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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 30 del 09 maggio 2013

Ditta ECOLOGICA SERVICE S.r.l. sede legale e ubicazione impianto in via Molinovo, 4 30028 Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Autorizzazione integrata ambientale. Punto 5.1. dell'allegato VIII parte seconda del D.Lgs n. 152/06 s.m.i.. Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi Operazioni D14 D15 dell'all. B, e R12 R13 dell'all. C, alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Decreto di modifica coordinato con D.S.R.A.T. 43/2011.

Il Segretario

PRESO ATTO che la ditta Ecologica Service s.r.l. è titolare del D.S.R.A. 43/2011 per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio e gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi – Operazioni D14 – D15 dell’all. B, e R12 – R13 dell’all. C, alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. modificato con D.S.R.A. del 13/07/2012;

VISTA   la nota ARPA di cui al prot. n. 1876 del 08/01/2013, di trasmissione della relazione finale attinente l’ispezione Ambientale avvenuta nel mese di Ottobre 2012, nella quale non si evidenziano difformità, ma si segnala una discrepanza tra l’autorizzazione e la planimetria autorizzata (fornita dalla ditta stessa e dovuta al recepimento ed applicazione della Direttiva 2008/98/CE evidenziata nella premesse al D.S.R.A. 43/2011 ai punti 34 e 35)

VISTA   la nota ARPA di cui al prot. n. 7086 del 21/01/2013, nella quale si rilevano alcune incongruenze del Decreto AIA necessitanti chiarimenti, anche ai fini di evitare eventuali difformità interpretative.

RILEVATO CHE  risulta altresì necessario evidenziare che il numero di Partita iva indicato nel Decreto 43/2011 è errato.

RITENUTO pertanto di modificare, in base alle considerazioni di cui sopra,  il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 43 del 30 Giugno 2011 della ditta ECOLOGICA SERVICE S.r.l., fermo restando il periodo di validità  di anni 5, come previsto dall’articolo 29 octies comma 1 del DLgs n. 152/2006, e quindi fino al  30/06/2016;

decreta

1.    Il punto 1 di cui al D.S.R.A.T. 43/2011 s.m.i., è integralmente sostituito dal seguente [1]:

1.1.    Alla Ditta ECOLOGICA SERVICE S.r.l. sede legale e ubicazione impianto in via Molinovo, 4  Comune di San Michele al Tagliamento (VE) cod. fisc. e P.I. 02013180274, è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto ubicato a San Michele al Tagliamento (VE), via Molinovo, 4, e catastalmente censito al mappale n. 145 del censuario di San Michele al Tagliamento, per l’ attività individuata dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., al punto 5.1.dell’allegato VIII alla parte seconda.”

2.    Il punto 5 di cui al D.S.R.A.T. 43/2011 s.m.i., è integralmente sostituito dal seguente:

"5.    Nel rispetto delle condizioni specificate ai successivi punti, le attività che possono essere svolte dalla ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i.) sono le seguenti:

5.1    Attività di mero stoccaggio di rifiuti (D15, R13) ed eventuale formazione di carichi di rifiuti con il medesimo codice CER, per reindirizzarli a successivi impianti di smaltimento o rispettivamente di recupero o ad una delle operazioni descritte ai successivi punti 5.2 e 5.3; a seguito di dette attività i rifiuti mantengono il codice CER di origine.

5.2    Operazione R12 individuata come segue :

  1. operazioni di selezione e cernita manuale sui rifiuti non pericolosi solidi di tipo misto [2] (R12), finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta, e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19 al fine di procedere al corretto invio, rispettivamente, a smaltimento o recupero;
  2. eliminazione di frazioni estranee, sui rifiuti non pericolosi monomateriale;
  3. accorpamento di rifiuti non pericolosi con medesimo codice CER.

5.3    Operazione D14 individuata come segue:

  1. Eliminazione delle frazioni estranee da rifiuti monomateriale;
  2. accorpamento di rifiuti non pericolosi con medesimo codice CER.

5.4    Le operazioni di eliminazione delle frazioni estranee, eseguite sui rifiuti per partite omogenee di codici CER, non rientrano tra quelle di selezione o cernita, e pertanto i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine; conseguentemente i rifiuti manterranno anche la stessa filiera (smaltimento o recupero) per la quale sono stati presi in carico;

5.5    le operazioni di eliminazione delle frazioni estranee devono essere annotate sul registro di carico e scarico con causale R12 o D14;

5.6    alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico oltre alla causale (D14-R12) dell’operazione, anche la puntuale precisazione dell’operazione svolta (selezione e cernita, eliminazione delle frazioni estranee, separazione imballaggi).

5.7    Con riferimento alla lettera 5.2 b) e 5.3 a), ove nel corso delle operazioni di separazione imballaggi ne derivino: bancali, fusti e cisternette, è possibile che tali oggetti siano separati e ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto della separazione, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali. Di tale eventualità deve essere dato atto nel registro di carico e scarico, indicando, in particolare, il quantitativo, in termini di peso, derivato da detta operazione.

5.8    Con riferimento alla lettera 5.2 c) e 5.3 b), si intende come accorpamento l’unione di più partite di rifiuti con medesimo codice CER,  di cui in seguito all’operazione non è più possibile distinguere la provenienza delle singole partite, a seguito di detta attività il rifiuto mantiene lo stesso codice CER.”

3.    Il punto 11.11 di cui al D.S.R.A.T. 43/2011 s.m.i., è integralmente sostituito dal seguente:

"11.11.    In relazione all’operazione di cui al punto 5.7 devono essere annotate in corrispondenza della registrazione  di scarico le quantità e le tipologie dei materiali di imballaggio esclusi dal regime di rifiuti.”

4.    Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

5.    Sono allegati al presente provvedimento:

5.1.1.1.    Allegato A: sostitutivo dell’Allegato A di cui al D.S.R.A.T. 43/2011 “elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER e indicazione delle attività consentite con riferimento al punto 5”.

5.1.1.2.    Allegato B 1: sostitutivo dell’Allegato B1 di cui al D.S.R.A.T. 43/2011 “Lay Out impianto di cui al punto 15”;

6.    Restano confermate tutte le prescrizioni e le modalità gestionali contenute nel D.S.R.A. n. 43/2011 e sue modifiche ed integrazioni, non espressamente modificate da questo provvedimento;

7.    Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Ecologica Service  S.r.l., al Comune di San Michele al Tagliamento (Ve), alla Provincia di Venezia, ad ARPAV-DAP Venezia, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.

8.    Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall’art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”.

Mariano Carraro

[1]   Al fine del coordinamento con il D.S.R.A.T. 43/2011 le parti modificate vengono evidenziate in corsivo.
[2]   Un rifiuto mono materiale non presuppone operazioni di selezione e cernita vere e proprie bensì eliminazione delle frazioni estranee.

(seguono allegati)

Decr_30_Allegato A_269201.pdf
Decr_30_Allegato B_269201.pdf

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