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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 517 del 23 dicembre 2013
Revoca del decreto n 98/2012 e nuova autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti della Fondazione Scuola Materna - Casa di riposo "Don Antonio Bruzzo", via Roma 37, Gambellara (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
Il Dirigente
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 2501/2004, D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che per la Fondazione Scuola Materna - Casa di Riposo “Don Antonio Bruzzo” di Gambellara, avente la capacità ricettiva di 22 posti letto per persone non autosufficienti di primo livello assistenziale, è stata rinnovata l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 98 del 16/4/2012;
Preso atto che a seguito di ampliamento della capacità ricettiva la Fondazione ha chiesto, con nota del 29/11/2013, nuova autorizzazione all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007; l’Azienda ULSS 5 di Arzignano ha effettuato la visita di verifica in data 19/12/2013.
Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato alla Direzione regionale Servizi Sociali a cura dell’Azienda ULSS 5 con nota protocollo 47545 del 19/12/2013 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all’esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 29 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.
Considerato che per la mutata situazione di fatto e che ai sensi degli atti acquisiti si ritiene opportuno autorizzare il centro di servizi con un nuovo provvedimento relativo alla sua attuale capacità ricettiva revocando nel contempo il decreto n. 98 del 16/4/2012 sopra richiamato;
Visto:
che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall’Azienda ULSS 5 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 253/2011 e n. 430/2012;
l’art. 15 comma 2: “L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000”;
che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92.
decreta
Mario Modolo
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