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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 15 del 24 aprile 2013

Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, 13 in Comune di Gavardo (BS). Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR). Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata con DSR n. 1 del 17 gennaio 2013.

Il Segretario

RICHIAMATO   il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 49 del 23 luglio 2009 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. – sulla base del parere della CTRA n. 3605 del 10 luglio 2009 di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento - l’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva per l’attività soggetta al punto 5.4 dell’Allegato I al D. Lgs. n. 59/2005 (oggi sostituito dall’allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

PRESO ATTO che con il medesimo decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 49 del 23 luglio 2009 la discarica di cui trattasi è stata altresì riclassificata nella sottocategoria di cui alla lettera a) dell’art. 7, co.1, del D.M. 3 agosto 2005, ossia “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroga al parametro DOC rispetto al limite della tabella 5 dell’art. 6 del medesimo decreto ministeriale;

RICHIAMATA  la DGRV n. 3492 del 30.12.2010 con la quale la Giunta regionale, sulla base dell’allegato parere n. 277 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20 gennaio 2010, ha rilasciato – relativamente all’ampliamento della discarica di cui trattasi previsto dal progetto inerente gli “Interventi da realizzare per il completamento della bonifica dell’area sita in località Cà Vecchia, Comune di San Martino Buon Albergo (VR)” in Comune di Sommacampagna (VR)” presentato dalla Ditta Progeco Ambiente S.p.A. - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione dell’intervento e l’Autorizzazione Integrata Ambientale esclusivamente per:

  • “la realizzazione dei lavori di ampliamento dell’impianto previsti dal progetto presentato ai competenti Uffici dell’U.C. VIA in data 30.06.2009 e dalle successive integrazioni;
  • l’estensione anche all’ampliamento previsto dal progetto di cui trattasi, della classificazione – già riconosciuta per la discarica esistente con DSR n. 49 del 23.07.2009 - nella sottocategoria di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del DM 03.08.2005, ossia in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”;
  • l’autorizzazione, limitatamente ai lotti 5 oggetto di bonifica, 0/9 del vecchio impianto e alle limitate porzioni del lotto 8 attiguo, non coltivabile senza la messa in esercizio del lotto 0/9, nonché a tutti i nuovi lotti previsti dal progetto di ampliamento, delle deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti previsti dall’art. 6 del DM 3 agosto 2005, riconosciute nell’ambito del parere della Commissione VIA.”

PRESO ATTO  che con DSR n. 77 del 21 dicembre 2011 è stato autorizzato – sulla base della verifica dell’avvenuta presentazione della documentazione tecnica prevista dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 2794/2010 - l’esercizio provvisorio dei bacini 11 e 14 della porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi fino al rilascio e/o al diniego dell’autorizzazione all’esercizio ordinario;

RICHIAMATO   il decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 1 del 17 gennaio 2013 con il quale è stato formalizzato il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l’esercizio ordinario della porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi aggiornando al contempo l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per la porzione esistente con il DSR n. 49/2009 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che al punto 3 del succitato DSR n. 1/2013, per mero errore materiale, è stata indicata come data di rilascio del DSR n. 49/2009 la data del 30.06.2009 in luogo della data del 23.07.2009;

RILEVATO   che al punto 14 del medesimo DSR n. 1/2013, per mero errore materiale, all’interno della tabella che riporta le deroghe ai limiti di concentrazione nell’eluato rispetto a quelli definiti dalle tabelle 5 e 5a del DM 27/09/10, è stata mantenuta la deroga relativa al parametro cianuri, nonostante tale parametro non sia più soggetto a verifica in base a quanto disposto dal DM 27 settembre 2010 recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;

RAMMENTATO a tal proposito che in data 24 marzo 2011, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva approvato uno specifico parere (n. 11/035/CR8/C5) con il quale veniva condivisa, in particolare, l’immediata applicabilità dei nuovi limiti di accettabilità di cui al DM 27.09.2010 per i rifiuti conferibili in discarica;

RILEVATO  che nell’Allegato A al DSR n. 1/2013, recante i codici CER a 6 cifre dei rifiuti smaltibili nei diversi lotti della discarica con relative descrizioni:

  • è stato indicato il codice CER 191211* “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose” senza tuttavia specificare in quale gruppo di lotti (porzione esistente e porzione in ampliamento) può essere smaltito: al riguardo va evidenziato che il codice in questione può essere smaltito esclusivamente nei lotti 1,2,3,4,6,7,8 e 9, come già riconosciuto con DSR n. 49/2009, così come modificato dal successivo DSR n. 15/2011;
  • è stato indicato il codice CER 161106 “rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05” prevedendo lo smaltimento dello stesso esclusivamente nei lotti della porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi di cui al progetto approvato con DGRV n. 3492/2010; in realtà tale codice CER può essere smaltito anche nei lotti 1,2,3,4,6,7,8 e 9 come già riconosciuto con DSR n. 49/2009, così come modificato dal successivo DSR n. 52/2009;

RITENUTO   pertanto, alla luce di quanto sopra, di apportare le necessarie modifiche al DSR n. 1 del 17 gennaio 2013 disponendo quanto segue:

  • il testo del secondo capoverso del punto 3 del decreto è sostituito dal seguente:

“nel caso specifico tale validità decorre a partire dalla data di rilascio del precedente DSR n. 49 del 23.07.2009 (AIA impianto nella configurazione approvata con DGRV n. 261 del 4 febbraio 2005)”;

  • la tabella riportata al punto 14 del decreto, recante le deroghe ai limiti di concentrazione nell’eluato rispetto a quelli definiti dalle tabelle 5 e 5a del DM 27.09.2010, è sostituita dalla seguente:

 

PARAMETRO

VALORI LIMITE

CONCESSI IN DEROGA (mg/l)

Arsenico

0,6

Cromo totale

3,0

Rame

15,0

Molibdeno

3,0

Antimonio

0,25

Selenio

0,15

Zinco

15

Cloruri

4.500

Fluoruri

45

Solfati

6.000

DOC

1.500

TDS

20.000

 
  • il codice CER 191211* “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose”, riportato nell’Allegato A al decreto, può essere smaltito esclusivamente nei lotti 1,2,3,4,6,7,8 e 9 della discarica di cui trattasi;
  • il codice CER 161106 “rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05”, riportato nell’Allegato A al decreto, può essere smaltito anche nei lotti 1,2,3,4,6,7,8 e 9 della discarica di cui trattasi, oltre che nei lotti della porzione in ampliamento di cui al progetto approvato con DGRV n. 3492/2010.

VISTA    la L.R. n. 3/2000 e ss.m..ii. e la L.R. n. 26/2007;

VISTI    il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO  il DM 27 settembre 2010;

decreta

1.   Il DSR n. 1 del 17 gennaio 2013 - intestato alla Ditta Progeco Ambiente S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, n. 13 – 25085 Gavardo (BS) e C.F. – P. IVA n. 02693670982 e recante l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili, classificata in sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) – è rettificato, per le motivazioni riportate in premessa, come segue:

  • il testo del secondo capoverso del punto 3 del decreto è sostituito dal seguente:

“nel caso specifico tale validità decorre a partire dalla data di rilascio del precedente DSR n. 49 del 23.07.2009 (AIA impianto nella configurazione approvata con DGRV n. 261 del 4 febbraio 2005)”;

  • la tabella riportata al punto 14 del decreto, recante le deroghe ai limiti di concentrazione nell’eluato rispetto a quelli definiti dalle tabelle 5 e 5a del DM 27.09.2010, è sostituita dalla seguente:

 

PARAMETRO

VALORI LIMITE

CONCESSI IN DEROGA (mg/l)

Arsenico

0,6

Cromo totale

3,0

Rame

15,0

Molibdeno

3,0

Antimonio

0,25

Selenio

0,15

Zinco

15

Cloruri

4.500

Fluoruri

45

Solfati

6.000

DOC

1.500

TDS

20.000

 

 

  • il codice CER 191211* “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose”, riportato nell’Allegato A al decreto, può essere smaltito esclusivamente nei lotti 1,2,3,4,6,7,8 e 9 della discarica di cui trattasi;
  • il codice CER 161106 “rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05”, riportato nell’Allegato A al decreto, può essere smaltito anche nei lotti 1,2,3,4,6,7,8 e 9 della discarica di cui trattasi, oltre che nei lotti della porzione in ampliamento di cui al progetto approvato con DGRV n. 3492/2010.

2.   Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, sono fatte salve tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel DSR n. 1 del 17 gennaio 2013;

3.   Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, n. 13 in Comune di Gavardo (BS), al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), alla Provincia di VERONA, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;

4.   Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

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