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Bur n. 25 del 04 marzo 2014


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA DI TREVISO E FORESTALE DI TREVISO E VENEZIA n. 9 del 15 gennaio 2014

Concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Cordignano per moduli 30. T.U. 1775/1933. Proroga inizio lavori - proposta varianti non sostanziali. Concessionario : E.W.E. s.r.l. - Sacile Pratica n. 3697.

Note per la trasparenza
Proroga inizio lavori - proposta varianti non sostanziali concessione derivazione d'acqua per uso idroelettrico

Il Direttore

VISTO il decreto n. 704 del 14.12.2012 con il quale è stata rilasciata alla ditta  E.W.E. S.r.l.  la concessione per la derivazione d’acqua in oggetto; 

VISTA la proposta progettuale di variante non sostanziale avanzata con note pervenute in data 22.10.2013 e 17.12.2013 e relativi allegati denominati 1.var, 2.var e 3.var a firma dell’ing. Loris Ceccato. 

VISTA la nota pervenuta in data 26.11.2013 della ditta E.W.E. S.r.l., intesa ad ottenere una proroga di 12 mesi per l’inizio dei lavori come stabilito all’art. 4 del disciplinare di concessione n. 6179 del 24.10.2012; 

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il disciplinare n. 6179 di repertorio del 24.10.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 – A parziale accoglimento di quanto richiesto, si accorda alla Ditta E.W.E. S.r.l. (C.F. n. 01721430930) con sede a Sacile, Viale Trento n. 105/D, la proroga di MESI 6 dalla data del 14.12.2013 per l’inizio dei lavori, pena la decadenza della concessione, finalizzati alla derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico nel Comune di Cordignano. 

ART. 2 -  Si accoglie favorevolmente la proposta di variante progettuale in quanto ritenuta non sostanziale al progetto approvato ed  allegato in copia al disciplinare  n. 6179 del 24.10.2012 e che viene pertanto integrato con gli elaborati denominati 1var, 2.var e 3.var allegati al presente decreto. 

ART. 3 – Richiamato l’art. 4 del citato disciplinare in data 24.10.2012 n. 6179, il termine di fine lavori rimane stabilito di 24 mesi dalla data di inizio lavori entro la proroga accordata. 

ART. 4 – Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 

ART. 5 – Di pubblicare il  presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

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