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Bur n. 11 del 28 gennaio 2014


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 519 del 24 dicembre 2013

Revoca del decreto n. 146/2012 e nuova autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili "Le Vele" della "Emmanuel" s.c.s. onlus, Piazza Lino Turrini 1, Bovolone (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Note per la trasparenza
L'atto conseguentemente al mutare della situazione di fatto, revoca un precedente provvedimento rilasciato per il servizio e lo autorizza nuovamente all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. --- del 4/10/2012 parere dell'Azienda ULSS 21 trasmesso con nota protocollo n. 58043 del 26/11/2013

Il Dirigente

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 2501/2004, D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007. 

Preso atto:

che il centro diurno di 9 posti per persone disabili “Le Vele” ubicato in piazza Lino Turrini 1 in Bovolone  della “Emmanuel” s.c.s. onlus di Bovolone è stato autorizzato all’esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 146 del 30/5/2012;

 che a seguito di ampliamento con nota del 4/10/2012 la “Emmanuel” s.c.s. onlus di Bovolone ha chiesto nuova autorizzazione all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007; ai sensi dell’art 7 comma 2 della L.R. 22/2002 sull’ampliamento la Direzione regionale Servizi Sociali ha espresso parere obbligatorio e vincolante - nota protocollo 424180 del 7/10/2012 - di rispondenza alla programmazione attuativa locale per 15 posti; 

che l’Azienda ULSS 21 di Legnago ha effettuato la visita di verifica in data 22/11/2013. 

Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 58043 del 26/11/2012 alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 21 - acquisita al protocollo regionale in data 4/12/2013 al n. 514221 - risulta che il centro diurno è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 17 posti. 

Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 21 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 323/2013; 

Visto l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”; 

Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale  nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.

decreta

  1. considerata la mutata situazione di fatto che evidenzia un aumento della capacità del centro diurno per persone disabili “Le Vele” della “Emmanuel” s.c.s. onlus, piazza Lino Turrini 1, Bovolone, di revocare il decreto di autorizzazione all’esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 146 del 30/5/2012;
  2. di autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007 il centro diurno per persone disabili “Le Vele” della “Emmanuel” s.c.s. onlus, piazza Lino Turrini 1, Bovolone (VR) per la capacità ricettiva di 15 posti;
  3. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all’art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
  4. di precisare che la presente autorizzazione all’esercizio si intende rilasciata ai sensi della programmazione definita dal piano di zona 2011/2015 dell’Azienda ULSS 21 di Legnago e che eventuali aumenti di capacità ricettiva potranno essere autorizzati in concordanza con la programmazione definita dal Piano, ai sensi dell’art. 7 L.R. 22/2002;
  5. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 21 nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto conferma congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 323/2013;
  6. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lvo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
  8. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  9. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS 21 di Legnago (VR), al Comune di Bovolone (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 21 e alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive.

Mario Modolo

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