Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 17 del 11 febbraio 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA n. 18 del 24 aprile 2013

Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE SpA, con C.F. 00878390251 e sede legale in località Maserot, Santa Giustina (BL). Impianto di trattamento di rifiuti urbani sito in loc. Maserot, nel Comune di Santa Giustina (BL). Autorizzazione integrata ambientale. VERIFICA DELL'OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL DIRIGENTE N. 106 DEL 12 DICEMBRE 2012 E CONTESTUALE DIFFIDA A ESEGUIRE URGENTI AZIONI CORRETTIVE.

Il Dirigente

RICHIAMATA  la direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC), che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE;

il decreto legislativo 372 del 4 agosto 1999;
il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005;
il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
la legge 19 dicembre 2007, n. 243, di conversione in Legge con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180;
il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. 

VISTA  la legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 s. m. i.;

la legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 668 del 20 marzo 2007;

la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007;
la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1519 del 26 maggio 2009;
la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 come modificata dalla DGR 863 del 15 maggio 2012;
la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1506 del 17 giugno 2008 e l’allegato conforme parere n. 187 della Commissione V.I.A. del 12 marzo 2008;
la delibera della Giunta regionale del Veneto  n. 3949 del 22 dicembre 2009;
la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2229 del 20 dicembre 2011. 

DATO ATTO che con decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 59 del 12 agosto 2011 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto in oggetto;

VISTE le note prot. n. 116837 del 16/10/2012 e n. 123639 del 31/10/2012 con cui ARPAV -DAP di Belluno ha trasmesso gli esiti dell’attività ispettiva condotta nei giorni 15 e 16 ottobre 2012 che evidenziano una delicata situazione ambientale in essere nell’impianto;

 VISTA la comunicazione effettuata dalla provincia di Belluno con nota prot. n. 52269/ECO del 9/11/2012 e la conseguente nota prot. n. 5202062 del 15/11/2012 con cui la Regione Veneto, in qualità di Ente che ha rilasciato l’A.I.A., ha diffidato la Ditta dal reiterare i comportamenti gestionali che hanno prodotto la situazione riscontrata nel corso dell’attività ispettiva di ARPAV e, contestualmente, ha intimato di porre in essere ogni intervento teso a risolvere in via definitiva le criticità/difformità rilevate, assumendo un concludente atteggiamento di linearità rispetto a tutte le prescrizioni autorizzative in essere.

RICHIAMATO il decreto del Dirigente Regionale n. 106 del 12 dicembre 2012 che diffida la Ditta ad ottemperare a misure gestionali urgenti;

PRESO ATTO che il provvedimento citato al precedente punto (7) costituisce avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 7/08/1990 e l’eventuale inosservanza e/o mancata attuazione di quanto prescritto può comportare sospensione e/o revoca dell’AIA vigente rilasciata all’impianto;

VISTA la nota prot. GLDB/eb n. 2195/12 del 27 dicembre 2012 con cui la Ditta ha riscontrato le osservazioni riportate nel decreto di diffida di cui al precedente punto (7);

VISTA altresì l’ulteriore nota prot. GLDB/eb n. 332 del 1 febbraio 2013, con la quale viene trasmesso il certificato di analisi del rifiuto stoccato nel capannone di biossidazione e, contestualmente, sollecitata l’espressione di indicazioni regionali in merito alla proposta di trattare, mediante processo aerobico, il rifiuto organico stoccato nel capannone stesso;

TENUTO CONTO degli esiti del sopralluogo del 4 febbraio 2013 presso l’impianto in località Maserot a Santa Giustina Bellunese (convocato con nota prot. n. 40309 del 28 gennaio 2013), avente la finalità di valutare l’avvenuto apprestamento delle misure gestionali urgenti messe in atto dalla Ditta ed individuare le eventuali ulteriori azioni correttive;

CONSIDERATE altresì le valutazioni espresse dagli Enti nel corso della riunione tecnica a margine del sopralluogo di cui al punto precedente (11), così come riportate nel verbale condiviso da tutti i partecipanti, conservato agli atti della Direzione Tutela Ambiente e trasmesso ai diversi Enti con nota prot. n. 119219 del 19 marzo 2013.

CONSIDERATO che in riferimento alle 11 prescrizioni contenute nel decreto di (7), la Ditta ha dato piena ottemperanza solo ai punti: 1 [lett. a), b), c), i) e h)], 2 e 3.

CONSIDERATO altresì che la Ditta ha fornito risposta parziale alle prescrizioni: n. 1 [lett d) e f)] e n. 4 del succitato decreto di diffida, mentre non risultano ancora installati l’automatismo per il controllo delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia [prescrizione 1 lett. e)] e le sonde di misura nelle biocelle statiche per la maturazione del digestato solido [prescrizione 1 lett. m)].

PRESO ATTO che la Ditta non ha dato seguito con alcuna comunicazione a quanto disposto ai punti 5, 6 e 7 del provvedimento di diffida di cui al punto (7), poi oggetto di ricorso giurisdizionale da parte di codesta Ditta, dichiarato inammissibile con sentenza n. 439 del 25.03.2013;

VISTA la nota di ARPAV DAP di Belluno prot. n. 34282 del 27 marzo 2013 con cui sono stati trasmessi i rapporti di prova relativi ad un campione di acque reflue in uscita dall’impianto e ad un campione di suolo prelevato in corrispondenza del punto di scarico delle acque di dilavamento dei piazzali, dai quali si evidenzia il mancato rispetto dei valori allo scarico, sia su suolo che in corpo idrico superficiale, per i parametri COD, BOD5, solidi sospesi totali, azoto, Al e Fe e un superamento dei valori limite per i parametri Pb, Sn e Zn, per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, come definiti dalla tabella 1 dell’All. 5 alla Parte IV del Titolo 5 del D.Lgs 152/06.

CONSIDERATO che, in base ai risultati dell’analisi allo scarico, nonché di quanto riferito nei resoconti dell’attività ispettiva di ARPAV (5) risulta in particolare che i limiti di legge (tabella 4, All. 5 alla parte III del D.Lgs 152/06) sia per scarico su suolo che in acqua superficiale sono stati superati e che tale circostanza fa presumere possa essere causa del superamento dei valori limite di legge per i parametri Pb, Sn e Zn nel suolo (16);

RITENUTA applicabile, per il tipo di attività eseguita in impianto e per modalità di gestione, la previsione dell’art. 39, comma 1, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, che obbliga l’autorizzazione allo scarico al rispetto dei limiti di accettabilità per tutte le acque di dilavamento;

VISTO il rapporto tecnico trasmesso da ARPAV con nota prot. 22605 del 28 febbraio 2013, dal quale si evince, in virtù delle analisi chimiche di campioni di acque sotterranee, effettuate dalla medesima Agenzia e dal consulente della Ditta nel corso del 2011-2012, un periodico superamento dei limiti di legge per i parametri ferro e manganese (tabella 2 dell’All. 5 alla Parte IV, Titolo 5 del D.Lgs 152/06);

VISTO il rapporto di cui al punto precedente (19), nel quale ARPAV evidenzia la necessità di “uno studio approfondito del sito per definire l’andamento di falda e per spiegare le forti variazioni che si riscontrano nel tempo per i parametri ferro e manganese”.

DATO ATTO che nel corso del sopralluogo del 4 febbraio 2013, è stato riscontrato il persistere dello stoccaggio di rifiuto verde e del sovvallo in aree scoperte, nonché accertata l’inadeguata conformazione del sistema di trattamento delle acque, teso a garantire la corretta gestione soprattutto delle acque di prima pioggia;

RILEVATA la mancanza dei previsti dispositivi di sicurezza nelle vasche di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali e il concomitante mantenimento dello scarico attivo al suolo. Tale situazione non offre sufficienti garanzie sul fatto che non siano scaricate al suolo acque contaminate, pregiudizievoli per l’ambiente, in occasione di piogge intense;

PRESO ATTO altresì della nota GLDB/eb n. 553/13 del 28 marzo 2013, con la quale la Ditta comunica l’installazione del sensore di pioggia per il controllo delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia, che tuttavia non supera quanto stabilito al punto (18);

RITENUTA necessaria l’adozione di adeguate misure atte a scongiurare, in occasione di eventi meteorici intensi, lo scarico al suolo di acque di dilavamento eccedenti i limiti di legge;

PRESO ATTO che la Ditta, con la nota di cui al punto (9), ha dichiarato che: ”Allo stato attuale lo scarico è chiuso da saracinesca e le acque di dilavamento vengono avviate a depurazione”;

DATO ATTO che in merito a quanto riferito al precedente punto (25), nel corso del sopralluogo effettuato all’impianto in località Maserot a Santa Giustina Bellunese il 4 febbraio 2013, gli Enti, contrariamente a quanto dichiarato dalla Ditta, non hanno riscontrato la chiusura dello scarico di cui trattasi, come per altro documentato fotograficamente (nota della Provincia di Belluno prot. n. 8751/ECO del 13 febbraio 2013);

RITENUTO che, sino all’adeguamento complessivo del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, al fine di evitare potenziali contaminazioni del terreno esterno all’impianto, risulti necessario sospendere l’autorizzazione allo scarico delle acque (punto 16 del provvedimento di AIA, DSRA n. 59 del 12 agosto 2011), provvedendo nel contempo a chiudere materialmente lo scarico, in contraddittorio con gli Enti di controllo;

TENUTO CONTO che gli Enti, nel corso della riunione tecnica del 4 febbraio 2013, hanno convenuto, per le motivazioni riportate nel verbale, non essere percorribile la proposta della Ditta di utilizzare il sistema di insufflazione del capannone di biossidazione per il trattamento aerobico del rifiuto ivi indebitamente stoccato;

PRESO ATTO che, in merito alla provenienza dei rifiuti organici indebitamente stoccati nel capannone di biossidazione, la documentazione prodotta dalla Ditta, con nota di cui al punto (9), risulta essere una mera ricostruzione a posteriori di carichi conferiti nel periodo aprile-giugno 2012, senza che ne sia garantita la corrispondenza univoca con quanto effettivamente depositato nel capannone e senza conoscere la percentuale di ogni matrice organica presente nella miscela;

CONSIDERATO che i rifiuti organici di cui al punto precedente, non avendo subito alcun processo di trattamento, come definito all’art. 18, comma 1, lett. s), ad eccezione della mera triturazione e stoccaggio, continuano ad essere classificati rifiuti urbani;

RITENUTO necessario, stante la situazione in essere, che la Ditta proceda con la rimozione dei rifiuti stoccati nel capannone di biossidazione e che, sulla base di quanto rilevato al punto (29), tali rifiuti non possono essere avviati, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 75/2010 e dalla DGR 568/2005, ad operazioni di recupero per la produzione di compost;

RITENUTO che i rifiuti di cui al punto precedente, sulla base degli accertamenti analitici e sulla scorta degli esiti del sopralluogo risultano non gestibili in impianto né conferibili – stante la vigente regolamentazione – direttamente in discarica (in quanto caratterizzati da inidoneo indice di respirazione) e, pertanto, da avviare ad impianto autorizzato di biostabilizzazione (operazione D8) per il successivo conferimento in discarica;

RILEVATO che, nel corso del sopralluogo in impianto di cui al punto (11), presso la Linea 2 di trattamento di RSU è stata accertata la dismissione del vaglio preliminare all’operazione di trattamento biologico per la produzione di biostabilizzato (operazione - D8) e quindi, ad oggi, non è possibile alcuna trasformazione biologica del rifiuto urbano residuo;

PRESO ATTO di quanto accertato dal Dipartimento ARPAV di Belluno, ossia che il rifiuto secco (CER 200301) conferito in impianto viene stoccato in fossa e sottoposto solamente a “triturazione e sommaria deferrizzazione”;

VISTA la DGR n. 2536 del 6 agosto 2004 che, relativamente alla “Classificazione dei sovvalli provenienti da impianti di pre-trattamento e trattamento dei rifiuti”, stabilisce in particolare come: “gli impianti di pretrattamento sono finalizzati a effettuare operazioni preliminari […], non risultano, di per se, in grado di alterare la qualificazione originaria del rifiuto in ingresso, il quale pertanto continua a mantenere la medesima classificazione”.

CONSIDERATO che il succitato provvedimento (35) evidenzia inoltre che, anche in occasione di attività di vagliatura, non più effettuata nella Linea 2, “il cosiddetto sovvallo da selezione di rifiuti urbani prodotto da impianti di pre-trattamento va opportunamente classificato con il CER 191212 ed è considerato rifiuto urbano in considerazione del fatto che la lavorazione impressa non è tale da modificare la natura del rifiuto in ingresso.”;

PRESO ATTO che tali considerazioni trovano conferma nella norma nazionale che ha soppresso con D.Lgs. n. 4/2008 la lettera n) dell’articolo 184, comma 3 del D.Lgs 152/06, che includeva tra i rifiuti speciali, “i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”, che in via residuale devono quindi considerarsi rifiuti urbani;

CONSIDERATO che la Commissione VIA, con parere n. 187 del 12/03/2008, ha prescritto al punto 11 che: “l’impianto è soggetto al rispetto del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato nel novembre 2004 e s.m. ed i.”;

VISTA la DGRV n. 3949 del 22/12/2009 con cui la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Belluno (DCR n. 64 del 22/11/2004), nel quale l’impianto in parola è strategico per la gestione del rifiuto urbano residuo (CER 200301), raccolto a livello provinciale;

VISTO il comma 3 dell’art. 182 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., che vieta lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, e il comma 1 lett. h) dell’art. 4 della L.R. 3/2000 che prescrive il rilascio di apposita autorizzazione allo smaltimento di rifiuti urbani fuori dal territorio provinciale;

TENUTO CONTO di ogni altro documento presentato da Ditta, Provincia di Belluno e ARPAV-DAP di Belluno che risulti depositato presso questa Amministrazione nonché di tutte le procedure amministrative inerenti i provvedimenti succitati che qui si intendono richiamati;

RITENUTO necessario assumere un provvedimento che induca la Società ad eliminare le irregolarità riscontrate ed ancora in essere presso l’impianto mediante l’adozione di opportuni comportamenti tecnico-gestionali e la realizzazione degli eventuali interventi necessari sullo stabilimento.

decreta

  1. LA DOLOMITI AMBIENTE SpA, con C. F. 00878390251 e sede legale in località Maserot, Santa Giustina (BL) sino all’adeguamento complessivo del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteroriche, deve adottare misure gestionali che impediscano lo scarico, su aree esterne all’impianto, di acque meteoriche di dilavamento con concentrazioni di inquinanti eccedenti i valori di legge, ad esempio mediante:
    • la copertura (anche provvisoria) dei rifiuti stoccati esternamente, con particolare riferimento ai sovvalli e al container dei materiali ferrosi;
    • il lavaggio delle gomme dei mezzi in uscita dall’area di ricezione della FORSU e una adeguata gestione dei reflui che ne derivano al fine di ovviare ai trascinamenti di materiale organico all’esterno;
    • un’adeguata pulizia periodica dei piazzali e il contenimento, in apposito bacino, delle acque di dilavamento del verde, delle ramaglie e del cippato;
    • la protezione dell’area di vagliatura del compost finito.
  2. Nelle more della realizzazione di quanto specificato al punto precedente o di misure equipollenti, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte di impianto, non deve verificarsi, provvedendo nel contempo a chiudere materialmente lo scarico, in contraddittorio con gli Enti di controllo. 
  3. Di demandare agli Enti di controllo la verifica in ordine all’effettiva adeguatezza delle misure finalizzate al rispetto della prescrizione al punto 1 [lett. d), f), e) ed m)] del decreto del Dirigente Regionale n. 106 del 12 dicembre 2012, in rapporto alla comunicazione della Ditta con nota prot. GLDB/eb n. 553/13 del 28 marzo 2013. 
  4. La Ditta deve presentare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, un progetto di adeguamento del sistema di trattamento delle acque di dilavamento delle aree scoperte dell’impianto, a esclusione del parcheggio interno adiacente all’ingresso, che ne garantisca la raccolta e il trattamento depurativo, finalizzato al rispetto dei limiti allo scarico su suolo o in corpo idrico superficiale, nel caso in cui intenda recapitare in corso d’acqua. 
  5. Entro il medesimo termine deve presentare agli Enti di Controllo un appropriato studio geologico ed idrogeologico del sito, finalizzato a definire l'andamento della falda e a chiarire le cause delle variazioni, riscontrate nel tempo, per le concentrazioni dei parametri Ferro e Manganese nelle acque sotterranee. 
  6. La Ditta è tenuta ad attivarsi fin da subito attuando le procedure di cui al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., sulle aree esterne all’impianto di trattamento di rifiuti urbani sito in loc. Maserot, nel Comune di Santa Giustina (BL), che risultino essere realmente interessate da una contaminazione dovuta allo scarico di acque di dilavamento dei piazzali dell’impianto stesso. 
  7. Devono essere ripristinate le parti interessate da danneggiamenti nell’area di ricezione della FORSU e le cuffie di chiusura tra le presse del digestato liquido e il nastro trasportatore del digestato solido, nonché realizzato un adeguato sistema di captazione delle arie. 
  8. I rifiuti stoccati nel capannone di biossidazione, che gli accertamenti analitici di cui al rapporto di prova n. 91734 del 10 gennaio 2013 di Ecoricerche Srl e gli esiti del sopralluogo in impianto effettuato il 04 febbraio 2013, hanno palesato non essere conferibili direttamente in discarica né tantomeno trattabili in impianto, come proposto dalla Ditta, devono essere rimossi quanto prima ed avviati ad impianto regionale di biostabilizzazione, autorizzato all’operazione D8 ai sensi dell’All. B alla parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i, per il successivo conferimento in discarica; 
  9. La scelta dell’impianto regionale di biostabilizzazione, di cui alla precedente prescrizione 7, dovrà essere effettuata dalla Ditta nel rispetto del principio di prossimità, in funzione della disponibilità fornita dagli impianti, sulla scorta di opportune valutazioni di carattere ambientale tenuto conto di criteri di tipo economico. 
  10. Le misure di cui ai precedenti punti 8 e 9 devono essere realizzate entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento. Entro 15 giorni dovrà essere invece presentata la documentazione già richiesta al punto 7 del provvedimento di diffida, decreto del Dirigente Regionale n. 106 del 12 dicembre 2012. 
  11. In relazione all’avvio di procedimento amministrativo stabilito al punto 5 del DDR n. 106 del 12 dicembre 2012, la Ditta è tenuta a rispondere entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento riguardo all’intenzione di mantenere o rinunciare all’autorizzazione al trattamento aerobico di biostabilizzazione del rifiuto urbano residuo (operazione D8), presentando, inoltre, idonea documentazione tecnica che descriva puntualmente le modifiche occorse alla linea 2 di trattamento RSU rispetto all’autorizzazione integrata ambientale DSRA n. 59 del 12 agosto 2011. Trascorso tale termine, l’effettuazione dell’operazione di trattamento biologico di biostabilizzazione D8 è da intendersi revocata. 
  12. Il rifiuto urbano residuo (CER 200301), non più sottoposto ad operazione di vagliatura e biostabilizzazione (D8), in mancanza di disponibilità impiantistica provinciale accertata dalla competente Amministrazione provinciale di Belluno, potrà essere conferito all’impianto tattico regionale, previa autorizzazione regionale. 
  13. I costi imputabili alla difforme condotta della Ditta e al ripristino delle condizioni autorizzative dell’impianto non potranno essere inseriti nelle voci che compaiono nella tariffa di conferimento. 
  14. La Ditta è tenuta inoltre a presentare entro 60 giorni a Regione Veneto, Provincia e ARPAV-DAP di Belluno opportuna documentazione, anche grafica, che descriva compiutamente le modifiche impiantistiche rispetto all’autorizzazione integrata ambientale DSRA n. 59 del 12 agosto 2011, ivi comprese quelle intervenute a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento prescritte con il presente provvedimento, nonché una dettagliata proposta progettuale che descriva i metodi ed i tempi di realizzazione per l’adeguamento del sistema di captazione delle arie che dimostri l'assenza di diluizione dei flussi (cfr. esiti dell’attività ispettiva ARPAV - DAP di Belluno prot. n. 123639 del 31/10/2012). 
  15. L’inosservanza e/o mancata attuazione di quanto prescritto ai precedenti punti costituirà elemento per sospendere e/o revocare in tutto o in parte l’AIA rilasciata all’impianto, ai sensi e per gli effetti 29-decies comma 9 del D.Lgs 152/06 s.m.i. 
  16. Il presente provvedimento va comunicato alla Ditta LA DOLOMITI AMBIENTE SpA, con sede legale in località Maserot a Santa Giustina (BL), alla Provincia di Belluno, all’ARPAV-DAP di Belluno e pubblicato sul B.U.R.. 
  17. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Roberto Morandi

Torna indietro