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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 4 del 14 gennaio 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 110 del 16 ottobre 2013

Modifiche e integrazioni al decreto di autorizzazione del 23 luglio 2013, n. 73. Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di Santa Lucia di Piave (TV), I° Stralcio. L.r. 7 settembre 1982, N. 44, art. 2. Azienda Agricola Nadal Valerioo di Santa Lucia di Piave (TV).

Note per la trasparenza
Con il presente decreto, a seguito di formale richiesta , viene modificato e integrato il decreto di autorizzazione del 23 luglio 2013, n.73, rilasciato allAzienda agricola Nadal Valerio a compiere opere di miglioramento fondiario in comune di Santa Lucia di Piave (TV), per regolarizzare un errore di carattere informatico, riconosciuto dal Progettista, riportato nellelaborato progettuale n. 2 Piano quotato stato attuale.

Il Dirigente

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 23 luglio 2013, n. 73, con il quale Nadal Valerio, in qualità di titolare dell’Azienda agricola Nadal Valerio, con sede in via Grave n. 8, Santa Lucia di Piave (TV), è stato autorizzato ad eseguire i lavori di miglioria fondiaria sul terreno di proprietà, catastalmente censito al foglio 10 del Comune di Santa Lucia di Piave (TV), mappali nn. 19/parte – 24/parte, interessando un primo stralcio del progetto presentato – relativo alla parte “A” –  della superficie di ettari 2.73.17, e a utilizzare il volume di inerte asportato conseguente ai lavori stessi, che non dovrà essere superiore a mc 11.416 di materiale di natura prevalentemente ghiaiosa, per gli scopi di cui all’art. 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44; 

VISTA la domanda presentata a questa Direzione regionale in data 8 ottobre 2013, prot. n. 427551, dalla Ditta autorizzata, per il tramite del Progettista p.i. Roberto Gaino, con la quale è stata chiesta la modifica della lettera a), del punto 5, del dispositivo del decreto di autorizzazione n. 73/2013, dove viene riportata una errata descrizione del caposaldo di riferimento da considerare per facilitare le operazioni di vigilanza e controllo che, come dichiarato da Progettista nella medesima richiesta di modifica “per un errore di carattere informatico, nella tavola di disegni di progetto n. 2, il caposaldo di riferimento alla quota di m 50,21 corrisponde ad un cippo infisso al suolo in adiacenza al tracciato del metanodotto e non al basamento del traliccio Enel posto ai margini dell’intervento. La monografia di detto caposaldo (quota m 50,21 corrisponde a quella denominata caposaldo trigonometrico n. 4 della predetta tavola di disegni di progetto n. 2”;

 RITENUTO che, conseguentemente a quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica e all’integrazione di quanto riportato alle lettere a) e b) del punto 5, del dispositivo del decreto di autorizzazione del 23 luglio 2013, n. 73, con il testo di seguito riportato:

a)  per facilitare le operazioni di vigilanza e controllo, venga considerato come caposaldo di riferimento, relativamente alla parte A, il cippo infisso al suolo in adiacenza al tracciato del metanodotto, che individua la quota + 50,21 m (cinquanta virgola ventuno metri); la quota del caposaldo di riferimento dovrà derivare da quella del caposaldo di livellazione di Carta Tecnica Regionale n. 31, del Comune Santa Lucia di Piave (TV), che individua la quota di + 54,87 metri sul caposaldo verticale “murato sulla facciata sud del fabbricato situato in via Grave n. 11 – località Le Prese”; il caposaldo di riferimento trova illustrazione in una apposita monografia contenuta nell’allegato progettuale Tavola n. 2 – Piano quotato stato attuale, corrispondente alla foto del caposaldo trigonometrico n. 4;
b)    la quota del caposaldo di riferimento dovrà essere riportata sulla superficie del basamento del  cippo infisso al suolo in adiacenza al tracciato del metanodotto con vernice indelebile; 

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, come da ultimo modificata dall’art. 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)”; 

VISTE le circolari del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1982, n. 58, 7 marzo 1985, n. 14 e 4 febbraio 1993, n. 4, nonché le note Dirigenziali del 21 maggio 1997, n. 1822 e del 13 marzo 2012, prot. 119151; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 1994, n. 3594, 27 aprile 1995, n. 2340 e 5 settembre 1995, n. 4597, che assegnano al Dipartimento per la Bonifica, oggi Direzione regionale Agroambiente, la competenza istruttoria in materia di miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, con la quale si è preso atto che in materia di miglioramenti fondiari che comportano l’utilizzazione del materiale di risulta a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, ex art. 2, comma 4°, della legge regionale n. 44 del 1982 e successive modifiche, non trovano applicazione i disposti dell’art. 17, 1° comma, voci 3, 4 e 5 e dell’art. 23 della legge regionale n. 44/1982, dell’art. 18, 1° comma, nella parte in cui il rilascio dell’autorizzazione regionale viene subordinato al parere della C.T.R.A.E. ed infine dell’art. 20 e si è confermata in capo al Dipartimento per la Bonifica, oggi Direzione regionale Agroambiente, la competenza istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario sopra specificate, fino all’assunzione del provvedimento finale di autorizzazione o di diniego; 

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo; 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” con particolare riferimento all’art. 23 che disciplina i compiti dei Dirigenti regionali; 

VISTO il decreto della Direzione regionale Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta”;

PRECISATO che la presente autorizzazione viene rilasciata indipendentemente da eventuali autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze o nulla osta di competenza di altre Autorità e fatti salvi tutti i diritti di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, nonché ogni servitù prediale gravante sul fondo agricolo in argomento;

decreta

 1)   di sostituire integralmente, in coerenza con quanto precedentemente esposto, il testo riportato alle lettere a) e b), del punto 5, del dispositivo del decreto di autorizzazione del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 23 luglio 2013, n. 73, con il quale l’Azienda agricola Nadal Valerio, con sede in via Grave n. 8, Santa Lucia di Piave (TV), è stata autorizzata ad eseguire i lavori di miglioria fondiaria richiamati in oggetto, con quanto di seguito riportato:

a) per facilitare le operazioni di vigilanza e controllo, venga considerato come caposaldo di riferimento, relativamente alla parte A, il cippo infisso al suolo in adiacenza al tracciato del metanodotto, che individua la quota + 50,21 m (cinquanta virgola ventuno metri); la quota del caposaldo di riferimento dovrà derivare da quella del caposaldo di livellazione di Carta Tecnica Regionale n. 31, del Comune Santa Lucia di Piave (TV), che individua la quota di + 54,87 metri sul caposaldo verticale “murato sulla facciata sud del fabbricato situato in via Grave n. 11 – località Le Prese”; il caposaldo di riferimento trova illustrazione in una apposita monografia contenuta nell’allegato progettuale Tavola n. 2 – Piano quotato stato attuale, corrispondente alla foto del caposaldo trigonometrico n. 4;
b) la quota del caposaldo di riferimento dovrà essere riportata sulla superficie del basamento del  cippo infisso al suolo in adiacenza al tracciato del metanodotto con vernice indelebile;

2)    di rinnovare ogni altro contenuto e disposto nel citato decreto dirigenziale del 23 luglio 2013, n. 73 e s.m.i;

3)   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4)  di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

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