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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 16 del 29 aprile 2013

Ditta Salgaim Ecologic S.p.A., con sede legale in Via degli Scrovegni, 1 - Padova, ubicazione impianto in Via Cristoforo Colombo, 1 Campagna Lupia (VE). Autorizzazione integrata ambientale Punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 del 03/04/2006: impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

Il Segretario

VISTE le Direttive del Consiglio dell’Unione Europea 96/61/CE del 24/09/1996 e 2008/1/CE del 15/01/2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 668 del 20.03.2007 “Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D. Lgs n° 59/2005” e le successive deliberazioni integrative;

CONSIDERATO che, sulla base di istanza presentata dalla ditta ed a seguito di verifica di conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n° 668/2007, con decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n° 145 del 30/10/2007 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale “provvisoria”, intestata a Salgaim Ecologic S.p.A., e relativa all’impianto ubicato in Via Cristoforo Colombo, 1 - Campagna Lupia (VE), per l’attività attualmente individuata al punto 6.5 dell’Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n° 152/2006;

 VISTO  il Decreto Ministeriale del 27.01.2007, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’Allegato I del decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n°59” pubblicate sul S.O. n°127 della G.U.R.I. n°125 del 31/05/2007, per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecnologie disponibili per gli impianti al punto 6.5 dell’all.VIII alla Parte II del D.Lgs.152/2006;

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/09 recante “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, che sostituisce la precedente D.G.R.V. 3826/08;

VISTO  il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto,  approvato con  la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n.107 del 05/11/2009, e s.m.i.; 

CONSIDERATO che in data 31/01/2008 la Ditta Salgaim Ecologic S.p.A., ha presentato domanda di autorizzazione per l’attività di cui al punto 6.5 dell’Allegato VIII  alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 per ottenere l’AIA definitiva, ricevuta con protocollo n. 55/895/5719 del 31/01/2008;

CONSIDERATO  che in data 04/02/2008 la struttura regionale competente ha dato avviso dell’avvio del procedimento ai sensi degli art.7 e seguenti della Legge 7/8/1990 n. 241;

VISTO  che la ditta ha provveduto in data 22/02/2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano “Il Gazzettino “dell’annuncio di cui all’art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dall’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 128/2010, dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 25/02/2008, prot. Reg. 135/324/5719 del 12/03/2008;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall’art. 29 quater, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che la validità dell’autorizzazione rilasciata con decreto n° 145 del 30/10/2007 è stata prorogata con il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n° 87 del 29/10/2012, sino alla data del 30/04/2013;

VISTO Il Piano di Monitoraggio e Controllo inviato dalla ditta il 05/11/2012 e ricevuto con prot. n° 508485 del 09/11/2012;

VISTA la nota ricevuta con prot. n° 88367 del 27/02/2013 con cui il Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia ha espresso parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta Salgaim Ecologic S.p.A.;

VISTE la documentazione integrativa inviata dalla ditta e ricevuta con prot. n° 568876 del 13/12/2012 e con prot. n° 151438 del 9/04/2012 e le ricevute di pagamento degli oneri istruttori inviate dalla ditta e acquisite con prot. n° 485544 del 4/09/2009 e con prot. n°31955 del 20/01/2009;

VISTO che, ai sensi art. 29 quater comma 12, D.lgs. n. 152/2006 ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l’altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l’autorizzazione alle  emissioni in atmosfera e l’autorizzazione allo scarico idrico;

RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nell’All. VIII, alla Parte II, al punto 6.5, per un periodo di anni 5 come previsto dall’articolo 29 octies comma 3 del D.lgs n. 152/2006, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo

decreta

  1. Alla Ditta Salgaim Ecologic S.p.A. con sede legale in Via degli Scrovegni, 1 - Padova è rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto ubicato in Via Cristoforo Colombo, 1 –Campagna Lupia (VE), per le attività previste dal D. Lgs 152/06 Allegato VIII alla parte II individuate al punto 6.5.
  2.  Ai sensi dell’articolo 29 octies del D.Lgs 152/2006, la presente Autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 5 e pertanto fino al  30/04/2018.
  3. Per l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale il gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art.29-octies del titolo II bis della Parte II del D.Lgs.152/2006, dovrà presentare istanza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art.29-ter del titolo II bis della Parte II del D.Lgs.152/2006, nonché una relazione riepilogativa relativa all'andamento degli indicatori di performance ambientale e dei vari dati di monitoraggio relativi ai 5 anni di validità dell'AIA almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
  4. Ai sensi dell’articolo 29 quater comma 11, del D.lgs. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all’esercizio ai sensi dell’articolo 269 del D.lgs. 152/2006.
  • Autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 101 e successivi del D.lgs. 152/2006.
  1. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A.
  2. L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI GENERALI

6.1.  Il gestore deve attuare gli interventi previsti nell’Allegato B “Interventi di miglioramento” secondo il cronoprogramma indicato.

6.2.  La data di inizio dell’attuazione di quanto previsto dall’Allegato C Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC), che dovrà essere comunicata ai sensi dell’art.29-decies comma 1, dovrà essere entro il 30/06/2013.

6.3.  Il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare entro 8 ore dall’evento a Regione del Veneto – Unità Complessa Tutela Atmosfera, alla Provincia di Venezia, al Comune di Campagna Lupia (VE), al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia,  eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull' ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il gestore sospende l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute e/o all’ambiente.

6.4.  Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

6.5.  Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.

6.6.  Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

6.7.  Resta salvo l’obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 59/2005 (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010) secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26/05/2009.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

6.8.  I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

 

Camino

Portata* Nm3/h

Inquinanti

Limite autorizzato metano

(mg/ Nm3)

 

 O2 rif.3%

Limite autorizzato olio combustibile B.T.Z.

  (mg/ Nm3)

 O2 rif. 6%

 

 

Ossidi di azoto

350

500

1

6500

Ossidi di zolfo

 

1700

 

 

Polveri

 

150

 

 

Ossidi di azoto

350

500

2

6500

Ossidi di zolfo

 

1700

 

 

Polveri

 

150

 

 

Ossidi di azoto

350

500

3

6500

Ossidi di zolfo

 

1700

 

 

Polveri

 

150

 

            *Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

 

Punto di emissione

Portata*

 (Nm3/h)

Inquinanti

Limite autorizzato (mg/ Nm3)

 

5

59200

Ossidi di azoto

100

Ossidi di zolfo

10

Ammoniaca

15

Mercaptani

2

Ammine alifatiche

5

 

 

COT

5

 

*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

 

Camino

Portata*

 (Nm3/h)

Inquinanti

Limite autorizzato (mg/ Nm3)

 

 

 

Ossidi di azoto

250

 

 

Ossidi di zolfo

10

6

13000

Ammoniaca

125

 

 

COT

30

 

 *Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

6.9.     Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

6.10.  Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

6.11.  Tutti i camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:

6.12.  essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

6.13.  essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni  da parte delle autorità di controllo osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);

6.14.  i fori di prelievo devono trovarsi in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

6.15.  Campionamenti e analisi al biofiltro dovranno essere eseguite nel periodo estivo e secondo le indicazioni riportate nel PMC in Allegato C.

6.16.  La ditta dovrà mettere a disposizione dell’Arpav l’attrezzatura necessaria ad effettuare il campionamento alle emissioni del biofiltro.

6.17.  l campionamenti per la misura degli ossidi di zolfo e azoto, relativi al punto di emissione n. 5, dovranno essere effettuati in un tratto di condotto posto a monte del biofiltro, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI.  

6.18.  Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita  ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.

6.19.  I sottoprodotti di origine animale (di seguito “SOA”) vanno conferiti immediatamente nelle vasche di ricevimento.

6.20.  I SOA dovranno essere inviati al trattamento nei tempi e nei modi previsti dall’art.5 comma 8 delle “Linee guida operative per l’applicazione del regolamento (CE) 1069/2009” di cui all’Allegato A della DGR n. 1337 del 17 luglio 2012, pubblicata sul BUR n°61 del 3/08/2012.

6.21.  Nella zona di ricevimento dei residui della macellazione devono essere sempre mantenuti chiusi i portoni di accesso, limitando l’apertura al solo passaggio dei mezzi di trasporto. Durante lo scarico i mezzi di trasporto della materia prima dovranno trovarsi all’interno del reparto di ricezione con i portoni chiusi. Solamente durante le operazioni di scarico dei SOA nelle due vasche poste vicino ai portoni stessi, un portone potrà rimanere aperto, per il tempo strettamente necessario allo scarico stesso. Tutti gli  scarichi di materia prima dovranno comunque avvenire con il reparto di ricezione mantenuto in depressione.

6.22.  Tutte le porte e i portoni dei locali di lavorazione durante l’attività dovranno essere mantenuti chiusi in modo da consentire agli impianti di aspirazione di creare una depressione  che convogli le emissioni diffuse odorigene all’impianto di trattamento.

6.23.  I sistemi di aspirazione dell’aria ambiente devono essere mantenuti funzionanti anche a cuocitori spenti.

6.24.  La temperatura dei fumi in camera di combustione dei termocombustori durante l’intero periodo di funzionamento dei cuocitori non dovrà scendere al di sotto dei  750°C.

6.25.  Le anomalie di funzionamento dei termocombustori devono essere collegate ad un sistema di allarme sonoro e visivo e deve essere tenuta registrazione dell’attivazione degli  allarmi stessi.

6.26.  Tutte le operazioni di manutenzione programmata o straordinaria dell’impianto di biofiltrazione e dei termocombustori dovranno essere svolte in condizioni di disattivazione degli impianti di lavorazione connessi.

6.27.  Fermo restando quanto previsto dal punto 6.3, in caso di guasto al termocombustore   Babcock Wanson, le emissioni provenienti dagli impianti di cottura potranno essere deviate direttamente al condensatore a spirale. In caso di guasto al condensatore a spirale, le emissioni provenienti dal termocombustore Babcock Wanson potranno esser convogliate ed espulse in atmosfera dal camino n. 6. In caso di guasto al termocombustore KVT, le emissioni provenienti dalle macchine ausiliarie potranno essere convogliate direttamente al biofiltro. Le emissioni dovranno essere deviate come sopra descritto per il tempo strettamente necessario al ripristino del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento; di questi guasti dovrà essere tenuta registrazione cartacea a disposizione degli enti di controllo. Il registro dovrà essere secondo il modello previsto dall’appendice 2 dell’Allegato 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dovrà essere tempestivamente compilato.

6.28.  Il camino n. 4 non deve essere utilizzato e va disinstallato entro il 30/05/2013, dando immediata comunicazione dell’avvenuta disinstallazione alla Regione Veneto, al Comune di Campagna Lupia e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia.

SCARICHI IDRICI

6.29.  E’ autorizzato lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia, in fognatura, nel rispetto dei limiti allo scarico previsti  dal gestore del servizio idrico integrato.

6.30.  Ai fini della verifica  di assoggettabilità  al Piano Tutela Acque della Regione Veneto, la ditta dovrà inviare entro il 30/09/2013 le analisi relative alle acque di seconda pioggia provenienti dalle aree scoperte dell’impianto e l’eventuale progetto di adeguamento, da realizzare entro il 31/12/2015. 

6.31.  Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell’arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito schedario, assieme ai rapporti di prova, a disposizione dell’Autorità di Controllo.

6.32.  I limiti di accettabilità stabiliti dal gestore del servizio idrico integrato non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

6.33.  Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.

6.34.  I contenitori utilizzati per lo stoccaggio degli eventuali  reagenti dell’impianto devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte. Lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento (cordolature, pedane grigliate, bacino di contenimento ecc.) atti a prevenire la dispersione dei liquidi.

RIFIUTI

6.35.  Il gestore dovrà rispettare le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, in particolare:

  • i rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del “deposito temporaneo” di cui all’art. 183, comma 1 lettera m del D. Lgs. 152/2006;
  • i rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice cer, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs 152/2006 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi  ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all’accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto;
  • il gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli art.189, 190, e 193, del D.Lgs 152/2006.

RUMORE

6.36.  Entro il 30/04/2014 la ditta è tenuta a effettuare una valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95 e conformemente a quanto previsto dalle linee guida approvate con Delibera n°3/08 del Direttore Generale di Arpav  e inviarne gli esiti entro il 30/06/2014 alla Regione Veneto, al Comune di Campagna Lupia (VE) e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, indicando inoltre i punti su cui verrà eseguito il monitoraggio previsto dal PMC.

6.37.  Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31/01/2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’Allegato 1 del d.lgs. 4/8/1999 n.372”.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.38.  Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6.39.  Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici.

6.40.  Il gestore dell’impianto deve inviare all’Autorità competente, al Comune di Campagna Lupia (VE) e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:

  • un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV
    (http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/report-annuale)
    contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli a cui è stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  • una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo dei utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

6.41.  Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili nel sito internet
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-Arpav.

6.42.  Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

6.43.  In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all’Allegato C,  la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento.

6.44.  Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV come criterio minimo, effettuerà nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,  almeno due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali relativamente agli aspetti indicati con “X” nel quadro sinottico del PMC, di cui una comprensiva anche del controllo analitico.

  1. Ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto – Unità Complessa Tutela Atmosfera, alla Provincia di Venezia, al Comune di Campagna Lupia (VE) e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, variazioni della titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell' impianto, così come definite dall' articolo 5, lettera l) del Decreto stesso.
  2. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  3. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta con sede legale in Via degli Scrovegni, 1, Padova e ubicazione impianto in Via Cristoforo Colombo, 1 Campagna Lupia (VE), al Comune di Campagna Lupia (VE), alla Provincia di Venezia, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto per la sua pubblicazione.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall’art. 1 , 1° comma, della L. 205/2000 “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

16_Allegato A-DDR_16_29-04-2013_269195.pdf
16_Allegato B-DDR_16_29-04-2013_269195.pdf
16_Allegato C-DDR_16_29-04-2013_269195.pdf

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