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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 519 del 24 dicembre 2013
Revoca del decreto n. 146/2012 e nuova autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili "Le Vele" della "Emmanuel" s.c.s. onlus, Piazza Lino Turrini 1, Bovolone (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
Il Dirigente
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 2501/2004, D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto:
che il centro diurno di 9 posti per persone disabili “Le Vele” ubicato in piazza Lino Turrini 1 in Bovolone della “Emmanuel” s.c.s. onlus di Bovolone è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 146 del 30/5/2012;
che a seguito di ampliamento con nota del 4/10/2012 la “Emmanuel” s.c.s. onlus di Bovolone ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007; ai sensi dell’art 7 comma 2 della L.R. 22/2002 sull’ampliamento la Direzione regionale Servizi Sociali ha espresso parere obbligatorio e vincolante - nota protocollo 424180 del 7/10/2012 - di rispondenza alla programmazione attuativa locale per 15 posti;
che l’Azienda ULSS 21 di Legnago ha effettuato la visita di verifica in data 22/11/2013.
Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 58043 del 26/11/2012 alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 21 - acquisita al protocollo regionale in data 4/12/2013 al n. 514221 - risulta che il centro diurno è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 17 posti.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 21 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 323/2013;
Visto l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.
decreta
Mario Modolo
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