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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 31 del 10 maggio 2013

Ditta Acque del Chiampo S.p.a. con sede legale in via Ferraretta, 20 Arzignano (VI). Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti organici pretrattati denominata "sito n. 9" ubicata in via Ottava Strada, Comune di Arzignano (VI). Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DSR n. 73 del 20.10.2009 e ss.mm.ii. Modifica ed integrazione dell'autorizzazione per l'aggiornamento del Progetto di Adeguamento Tecnologico-Gestionale relativo alla discarica di cui trattasi. Autorizzazione nuovo codice CER.. Presa d'atto Piano di Gestione Operativa e Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornati.

Il Segretario generale

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 73 del 20/10/2009 con cui è stata confermata alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con i precedenti decreti n. 176 del 30.12.2008 e n. 37 del 24.06.2009, per la gestione della discarica per rifiuti organici pretrattati denominata sito n. 9, ubicata ad Arzignano (VI) in via Ottava Strada;

CONSIDERATO che con successivo decreto n. 49 del 29.07.2010, sulla base dell’allegato parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) n. 3686 del 24/06/2010, è stato approvato il “Progetto di adeguamento tecnologico e gestionale” della discarica in parola presentato dalla società Acque del Chiampo S.p.A. con nota n. AR/cs/04935/2010 del 1/04/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 183488/5719 del 1/04/2010);

PRESO ATTO  che il progetto sopra richiamato era stato predisposto a seguito di  una situazione anomala rispetto alle previsioni progettuali verificatasi presso il sito in oggetto nel settembre 2009 e costituita sostanzialmente dall’emissione di sostanze odorigene, dovuta al forte innalzamento della temperatura interna del corpo di discarica;

PRESO ATTO che il medesimo progetto individuava le azioni da attuare per impedire il ripetersi del fenomeno sopra descritto e per adeguare la discarica alla nuova situazione;

CONSIDERATO  che, contestualmente all’approvazione del progetto, è stata altresì autorizzata – su proposta della Ditta - una specifica “indagine sperimentale sul comportamento in scala semi reale dei fanghi di conceria depositati in discarica”, da tenersi presso la sede del Dipartimento I.M.A.G.E. e dell’ Università di Padova;

RAMMENTATO che la CTRA nel precedente parere del 2010 aveva espressamente prescritto quanto segue:

“Gli esiti dell’Indagine Sperimentale dovranno essere trasmessi, entro 60 giorni dalla restituzione dei rifiuti alla ditta da parte dell’Università di Padova, a Regione, Provincia e ARPAV, allo scopo di valutare eventuali ulteriori misure precauzionali da attuare nella discarica in parola, e/o rivalutare le prescrizioni date in questa sede; a seguito della presentazione degli esiti della sperimentazione, il progetto sarà oggetto di un riesame da parte della CTRA”.

VISTI gli esiti dell’Indagine Sperimentale di cui sopra trasmessi dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A con nota del 07/02/2011;

PRESO ATTO  che, a partire dall’approvazione del progetto di adeguamento e  per i successivi due anni, sono stati svolti dalla Ditta ulteriori studi sul fenomeno in questione, approfondendo in particolare l’aspetto relativo alla caratterizzazione qualitativa ed olfattometrica delle emissioni generate dallo stesso;

CONSIDERATO  che dai succitati studi sono emerse una serie di valutazioni che hanno portato:

  • alla realizzazione di variazioni impiantistiche, in particolare relative all’impianto di abbattimento emissioni;
  • alla necessità di modificare alcuni aspetti gestionali inseriti nel progetto originario, per dare significatività alle modalità gestionali stesse con le nuove conoscenze acquisite sul fenomeno e a quanto ad esso correlato.

PRESO ATTO che le modifiche all’impianto di abbattimento sono state concordate con gli Enti interessati in appositi incontri tecnici (in data 1 marzo 2011 e 27 aprile 2011), e quindi progressivamente autorizzate dalla Regione con modifiche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

RICHIAMATI in particolare i DDSR n. 19 del 31 marzo 2011 e n. 38 del 3 giugno 2011 inerenti le modifiche progettuali di cui sopra;

CONSIDERATO che, relativamente agli altri aspetti, la Ditta Acque del Chiampo S.p.A. ha presentato in data 27 giugno 2012 (acquisita al prot. reg.le n. 310731 del 5 luglio 2012) idonea documentazione tecnica a supporto di un’articolata proposta di modifiche a prescrizioni e modalità gestionali inerenti il progetto valutato nel 2010 dalla CTRA;

PRESO ATTO  che, unitamente alla proposta in questione, sono stati altresì presentati una richiesta di inserimento in autorizzazione di un nuovo codice CER, nonché il Piano di Gestione Operativa ed il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati con riferimento all’installazione del nuovo impianto di abbattimento emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che, in precedenza, in data 9 novembre 2011 ed in data 15 marzo 2012, erano stati effettuati appositi incontri di coordinamento tra tutti gli Enti interessati e la Ditta al fine di fare il punto sui disagi alla popolazione arrecati dalle emissioni odorigene provenienti dalla discarica n. 9 e valutare lo stato di avanzamento delle azioni già attivate per la risoluzione della problematica, nonché per quelle eventualmente ancora da adottare;

PRESO ATTO  che la documentazione presentata dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. con nota del 27 giugno 2012 è stata successivamente integrata in data 8 ottobre 2012, 19 dicembre 2012 e 5 febbraio 2013;

PRESO ATTO che sul Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato presentato dalla Ditta con la succitata nota del 27 giugno 2012 sono pervenuti i pareri favorevoli di ARPAV – Dip. di Vicenza e della Provincia di Vicenza rispettivamente con nota n. 62576 del 30 maggio 2012 e n. 495604 del 31 ottobre 2012;

VISTO il voto n. 3865 del 27 marzo 2013, di cui all’Allegato A al presente decreto, con il quale la CTRA ha preso atto:

  1. degli esiti dell’Indagine Sperimentale sul comportamento in scala semi reale dei fanghi di conceria depositati in discarica”, svolta presso l’Università di Padova – Dipartimento IMAGE, come riassunti al capitolo 3 del medesimo parere;
  2. delle modifiche al sistema di abbattimento emissioni installato presso la discarica di cui trattasi, come meglio descritte al capitolo 4 del medesimo parere;

ed ha altresì espresso parere favorevole:

  1. alla proposta, avanzata dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A., di un periodo di monitoraggio della concentrazione di olefine nei punti esterni alla discarica (bersagli) della durata minima di 8 mesi (4 + 4), con impianto di aspirazione ed abbattimento disattivato, al fine di verificare ed accertare l’esaurimento del fenomeno attivatosi nel 2009 e valutare l’accettabilità delle emissioni e gli effetti che esse producono, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni/precisazioni;
  2. alle modifiche dei limiti di emissione del sistema di abbattimento installato descritte al paragrafo 5.2 del parere;
  3. alle modifiche delle modalità gestionali relative alle coperture superficiali temporanee ed al monitoraggio della temperatura nel lotto sud, descritte rispettivamente ai paragrafi 5.3 e 5.4 del parere;
  4. all’inserimento in autorizzazione tra i rifiuti conferibili, del codice CER 150203 “assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202”  ai fini dello smaltimento finale dei materiali provenienti dagli impianti di biofiltrazione dell’impianto di depurazione di Arzignano e della stessa discarica n. 9.

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto, relativamente alle modifiche proposte nell’ambito dell’aggiornamento del progetto di adeguamento tecnico – gestionale in parola, al pagamento degli oneri istruttori previsti dall’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità della DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009, come si evince dalla quietanza di pagamento trasmessa ai competenti Uffici regionali con nota in data 09.04.2013 (acquisita al prot. reg.le n. 171771 del 22 aprile 2013);

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di prendere atto delle modifiche a prescrizioni e modalità gestionali inerenti il Progetto di adeguamento tecnico – gestionale approvato con DSR n. 49 del 29 luglio 2010, così come proposte dalla Ditta e valutate dalla CTRA nella seduta del 27 marzo 2013, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/precisazioni indicate dalla medesima Commissione tecnica regionale;

VISTO  il decreto ministeriale 27 settembre 2010, pubblicato sulla GU n. 281 del 1 dicembre 2010, recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;

VISTO  l’avviso dell’avvio del procedimento, comunicato con nota n. 239 del 03 gennaio 2011, finalizzato al formale riesame dell’AIA vigente relativa alla discarica di cui trattasi a seguito dell’emanazione del succitato e nuovo dispositivo normativo;

PRESO ATTO che alcune delle modifiche introdotte dal nuovo DM 27.09.2010 hanno posto seri dubbi interpretativi, con particolare riferimento alla diretta applicabilità nelle discariche già approvate e/o in esercizio dei nuovi criteri di accettabilità, ove variati rispetto a quelli individuati dal DM 3 agosto 2005;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, anche al fine di omogeneizzare le procedure da adottare in tutto il territorio nazionale, è stato chiesto alla Regione Piemonte - quale capofila per le tematiche ambientali - di attivare con urgenza un tavolo interregionale di confronto, in modo da concordare nel merito criteri certi e condivisi in tutto il territorio nazionale;

PRESO ATTO che a seguito dei lavori del succitato tavolo interregionale, in data 24 marzo 2011, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato uno specifico parere (n. 11/035/CR8/C5) sulla tematica in questione con il quale viene condivisa in particolare l’immediata applicabilità dei nuovi limiti di accettabilità per i rifiuti conferibili in discarica e la validità delle eventuali deroghe già rilasciate ai sensi dell’art. 7 del DM 3 agosto 2005;

CONSIDERATO  che nel parere n. 11/035/CR8/C5 di cui sopra viene altresì rilevato quanto segue:

  • “La Tabella 5 dell’articolo 6 del D.M. 27/9/2010 introduce la non applicabilità del limite sul parametro TDS per alcuni tipi di rifiuti elencati nella nota (*) della Tabella 5. La problematica risiede nella necessità o meno di valutare ed applicare i valori relativi a solfati e cloruri (nota (***) della Tabella 5) al posto del parametro TDS. In merito si ritiene quanto segue: la frase contenuta alla nota (***) della tabella 5 “E’ possibile servirsi dei valori per il TDS in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro”, essendo seguita dalla non applicazione del limite sul TDS qualora si tratti delle tipologie di rifiuti contenuti nella nota (*), non può essere letta al fine di eludere l’obbligo della valutazione dei parametri solfati e cloruri. In altre parole o i parametri solfati e cloruri o il parametro TDS devono essere valutati; il parametro da analizzare (TDS o in alternativa cloruri e solfati) deve essere definito in modo univoco all’interno della documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione; resta inteso che relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*), dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro”.
  • “Si ritiene inoltre che, poiché le discariche operanti ai sensi del D. Lgs. 36/2003 devono già rispettare le condizioni per ricevere i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel D.M. 27/9/2010, non siano necessari ulteriori provvedimenti (in particolare riguardanti la VIA o l’AIA) sugli impianti attivi. Qualora nelle autorizzazioni in atto sia stato riportato un limite più restrittivo rispetto a quello contenuto nella vecchia normativa (DM 3/8/2005) è fatta salva la possibilità di effettuare specifiche valutazioni tendenti a confermare o meno i limiti restrittivi già previsti. Considerato che l’art 7 del  DM 27.9.2010 relativo alle sottocategorie non ha modificato la norma precedente, restano valide le deroghe già rilasciate ai sensi dell’art 7 del  D.M. 3/8/2005, qualora riguardino limiti superiori rispetto ai limiti individuati dal nuovo DM.”

VISTO   il documento n. 11/64/CR7a/C5 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 05 maggio 2011 con il quale viene tra l’altro condiviso che, salvo diversa interpretazione ministeriale, l’esclusione della verifica del DOC relativamente ai rifiuti di cui alla lettera a) della nota (*) della tab. 5 del DM 27.09.2011 possa essere applicata solo qualora i fanghi siano stati sottoposti alle seguenti fasi depurative:

  • ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione aerobica dei fanghi;
  • ossidazione biologica dei reflui seguita da digestione anaerobica dei fanghi.

CONSIDERATO  che allo stato attuale risulta invece ancora da definire il significato e le modalità operative con cui valutare la frase “ … purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche” riportata nella medesima nota (*) della tab. 5 del DM 27.09.2011, lett. b);

VISTE  le note regionali n. 169328 del 7 aprile 2011 e n. 400145 del 26 agosto 2011, inviate a tutte le Province del Veneto, ad ARPAV ed ai gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi soggette ad AIA di competenza regionale, con le quali sono state fornite – alla luce dei succitati pareri della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - alcune indicazioni sulla corretta applicazione del DM 27.09.2010;

RITENUTO  pertanto, preso atto di quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il succitato parere n. 11/035/CR8/C5, nelle more della chiusura del procedimento avviato relativamente alla discarica di cui trattasi con nota n. 239 del 03 gennaio 2011, di disporre quanto segue:

  • I rifiuti ammessi in discarica devono rispettare i criteri di accettabilità di cui al DM 27/09/2010, fatte salve le deroghe relative ai parametri DOC e Cromo totale già assentite con il DSR n. 73 del 20.10.2009: DOC ≤ 2.372 mg/l e Cr totale ≤ 2,2 mg/l;
  • Relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010, dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro;
  • Ai sensi di quanto previsto dalla nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010 il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica ai codici CER 190801 e 190802; il medesimo limite, come derogato con DSR n. 73 /2009, si continua invece ad applicare al codice CER 190814 ricompreso tra le tipologie di cui alla lettera b) della nota (*) della succitata tabella 5 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase “ … purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche” riportata nella medesima nota;

VISTA la deliberazione n. 2229 del 20 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha modificato i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero rifiuti individuati con la precedente deliberazione n. 2528 del 14 luglio 1999;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012 la Giunta regionale ha sostituito l’Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico “Schema di polizza fideiussoria”, Allegato B al medesimo provvedimento, da adottarsi in tutto il territorio regionale;

VISTA la DGRV n. 346 del 19 marzo 2013 con la quale la Giunta regionale, sulla base della necessità di alcuni chiarimenti e precisazioni richiesti dalle Province, ha sostituito gli Allegati A e B alla precedente DGRV n. 1543/2012;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla succitata DGRV n. 346/2013:

  • i soggetti gestori delle discariche e degli impianti individuati nello stesso provvedimento devono adeguare le garanzie finanziarie entro il 21 agosto 2013, o qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito;

RITENUTO  pertanto, alla luce di quanto sopra, di chiedere alla Ditta di adeguare, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito, le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Vicenza, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543 del 31.07.2012 e n. 346 del 19.03.2013, e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità;

VISTO il D. Lgs. n. 59/2005 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 26/2007;

decreta

  1. Si prende atto delle modifiche a prescrizioni e modalità gestionali inerenti il Progetto di adeguamento tecnico – gestionale - relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi, sottocategoria per rifiuti organici pretrattati, denominata “sito n. 9” ed ubicata in via Ottava Strada in Comune di Arzignano (VI), ed approvato con precedente DSR n. 49 del 29 luglio 2010 - così come proposte dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A., in qualità di gestore del medesimo impianto, e valutate dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente nella seduta del 27 marzo 2013;
  2. La Ditta Acque del Chiampo S.p.A. è tenuta all’osservanza delle prescrizioni/precisazioni indicate dalla CTRA nel parere n. 3865 del 27 marzo 2013, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. La tabella delle tipologie di rifiuti conferibili in impianto, riportata alla prescrizione n. 5 del DSR n. 73 del 20.10.2009, è integrata, per effetto di quanto assentito dalla CTRA con il succitato parere n. 3865/2013, con il codice CER 15 02 03 ed è, pertanto, sostituita dalla seguente:

 

C.E.R.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

PRESCRIZIONI

07.01.99

Rifiuti non specificati altrimenti

Limitatamente a fanghi stabilizzati della Ditta SICIT.

15.02.03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*

Limitatamente ai materiali provenienti dagli impianti di biofiltrazione dell’impianto di depurazione di Arzignano e della stessa discarica n. 9.

17.05.04

Terre e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17.05.03*

Limitatamente ad interventi di emergenza ambientale legati ai servizi della Società.

19.08.01

Vaglio

Limitatamente a rifiuti provenienti dal pretrattamento presso il depuratore di Arzignano.

19.08.02

Rifiuti dell’eliminazione della sabbia

Limitatamente a rifiuti provenienti dal pretrattamento presso il depuratore di Arzignano.

19.08.14

Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.03*

Limitatamente a rifiuti provenienti dal trattamento presso il depuratore di Arzignano.

 

  1. I rifiuti ammessi in discarica devono rispettare i criteri di accettabilità di cui al DM 27/09/2010, fatte salve le deroghe relative ai parametri DOC e Cromo totale già assentite con il DSR n. 73 del 20.10.2009: DOC ≤ 2.372 mg/l e Cr totale ≤ 2,2 mg/l;
  2. Relativamente ai rifiuti per i quali non è previsto il limite di concentrazione per il parametro TDS, ovvero quelli elencati alla nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010, dovranno essere valutati i valori per il solfato e per il cloruro;
  3. Ai sensi di quanto previsto dalla nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010 il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica ai codici CER 190801 e 190802; il medesimo limite, come derogato con DSR n. 73/2009, si continua invece ad applicare al codice CER 190814 ricompreso tra le tipologie di cui alla lettera b) della nota (*) della succitata tabella 5 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase “ … purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche” riportata nella medesima nota;
  4. Si prende atto del Piano di Gestione Operativa rev. n. 6 del 30 aprile 2012 e del Piano di Monitoraggio e Controllo rev. n. 2 del 30 aprile 2012, cui hanno dato parere favorevole ARPAV – Dipartimento di Vicenza e Provincia di Vicenza rispettivamente con nota n. 62576 del 30 maggio 2012 e n. 495604 del 31 ottobre 2012;
  5. Entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito, il gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Vicenza, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543 del 31.07.2012 e n. 346 del 19.03.2013, e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità;
  6. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nei DDSR n. 73 del 20.10.2009, n. 49 del 29.07.2010, n. 19 del 31 marzo 2011 e n. 38 del 3 giugno 2011, non in contrasto con le prescrizioni contenute nel citato parere della CTRA n. 3865/2013, Allegato A al presente provvedimento;
  7. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Acque del Chiampo S.p.a., al Comune di Arzignano, al Comune di Montorso Vicentino, alla Provincia di Vicenza e all’ARPAV Dip. Prov.le di Vicenza, all’ARPAV – Servizio Rifiuti e Compostaggio, all’ATO “Valle del Chiampo” e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
  8. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010”.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

31_Allegato_DDR_31_10-05-2013_269202.pdf

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