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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 27 del 06 maggio 2013

Ditta Ambiente e Servizi S.r.l., con sede legale in Via Zanibelli n. 12 Povegliano Veronese (VR), e ubicazione impianto in Via Zanibelli n. 12 Povegliano Veronese (VR). Impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 65 del 30 settembre 2009 e s.m.i.. Assegnazione termini per adeguamento garanzie finanziarie.

Il Segretario

RICHIAMATO il precedente DSR n. 65 del 30 settembre 2009, come modificato dai successivi DDSR n. 83 del 30 novembre 2009, 106 del 30 dicembre 2010, 6 del 15 febbraio 2011 e n. 102 del 10.12.2012, con cui è stata rilasciata alla Ditta Ambiente e Servizi S.r.l. - sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali (Allegato A al medesimo provvedimento) - l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività soggetta al punto 5.1 dell’Allegato I dell’ex D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 (ora punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) relativamente all’impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Povegliano Veronese (VR).

PRESO ATTO  in particolare che con il DSR n. 102/2012 sono state autorizzate alcune modifiche non sostanziali, proposte dalla Ditta, relative all’implementazione della linea di macinazione imballaggi metallici ed all’inserimento delle operazioni R12 e D14 per alcuni codici CER di rifiuto.

VISTA  la deliberazione n. 2229 del 20 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha modificato i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero rifiuti individuati con la precedente deliberazione n. 2528 del 14 luglio 1999.

VISTA la deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012, con la quale la Giunta regionale ha sostituito l’Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico “Schema di polizza fideiussoria”, Allegato B al medesimo provvedimento, da adottarsi in tutto il territorio regionale.

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla succitata DGRV n. 1543/2012:

i soggetti gestori delle discariche e degli impianti individuati nelle disposizioni del medesimo provvedimento ed in esercizio alla data della sua entrata in vigore devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul BUR della medesima deliberazione, o qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito;

CONSIDERATO  che il DSR n. 102 del 10.12.2012 è stato emanato dopo la pubblicazione sul BUR della succitata DGRV n. 1543/2012.

PRESO ATTO che la Provincia di Verona, con nota n. 0018653 del 19 febbraio 2013, ha comunicato agli Uffici regionali che la Ditta Ambiente e Servizi S.r.l. non ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Verona le garanzie finanziarie, costituite dalla polizza RC inquinamento e dalla polizza fideiussoria, adeguate ai sensi della DGRV n. 1543/2012.

VISTA  la successiva DGRV n. 346 del 19 marzo 2013 con la quale la Giunta regionale, sulla base della necessità di alcuni chiarimenti e precisazioni richiesti dalle Province, ha sostituito gli Allegati A e B alla precedente DGRV n. 1543/2012.

PRESO ATTO  che, ai sensi di quanto previsto dalla succitata DGRV n. 346/2013:

i soggetti gestori delle discariche e degli impianti individuati nello stesso provvedimento devono adeguare le garanzie finanziarie entro il 21 agosto 2013, o qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito.

CONSIDERATO che, secondo una prassi consolidata adottata dagli Uffici regionali, nei provvedimenti di modifica delle AIA, relativi ad impianti di recupero e smaltimento di rifiuti ed emanati a partire dalla data di pubblicazione sul BUR della DGRV n. 2229/2011, viene di norma inserita un’apposita prescrizione relativa all’obbligo di adeguamento delle garanzie finanziarie, assegnando un preciso termine entro cui adempiere al medesimo obbligo.

PRESO ATTO  che, diversamente da quanto sopra, il DSR n. 102/2012 non ha previsto alcun termine per l’adeguamento delle suddette garanzie finanziarie alle nuove direttive regionali in materia;

RITENUTO  alla luce di quanto sopra, di chiedere alla Ditta Ambiente e Servizi S.r.l. di adeguare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito, le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Verona, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543 del 31.07.2012 e n. 346 del 19.03.2013, e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e la L.R. n. 26/2007.

VISTO l’ex D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., abrogato dal D. Lgs. n. 128/2010, che ha modificato la Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 inserendo al suo interno la disciplina dell’AIA.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

decreta

  1. La Ditta Ambiente e Servizi S.r.l. è tenuta - con riferimento all’impianto stoccaggio provvisorio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Povegliano Veronese ed autorizzato con DSR n. 65 del 30 settembre 2009 e ss.mm.ii. - ad adeguare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito, le garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Verona, in conformità alla DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543 del 31.07.2012 e n. 346 del 19.03.2013, e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, sono fatte salve tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 65 del 30 settembre 2009, come modificato dai successivi DDSR 83/2009, 106/2010, 6/2011 e 102/2012.
  3. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Ambiente e Servizi S.r.l. con sede legale in Via Zanibelli n. 12 – Povegliano Veronese (VR), al Comune di Povegliano Veronese, alla Provincia di Verona, ad ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Mariano Carraro

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