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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 29 del 09 maggio 2013

Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. - Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con Sede legale e ubicazione impianto in Comune di Vidor (TV), via C. Tittoni, 14. Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 46 del 28 luglio 2010 e s.m.i.

Il Segretario

RICHIAMATO il DSRAT n. 46 del 28 luglio 2010, con cui è stata rilasciata alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività soggetta ai punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato I del D.lgs. n. 59/2005 (ora punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) relativamente alla gestione dell’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale ed ubicazione impianto in Comune di Vidor (TV), via C. Tittoni, 14;

RICHIAMATI  i decreti di seguito riportati:

DSRA n. 50 del 18 luglio 2011 con cui, preso atto della registrazione EMAS n. IT 000696 in possesso della Ditta già dal 30 settembre 2009, è fissata al 27 luglio 2018 la scadenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il succitato DSRAT n. 46/2010;

DSRA n. 43 del 29 giugno 2012 con cui è stato preso atto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), presentato dalla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. con nota in data 21 marzo 2012 (acquisito al protocollo regionale n. 135008 del 21 marzo 2012), e denominato Relazione Tecnica n. 1063/2010 – Revisione 3;

DSRA n. 55 del 24 luglio 2012, di modifica del decreto n. 46 del 28 luglio 2010, con cui è stata effettuata la presa d’atto del PMC presentato dalla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. con nota in data 19 luglio 2012 (acquisito al protocollo regionale n. 335339 del 19 luglio 2012) e denominato “Relazione Tecnica n. 1063/2010 – Revisione 4”.

DSRA n. 70 del 21 settembre 2012, con cui sono state modificate le prescrizioni 5.3.3 e 5.14 del DSRAT n. 46 del 28 luglio 2010.

VISTA  la nota datata 15 ottobre 2012, prot. reg.le  n. 464020, con cui la Ditta comunica la modifica “non sostanziale”, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativa all’installazione presso l’impianto di una nuova tecnologia impiantistica consistente in una nuova linea di vagliatura secondaria, a temperatura controllata, posta in serie all’esistente linea di triturazione (zona 4 della planimetria, dotata di sistema di captazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera, come da planimetria Allegato A al presente provvedimento) e nell’area destinata allo stoccaggio di rifiuti (zona 7 della Planimetria di cui al medesimo Allegato A al presente provvedimento).

PRESO ATTO che la richiesta di modifica della Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A., a seguito dell’installazione dell’impiantistica sopra richiamata, consiste nelle operazioni di pulizia e recupero di imballaggi metallici e/o plastici, mediante tecnologia “criogenica” senza sviluppo di emissioni, ed è finalizzata ad ottimizzare le operazioni di recupero dei metalli e della plastica, di cui la ditta risulta essere già in possesso di autorizzazione.  

VISTA la nota n. 481675, in data 24 ottobre 2012, con la quale è stato richiesto a Provincia e ARPAV di Treviso, il parere in merito alla modifica proposta;

VISTE  le note in data 11.11.2012, prot. reg.le n. 530263 della Provincia di Treviso, e 22.11.2012, prot. reg.le n. 530345 dell’ARPAV di Treviso, con le quali vengono formulate alcune richieste di chiarimento in merito a quanto presentato dalla ditta in data 15.10.2012.

VISTA  la nota in data 3.12.2012, n. 548128, con la quale sia a seguito delle richieste di ARPAV e Provincia di Treviso soprarichiamate, che dell’istruttoria condotta dagli uffici, si richiede alla Ditta di integrare la documentazione presentata in merito alla modifica impiantistica, sospendendo i termini fissati dall’art. 29-nonies, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

PRESO ATTO  della documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 15.01.2013, prot. reg.le n. 30931 del 21.01.2013, con nota in data 12.01.2013, n. 65391, è stata convocata una riunione istruttoria finalizzata all’esame dei contenuti delle integrazioni presentate dalla Ditta e dell’acquisizione degli eventuali pareri di ARPAV e Provincia di Treviso.

VISTE le conclusioni della riunione istruttoria, tenutasi in data 18.02.2013, di cui al relativo verbale trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota in data 08.03.2013, n. 103792,  dalle quali si rileva, tra l’altro che “non vi sono elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla ditta Vidori S.p.A. relativa all’installazione di un impianto di trattamento criogenico per il recupero di rifiuti costituiti prevalentemente da plastica e metalli ferrosi tenuto conto anche che il quantitativo già autorizzato non subisce modifiche così come i codici CER autorizzati. Quanto alle richieste di ARPAV relativamente alla valutazione di impatto acustico si chiede che il documento letto venga formalizzato agli Enti e alla Ditta in modo da consentire alla Ditta la presentazione delle controdeduzioni che saranno esaminate da ARPAV, Provincia e Regione.

VISTA  la relazione integrativa sulla “valutazione previsionale di impatto acustico ed altre problematiche connesse con l’inserimento del nuovo impianto di criogenia” presentata in data 08.03.2013, prot. reg.le n. 105485 del 12.03.2013.

PRESO ATTO delle prescrizioni definite a seguito della riunione istruttoria di cui sopra, consistenti nella necessità che la ditta produca un’appendice al PMC, già approvato, che recepisca l'impianto criogenico in parola ed individui i parametri e le frequenze di controllo dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti dal trattamento dell'impianto stesso, in linea con quanto descritto nella documentazione tecnica presentata e alla normativa tecnica di settore (Reg. 333/2011 e DM 5/2/98) e a quanto discusso nel corso della riunione. Inoltre, dovranno essere riportati i controlli di processo, gestionali e di funzionalità dell’impianto criogenico per il controllo e la minimizzazione dei possibili impatti ambientali.

PRESO ATTO  che la modifica proposta, sia pure di natura non sostanziale, comporta un aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Ditta con DSRAT n. 46 del 28 luglio 2010 e s.m.i. e che pertanto la stessa è sottoposta - in base all’art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

PRESO ATTO che con la medesima nota del 15 ottobre 2012 prot. reg.le n. 464020, la Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. allega la quietanza di pagamento degli oneri istruttori di cui sopra.

RITENUTO di modificare, alla luce di quanto sopra, l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46 del 28 Luglio 2010 e s.m.i. alla Ditta Vidori Sevizi Ambientali S.p.A.

VISTE  le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo III Bis della Parte II del medesimo Decreto Legislativo;

VISTE   le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 242 del 9 febbraio 2010, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 15 maggio 2012;

VISTI  i DSRAT n. 46 del 28 luglio 2010, n. 50 del 18 luglio 2011, n. 43 del 29 giugno 2012, n. 55 del 24 luglio 2012 e 21 settembre 2012:

decreta

  1. La Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. è autorizzata all’installazione e al successivo esercizio, presso il proprio impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Comune di Vidor (TV), via C. Tittoni, 14, della linea di pulizia e recupero di imballaggi metallici e/o plastici, mediante tecnologia “criogenica” (Operazioni R3, R4, dell’allegato C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.), con le modalità di cui alla relazione presentata in data 15 ottobre 2012, prot. reg.le  n. 464020, integrata in data  15.01.2013, prot. reg.le n. 30931 del 21.01.2013 e in data 08.03.2013, prot. reg.le n. 105485 del 12.03.2013, oltre che nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.1.   devono essere comunicati a tutti gli Enti interessati le date di inizio e di fine lavori di installazione dell’impianto;

1.2.  prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto deve essere presentata, al fine della sua formale presa d’atto, a Regione, Provincia e ARPAV, un’appendice al PMC attualmente approvato, che contenga le specifiche di funzionamento dell’impianto criogenico, individui i parametri e le frequenze di controllo dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti dal trattamento criogenico, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio e dal DM 05.02.1998, che riporti i controlli di processo e gestionali per la minimizzazione dei possibili impatti ambientali;

1.3.  l’installazione dell’impianto criogenico non comporta variazioni di tipologie di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero né incrementi di quantitativi gestibili presso l’impianto rispetto a quanto autorizzato con D.S.R.A.T. n. 46 del 28.07.2010.

  1. L’installazione dell’impianto e la disposizione (lay out) conseguente, sono indicati nell’allegata planimetria ALLEGATO A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
  2. L’ALLEGATO A al presente provvedimento sostituisce integralmente l’ALLEGATO B del D.S.R.A.T. n. 46 del 28.07.2010.
  3. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, sono fatte salve tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 46 del 28 luglio 2010 e nei successivi n. 50 del 18 luglio 2011, n. 43 del 29 giugno 2012, n. 55 del 24 luglio 2012 e 21 settembre 2012.
  4. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A., al Comune di Vidor, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV-DAP Treviso, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  5.    Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

Decr_29_Allegato A_269200.pdf

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