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Bur n. 19 del 18 febbraio 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 10 del 08 febbraio 2013

Ditta Zach System S.p.a. sede legale via Lillo del Duca, n 10, 20091, Presso (MI) e ubicazione impianto in via Dovaro, 36045 Comune di Lonigo (VI) loc. Almisano. Autorizzazione integrata ambientale. Punto 5.1. dell'Allegato I del D. Lgs.18 febbraio 2005 n. 59 oggi sostituito dall'Allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.. Impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Operazioni D10 - D15 - dell'all. B, alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Ditta Zach System S.p.a. sede legale via Lillo del Duca, n 10, 20091, Presso (MI) e ubicazione impianto in via   Dovaro , 36045 Comune di Lonigo (VI) loc. Almisano. Autorizzazione integrata ambientale. Punto 5.1. dell’Allegato I del D. Lgs.18 febbraio 2005 n. 59 oggi sostituito dall’Allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.. Impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi – Operazioni D10 – D15 – dell’all. B, alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il Segretario

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le modalità di esercizio degli impianti di cui all’allegato I del medesimo decreto, estendendo l’applicazione anche ai nuovi impianti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale” che abroga e sostituisce il D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

CONSIDERATO che l’articolo 35, comma 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, dispone tuttavia che “Le procedure di AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’Avvio del Procedimento”.

VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 che per la definizione dei sistemi di monitoraggio, relativamente alle categorie di cui ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell’all. I del D.lgs. 59/2005, rinvia a quanto contenuto nelle linee guida generali, emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 31 gennaio 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 , recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 relativa alle Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante “Chiarimenti e integrazioni in ordine alla D.G.R. n. 668 “;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007 recante “D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.09 recante “Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.”, che sostituisce la precedente DGRV 3826/08;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 09.02.2010 come modificata dalla D.G.R.V. 863/2012. recante “Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 – Gestione dei rifiuti, dell’allegato I al D.lgs. n. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.lgs. n. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all’art. 26 e all’art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. indicazioni operative.”;

VISTA l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di termodistruzione per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rilasciata con decreto n. 1502 del 24/06/2003 della provincia di Vicenza.

VISTA la procedura di VIA e Autorizzazione ai sensi dell’art. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, per il progetto di pretrattamento tramite evaporazione dei reflui industriali, conclusasi con giudizio di Compatibilità Ambientale favorevole e Approvazione di cui alla Deliberazione della Giunta n. 3141 del 23 ottobre 2003.

CONSIDERATA La comunicazione di rinuncia alla realizzazione del progetto di cui sopra effettuata con nota prot. DS-227/05 del 10/10/2005.

PRESO ATTO che la ditta ZaCh System S.p.A. ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 59/2005, in forma “completa” in data 29/06/2007 prot. n. 370253, per il punto 5.1 e 4.5 dell’Allegato I del D.lgs. n. 59/2005, cui è seguito l’avvio del procedimento per entrambe le attività sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 59/2005 con nota n. 459863/57.01 del 17/08/2007;

CONSIDERATO che con precedente decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 45 del 31/03/2008 è stata rilasciata alla ditta ZaCh System S.p.A. S.r.l., sulla base della succitata istanza, l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria”, ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere, relativa all’impianto di cui trattasi per le attività previste dall’allegato VIII parte seconda del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 128 del 29/06/2010, individuate ai punti 5.1e 4.5;

VISTO che la ditta ha provveduto in data 12 settembre 2007 alla pubblicazione su idoneo quotidiano dell’annuncio di cui all’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dall’art. 29 quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 21/09/2007;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall’art. 29 quater, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

CONSIDERATO che in data 03/11/2011 si è tenuta una riunione tecnica preceduta da sopralluogo, a seguito della quale veniva steso un verbale trasmesso ai partecipanti con nota n. 550426 del 24/11/2011, col quale contestualmente si chiedevano alcune integrazioni alla ditta;

CONSIDERATO di procedere al rilascio dell’AIA riguardante l’impianto di incenerimento e pertanto riguardante l’attività 5.1 di cui all’allegato VIII parte seconda del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i..

VISTA la nota ricevuta in data 25/01/2012 con protocollo n. 36717 del 25/01/2012 con cui la ditta risponde parzialmente alla richiesta di integrazioni di cui alla nota 550426 del 24/11/2011;

CONSIDERATO che in data 17/02/2012 si è tenuta una ulteriore riunione tecnica, al fine di chiarire alcuni contenuti delle integrazioni di cui al punto precedente, a seguito della quale veniva steso un verbale trasmesso ai partecipanti in data 28/02/2012 con nota n. 92979 del 27/02/2012, col quale contestualmente si chiedevano integrazioni alla ditta pervenute in data 08/05/2012 prot. reg. n. 211607;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la Relazione tecnica sui processi produttivi contenuta nella “SCHEDA B18” della modulistica AIA presentata in data 29/06/2007, prot. Reg. n. 370153/57.19 la ditta ne ha integrato i contenuti, limitatamente all’inceneritore di rifiuti, in data 25/01/2012, prot. Reg. n. 36717 e in data 08/05/2012 prot. reg. n. 211607;

PRESO ATTO che la ditta dichiara con la comunicazione del 09/01/2012, prot. Reg. n. 7125 che l’eventuale dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente si esaurisce con le acque meteoriche raccolte e trattate nell’impianto di depurazione, in linea con quanto previsto nel PTA approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 ed aggiornato con DGR 842/2012, in particolare nel rispetto dell’art. 39.

CONSIDERATI i chiarimenti in merito al funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche al servizio dell’impianto di produzione e dell’inceneritore, verbalizzati in occasione della riunione del 03/11/2011 in cui, considerato che in condizioni ordinarie tutta l’acqua meteorica dilavante le superfici esterne dello stabilimento viene trattata dall’impianto di trattamento a servizio dello stesso, tenuto conto che valutazioni definitive in merito al corretto trattamento delle acque meteoriche dovranno rientrare più propriamente nell’ambito dell’AIA dell’impianto di produzione, si ritiene di prescrivere alla Ditta, di effettuare opportuni campionamenti delle acque eventualmente raccolte in vasca Reguia per aggiornare la verifica dell’avvenuto dilavamento delle sostanze pericolose di cui all’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), pubblicato nel B.U.R. n. 100, in data 8 dicembre 2009 così come modificato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012, e secondo le precisazioni fornite con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1770, del 28 agosto 2012.

PRESO ATTO che la ditta ha presentato il piano di monitoraggio e controllo aggiornato in data 03/08/2012 prot. 360910 del 16/08/2012;

VISTA la richiesta di modifica di cui alla nota acquisita agli atti il 08/05/2012 prot. n. 211607 con la quale la ditta ZaCh System S.p.A. S.r.l., restando fermi i quantitativi, chiede di inserire i seguenti nuovi CER 130307* “oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati”, 130110* “oli minerali per circuiti idraulici non clorurati”, 130205* “scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati” e 200125 “oli e grassi commestibili”, considerato che già possiede l’autorizzazione per incenerire i rifiuti liquidi aventi codice CER 130105 “emulsioni oleose non clorurate” ;

VALUTATO che per quanto riguarda la richiesta di inserimento dei rifiuti pericolosi oggi non autorizzati al trattamento D10, di cui al punto 26, durante l’incontro tecnico del 07/08/2012 è stato chiarito che dovrà essere preventivamente espletata la procedura di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e che pertanto la richiesta non può essere assentita nell’ambito di questa procedura;

CONSIDERATO che la ditta, nell’ambito dell’incontro del 07/08/2012 ha deciso di stralciare dall’attuale richiesta anche il codice 200125, in quanto alla luce di quanto riportato al punto 27 risulta di secondario interesse;

RITENUTO pertanto di non assentire la richiesta di inserimento di codici CER pericolosi di cui al punto 26 per le motivazioni ivi riportate;

VISTO il verbale dell’incontro tecnico del 07/08/2012 inviato con nota prot. n. 382214 del 22/08/2012, comprensivo della richiesta della documentazione istruttoria ancora carente;

PRESO ATTO che la ditta ha inviato le comunicazioni di cui alle note del 15/10/2012, prot. Reg. n. 464054 e del 12/11/2012 prot. Reg. n. 507645 a riscontro delle richieste formulate con il verbale di cui sopra.

RITENUTO che i CER di rifiuti liquidi pericolosi di seguito elencati 070101*; 070104*; 070108*; 070503*;070703*; 070704*; 070708*; 160507*; che potrebbero essere alimentati all’impianto d’incenerimento, non sono oggi autorizzabili in quanto la ditta non ha fornito le informazioni richieste dal D.Lgs. 133/2005 all’art. 4 comma 4.

VISTA la comunicazione di ARPAV DAP Vicenza n. 90322 del 03/08/2012, in merito al PMC presentato dalla ditta ZACH SYSTEM S.P.A., con nota in data 03/08/2012 n. 360910 con la quale esprime parere favorevole al Piano;

VISTA la nota n. 97337/AMB del 20 dicembre 2012 con cui la Provincia di Vicenza ha comunicato che, per quanto di competenza, ritiene approvabile il PMC presentato dalla Ditta Zach System S.p.A. (Ed. 2 del luglio 2012);

VISTO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 18, del D.lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dall’art. 29 quater comma 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l’altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata dalla Provincia di Vicenza Decreto del Dirigente n. 2722 del 29 ottobre 2003 e il Decreto n.159 del 14 dicembre2005 integrativo;

PRESO ATTO che l’operazione d’incenerimento di rifiuti solidi, già autorizzata dalla provincia di Vicenza, risulta attualmente non attiva per problemi impiantistici, come dichiarato dalla ditta nella Scheda A3 della documentazione AIA;

CONSIDERATO che l’inceneritore per rifiuti solidi, potrà essere esercito solamente in subordine alla presentazione di:

Relazione tecnica sulle modalità di funzionamento del forno, con la descrizione degli eventuali interventi di manutenzione effettuati, attestante il superamento dei problemi impiantistici ad oggi riscontrati. Resta salvo l’obbligo della ditta di comunicare eventuali modifiche progettate di tale sezione impiantistica secondo le modalità di cui all’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Nuovo collaudo funzionale redatto ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale 3/2000.

Informazioni di cui all’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 133/2005 relativamente ai rifiuti solidi pericolosi autorizzati.

Documentazione attestante la conformità del forno alle BAT di settore.

nonché alle favorevoli risultanze della relativa istruttoria dei competenti uffici regionali, sentiti nel merito ARPAV e Provincia.

CONSIDERATA l’attività di recupero di solventi da poco attivata, che porterà come conseguenza una diminuzione del PCI dei rifiuti liquidi.

CONSIDERATO che nell’incontro del 07/08/2012, la ditta chiede di inserire il serbatoio S206, autorizzato per lo stoccaggio di rifiuti non destinati ad incenerimento, tra quelli destinati ad incenerimento in quanto rifiuto di toluene, contenuto nel su nominato serbatoio, utilmente potrà compensare la diminuzione del PCI dovuta al minor apporto di solventi.

RITENUTO di inserire il serbatoio di cui al punto precedente, considerato che il codice CER del rifiuto di toluene è già autorizzato all’incenerimento, che ARPAV si è già espressa favorevolmente all’utilizzo del rifiuto a base di toluene in tal senso e che in sede di riunione avvenuta in data 07/08/2012 gli enti non hanno espresso dissenso a inserire tale serbatoio tra quelli afferenti allo stoccaggio dell’inceneritore;

PRESO ATTO pertanto che il rifiuto di toluene verrà utilizzato ove necessario per integrare il PCI dei rifiuti liquidi ad incenerimento, fermo restando che l’eccesso continuerà ad essere smaltito secondo la normativa, si inserisce il serbatoio S206 tra quelli autorizzati allo stoccaggio di rifiuti destinati ad incenerimento.

PRESO ATTO che tutte le acque meteoriche raccolte dai bacini di contenimento dei serbatoi dell’area produttiva vengono inviate direttamente all’impianto di trattamento biologico, mentre la gestione delle acque dilavanti le superfici dei piazzali comuni all’impianto di incenerimento e all’impianto produttivo, avviene attraverso uno stoccaggio nel serbatoio T03, e successivo trattamento all’impianto biologico.

PRESO ATTO che le acque di raffreddamento autorizzate allo scarico in roggia Reguia sono a servizio sia dell’impianto produttivo che dell’inceneritore.

CONSIDERATO che il presente provvedimento interessa unicamente l’impianto d’incenerimento e pertanto non sono state espletate le valutazioni tecniche degli impatti dell’impianto di produzione farmaceutico sulla gestione delle acque meteoriche e sulle acque di raffreddamento.

RITENUTO pertanto di non ricomprendere gli scarichi in roggia Reguia - già autorizzati con provvedimento n. 189/acqua/04 prot. n 72118 della provincia di Vicenza, cui si rimanda per la gestione e le prescrizioni - delle acque di raffreddamento e delle acque scaricate dall’impianto biologico.

VISTA la deliberazione n. 2229 del 20 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha modificato i criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero rifiuti individuati con la precedente deliberazione n. 2528 del 14 luglio 1999;

VISTA la deliberazione n. 1543 del 31 luglio 2012 con la quale la Giunta regionale ha sostituito l’Allegato A alla precedente DGRV n. 2229/2011 ed ha altresì approvato uno specifico “Schema di polizza fideiussoria” da adottarsi in tutto il territorio regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla succitata DGRV n. 1543/2012: i soggetti gestori delle discariche e degli impianti in esercizio alla data della sua entrata in vigore devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul BUR della medesima deliberazione, o qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito;

PRESO ATTO che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/2009, e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli uffici competenti;

CONSIDERATO che la ditta risulta certificata ISO 14.001 con certificato Certiquality n. 5160 con scadenza 02/07/2015.

RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta ZACH SYSTEM S.P.A., per l’attività prevista dal Punto 5.1. dell’Allegato I del D. Lgs.18 febbraio 2005 n. 59 oggi sostituito dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.,allegato VIII alla parte seconda, per un periodo di anni 6, dalla data del presente provvedimento, come previsto dall’articolo 29 octies comma 3 del DLgs n. 152/2006, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo disposto;

decreta

  1. Alla Ditta   Zach System S.P.A. sede legale via Lillo del Duca, n 10, 20091, Presso (MI) cod. fisc. e P.I. 02433800238, è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto ubicato in Comune di Lonigo (VI) - via  Dovaro, 4 loc. Almisano, e catastalmente censito al mappale n. 145 del censuario di Lonigo, per l’ attività individuata dal Punto 5.1. dell’Allegato I del D. Lgs.18 febbraio 2005 n. 59 oggi sostituito dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.,’allegato VIII alla parte seconda.
  2. Il soggetto gestore dell’impianto di cui trattasi è la ditta Zach System S.P.A. sede legale via Lillo del Duca, n 10, 20091, Presso (MI) e ubicazione impianto in via   Dovaro, 4  Comune di Lonigo (VI), località  Almisano, ossia lo stesso soggetto titolare dell’autorizzazione;
  3. Ai sensi dell’articolo 29 octies comma 3 del DLgs n. 152/2006 la presente Autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 6, dalla data del presente provvedimento, in quanto la ditta risulta essere certificata ISO 14001.

3.1.    Per l’eventuale rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore, conformemente a quanto stabilito dall’art. 29 octies del D.Lgs 152/2006, dovrà presentare istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.

3.2.    In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire della data di rilascio del presente provvedimento;

3.3.    La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP Vicenza, l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV-DAP Vicenza dell’eventuale sospensione, revoca o mancato rinnovo di detta certificazione

  1. Ai sensi dell’articolo 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

4.1.    Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di termodistruzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, solidi e liquidi ai sensi del D.lgs.152/2006 s.m.i. e del D-Lgs. 133/2005 operazione di smaltimento individuata come incenerimento di rifiuti (D10) e stoccaggio (D15) funzionale all’impianto di incenerimento.

4.2.    Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

4.3.    Autorizzazione allo scarico parziale delle acque di trattamento emissioni nell’impianto di trattamento biologico.

  1. La ditta Zach System S.p.a. è autorizzata a gestire presso l’impianto, le tipologie di rifiuti prodotti dalla ditta o aziende del gruppo anche estere di cui all’Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Tutti gli impegni assunti dalla Ditta Zach System S.p.a. con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa s’intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica. Sono fatte salve le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

Incenerimento Rifiuti

  1. l’attività che può essere svolta dalla ditta è l’attività D10 (incenerimento) di cui all’Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 s.m.i. sui rifiuti liquidi svolta nelle linee  1 e 2 (della potenzialità termica di 6.6 GCal/h.) capacità di smaltimento di 1800 l/h pari a 1,8 t/h per ciascuna linea.

6.1.    Nel caso il tenore di organico sia ≤ 10% la portata dei reflui in ingresso deve essere ridotta per poter mantenere i margini di sicurezza nei parametri operativi normalmente osservati: a tal fine dovranno essere adottate le modalità operative di cui alla lettera l) della procedura PSS 4103 SA “Gestione dei sistemi di monitoraggio dell’emissione all’atmosfera del forno inceneritore” inviata con nota del 16 gennaio 2013, nonché le modalità di determinazione del tenore organico descritte nella medesima nota.

  1.  la capacità massima di smaltimento di rifiuti liquidi annuale comprensiva di entrambe le linee sarà di 31.536 m3/anno.

7.1.    i rifiuti conferiti da impianti del Gruppo o prodotti in situ e destinati ad essere trattati nell’impianto di termodistruzione saranno costituiti da acque di processo e di lavaggio ad alto contenuto salino (con potere calorifico < 1500 kCal/kg)

7.2.    i rifiuti potranno essere conferiti in impianto d’incenerimento nelle seguenti modalità: tramite tubazione direttamente dai reparti o tramite autobotte o con contenitori mobili.

7.3.    i rifiuti liquidi, che dovranno avere per singola partita un contenuto di cloro organico < 1%, saranno inviati dai diversi serbatoi nel serbatoio SR104 di capacità 100 m3; la miscela di rifiuti liquidi e fanghi, provenienti dalla centrifugazione dei fanghi del trattamento biologico, sarà calibrata al fine di ottenere un potere calorifico adeguato.

7.4.    eventuali rifiuti liquidi in colli potranno essere travasati direttamente nel serbatoio SR104, oppure essere travasati nei serbatoi S201-202 e S203-S204; l’operazione avverrà a mezzo pompa utilizzando come bacino di appoggio, unicamente per il tempo necessario per le operazioni di travaso, la platea vicino alla vasca A01 nel primo caso e la platea lato sud del fabbricato 41 nel secondo caso; tali aree sono evidenziate in planimetria di cui all’Allegato B del presente provvedimento.

7.5.    Potranno essere altresì convogliati in impianto di trattamento rifiuti liquidi come aria secondaria e di eccesso i seguenti flussi gassosi provenienti da altre sezioni impiantistiche, costituiti da miscele di azoto e solventi, prodotti per necessità operative (gas di processo) o per motivi di sicurezza ed igiene ambientale (polmonazioni)

  • Sfiati dei reattori di sintesi trattati;
  • Sfiati dei serbatoi di raccolta acque madri trattati;
  • Sfiati delle centrifughe e delle pompe da vuoto dei reparti di produzione trattati;
  • Aria di polmonazione dei serbatoi di stoccaggio dei reflui inviati a smaltimenti interno ed esterno;
  • Emissioni di alcuni step di sintesi da alcune apparecchiature dei reparti di produzione 3 3A, 3B e dell’impianto pilota (non vi è contemporaneità di sintesi che generino tali emissioni nei diversi reparti);

la portata di progetto, dei flussi gassosi provenienti da altre sezioni impiantistiche, risulta essere per ogni linea per rifiuti liquidi di 7500 Nm3/h. La portata totale dei reflui gassosi trattabili, comprensiva di  entrambe le linee per rifiuti liquidi, è di 15,348 t/h 14.353 Nm3/h.

7.5.1.    In caso di intervento del blocco a PLC dell’alimentazione di refluo  gli sfiati di processo di cui sopra vengono trattati all’inceneritore che, in questo caso, funzionerà come sistema di abbattimento; la combustione di tali flussi gassosi sarà sostenuta dal bruciatore a metano.

7.5.2    Al contrario, in caso di fermata /blocco dell’inceneritore per rifiuti liquidi o di una sezione di trattamento a valle, o in generale di anomalia che si protragga per più di 1 ora, le emissioni provenienti dal reparto produzione e dagli stoccaggi indicate al punto 7.2 dovranno essere gestite secondo la relazione B.18.6 della nota  prot. n. 211607 del 08/05/2012, ed in particolare dovranno essere fermate tutte quelle produzioni i cui sfiati non sono trattabili con gli abbattitori specifici di reparto.

  1. In conformità al D.Lgs. 133/2005 art. 8 comma 8, l’impianto è dotato del blocco automatico dell’alimentazione dei rifiuti qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, è tuttavia prevista una procedura cautelativa, che prevede l’intervento dell’operatore in caso di superamento istantaneo di uno qualsiasi dei valori limite giornalieri, al fine di non addivenire al blocco dell’alimentazione dei rifiuti  liquidi .
  2. I rifiuti in ingresso in impianto prodotti da aziende del gruppo anche estere potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto. Detta caratterizzazione, che potrà essere costituita anche da certificazione analitica, dovrà consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti, e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che li ha generati, a tal fine la ditta dovrà attenersi alla procedura PSS 4205 A per la gestione dei rifiuti in entrata.
  3. I tempi di avvio e fermata degli impianti Linea 1, 2  durante i quali non vengono alimentati rifiuti come disposto dall’art. 8 comma 8 del D.Lgs 133/2005, sono i seguenti con le specifiche casistiche:

10.1.    nel caso di pulizia della sezione di abbattimento e di piccole manutenzione il tempo di riscaldamento della camera di combustione fino a 850 °C, che corrisponde al periodo di avvio, può variare da 1,5 ore fino a 5,5 ore;

10.2.    nel caso di manutenzioni più consistenti, il tempo di riscaldamento della camera di combustione fino a 850 °C, che corrisponde al periodo di avvio, può variare da 12 ore fino a 24 ore;

10.3.    nel caso di fermata per la pulizia della camera di combustione il tempo di riscaldamento della camera stessa fino a 850 °C, che corrisponde al periodo di avvio, può variare da 24 ore fino a 36 ore;

10.4.    nel caso di fermata per manutenzione della camera di combustione il tempo di riscaldamento della camera stessa fino a 850 °C, che corrisponde al periodo di avvio, può variare da 36 ore fino a 72 ore;

10.5.    i tempi necessari al raffreddamento a seconda dei casi può variare da 3 a 6 ore;

Tutti gli avvii ed arresti dovranno essere registrati nel registro di manutenzione.

  1. Le operazioni, specificate al precedente punto 6, devono avvenire nel rispetto delle procedure operative di cui alla relazione B18 allegata alla domanda di AIA prot n. 29/06/2007 prot. n. 370253 (citata in premessa al n. 14), nonché delle integrazioni inviate in data 25/01/2012 con protocollo n. 36717 (citate in premessa al n. 20),  e di quelle inviate in data   08/05/2012 prot. reg. n.  211607 (citate in premessa al n. 21) la cui modifica totale o parziale è soggetta a specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale. In caso di contrasto tra quanto previsto dal testo del presente provvedimento e quanto previsto dalle procedure operative, prevale il primo.
  2. È consentito lo smaltimento di materiale obsoleto prodotto dalla ditta, e avente codice CER corrispondente ad uno dei seguenti 160506*, 160508*, 160509, in conformità alle modalità descritte nell’integrazione di cui al prot. n. 211607 del 08/05/2012 ed alla procedura PGE CGE 001, in particolare è consentita la solubilizzazione di materiale obsoleto solido unicamente prodotto nel sito di Lonigo.
  3. Non è consentito l’incenerimeto di rifiuto liquido contenente sostanze organiche alogenate espresse come cloro organico in quantità superiore all’1%;
  4. La ditta è autorizzata alle operazioni di miscelazione funzionale di tutti i CER autorizzati nell’impianto d’incenerimento rifiuti liquidi, ai soli fini del trattamento d’incenerimento nell’impianto medesimo;

14.1.    tale miscelazione potrà essere condotta al fine di omogeneizzare il potere calorifico del carico all’inceneritore, attenendosi alla modalità descritta nella procedura IOP SED 002 AS di cui alla documentazione prot. n. 211607 del 08/05/2012, oltre che secondo le modalità descritte nell’integrazione di cui al prot. n. 211607 del 08/05/2012.

14.2.    la preparazione della miscela avverrà direttamente nel serbatoio SR104;

14.3.    i singoli rifiuti da miscelare, contenuti: nei vari serbatoi di stoccaggio, nei colli di cui al punto 7.1.4 o i fanghi biologici ispessiti, potranno contenere cloro organico unicamente in quantità inferiore all’1%;

14.4.    le miscele così preparate dovranno essere trasferite dal serbatoio di servizio SR104 alla camera di combustione;

  1. Nei serbatoi ad eccezione del serbatoio SR104, è autorizzato l’accorpamento, funzionale all’incenerimento di rifiuti liquidi aventi stesso CER e stesse caratteristiche di pericolo ma provenienti da partite diverse.
  2. Con riferimento all’art. 4 comma 4 si riportano, i poteri calorifici inferiori minimi e massimi i loro flussi di massa minimi e massimi, nonché il loro contenuto massimo di inquinanti per tipologie/famiglie di rifiuti liquidi pericolosi che possono essere alimentate all’impianto di incenerimento:

 

rifiuti a matrice acquosa – codici CER 070501* - in quantitativo tra 0 e 1800 L/h per ogni linea

Parametro

U.d.M.

Concentrazione limite

PCI

KJ/kg

3000

PCS

KJ/kg

5000

Cloro totale

mg/kg

50000

Fluoro Totale

%

0

Zolfo Totale

%

0

Metalli pesanti (cromo totale, cadmio, ferro, nichel, piombo, rame,
antimonio, arsenico, cromo VI, mercurio, selenio, tallio, tellurio)

mg/kg

100

Zinco

mg/kg

200

Solventi organici (escluse le sostanze organiche alogenate)

mg/kg

< 250.000

Boro

mg/kg

50

Sodio  

mg/kg

35000

PCB/PCT

 

0

PCP

 

0

Ammine Aromatiche

mg/kg

1000

Ammine Alifatiche

mg/kg

1000

 

rifiuti di solventi organici – codici CER 070504* - in quantitativo tra 0 e 1000 L/h per ogni linea

Parametro

U.d.M.

Concentrazione limite

PCI

KJ/kg

10000-21500

PCS

KJ/kg

16000-28000

Cloro totale

mg/kg

20000

Fluoro Totale

%

0

Zolfo Totale

%

0

Metalli pesanti (cromo totale, antimonio, arsenico, cadmio,ferro, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame (solubile in acqua), selenio, tallio, tellurio, manganese, rame.

mg/kg

50

Sodio  

mg/kg

10000

Zinco

mg/kg

10

Boro

mg/kg

200

Composti organici (escluse le sostanze organiche alogenate)

mg/kg

> 250.000

PCB/PCT

mg/kg

0

PCP

mg/kg

0

Fenoli

mg/kg

100

Ammine Aromatiche

mg/kg

1000

Ammine Alifatiche

mg/kg

10000

 

rifiuti di emulsioni oleose – codici CER 130105* - in quantitativo tra 0 e 50  L/h per ogni linea

Parametro

U.d.M.

Concentrazione limite

PCI

KJ/kg

0

PCS

KJ/kg

45000[1]

Cloro totale

%

0

Azoto Totale

mg/kg

20000

Fluoro Totale

%

0

Zolfo Totale

%

0

Metalli pesanti (cromo totale, antimonio, arsenico, cadmio, ferro,
cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame (solubile in acqua), selenio, tallio, tellurio, rame.

mg/kg

50

Zinco

mg/kg

350

Sodio  

mg/kg

0

Composti organici (escluse le sostanze organiche alogenate)

mg/kg

100

Composti organo alogenati

mg/kg

10

PCB/PCT

mg/kg

0

PCP

mg/kg

0

Fenoli

 

0

Idrocarburi (<C12 >C12)

mg/kg

700000

Ammine Aromatiche

mg/kg

10000

Ammine Alifatiche

mg/kg

0


[1]   è il potere calorifico riferito alla parte oleosa che si riesce a separare dall’acqua, acqua che è la componente principale del rifiuto.

 

rifiuti solidi obsoleti – codici CER 160506* 160508*[1]

Parametro

U.d.M.

Concentrazione limite

PCI

KJ/kg

0

PCS

KJ/kg

30000

Cloro totale

mg/kg

100

Fluoro Totale

%

0

Zolfo Totale

%

0

Metalli pesanti (cromo totale, antimonio, arsenico, cadmio, ferro,
cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame (solubile in acqua), selenio,
tallio, tellurio, rame.

mg/kg

50

Zinco

mg/kg

0

Sodio  

mg/kg

0

Composti organici (escluse le sostanze organiche alogenate).

mg/kg

10000

Composti organo alogenati

mg/kg

0

PCB/PCT

mg/kg

0

PCP

mg/kg

0

Fenoli

 

0

Idrocarburi (<C12 >C12)

mg/kg

1000

Ammine Aromatiche

mg/kg

0

Ammine Alifatiche

mg/kg

0


[2]   le sostanze sono allo stato solido e vengono sempre disciolte in un idoneo solvente (come descritto nella relazione B18) e inviati nei serbatoi S201-S202 se il solvente è l’acqua CER 070501* o in S203-S204 se si tratta di un solvente organico CER 070504*. I solventi che normalmente si usano per disciogliere i solidi obsoleti sono: acetone, etilacetato, etanolo, metanolo, alcool isopropilico, toluene. Il rapporto (soluto:solvente) può variare, a seconda dei casi, da 1:1 a 1:10. Il flusso pertanto è quello dei suindicati CER.

 

rifiuti liquidi dei fondi di serbatoi– codici CER 160709* - in quantitativo tra 0 e 100  L/h per ogni linea

Parametro

U.d.M.

Concentrazione limite

PCI

KJ/kg

0

PCS

KJ/kg

5000

Cloro totale

mg/kg

20000

Calcio

mg/kg

50000

Potassio

mg/kg

1000

Solfati

mg/kg

2000

Fluoro Totale

%

0

Zolfo Totale

%

5

Metalli pesanti (cromo totale, antimonio, arsenico, cadmio, ferro, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame (solubile in acqua), selenio, tallio, tellurio,  rame.

mg/kg

50

Zinco

mg/kg

1000

Ammoniaca

mg/kg

5000

Composti organici

mg/kg

50000

Composti organo alogenati

mg/kg

10000

PCB/PCT

mg/kg

0

PCP

mg/kg

0

Fenoli

 

20

Idrocarburi (<C12 >C12)

mg/kg

10000

Ammine Aromatiche

mg/kg

0

Ammine Alifatiche

mg/kg

2500

 

per quanto riguarda il rifiuto non pericoloso CER 070512 il flusso sarà tra 0 e 600 L/h per ogni linea.

Stoccaggio

  1. Vengono riportati di seguito i quantitativi massimi di rifiuti liquidi, autorizzati allo stoccaggio in impianto di cui alle operazioni D15 dell’allegato B alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 per essere trattati nell’impianto d’incenerimento rifiuti liquidi e i rispettivi serbatoi d’immagazzinamento:

 

Sigla serbatoio

Capacità (m3)

Capacità (t)

Peso specifico kg/dm3

Rifiuto liquido contenuto

CER

SR 103

50

45

0.9

Solventi organici

070504

SR 104

100

100

1

Serbatoio dedicato alla
formazione di miscele di rifiuti
liquidi di cui al punto 14.2

vedi allegato A

S206

106

92

0.87

Toluene di scarto o rifiuti a
matrice solventi organici ad
alto potere calorifico

070504

S201

470

470

1

Soluzioni acquose

070501

S202

470

470

1

Soluzioni acquose

070501

SR 110

250

250

1

Soluzioni acquose

070501

SR111

250

250

1

Soluzioni acquose

070501

SR 112

250

250

1

Soluzioni acquose

070501

S203

106

95.5 t

0.9

Solventi organici

070504

S204

106

95.5 t

0.9

Solventi organici

070504

Totale

158

2118

 

 

 

 

17.1.    nel caso i rifiuti liquidi contenuti nei serbatoi S206, S201, S202, S203 ed S204 non possano essere smaltiti attraverso l’operazione di incenerimento potranno essere inviati ad impianti esterni autorizzati.

17.2.    la parte acquosa che si separa dal rifiuto ad alto potere calorifico, contenuto nel serbatoio S206, potrà essere inviata nei serbatoi dedicati ai rifiuti liquidi a matrice acquosa.

17.3.    i rifiuti prodotti dall’inceneritore e stoccati  nel piazzale scoperto area 6 dovranno essere opportunamente protetti al fine di evitare qualsiasi esposizione degli stessi agli agenti meteorici e al dilavamento.

17.4.    Ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) per periodi superiori a 12 mesi.

17.5.    Deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nelle apposite aree di stoccaggio e all’interno dei serbatoi, evidenziando se trattasi di rifiuti pericolosi o non pericolosi. Nella tabella apposta sulla partita di rifiuto in ingresso va indicato anche il sito di provenienza delle stesse.

17.6.    i rifiuti da avviare all’impianto d’incenerimento devono essere stoccati in aree distinte/distinguibili dai rifiuti prodotti dall’incenerimento e dalle materie prime, lo stoccaggio pertanto deve essere gestito in modo da evitare il contatto tra rifiuti tra loro incompatibili (tenuto conto delle caratteristiche di pericolo) e in ogni caso per tipologie omogenee;

17.7.    Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione (con particolare riguardo ai rifiuti in colli, alla preparazione del rifiuto da incenerire nel serbatoio SR104, e alla gestione degli obsoleti) riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati all’incenerimento in modo tale da consentire l’identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di  movimentazione interna a cui è stata sottoposta. A tal fine, nello spazio riservato alle annotazioni, del registro di carico e scarico, dovrà essere riportato il tipo di gestione effettuata. Il registro dovrà essere integrato con idonea “documentazione di pesatura” ove presente comprovante l’accettazione e la verifica delle quantità di rifiuti in ingresso all’impianto. Il registro di carico e scarico dovrà riportare, inoltre, il serbatoio in cui vengono stoccati i rifiuti.

17.8.    In ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.

Aria

  1. Il punto di emissione in atmosfera autorizzato, comune alle linee 1 e 2 per i rifiuti liquidi, è il camino indicato con la sigla A1 (vedi planimetria in allegato B) che deve essere dotato di fori in posizione idonea per la misura ed il prelievo degli inquinanti emessi.  La piattaforma per il lavoro in quota deve avere un'area di lavoro adeguata e, per l'accesso al camino degli addetti al controllo, è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo fori di prelievo e dispositivi di accesso e lavoro conformi alle norme UNI EN 10169 e UNI EN 13284;

 

Camino

Altezza dal suolo

Area Sezione di uscita

PortataNm3/h

A1

42.2 m

0.95 m2

31000

 

  1. I valori limite che la ditta dovrà rispettare sono i valori massimi BAT-AEL stabiliti dalla linea guida recanti criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili” D.Lgs. 29/01/2007 per l’incenerimento di rifiuti, cui si rimanda, Tabella E.4.1. “livelli operativi di emissione in atmosfera associati all’applicazione delle BAT” con le relative note che di seguito si riportano;

 

INQUINANTE

L2, L3

Composto mg/ Nm3

discontinuo

Medie semiorarie

Medie Giornaliere

Polveri totali

 

20

5

Acido cloridrico (HCl)

 

50

8

Acido fluoridrico (HF)

 

< 2

< 1

Ossidi di zolfo (SO2)

 

150

40

Ossidi di azoto (NO) e biossidi di azoto
(NO2) espressi come biossido di azoto

 

350

180

Gas e vapori di sostanze organiche, espressi
come TOC

 

20

10

Monossido di carbonio (CO)

 

100

30

Mercurio e suoi composti, (come Hg)2

0.03

 

 

Cadmio e Tallio totali e loro composti (espressi come metalli)

0.05

 

 

Σ altri metalli1

0.5

 

 

Diossine e furani (ng TEQ/Nm3)

0.1

 

 

IPA

0.01

 

 


1    somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V e loro composti espressi come metalli
2    Le misure discontinue sono mediate su un periodo di campionamento tra 30 minuti e otto ore.

 

  1. Ai fini dell’esecuzione dei controlli analitici sugli effluenti gassosi, di cui all’Allegato A al D.Lgs. 133/05, sono definiti come periodi d’inattività dell’impianto d’incenerimento di rifiuti, le fasi di riscaldamento e raffreddamento riportate al punto 9 precedente, la ditta dovrà comunicare , agli Enti di Controllo (Provincia ed Arpav) gli effettivi giorni di fermata dell’impianto con congruo anticipo nel caso di manutenzioni programmate o nel più breve tempo possibile in caso di interventi non programmati.

20.1.    Fatto salvo l’articolo 8, comma 8, lettera c) del D. Lgs. n. 133/05, per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione imposti con il presente decreto, l’impianto o la singola linea di incenerimento potrà continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive a partire dalla segnalazione del superamento e dalla conseguente nonché immediata attivazione delle misure necessarie a riportare l’impianto nelle normali condizioni di esercizio; inoltre la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno dovrà essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell’intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione;
20.2.    In caso di malfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione o arresti tecnicamente inevitabili, la concentrazione totale di polveri nelle emissioni in atmosfera non dovrà in alcun caso superare i 150 mg/mc, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite imposti con il presente decreto relativi alle emissioni nell’atmosfera di CO e TOC.
20.3.    In caso di guasto dei sistemi di misurazione delle emissioni in atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti imposti con il presente decreto, la ditta dovrà effettuare – per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento – almeno una misura settimanale in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento: la ditta è tenuta altresì a comunicare tempestivamente agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV)  il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento;

Acqua

  1. Tenuto conto delle considerazioni espletate in premessa ai numeri 41, 42, 43 e 44 la ditta dovrà effettuare campionamenti ed analisi delle acque eventualmente raccolte nella vasca A05 Reguia.
  2. Considerato che:
  • le acque di lavaggio dei fumi confluiscono all’impianto di trattamento chimico-fisico per l’abbattimento dei solidi sospesi e a tale impianto affluiscono in modo discontinuo anche le acque di rigenerazione delle resine dell’impianto di demineralizzazione;
  • il flusso delle acque di rigenerazione delle resine, data la tipologia del ciclo di rigenerazione, non apporta inquinanti compresi in tabella D allegato 1 del D.Lgs. 133/2005;
  • i reflui in uscita dall’impianto di trattamento chimico fisico sono conferiti ad un ulteriore impianto di depurazione per il trattamento biologico prima dello scarico in roggia Reguia;

Ai sensi del D. Lgs.133/05 allegato I paragrafi D e E, devono essere effettuate sul flusso derivante dalla depurazione dei effluenti gassosi da incenerimento (punto SCK) e sul flusso in uscita dall’impianto di trattamento chimico fisico ( punto ACF01):

  • Misurazioni continue di pH, temperatura e portata;
  • Misurazioni giornaliere dei solidi sospesi;
  • Misurazioni almeno mensili su di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore degli inquinanti di cui all’allegato I, paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l) del D. Lgs. 133/05;
  • Misurazioni almeno semestrali di diossine e furani (calcolati come concentrazione tossica equivalente in accordo a quanto specificato dal D. Lgs. 133/05, allegato I, paragrafo A, punto 4, nota 1) e degli idrocarburi policiclici aromatici (determinati come specificato dal D. Lgs. 133/05, allegato I, paragrafo A, punto 4, nota 2).

Dovrà essere evidenziata, nello specifico registro informatico o cartaceo relativo alle misurazioni di cui sopra, la presenza o meno del flusso proveniente dal lavaggio resine.

  1. Nell’esercizio dell’impianto devono essere rispettati i valori limite delle emissioni negli scarichi delle acque reflue, al netto della capacità di abbattimento dell’impianto di trattamento chimico fisico; il punto ACF01 sarà individuato come punto di prelievo e controllo per il rispetto dei valori limite di seguito riportati:

 

Parametri

Valori limite

a) Solidi sospesi totali

95%

100%

30 mg/l

45 mg/l

b) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)

0,03 mg/l

c) Cadmio e suoi composti,espressi come cadmio (Cd)

0,05 mg/l

d) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)

0,05 mg/l

e) Arsenico e suoi composti . espressi come arsenico (As)

0,15 mg/l

f) Piombo e suoi composti , espressi come piombo (Pb)

0,2 mg/l

g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)

0,5 mg/l

h) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)

0,5 mg/l

i) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)

0,5 mg/l

l) Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn)

1,5 mg/l

m) Diossine e furani (PCDD + PCDF)

0,3 ng/l

n) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

0,0002 mg/l

 

  1. Qualora venga esercito l’impianto a resine, il gestore dovrà predisporre con cadenza annuale un bilancio di massa dei parametri di cui al punto 21 per l’impianto chimico fisico, considerando anche gli altri flussi trattati congiuntamente, a conferma della continuità di prestazione dello stesso, allegandolo alla relazione annuale che verrà prodotta annualmente per l’inceneritore in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 15 comma 3 del D.Lgs.133/05;
  2. La ditta deve operare secondo il Lay-Out impiantistico di cui alla planimetria Allegato B del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29 nonies  del D.lgs. n. 152/2006 cos’ come modificato dal Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 .

PMC Monitoraggio e reporting.

  1. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la ditta deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato nella sua versione definitiva con nota in data 03/08/2012 n. 360910, cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP Vicenza e Provincia di Vicenza nelle note citate in premessa ai numeri 33 e 34 con le seguenti precisazioni:

26.1.    per le motivazioni riportate in premessa ai numeri 26 27, 28 e 29, qualsiasi riferimento ai codici CER 130307*, 130110*, 130205*, 200125 riportate nel PMC si intendono stralciate.
26.2.    per le motivazioni riportate in premessa al numero 32, qualsiasi riferimento ai codici CER 070101*; 070104*; 070108*; 070503*;070703*; 070704*; 070708*; 160507*, riportate nel PMC si intendono stralciate.
26.3.    La ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Vicenza e ARPAV-DAP Vicenza ogni eventuale richiesta variazione sostanziale e non sostanziale del PMC comprese quelle derivanti dall’utilizzo di sistemi di gestione ambientale in sostituzione del programma stesso; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della  Provincia di Vicenza e di ARPAV-DAP Vicenza.
26.4.    Le Relazioni periodiche, previste nel PMC, dovranno essere inviate alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al 26.1.    Dipartimento ARPAV Provinciale di Vicenza e al Comune di Lonigo.
26.5.    La ditta dovrà comunicare le modalità più opportune, concordate con il Comune di Lonigo, al fine di diffondere le Relazioni non tecniche ai soggetti interessati, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all’impianto, per fornire le informazioni di massima sullo stesso. Tali relazioni dovranno essere di facile consultazione, disponibili presso l'impianto e il Comune sede dello stesso ed essere aggiornate almeno annualmente.

  1. i valori limite in materia di inquinamento acustico, dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Lonigo (DPCM 14 novembre 1997).
  2. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione (acqua ed aria) sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto 25 del presente provvedimento, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.

Disposizioni generali

  1. L’impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall’articolo 178 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto.
  2. Ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate.
  3. con riferimento all’art. 28 della L.R. 3/2000, deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione programmata  e straordinaria effettuate;
  4. La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto Provincia di Vicenza, ARPAV-DAP Vicenza e al Comune di Lonigo, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art.  29-decies, comma 3, punto c), del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
  5. La ditta dovrà predisporre e trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Lonigo una relazione relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto, come indicato nell’art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 133/05. Tale relazione deve contenere le informazioni in merito all’andamento del processo, dei monitoraggi ambientali (emissioni nell’atmosfera e nell’acqua), rispetto ai limiti di emissione previsti dal presente provvedimento.
  6. Per le motivazioni espresse in premessa al numero 37, l’effettivo esercizio dell’attività di incenerimento di rifiuti solidi D10, è subordinata alla presentazione di:
    1. Relazione tecnica sulle modalità di funzionamento del forno, con la descrizione degli eventuali interventi di manutenzione effettuati, attestante il superamento dei problemi impiantistici ad oggi riscontrati. Resta salvo l’obbligo della ditta di comunicare eventuali modifiche progettate di tale sezione impiantistica secondo le modalità di cui all’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
    2. Nuovo collaudo funzionale redatto ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale 3/2000.
    3. Informazioni di cui all’art. 4 e all’art. 8 del D.Lgs. 133/2005 complete ed aggiornate.
    4. Documentazione attestante la conformità del forno alle BAT di settore.

Nonché alle favorevoli risultanze della relativa istruttoria dei competenti uffici regionali, sentiti nel merito ARPAV e Provincia.

  1. Ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, ARPAV-DAP Vicenza e Comune di Lonigo variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto ovvero modifiche progettuali e/o gestionali dell’impianto, così come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo;
  2. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell’impianto, dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico;
  3. La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Vicenza - entro e non oltre 90 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, salvo proroga accordata dalla stessa Provincia su motivata istanza dell’interessato - le garanzie finanziarie adeguate ai contenuti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi. Le suddette garanzie dovranno essere prestate in conformità alla normativa regionale vigente in materia, a favore dell’Amministrazione provinciale di Vicenza, la quale ne verificherà la congruità.
  4. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto  - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 3.3 e salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito - ad adeguare l’importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2229/2011, come modificata dalla successiva DGRV 1543/2012;
  5. In caso di chiusura dell’impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l’impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
  6. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3 e dell’art. 33, comma 3-bis del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., l’ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, nell’arco di durata dell’autorizzazione integrata ambientale, due controlli istituzionali, di cui uno anche analitico.
  7. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  8. Il presente provvedimento modifica il DSRAT n. 45 del 31/03/2008 limitatamente all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di incenerimento (5.1) e relative attività connesse e funzionali;

42.1.    Restano confermate tutte le prescrizioni e le modalità gestionali contenute nel D.S.R.A. n. 45/2008, non espressamente modificate dal presente provvedimento.

  1. Sono allegati al presente provvedimento:

43.1.    Allegato A: elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER e indicazione delle attività consentite con riferimento al punto 6.

43.2.    Allegato B : Planimetria impianto di cui al punto 7.4, 17, 24;

  1. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta   ZaCh System S.p.A.  S.r.l., al Comune di Lonigo (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
  2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

(seguono allegati)

10_DDR_10_08-02-2013-ALL. A_268060.pdf
10_DDR_10_08-02-2013-ALL. B_268060.pdf

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