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Bur n. 27 del 07 marzo 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 8 del 29 marzo 2013

Ditta Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Sede legale: Sestiere S. Croce, 489 - 30135 Venezia Ubicazione impianto: Loc. Val da Rio 30015 Chioggia Integrazioni al Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 102 del 29 dicembre 2010, di Autorizzazione Integrata Ambientale. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dalla linea fanghi. Esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di cui al collaudo funzionale relativo agli interventi di adeguamento tecnologico e ambientale e definitivo completamento del depuratore - primo lotto e opere integrative.

Il Segretario

VISTA  la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24.09.1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC);

VISTA  la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.01.2008, sulla Prevenzione e la Riduzione integrate dell'inquinamento, che sostituisce la direttiva 96/61/CE;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED), che sostituirà la direttiva IPPC 2008/1/CE e altre direttive settoriali dal 7.01.2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29.06.2010, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, che abroga e sostituisce, modificando e integrando la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, anche il D.Lgs. n. 59/2005;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e s.m.i.;

VISTA  la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009: “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010: “Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m.i. ed Indicazioni operative”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 863 del 15.05.2012 di modifica alla succitata DGR n. 242 del 9 febbraio 2010;

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 2794 del 23 novembre 2010 “Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'Arpav”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2229 del 20.12.2011: “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DGRV n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1543 del 31.07.2012: “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica della DGRV n. 2229 del 20.12.2011.D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs.10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36”;

VISTO  il Decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 102 del 29 dicembre 2010 con il quale è stata rilasciata alla Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. di Venezia, l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di depurazione di 1^ categoria ubicato in Comune di Chioggia Loc. Val da Rio per le attività previste dal D.Lgs. 59/05 allegato I, individuate al punto 5.3, fino al 29.12.2016;

VISTO il Decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 84 del 23 dicembre 2011 che ha prorogato, fino al 30.06.2012, i termini previsti al punto 17.1 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in ragione dei necessari tempi tecnici per l’espletamento della procedura di gara, e autorizzato V.E.R.I.T.A.S. S.p.A all’inserimento di un nuovo punto di immissione dei rifiuti relativamente all’operazione di smaltimento D8, localizzato presso l’ispessitore della linea fanghi primari;

VISTA  la nota, prot. Regionale n. 29926 del 22.01.2013, con la quale, a riscontro della nota di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A, proprio protocollo n. 90566 del 28.12.2012, si comunicava quanto segue:

  1.  L’articolo 11.1 del Decreto n. 102 del 29.12.2010, in base al quale “a partire dal 08.12.2012, non saranno ammessi sistemi di disinfezione che utilizzino Cloro gas o Ipoclorito” non si applica all’ipoclorito di sodio addizionato come anti-fouling al refluo in ingresso ai filtri a sabbia;
  2. L’articolo 17.1 del summenzionato Decreto: “entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento, la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui alla DGR n. 242 del 9.02.2010” nonché l’art. 1 del Decreto n. 84 del 23 dicembre 2011, che prorogava  “fino al 30.06.2012 i termini previsti al punto 17.1 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in ragione dei necessari tempi tecnici per l’espletamento della procedura di gara”, sono da ritenersi superati a seguito e per gli effetti della DGR n. 863 del 15.05.2012.

PRESO ATTO del collaudo funzionale relativo ai lavori di realizzazione del nuovo ispessitore ed agli interventi di adeguamento tecnologico e ambientale e definitivo completamento del depuratore – primo lotto e opere integrative prodotto dalla Ditta in data 28.06.2012, proprio protocollo n. 47857;

VISTA  la nota, proprio protocollo n. 30345/13/FP, con la quale A.R.P.A.V. – DAP Venezia non ha espresso parere ostativo in merito alle opere di cui al summenzionato collaudo funzionale ed ha evidenziato di aver appurato la conformità dello scarico dell’impianto ai limiti previsti, nei tre controlli effettuati presso l’impianto in oggetto in date successive al collaudo;

VISTA  la nota, proprio protocollo n. 26919 del 20.03.2013, con la quale la Provincia di Venezia ha comunicato di ritenere che il certificato di collaudo funzionale dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane in oggetto sia conforme al contenuto degli articoli 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata;

CONSIDERATE  le modifiche introdotte all’art. 272 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che escludono le linee di trattamento fanghi dall’Allegato IV “Impianti e attività in deroga”, allegato interamente sostituito dall’art. 3 comma 28 D.lgs. n. 128/2010;

PRESO ATTO che l’impianto di depurazione in oggetto deve essere autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii essendo dotato di linea di trattamento fanghi realizzata comunque antecedentemente alle modifiche introdotte dall’art. 3 comma 28 D.lgs. n. 128/2010, e che tale sezione non rientra più tra “le attività in deroga”di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA   la nota a firma del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente, prot. n. 151426 - class: E.410.02.13 - del 30.03.2012 “Modifica dell’Allegato IV parte I “Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1” alla Parte V del D.lgs. 152/2006 s.m.i. introdotta dall’Art.3 comma 28 del d.lgs. 128/2010. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di trattamento acque dotati di linee di trattamento fanghi”;

VISTA la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle sezioni di trattamento fanghi per l’impianto in oggetto e relativi allegati, proprio protocollo n. 54965 del 30.07.2012, acquisito in regione con protocollo n. 362104 del 6.08.2012., presentata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. in ottemperanza a quanto disposto dalla summenzionata nota del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente, prot. n. 151426 del 30.03.2012;

VISTA   vista la nota proprio protocollo n. 17136/SICHI del 12.03.2013, con la quale V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha integrato la documentazione tecnica relativa all’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con i referti delle indagini olfattometriche eseguite presso l’impianto in oggetto;

VISTI gli esiti del sopralluogo tecnico presso l’impianto, svoltosi in data 20.02.2013, presenti, oltre al Personale regionale incaricato, i rappresentanti di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., ivi inclusi, con riferimento al summenzionato collaudo funzionale, il Direttore del Lavori ed uno dei Collaudatori, i rappresentanti di A.R.P.A.V. – DAP Venezia e i rappresentanti della Provincia di Venezia;

VISTI gli esiti della riunione istruttoria svoltasi in data 14.03.2013, presenti oltre ai rappresentanti degli Uffici regionali incaricati dell’istruttoria, il Responsabile regionale per il procedimento di A.I.A. nonché Dirigente dell’U.C. Tutela Atmosfera, i rappresentanti di A.R.P.A.V. – DAP Venezia e i rappresentanti della Provincia di Venezia;

PRESO ATTO  infine che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009, e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli uffici competenti;

RITENUTO   di autorizzare V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. all’esercizio dell’impianto nella attuale configurazione, come descritta nel summenzionato collaudo funzionale relativo ai agli interventi di adeguamento tecnologico e ambientale e definitivo completamento del depuratore – primo lotto e opere integrative prodotto dalla Ditta in data 28.06.2012, proprio protocollo n. 47857;

RITENUTO  di autorizzare V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. alle emissioni in atmosfera derivanti dalle sezioni di trattamento fanghi per l’impianto in oggetto, come identificate nella planimetria, Allegato A al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. Le emissioni in atmosfera dalle due caldaie a doppia alimentazione biogas/metano a servizio della digestione anaerobica (camino 17/1 nella Planimetria, allegato A) devono rispettare i valori limite previsti al punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) nell’Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
  2. La Ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale, dei rilievi olfattometrici sulle emissioni dal camino 17/2, relativo al filtro a carboni attivi per il trattamento delle emissioni gassose provenienti dalle seguenti sezioni dell’impianto:

-          “bacino percolati”
-          preispessimento
-          locale di disidratazione fanghi

Dovrà inoltre essere garantito il funzionamento in efficienza del sistema filtrante.

RITENUTO di stabilire che la Ditta debba effettuare, con cadenza annuale, dei rilievi olfattometrici sulle emissioni convogliate dai due sedimentatori primari (rispettivamente 14.000 Nm3/h e 12.000 Nm3/h), e trattate mediante due sistemi adsorbitori chimico-fisici (camini 27).

RITENUTO di stabilire che per tutti i camini, laddove applicabili, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

  1. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.
  2. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.
  3. I camini devono avere le seguenti caratteristiche:

a.         essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

b.         essere dotati di appositi fori normalizzati in conformità con le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);

c.         i fori di prelievo devono trovarsi in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

RITENUTO  di autorizzare V.E.R.I.T.A.S. S.p.A,, in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, alle emissioni in atmosfera derivanti dal camino 25, relativo al gruppo elettrogeno di emergenza, di potenza pari a 900 kW.

RITENUTO di precisare, con riferimento al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 102 del 29 dicembre 2010, quanto segue:

  1. l’articolo 11.1 del Decreto n. 102 del 29.12.2010, in base al quale “a partire dal 08.12.2012, non saranno ammessi sistemi di disinfezione che utilizzino Cloro gas o Ipoclorito” non si applica all’ipoclorito di sodio addizionato come anti-fouling al refluo in ingresso ai filtri a sabbia;
  2.  L’articolo 17.1 del summenzionato Decreto: “entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento, la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui alla DGR n. 242 del 9.02.2010” nonché l’art. 1 del Decreto n. 84 del 23 dicembre 2011, che prorogava  “fino al 30.06.2012 i termini previsti al punto 17.1 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in ragione dei necessari tempi tecnici per l’espletamento della procedura di gara”, sono da ritenersi superati a seguito e per gli effetti della DGR n. 863 del 15.05.2012.

RITENUTO che, entro 3 (tre) mesi dall’emissione del presente provvedimento, V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. dovrà provvedere alla modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) con l’inserimento delle prescrizioni sopra riportate e sottoporre lo stesso a successiva approvazione regionale, previo parere favorevole da parte di A.R.P.A.V. – DAP Venezia e Provincia di Venezia.

decreta

  1. Di autorizzare V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. all’esercizio dell’impianto nella attuale configurazione, come descritta nel summenzionato collaudo funzionale relativo ai lavori di realizzazione del nuovo ispessitore ed agli interventi di adeguamento tecnologico e ambientale e definitivo completamento del depuratore – primo lotto e opere integrative prodotto dalla Ditta in data 28.06.2012, proprio protocollo n. 47857;
  2. Di autorizzare V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. alle emissioni in atmosfera derivanti dalle sezioni di trattamento fanghi per l’impianto in oggetto, come identificate nella planimetria, Allegato A al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. Le emissioni in atmosfera dalle due caldaie a doppia alimentazione biogas/metano a servizio della digestione anaerobica (camino 17/1 nella Planimetria, allegato A) devono rispettare i valori limite previsti al punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) nell’Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
  2. La Ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale, dei rilievi olfattometrici sulle emissioni dal camino 17/2, relativo al filtro a carboni attivi per il trattamento delle emissioni gassose provenienti dalle seguenti sezioni dell’impianto:

-        “bacino percolati”
-        preispessimento
-        locale di disidratazione fanghi

Dovrà inoltre essere garantito il funzionamento in efficienza del sistema filtrante.

  1. Di stabilire che la Ditta debba effettuare, con cadenza annuale, dei rilievi olfattometrici sulle emissioni convogliate dai due sedimentatori primari (rispettivamente 14.000 Nm3/h e 12.000 Nm3/h), e trattate mediante due sistemi adsorbitori chimico-fisici (camini 27).
  2. Di stabilire che per tutti i camini, laddove applicabili, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

4.1.   Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

4.2.   Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

4.3.   I camini devono avere le seguenti caratteristiche:

a.  essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;

b.  essere dotati di appositi fori normalizzati in conformità con le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi);

c.  i fori di prelievo devono trovarsi in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre.

  1. Di autorizzare V.E.R.I.T.A.S. S.p.A,, in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, alle emissioni in atmosfera derivanti dal camino 25, relativo al gruppo elettrogeno di emergenza, di potenza pari a 900 kW.
  2. Di precisare, con riferimento al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 102 del 29 dicembre 2010, quanto segue:
  1. l’articolo 11.1 del Decreto n. 102 del 29.12.2010, in base al quale “a partire dal 08.12.2012, non saranno ammessi sistemi di disinfezione che utilizzino Cloro gas o Ipoclorito” non si applica all’ipoclorito di sodio addizionato come anti-fouling al refluo in ingresso ai filtri a sabbia;
  2. l’articolo 17.1 del summenzionato Decreto: “entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento, la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui alla DGR n. 242 del 9.02.2010” nonché l’art. 1 del Decreto n. 84 del 23 dicembre 2011, che prorogava “fino al 30.06.2012 i termini previsti al punto 17.1 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in ragione dei necessari tempi tecnici per l’espletamento della procedura di gara”, sono da ritenersi superati a seguito e per gli effetti della DGR n. 863 del 15.05.2012.
  1. Di stabilire che entro 3 (tre) mesi dall’emissione del presente provvedimento, V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. dovrà provvedere alla modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) con l’inserimento delle prescrizioni sopra riportate e sottoporre lo stesso a successiva approvazione regionale, previo parere favorevole da parte di A.R.P.A.V. – DAP Venezia e Provincia di Venezia.
  2. Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 102 del 29 dicembre 2010 come integrate con Decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 84 del 23 dicembre 2011.
  3. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A, al Comune di Chioggia, alla Provincia di Venezia, ad A.R.P.A.V.- DAP Venezia, all’A.A.T.O. “Laguna di Venezia” e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall’art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

Decr_8_Allegato A_269190.pdf

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