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Bur n. 4 del 14 gennaio 2014


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 111 del 18 ottobre 2013

Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 - comma 3, art. 44 Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del 06/11/2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Importo sanzione. Autorizzazione unica - DGR N. 532 del 2 aprile 2012 - "Soc. agricola La Collinetta s.s." rilasciata alla "Società agricola La Collinetta s.s." - Comune di Salizzole (VR).

Note per la trasparenza
Il presente provvedimento attesta l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa prevista in materia di rilascio dellautorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 comma 3, art. 44.

Il Dirigente

PREMESSO che l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province; 

VISTA la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1391, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’agricoltura, ora Direzione regionale Agroambiente; 

RICHIAMATO che, a seguito dell’ulteriore definizione delle disposizioni in materia di costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2010, n. 453, sono state ridefinite le competenze delle strutture regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003; 

RICHIAMATO, altresì, che alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata assegnata la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse o biogas, “scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi del comma 1, articolo 272 del D. Lgs. n. 152/2006, la cui istanza sia presenta da imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all’articolo 44 delle L.R. n. 11/2004; 

VISTO il comma 3 dell’articolo 44 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con il quale è stato approvato il regime sanzionatorio a seguito di accertamento della violazione alle prescrizioni utili alla costruzione e esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili; 

CONSIDERATO che, con il citato decreto legislativo, “la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione […] è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo [di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 44], e comunque non inferiore a euro 300.”;

CONSIDERATO, altresì, che con il medesimo comma 3, al pagamento della sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori; 

VISTO, altresì, il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012 con il quale sono state dettagliate, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti dal D. Lgs. n. 28/2011, le ammende in corrispondenza alle prescrizioni approvate con il rilascio dell’autorizzazione unica; 

DATO ATTO che con D.G.R. n. n. 3542 del 25 ottobre 2008 la ”Società agricola La Collinetta s.s.” (CUAA 02144340201), con sede legale in via Malpensa, n. 5/A – Comune di Rodigo (MN) e operativa in via Zanon, n. 4 – Comune di Salizzole (VR), ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio, nel territorio del Comune di Salizzole (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas; 

DATO ATTO, altresì, che con successivo atto della Giunta Regionale (D.G.R. n. 532 del 3 aprile 2012), la medesima Società agricola ha ottenuto una modifica dell’autorizzazione unica – D.G.R. n. 3542/2008; 

PRESO ATTO, altresì, che gli uffici regionali competenti hanno accertato  la violazione alle prescrizioni n. 9., 19., 20. e 23. contenute nell’allegato A alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 3542/2008 che in sintesi si riassumono di seguito:

  1. Per i termini di inizio e fine lavori, il riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica è l’art. 15 del DPR n. 380/2001. La ditta è tenuta a comunicare l’inizio e la fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura), al Comune di Salizzole (VR). Per tutti gli altri eventuali adempimenti in materia di edilizia, il riferimento è alle disposizioni di cui al DPR n. 380/2001. 
  1. Effettuare, in fase di esercizio dell’impianto, un monitoraggio acustico, finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e dalla legge n. 447/95. Eventualmente adottare gli accorgimenti tecnici per far rientrare la rumorosità dell’impianto nei limiti previsti.
  2. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura), al Comune di Salizzole (VR) e all’ARPA di Verona la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie, avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso.
  1. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura), al Comune di Salizzole (VR) e all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell’impianto.
  1. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell’inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 02 marzo 2010, ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari alla perizia di stima a firma del dott. ing. Enrico Vincenti, asseverata presso il Tribunale di Perugia – Sezione distaccata di Città di Castello il 4 marzo 2011. 

CONSIDERATO che l’accertamento della violazione alle prescrizioni su elencate ha evidenziato:

  • l’omessa comunicazione di inizio e fine lavori, ai sensi del paragrafo “Conclusione lavori” contenuto nell’allegato A alla D.G.R. n. 1391 del 19 maggio 2009 (prescrizione n. 9.);
  • la mancata trasmissione del monitoraggio acustico, finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, previsti dal D.P.C.M. del 14 marzo 1997 e dalla legge n. 447/95 (prescrizione n. 19.);
  • la mancata trasmissione della “dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie” (prescrizione n. 20.);
  • la ritardata comunicazione della messa in esercizio dell’impianti, ai sensi del paragrafo “Conclusione lavori” contenuto nell’allegato A alla D.G.R. n. 1391 del 19 maggio 2009 (prescrizione n. 23.);
  • l’omessa trasmissione di idonea fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia della demolizione delle, opere, impianti e attrezzature autorizzate nonché ripristino ex-ante area interessata. 

VALUTATI gli esiti della nota protocollo n. 388681 del 17 settembre 2013, con la quale è stato comunicato alla Società agricola esercente l’impianto, l’importo complessivo dell’ammenda rilevata in fase istruttoria, pari a € 1.999,98 (euro millenovecentonovantanove/98); 

CONSIDERATO, altresì, che è stato garantito alla ”Società agricola La Collinetta s.s.”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., la facoltà di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo nonché di  presentare memorie scritte e documenti inerenti il procedimento in argomento; 

PRESO ATTO che alla data odierna non sono stati trasmessi dal soggetto interessato documenti e memorie utili ad una revisione degli esiti istruttori; 

PRESO ATTO, altresì, che alla data odierna la “Società agricola La Collinetta s.s.” ha versato l’intero ammontare dell’ammenda notificata con la citata nota protocollo n. 388681 del 17/09/2013; 

PRESO ATTO che, per gli effetti dei punti 4.a. e 4.d. dell’allegato A al decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012, la “Società agricola La Collinetta s.s.” ha effettuato il pagamento dell’ammenda pari a € 1.999,98 (euro millenovecentonovantanove/98) e risultante da:

  • omessa comunicazione di inizio lavori (€ 333,33);
  • omessa comunicazione di fine lavori (€ 333,33);
  • omessa trasmissione del monitoraggio acustico dell’impianto (€ 333,33);
  • omessa trasmissione della dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie (€ 333,33);
  • ritardata comunicazione della messa in esercizio dell’impianto (€ 333,33);
  • omessa trasmissione di idonea garanzia finanziaria (€ 333,33). 

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per concludere, ai sensi del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012, il procedimento amministrativo di accertamento delle violazioni alla costruzione e esercizio dell’impianto autorizzato con D.G.R. n. 3542 del 25 ottobre 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, commi 3 e 4;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – art. 44, comma 3;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

  • 8 agosto 2008, n. 2204;
  • 25 ottobre 2008, n. 3542;
  • 5 maggio 2009, n. 1192;
  • 19 maggio 2009, n. 1391;
  • 2 marzo 2010, n. 453;
  • 28 settembre 2010, n. 2298;
  • 22 febbraio 2012, n. 253;
  • 3 aprile 2012, n. 532;

 RICHIAMATO il proprio decreto n. 121 del 06/11/2012;

decreta

  1. di confermare gli esiti istruttori che hanno definitivamente accertato la violazione alle prescrizioni n. 9., 19., 20. e 23. contenute nell’allegato A all’autorizzazione unica – D.G.R. n. 3542 del 25 ottobre 2008, e consistenti in:
  • omessa comunicazione di inizio e fine lavori, ai sensi del paragrafo “Conclusione lavori” contenuto nell’allegato A alla D.G.R. n. 1391 del 19 maggio 2009 (prescrizione n. 9.);
  • mancata trasmissione del monitoraggio acustico, finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, previsti dal D.P.C.M. del 14 marzo 1997 e dalla legge n. 447/95 (prescrizione n. 19.);
  • mancata trasmissione della “dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie” (prescrizione n. 20.);
  • ritardata comunicazione della messa in esercizio dell’impianti, ai sensi del paragrafo “Conclusione lavori” contenuto nell’allegato A alla D.G.R. n. 1391 del 19 maggio 2009 (prescrizione n. 23.);
  • omessa trasmissione di idonea fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia della demolizione delle, opere, impianti e attrezzature autorizzate nonché ripristino ex-ante area interessata. 
  1. di dare atto che, per gli effetti dei punti 4.a. e 4.d. dell’allegato A al decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del 6 novembre 2012, alla “Società agricola La Collinetta s.s.” è stato ingiunto il pagamento, a seguito della violazione di cui al precedente punto, di un’ammenda complessiva pari a € 1.999,98 (euro millenovecentonovantanove/98) e risultante da:
  • € 333,33 per omessa comunicazione di inizio lavori;
  • € 333,33 per omessa comunicazione di fine lavori;
  • € 333,33 per omessa trasmissione del monitoraggio acustico dell’impianto;
  • € 333,33 per omessa trasmissione della dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie;
  • € 333,33 per ritardata comunicazione della messa in esercizio dell’impianto;
  • € 333,33 per omessa trasmissione di idonea garanzia finanziaria;
  1. di dare atto, altresì, che la società “Società agricola La Collinetta s.s.” ha effettuato il versamento dell’importo complessivo contestato, pari a € 1.999,98 (euro millenovecentonovantanove/98), come risultante dalla comunicazione, protocollo n. 388681 del 17/09/2013; 
  2. di comunicare alla “Società agricola La Collinetta s.s.” l’adozione del presente atto espresso a conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio e ad avvenuto effettivo incameramento degli importi dovuti; 
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

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