 103053 del 18.07.2012;
ATTESO che la fase di accumulo/omogeneizzazione non appare configurarsi come deposito preliminare D15 in quanto i rifiuti vengono accumulati successivamente al trattamento di grigliatura e dissabbiatura; la richiesta di un maggior volume di accumulo deriva dalla necessità della ditta di garantire continuità al servizio di ricezione autobotti, in particolare per pulizia di fognature pubbliche e private, più frequente negli eventi di pioggia molto prolungati, ovvero in concomitanza con attivazione del by-pass dell’impianto e che non viene comunque richiesto un aumento del quantitativo dei rifiuti trattabili;
PRESO ATTO che la ditta ETRA S.p.A. ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009 e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli Uffici competenti;
RITENUTO pertanto, di autorizzare l’utilizzo delle vasche denominate VS1 e VS2 per complessivi 600m3 come volume supplementare di accumulo/omogeneizzazione dei rifiuti in ingresso in aggiunta a quello pari a 650 m3 delle due vasche già autorizzate nel proprio precedente decreto n. 81 del 23.12.2011 e di considerare la modifica proposta dalla ditta ETRA S.p.A. come modifica non sostanziale del provvedimento autorizzativo A.I.A.
decreta
“11.4. In concomitanza all’attivazione del by-pass delle acque reflue urbane posto a valle delle vasche di prima pioggia, al fine di privilegiare la principale attività di depurazione dei reflui fognari, propria dell’impianto, dovrà essere sospesa l’immissione dei rifiuti liquidi ai trattamenti biologici. È ammesso l’accumulo dei rifiuti pretrattati nelle vasche denominate VS1,VS2, VS3 e VS4 per un volume complessivo pari a 1250 m3”;
Mariano Carraro
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