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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 111 del 18 ottobre 2013
Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 - comma 3, art. 44 Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del 06/11/2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Importo sanzione. Autorizzazione unica - DGR N. 532 del 2 aprile 2012 - "Soc. agricola La Collinetta s.s." rilasciata alla "Società agricola La Collinetta s.s." - Comune di Salizzole (VR).
Il Dirigente
PREMESSO che l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;
VISTA la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1391, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’agricoltura, ora Direzione regionale Agroambiente;
RICHIAMATO che, a seguito dell’ulteriore definizione delle disposizioni in materia di costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2010, n. 453, sono state ridefinite le competenze delle strutture regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003;
RICHIAMATO, altresì, che alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata assegnata la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi del comma 1, articolo 272 del D. Lgs. n. 152/2006, la cui istanza sia presenta da imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all’articolo 44 delle L.R. n. 11/2004;
VISTO il comma 3 dell’articolo 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con il quale è stato approvato il regime sanzionatorio a seguito di accertamento della violazione alle prescrizioni utili alla costruzione e esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
CONSIDERATO che, con il citato decreto legislativo, “la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione […] è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo [di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 44], e comunque non inferiore a euro 300.”;
CONSIDERATO, altresì, che con il medesimo comma 3, al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori;
VISTO, altresì, il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012 con il quale sono state dettagliate, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti dal D. Lgs. n. 28/2011, le ammende in corrispondenza alle prescrizioni approvate con il rilascio dell’autorizzazione unica;
DATO ATTO che con D.G.R. n. n. 3542 del 25 ottobre 2008 la ”Società agricola La Collinetta s.s.” (CUAA 02144340201), con sede legale in via Malpensa, n. 5/A – Comune di Rodigo (MN) e operativa in via Zanon, n. 4 – Comune di Salizzole (VR), ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio, nel territorio del Comune di Salizzole (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;
DATO ATTO, altresì, che con successivo atto della Giunta Regionale (D.G.R. n. 532 del 3 aprile 2012), la medesima Società agricola ha ottenuto una modifica dell’autorizzazione unica – D.G.R. n. 3542/2008;
PRESO ATTO, altresì, che gli uffici regionali competenti hanno accertato la violazione alle prescrizioni n. 9., 19., 20. e 23. contenute nell’allegato A alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 3542/2008 che in sintesi si riassumono di seguito:
CONSIDERATO che l’accertamento della violazione alle prescrizioni su elencate ha evidenziato:
VALUTATI gli esiti della nota protocollo n. 388681 del 17 settembre 2013, con la quale è stato comunicato alla Società agricola esercente l’impianto, l’importo complessivo dell’ammenda rilevata in fase istruttoria, pari a € 1.999,98 (euro millenovecentonovantanove/98);
CONSIDERATO, altresì, che è stato garantito alla ”Società agricola La Collinetta s.s.”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., la facoltà di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo nonché di presentare memorie scritte e documenti inerenti il procedimento in argomento;
PRESO ATTO che alla data odierna non sono stati trasmessi dal soggetto interessato documenti e memorie utili ad una revisione degli esiti istruttori;
PRESO ATTO, altresì, che alla data odierna la “Società agricola La Collinetta s.s.” ha versato l’intero ammontare dell’ammenda notificata con la citata nota protocollo n. 388681 del 17/09/2013;
PRESO ATTO che, per gli effetti dei punti 4.a. e 4.d. dell’allegato A al decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012, la “Società agricola La Collinetta s.s.” ha effettuato il pagamento dell’ammenda pari a € 1.999,98 (euro millenovecentonovantanove/98) e risultante da:
RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per concludere, ai sensi del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012, il procedimento amministrativo di accertamento delle violazioni alla costruzione e esercizio dell’impianto autorizzato con D.G.R. n. 3542 del 25 ottobre 2008;
VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, commi 3 e 4;
VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – art. 44, comma 3;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:
RICHIAMATO il proprio decreto n. 121 del 06/11/2012;
decreta
Riccardo De Gobbi
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