Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 26 del 30 aprile 2013
Ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.a., con sede legale in Via degli Scrovegni, 1, PADOVA e ubicazione impianto in Viale Brenta, 129 Tezze sul Brenta (VI). Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006: Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
Il Segretario
VISTE le Direttive del Consiglio dell’Unione Europea 96/61/CE del 24/09/1996 e 2008/1/CE del 15.01.2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
VISTO il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 668 del 20/03/2007 “Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D. Lgs n° 59/2005” e le successive deliberazioni integrative;
VISTO il Decreto Ministeriale del 27/01/2007, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n°59” pubblicate sulla S.O. n°127 della G.U.R.I. n°125 del 31/05/2007;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n°1519 del 26/05/09 recante “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.”, che sostituisce la precedente D.G.R.V. 3826/08;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009, e s.m.i.;
CONSIDERATO che, sulla base di istanza presentata dalla ditta ed a seguito di verifica di conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n° 668/2007, con decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n°143 del 30/10/2007 è stata rilasciata alla ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.a., l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria”, ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere, relativa all’impianto di cui trattasi per l’attività prevista dall’ dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06;
CONSIDERATO che l’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con il succitato decreto n° 143 del 30/10/2007 ha validità fino al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre il 30/10/2012;
CONSIDERATO che in data 31/01/2008 la ditta SALGAIM ECOLOGIC S.p.a., ha presentato domanda di autorizzazione in versione completa per ottenere l’AIA definitiva, ricevuta con protocollo n. 55901 del 31/01/2008;
CONSIDERATO che in data 15/02/2008 la struttura regionale competente ha dato avviso dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 e seguenti della Legge 7/8/1990 n.241;
VISTO che la ditta ha provveduto in data 22/02/2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano “Il Gazzettino di Vicenza” dell’annuncio di cui all’art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dall’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/2006, dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 25/02/2008, ricevuta con protocollo n°135353 del 12/03/2008;
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall’art. 29 quater, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006;
VISTO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n°88 del 29/10/2012 con cui è stata prorogata la validità del decreto n°143 del 30/10/2007 sino alla data del 30/04/2013;
VISTA la documentazione integrativa inviata dalla ditta e ricevuta con protocollo n°431959 del 26/09/2012 508525 del 09/11/2012, n°568900 del 13/12/2012, n°161390 del 16/04/2013;
VISTO la nota di ETRA S.p.A. ricevuta con prot.n°161741 del 16/04/2013;
VISTO il parere di ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, ricevuto con prot.n°65821 del 13/02/2013, in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta;
PRESO ATTO che con nota ricevuta con prot.n°177651 del 16/04/2013 la ditta ha inviato un nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo in accordo con le modifiche proposte da ARPAV;
VISTO che, ai sensi del’art. 29 quater comma 12, D.lgs. n. 152/2006 ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l’altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;
RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l’autorizzazione allo scarico idrico;
PRESO ATTO che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 26/05/2009, e ne ha dato comunicazione con note ricevute con prot.n°59603 del 04/02/2009 e prot.n°485534 del 04/09/2009;
RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Salgaim Ecologic Spa per l’attività prevista al punto 6.5 dall’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 per un periodo di anni 5 come previsto dall’articolo 29 octies comma 3 del D,lgs n. 152/2006, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo
decreta
PRESCRIZIONI GENERALI
6.1. Il Gestore deve attuare gli interventi previsti nell’Allegato B “Interventi di miglioramento” secondo il cronoprogramma indicato, dandone immediata comunicazione alla Regione Veneto.
6.2. La data di inizio dell’attuazione di quanto previsto dall’Allegato C “Piano di Monitoraggio e Controllo” (di seguito PMC), che dovrà essere comunicata ai sensi dell’art.29-decies comma 1, dovrà essere entro il 30/06/2013.
6.3. Il Gestore dell'impianto è tenuto a comunicare entro 8 ore dall’evento a Regione del Veneto – Unità Complessa Tutela Atmosfera, Provincia di Vicenza, Comune di Tezze sul Brenta e Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull' ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il Gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute e/o all’ambiente.
6.4. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.
6.5. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.
6.6. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
6.7. Resta salvo l’obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art.33, comma 3-bis del Titolo V della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26/05/2009.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
6.8. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:
Camino
Portata *
Nm3/h
Inquinanti
Limite autorizzato mg/ Nm3
(alimentazione caldaia a olio combustibile /BTZ)
C3
16760
Polveri
20
-
NOx
500
SOx
NH3
50
H2S
5
COT
15
C4
50000
2
10
C1
6500
350
1700
150
C2
*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.
6.9. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
6.10. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.
6.11. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi devono avere le seguenti caratteristiche:
6.12. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.
6.13. I sottoprodotti di origine animale (di seguito “SOA”) vanno conferiti immediatamente nelle fosse di ricevimento e va evitato l’accumulo nella vicinanza delle vasche stesse.
6.14. I SOA dovranno essere inviati al trattamento nei tempi e nei modi previsti dall’art.5 comma 8 delle “Linee guida operative per l’applicazione del regolamento (CE) 1069/2009” di cui all’Allegato A della DGR n. 1337 del 17 luglio 2012, pubblicata sul BUR n°61 del 3/08/2012.
6.15. Nella zona di ricevimento dei residui della macellazione devono essere sempre mantenuti chiusi i portoni di accesso, limitando l’apertura al solo passaggio dei mezzi di trasporto.
6.16. Tutte le porte e i portoni dei locali di lavorazione dovranno essere mantenuti chiusi in modo da consentire agli impianti di aspirazione di creare una depressione che convogli le emissioni diffuse odorigene agli impianti di trattamento.
6.17. La temperatura dei fumi in camera di combustione del termocombustore non deve scendere al di sotto dei 850°C durante l’intero periodo di funzionamento degli impianti ad esso collegati.
6.18. I sistemi di aspirazione dell’aria ambiente devono essere mantenuti funzionanti anche a cuocitori spenti.
6.19. Le anomalie di funzionamento del termo combustore devono essere collegate ad un sistema di allarme sonoro e visivo e deve essere tenuta registrazione dell’attivazione degli allarmi stessi.
6.20. Tutte le operazioni di manutenzione programmata o straordinaria degli impianti di abbattimento dovranno essere svolte in condizioni di disattivazione degli impianti di lavorazione connessi.
6.21. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei reagenti degli scrubber devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte. Lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento (cordolature, pedane grigliate, bacino di contenimento ecc.) atti a prevenire la dispersione dei liquidi.
6.22. Una volta realizzato quanto previsto dal punto 1 del Piano di Miglioramento in allegato B, dovranno essere rispettate anche le prescrizioni previste dal punto da 6.23, al 6.26.
6.23. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:
Portata Nm3/h
55000
200
30
6.24. Il camino C3 potrà essere utilizzato in caso di emergenza, fermo restando i limiti di cui alla prescrizione 6.8.
6.25. L’attivazione e disattivazione dei by pass di emergenza relativi al camino 3 e al camino 4 dovranno essere oggetto di registrazione da parte della ditta.
6.26. Dovrà essere predisposta una valutazione di ricaduta al suolo da sostanze odorigene con modalità concordate con Arpav. La relazione dovrà essere inviata a Regione Veneto Dipartimento Provinciale Arpav di Vicenza , Provincia di Vicenza e Comune di Tezze sul Brenta, entro il 30 ottobre 2013.
SCARICHI IDRICI
6.27. I parametri allo scarico in fognatura dovranno rispettare i limiti previsti dall’Ente Gestore del servizio idrico integrato.
6.28. Ai fini della verifica di assoggettabilità al Piano Tutela Acque della Regione Veneto, la ditta dovrà inviare entro il 30/09/2013 le analisi relative alle acque di seconda pioggia provenienti dalle aree scoperte dell’impianto e l’eventuale progetto di adeguamento, da realizzare entro il 31/12/2015.
6.29. Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell’arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito schedario, assieme ai rapporti di prova, a disposizione dell’Autorità di Controllo.
6.30. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
6.31. Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.
RIFIUTI
6.32. Il Gestore dovrà rispettare le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, in particolare:
RUMORE
6.33. Una volta realizzato quanto previsto dal punto 2 del Piano di Miglioramento, la ditta è tenuta a effettuare una valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95 e conformemente a quanto previsto dalle linee guida approvate con Delibera n°3/08 del Direttore Generale di Arpav, e inviarne gli esiti entro il 30/09/2013 alla Regione Veneto, al Comune di Tezze sul Brenta (VI) e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza.
6.34. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31.01.2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’Allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999 n.372”.
MONITORAGGIO E CONTROLLO
6.35. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
6.36. Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici.
6.37. Il Gestore dell’impianto deve inviare all’Autorità competente, al Comune di Tezze sul Brenta (VI) e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:
6.38. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili nel sito internet http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.
6.39. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.
6.40. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all’Allegato C la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.
6.41. Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV come criterio minimo, effettuerà nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali relativamente agli aspetti indicati con “SI” nel quadro sinottico, di cui una comprensiva anche del controllo analitico
Mariano Carraro
(seguono allegati)
Torna indietro