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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 529 del 27 dicembre 2013
Autorizzazione all'esercizio per i Centri Diurni per persone disabili della s.c.s. "L'Iride", Via Vivaldi 14/16, Selvazzano Dentro (PD): "L'Iride Rosso" di Padova e "L'Iride Indaco" di Selvazzano Dentro (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
Il Dirigente
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 2501/2004, D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che con note del 31/3/2009 - acquisite al protocollo regionale in data 22/4/2013 ai n. 219620 e n. 219589 - la società cooperativa sociale “L’Iride” di Selvazzano Dentro ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per i centri diurni per persone disabili “L’Iride Rosso” di Padova, via Sette Martiri 33 e “L’Iride Indaco” di Selvazzano Dentro, via Vivaldi 14; l’Azienda ULSS 16 di Padova ha effettuato le visite di verifica in data 3/9/2009.
Rilevato:
che dal rapporto di verifica - inviato alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 16 con protocollo 3236 del 14/1/2010, integrato con nota protocollo 77014 del 31/10/2013, acquisita al protocollo regionale in data 6/11/2013 al n. 480609 - risulta che il centro diurno “L’Iride Indaco” è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 12 posti.
che dal rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 39205 del 21/4/2010 integrata con nota protocollo 77009 del 31/10/2013, acquisita al protocollo regionale in data 6/11/2013 al n. 480606 - risulta che il centro diurno “L’Iride Rosso” è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 30 posti; nel documento l’Azienda ULSS ha confermato la ri-pianificazione 2013 del piano di zona 2011-2015 che prevede, per tale servizio, 24 posti; pertanto si ritiene opportuno rilasciare il presente provvedimento in concordanza con la programmazione vigente facendo salvo che eventuali aumenti di capacità ricettiva del centro diurno potranno essere autorizzati ai sensi dell’art. 7 L.R. 22/2002 secondo le procedure definite dalla D.G.R. 2067/2007.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 16 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 114 e n. 335/2011;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.
decreta
Mario Modolo
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