Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 31 del 10 maggio 2013
Ditta Acque del Chiampo S.p.a. con sede legale in via Ferraretta, 20 Arzignano (VI). Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti organici pretrattati denominata "sito n. 9" ubicata in via Ottava Strada, Comune di Arzignano (VI). Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DSR n. 73 del 20.10.2009 e ss.mm.ii. Modifica ed integrazione dell'autorizzazione per l'aggiornamento del Progetto di Adeguamento Tecnologico-Gestionale relativo alla discarica di cui trattasi. Autorizzazione nuovo codice CER.. Presa d'atto Piano di Gestione Operativa e Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornati.
Il Segretario generale
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 73 del 20/10/2009 con cui è stata confermata alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con i precedenti decreti n. 176 del 30.12.2008 e n. 37 del 24.06.2009, per la gestione della discarica per rifiuti organici pretrattati denominata sito n. 9, ubicata ad Arzignano (VI) in via Ottava Strada;
CONSIDERATO che con successivo decreto n. 49 del 29.07.2010, sulla base dell’allegato parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) n. 3686 del 24/06/2010, è stato approvato il “Progetto di adeguamento tecnologico e gestionale” della discarica in parola presentato dalla società Acque del Chiampo S.p.A. con nota n. AR/cs/04935/2010 del 1/04/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 183488/5719 del 1/04/2010);
PRESO ATTO che il progetto sopra richiamato era stato predisposto a seguito di una situazione anomala rispetto alle previsioni progettuali verificatasi presso il sito in oggetto nel settembre 2009 e costituita sostanzialmente dall’emissione di sostanze odorigene, dovuta al forte innalzamento della temperatura interna del corpo di discarica;
PRESO ATTO che il medesimo progetto individuava le azioni da attuare per impedire il ripetersi del fenomeno sopra descritto e per adeguare la discarica alla nuova situazione;
CONSIDERATO che, contestualmente all’approvazione del progetto, è stata altresì autorizzata – su proposta della Ditta - una specifica “indagine sperimentale sul comportamento in scala semi reale dei fanghi di conceria depositati in discarica”, da tenersi presso la sede del Dipartimento I.M.A.G.E. e dell’ Università di Padova;
RAMMENTATO che la CTRA nel precedente parere del 2010 aveva espressamente prescritto quanto segue:
“Gli esiti dell’Indagine Sperimentale dovranno essere trasmessi, entro 60 giorni dalla restituzione dei rifiuti alla ditta da parte dell’Università di Padova, a Regione, Provincia e ARPAV, allo scopo di valutare eventuali ulteriori misure precauzionali da attuare nella discarica in parola, e/o rivalutare le prescrizioni date in questa sede; a seguito della presentazione degli esiti della sperimentazione, il progetto sarà oggetto di un riesame da parte della CTRA”.
VISTI gli esiti dell’Indagine Sperimentale di cui sopra trasmessi dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A con nota del 07/02/2011;
PRESO ATTO che, a partire dall’approvazione del progetto di adeguamento e per i successivi due anni, sono stati svolti dalla Ditta ulteriori studi sul fenomeno in questione, approfondendo in particolare l’aspetto relativo alla caratterizzazione qualitativa ed olfattometrica delle emissioni generate dallo stesso;
CONSIDERATO che dai succitati studi sono emerse una serie di valutazioni che hanno portato:
PRESO ATTO che le modifiche all’impianto di abbattimento sono state concordate con gli Enti interessati in appositi incontri tecnici (in data 1 marzo 2011 e 27 aprile 2011), e quindi progressivamente autorizzate dalla Regione con modifiche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
RICHIAMATI in particolare i DDSR n. 19 del 31 marzo 2011 e n. 38 del 3 giugno 2011 inerenti le modifiche progettuali di cui sopra;
CONSIDERATO che, relativamente agli altri aspetti, la Ditta Acque del Chiampo S.p.A. ha presentato in data 27 giugno 2012 (acquisita al prot. reg.le n. 310731 del 5 luglio 2012) idonea documentazione tecnica a supporto di un’articolata proposta di modifiche a prescrizioni e modalità gestionali inerenti il progetto valutato nel 2010 dalla CTRA;
PRESO ATTO che, unitamente alla proposta in questione, sono stati altresì presentati una richiesta di inserimento in autorizzazione di un nuovo codice CER, nonché il Piano di Gestione Operativa ed il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati con riferimento all’installazione del nuovo impianto di abbattimento emissioni in atmosfera;
CONSIDERATO che, in precedenza, in data 9 novembre 2011 ed in data 15 marzo 2012, erano stati effettuati appositi incontri di coordinamento tra tutti gli Enti interessati e la Ditta al fine di fare il punto sui disagi alla popolazione arrecati dalle emissioni odorigene provenienti dalla discarica n. 9 e valutare lo stato di avanzamento delle azioni già attivate per la risoluzione della problematica, nonché per quelle eventualmente ancora da adottare;
PRESO ATTO che la documentazione presentata dalla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. con nota del 27 giugno 2012 è stata successivamente integrata in data 8 ottobre 2012, 19 dicembre 2012 e 5 febbraio 2013;
PRESO ATTO che sul Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato presentato dalla Ditta con la succitata nota del 27 giugno 2012 sono pervenuti i pareri favorevoli di ARPAV – Dip. di Vicenza e della Provincia di Vicenza rispettivamente con nota n. 62576 del 30 maggio 2012 e n. 495604 del 31 ottobre 2012;
VISTO il voto n. 3865 del 27 marzo 2013, di cui all’Allegato A al presente decreto, con il quale la CTRA ha preso atto:
ed ha altresì espresso parere favorevole:
PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto, relativamente alle modifiche proposte nell’ambito dell’aggiornamento del progetto di adeguamento tecnico – gestionale in parola, al pagamento degli oneri istruttori previsti dall’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità della DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009, come si evince dalla quietanza di pagamento trasmessa ai competenti Uffici regionali con nota in data 09.04.2013 (acquisita al prot. reg.le n. 171771 del 22 aprile 2013);
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di prendere atto delle modifiche a prescrizioni e modalità gestionali inerenti il Progetto di adeguamento tecnico – gestionale approvato con DSR n. 49 del 29 luglio 2010, così come proposte dalla Ditta e valutate dalla CTRA nella seduta del 27 marzo 2013, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/precisazioni indicate dalla medesima Commissione tecnica regionale;
VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2010, pubblicato sulla GU n. 281 del 1 dicembre 2010, recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
VISTO l’avviso dell’avvio del procedimento, comunicato con nota n. 239 del 03 gennaio 2011, finalizzato al formale riesame dell’AIA vigente relativa alla discarica di cui trattasi a seguito dell’emanazione del succitato e nuovo dispositivo normativo;
PRESO ATTO che alcune delle modifiche introdotte dal nuovo DM 27.09.2010 hanno posto seri dubbi interpretativi, con particolare riferimento alla diretta applicabilità nelle discariche già approvate e/o in esercizio dei nuovi criteri di accettabilità, ove variati rispetto a quelli individuati dal DM 3 agosto 2005;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, anche al fine di omogeneizzare le procedure da adottare in tutto il territorio nazionale, è stato chiesto alla Regione Piemonte - quale capofila per le tematiche ambientali - di attivare con urgenza un tavolo interregionale di confronto, in modo da concordare nel merito criteri certi e condivisi in tutto il territorio nazionale;
PRESO ATTO che a seguito dei lavori del succitato tavolo interregionale, in data 24 marzo 2011, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato uno specifico parere (n. 11/035/CR8/C5) sulla tematica in questione con il quale viene condivisa in particolare l’immediata applicabilità dei nuovi limiti di accettabilità per i rifiuti conferibili in discarica e la validità delle eventuali deroghe già rilasciate ai sensi dell’art. 7 del DM 3 agosto 2005;
CONSIDERATO che nel parere n. 11/035/CR8/C5 di cui sopra viene altresì rilevato quanto segue:
VISTO il documento n. 11/64/CR7a/C5 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 05 maggio 2011 con il quale viene tra l’altro condiviso che, salvo diversa interpretazione ministeriale, l’esclusione della verifica del DOC relativamente ai rifiuti di cui alla lettera a) della nota (*) della tab. 5 del DM 27.09.2011 possa essere applicata solo qualora i fanghi siano stati sottoposti alle seguenti fasi depurative:
CONSIDERATO che allo stato attuale risulta invece ancora da definire il significato e le modalità operative con cui valutare la frase “ … purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche” riportata nella medesima nota (*) della tab. 5 del DM 27.09.2011, lett. b);
VISTE le note regionali n. 169328 del 7 aprile 2011 e n. 400145 del 26 agosto 2011, inviate a tutte le Province del Veneto, ad ARPAV ed ai gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi soggette ad AIA di competenza regionale, con le quali sono state fornite – alla luce dei succitati pareri della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - alcune indicazioni sulla corretta applicazione del DM 27.09.2010;
RITENUTO pertanto, preso atto di quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il succitato parere n. 11/035/CR8/C5, nelle more della chiusura del procedimento avviato relativamente alla discarica di cui trattasi con nota n. 239 del 03 gennaio 2011, di disporre quanto segue:
VISTA la deliberazione n. 2229 del 20 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha modificato i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero rifiuti individuati con la precedente deliberazione n. 2528 del 14 luglio 1999;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012 la Giunta regionale ha sostituito l’Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico “Schema di polizza fideiussoria”, Allegato B al medesimo provvedimento, da adottarsi in tutto il territorio regionale;
VISTA la DGRV n. 346 del 19 marzo 2013 con la quale la Giunta regionale, sulla base della necessità di alcuni chiarimenti e precisazioni richiesti dalle Province, ha sostituito gli Allegati A e B alla precedente DGRV n. 1543/2012;
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla succitata DGRV n. 346/2013:
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di chiedere alla Ditta di adeguare, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito, le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Vicenza, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543 del 31.07.2012 e n. 346 del 19.03.2013, e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità;
VISTO il D. Lgs. n. 59/2005 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 26/2007;
decreta
C.E.R.
TIPOLOGIA DI RIFIUTO
PRESCRIZIONI
07.01.99
Rifiuti non specificati altrimenti
Limitatamente a fanghi stabilizzati della Ditta SICIT.
15.02.03
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*
Limitatamente ai materiali provenienti dagli impianti di biofiltrazione dell’impianto di depurazione di Arzignano e della stessa discarica n. 9.
17.05.04
Terre e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17.05.03*
Limitatamente ad interventi di emergenza ambientale legati ai servizi della Società.
19.08.01
Vaglio
Limitatamente a rifiuti provenienti dal pretrattamento presso il depuratore di Arzignano.
19.08.02
Rifiuti dell’eliminazione della sabbia
19.08.14
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.03*
Limitatamente a rifiuti provenienti dal trattamento presso il depuratore di Arzignano.
Mariano Carraro
(seguono allegati)
Torna indietro