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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 520 del 24 dicembre 2013
Autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per anziani non autosufficienti presso l'Ipab Casa di soggiorno Fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti, via San Francesco 2 Vazzola (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
Il Dirigente
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 2501/2004, D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto:
che l’IPAB “Casa Soggiorno Fratelli Eliseo e Pietro Mozzetti” di Vazzola via San Francesco 2 è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 185 del 14/6/2010/ DGR per 90 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
che con nota protocollo 3138 del 14/10/2013 - acquisita al protocollo regionale in data 11/11/2013 al n. 486577 - l’IPAB ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro diurno ubicato presso la sede; l’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha effettuato la visita di verifica in data 9/12/2013.
Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 7 con nota protocollo 40095 del 10/12/2013, acquisita al protocollo regionale in data 17/12/2013 al n. 552454 - risulta che il servizio è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 20 posti.
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 7 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318/2013;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.
decreta
Mario Modolo
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