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Bur n. 4 del 14 gennaio 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 104 del 14 ottobre 2013

Autorizzazione a effettuare lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione di materiale di risulta in Comune di Monselice (PD). LR 7 settembre 1982, n.44, art. 2. Socità agricola Gambarare s.s., con sede in via Orti 10 a Monselice (PD).

Note per la trasparenza
Con il presente decreto la Società agricola Gambarare s.s., con sede in via Orti 10 a Monselice (PD), viene autorizzata a compiere opere di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta in comune di Monselice (PD), ai sensi della LR 7 settembre 1982, n. 44, art. 2.

Il Dirigente

VISTA la domanda presentata al Presidente della Regione del Veneto, per il tramite di AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova, in data 30 aprile 2013, prot. n. 39777, pervenuta a questa Direzione regionale in data 3 ottobre 2013, prot. 419271, da De Benedetti Guido, in qualità di legale rappresentante della Società agricola Gambarare s.s. di Guido De Benedetti & C, con sede a Monselice in via Orti, n. 10, con la quale è stata chiesta l’autorizzazione a eseguire lavori di miglioria fondiaria con asporto e utilizzazione del materiale di risulta di natura prevalentemente sabbiosa per un quantitativo di mc 25.000, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 44 del 1982, sul terreno catastalmente censito al foglio n. 33 del comune di Monselice (PD), mappale n. 82/parte e al foglio n. 39 del medesimo comune mappali nn. 2/parte – 73 e 72, interessando un’estesa di ettari 6.89.30; 

VISTA la documentazione allegata alla domanda, relativa ai titoli di proprietà e conduzione dei terreni interessati dall’intervento in oggetto; 

VISTI gli elaborati progettuali, datati gennaio 2013, relativi all’intervento di miglioramento fondiario in argomento, a firma dei progettisti  ing. Alberto Piserchio, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Padova e del geom. Floriano Toniolo, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Padova, di seguito elencati:

Tavola n. 1    – Planimetria con indicazione del caposaldo regionale, della viabilità di accesso e della superficie

                         della zona di bonifica;

Tavola n. 2    – Planimetria con indicazione del fondo, dei punti di quotatura, della zona di intervento, dei

                         sondaggi effettuati e delle sezioni;

Tavola n. 3    – Piano quotato, indicazione delle sezioni e indicazione planimetrica delle quote finali di progetto;

Tavola n. 4    – Sezioni – sezione 1;

Tavola n. 5    – Sezioni – sezione 2;

Tavola n. 6    – Sezioni – sezione 3;

Tavola n. 7    – Sezioni – sezione 4a;

Tavola n. 8    – Sezioni – sezione 5a;

Tavola n. 9    – Sezioni – sezione 6;

Tavola n. 10  – Sezioni – sezione 7 ;

Tavola n. 11  – Sezioni – sezione 8;

Tavola n. 12  – Sezioni – sezione 9;

Tavola n. 13  – Sezioni – sezione 10 ;

Tavola n. 14  – Sezioni – sezione 4b ;

Tavola n. 15 –  Sezioni – sezione 5b ;

Tavola n. 16 – Profili della strada e della nuova fossatura;

Tavola n. 17 – Estratto del PRG di Monselice (in vigore) dal PATI del Monselicense e della CTR riguardo alla

                        zona oggetto di intervento;

Tavola n. 18 – Planimetria catastale con indicazione dei mappali e delle superfici;


VISTA la Relazione Tecnico-agronomica e giudizio di convenienza del miglioramento,  datata febbraio 2013, a firma del geom. Floriano Toniolo, iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Padova; 

VISTO il certificato di destinazione urbanistica n. 22/2013, rilasciato a firma del Dirigente dei Servizi tecnici – Gestione promozione del territorio del Comune di Monselice (PD), del 12 marzo 2013, prot. n. 5684, nel quale viene attestato che “le aree oggetto di intervento, catastalmente censite al foglio al foglio n. 33 del comune di Monselice (PD), mappale n. 82 e al foglio n. 39 del medesimo comune mappali nn. 2 – 73 e 72, sono ricadenti in Zona Territoriale Omogenea “E”, agricola di pianura, parzialmente ricadente in area soggetta a rispetto stradale; 

VISTO il parere di competenza per transito mezzi in via Zecchino e via San Cosma, rilasciato in data 9 maggio 2013, prot. int. n. 20, a firma del Responsabile dell’Unità viabilità IIIa - Area Tecnica funzionale del Comune di Monselice (PD), attraverso il quale vengono riportate specifiche prescrizioni per il transito di mezzi pesanti su dette vie; 

VISTO il parere favorevole, a firma del Dirigente del Consorzio di Bonifica  Adige Euganeo di Este (PD) del 20 marzo 2013, prot. n. 2427, nel cui comprensorio ricadono i terreni interessati dalle opere di miglioramento fondiario di cui trattasi, con le prescrizioni idrauliche di seguito riportate:

  • vengano rispettati fedelmente gli elaborati progettuali di corredo all’istanza;
  • i lavori dovranno essere eseguiti in modo che le quote finite siano quelle di progetto, conguagliando gli eventuali abbassamenti di quota dovuti a costipazione durante l’esecuzione dei lavori;
  • la rete di scolinatura, a lavori ultimati dovrà garantire invaso in quantità non inferiore allo stato attuale;
  • il terreno di riporto sia opportunamente miscelato con quello esistente mediante arature profonde in modo da garantire la permeabilità ed impedire l’eventuale formazione di strati superficiali compatti e quindi impermeabili; 

CONSIDERATO, che la Giunta regionale con deliberazione 30 dicembre 2010, n. 3549, nell’istituire gli Sportelli unici agricoli di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) in attuazione dell’art. 6 della LR 25 febbraio 2005, n. 9, ha attribuito ai medesimi Sportelli le competenze amministrative già svolte dai servizi Ispettorati regionale all’agricoltura (SIRA); 

VISTO il parere favorevole di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova del 17 settembre 2013, prot. n. 84155, pervenuto a questa Direzione regionale in data 3 ottobre 2013, prot. n. 419271, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della LR n. 44/1982, a conclusione di una istruttoria tecnico-economico-amministrativa, viene riconosciuta la natura di miglioramento fondiario ai lavori previsti sul terreno catastalmente censito al foglio n. 33 del comune di Monselice (PD), mappale n. 82/parte e al foglio n. 39 del medesimo comune mappali nn. 2/parte – 73 e 72, interessando un’estesa di ettari 6.89.30; 

VISTA la dichiarazione, a firma  dei progettisti ing. Alberto Piserchio e geom. Floriano Toniolo, attraverso la quale viene dato atto dei risultati dell’indagine ambientale eseguita, relativa al sito del miglioramento fondiario in argomento, dalla quale risulta che “lo stesso sito da almeno 5 decadi è stato destinato ad usi agricoli e che, pertanto, gli unici prodotti chimici utilizzati sono i concimi ed i fertilizzanti destinati a migliorare la produzione agricola; inoltre, viene si dichiara che il medesimo sito non è stato interessato da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale”; 

VISTO la dichiarazione di ARPAV, a firma del Responsabile del Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche di Treviso, con data 4 settembre 2013, prot. n. 92642, relativa all’invio dell’esito di validazione del piano di campionamento di terreni, ai fini del riutilizzo delle terre e rocce prodotte dal miglioramento fondiario della Società Agricola Gambarare, ai sensi del DDR n.39/2013; nella medesima validazione, si dichiara “ che il piano di campionamento dei terreni di cui trattasi è stato correttamente eseguito e i risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati sono raffrontabili con quelle ottenute da ARPAV”; 

CONSIDERATO che i contenuti e le prescrizioni individuate dai predetti pareri del Consorzio di bonifica, dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA di Padova e di ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche di Treviso, traggono fondamento da valutazioni tecniche, agronomiche, idrauliche, nonché economiche ed amministrative proprie delle competenze degli Enti consultivi sopra citati; 

DATO ATTO che le quote riportate negli elaborati progettuali plano-altimetrici dell’intervento di miglioramento fondiario in argomento trovano riferimento nel  caposaldo di Carta Tecnica Regionale n. 4134, del Comune di Monselice (PD), che individua la quota di + 9,32 metri sul “caposaldo verticale murato sullo spigolo sud-est del fabbricato situato in via S. Cosma n 44 – località omonima”; il citato caposaldo di Carta Tecnica Regionale trova illustrazione in una apposita monografia contenuta nell’allegato progettuale Tavola n. 1 –  Planimetria con indicazione del caposaldo; 

CONSIDERATO che, al fine di facilitare le operazioni di controllo e vigilanza, è necessario imporre la realizzazione – nel fondo medesimo e prima dell’inizio dei lavori in argomento – di un caposaldo di riferimento, con relativa area di rispetto, che dovrà essere mantenuto per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta conclusione dei lavori, la cui quota dovrà derivare da quella del sopra citato caposaldo regionale n. 4134; 

DATO ATTO che i lavori di miglioria fondiaria in esame rispettano, come attestato nel parere dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA Padova di cui sopra, la prescrizione dell’ultima parte del 4° comma dell’art. 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (come integrato dall’art. 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6), dove stabilisce che “In ogni caso è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a metri cubi 5.000 per ettaro”; 

RITENUTO, nel rispetto della natura e delle finalità dell’intervento in argomento, di limitare la profondità massima di scavo, individuandone la quota riferita al piano quotato progettuale; tale profondità, pena la decadenza della presente autorizzazione, non potrà essere superata durante l’esecuzione dei lavori; 

RITENUTO opportuno, tenuto conto di quanto riportato negli elaborati progettuali e dell’entità dei lavori di sistemazione agraria da effettuare, di determinare il termine per la conclusione del miglioramento fondiario in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del decreto di autorizzazione della scrivente Direzione regionale alla Ditta interessata; 

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, come da ultimo modificata dall’art. 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)”; 

VISTE le circolari del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1982, n. 58, 7 marzo 1985, n. 14 e 4 febbraio 1993, n. 4, nonché le note Dirigenziali del 21 maggio 1997, n. 1822 e del 13 marzo 2012, prot. 119151; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 1994, n. 3594, 27 aprile 1995, n. 2340 e 5 settembre 1995, n. 4597, che assegnano al Dipartimento per la Bonifica, oggi Direzione regionale Agroambiente, la competenza istruttoria in materia di miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, con la quale si è preso atto che in materia di miglioramenti fondiari che comportano l’utilizzazione del materiale di risulta a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, ex art. 2, comma 4°, della legge regionale n. 44 del 1982 e successive modifiche, non trovano applicazione i disposti dell’art. 17, 1° comma, voci 3, 4 e 5 e dell’art. 23 della legge regionale n. 44/1982, dell’art. 18, 1° comma, nella parte in cui il rilascio dell’autorizzazione regionale viene subordinato al parere della C.T.R.A.E. ed infine dell’art. 20 e si è confermata in capo al Dipartimento per la Bonifica, oggi Direzione regionale Agroambiente, la competenza istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario sopra specificate, fino all’assunzione del provvedimento finale di autorizzazione o di diniego; 

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo; 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” con particolare riferimento all’art. 23 che disciplina i compiti dei Dirigenti regionali; 

VISTO il decreto della Direzione regionale Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta”; 

PRECISATO che la presente autorizzazione viene rilasciata indipendentemente da eventuali autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze o nulla osta di competenza di altre Autorità e fatti salvi tutti i diritti di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, nonché ogni servitù prediale gravante sul fondo agricolo in argomento;

decreta

  1.   di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2.   di autorizzare De Benedetti Guido, in qualità di legale rappresentante della Società agricola Gambarare s.s. di Guido De Benedetti & C, con sede a Monselice in via Orti, n. 10, ad eseguire i lavori di miglioria fondiaria sul terreno di proprietà, catastalmente censito al foglio 33 del comune di Monselice (PD), mappale n. 82/parte e al foglio n. 39 del medesimo comune mappali nn. 2/parte – 73 e 72, interessando un’estesa di ettari 6.89.30  e a utilizzare il materiale di asporto conseguente ai lavori stessi per gli scopi di cui all’art. 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;
  3. di stabilire che l’intervento di miglioria fondiaria di cui al punto 2) venga realizzato, pena la decadenza del presente provvedimento di autorizzazione, conformemente agli elaborati progettuali depositati agli atti della Direzione regionale Agroambiente;
  4. di approvare le prescrizioni riportate nell’Allegato A al presente provvedimento;
  5. di stabilire che:
    1. per facilitare le operazioni di vigilanza e controllo, venga realizzato un caposaldo di riferimento, posto nella parte centrale del fondo interessato dai lavori, in prossimità della sezione 7, riscontrabile nella  Tavola progettuale n. 10 –Sezioni – sezione 7, che individui la quota + 5,40 m (più cinque virgola quaranta metri); la quota del caposaldo di riferimento dovrà derivare da quella del caposaldo di livellazione di Carta Tecnica Regionale n. 4134, del Comune di Monselice (PD), che individua la quota di + 9,32 metri sul “caposaldo verticale murato sullo spigolo sud-est del fabbricato situato in via S. Cosma n 44 – località omonima”; il citato caposaldo di Carta Tecnica Regionale trova illustrazione in una apposita monografia contenuta nell’allegato progettuale Tavola n. 1 –  Planimetria con indicazione del caposaldo;
    2. il caposaldo di riferimento di cui alla lettera a) dovrà essere costituito da un pilastro in calcestruzzo armato, del diametro non inferiore a 25 centimetri, infisso verticalmente nel terreno solidale a un basamento in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a 20 centimetri e della superficie non inferiore a un metro quadrato. La quota del caposaldo di riferimento, dovrà essere riportata sia sulla sommità del pilastro che sulla superficie del basamento, con vernice indelebile;
    3. durante la realizzazione dell’intervento la profondità massima di scavo non dovrà essere inferiore alla quota + 3,30 metri (più tre virgola trenta metri), riferita al caposaldo di cui alla lettera a);
    4. a lavori ultimati, le quote del citato appezzamento, esito della sistemazione idraulico agraria finale non dovranno risultare inferiori alle quote di progetto, così come riportate nelle Tavole progettuali nn. dal 4 al 16 – Sezioni;
    5. il volume di inerte asportato non dovrà essere superiore a mc 25.000 di materiale di natura prevalentemente sabbiosa;
    6. la Ditta autorizzata dovrà fornire ai funzionari del Comune, dell’Amministrazione provinciale, della Regione, del Consorzio di bonifica e alle altre Autorità competenti tutti i mezzi necessari  per visitare i lavori senza opporre impedimenti all’attività di vigilanza e controllo;
  6. di stabilire che l’inadempienza alle prescrizioni riportate al precedente punto 4),  comporterà la decadenza della presente autorizzazione;
  7. di limitare, come motivato in premessa, a 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il termine per la conclusione del presente miglioramento fondiario. Entro i termini di scadenza, qualora necessario, la Ditta richiedente potrà presentare una motivata istanza di proroga – in bollo –  del termine di conclusione dei lavori, in conformità a quanto prescritto nel decreto della Direzione regionale Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39;
  8. di dare atto che la funzione di vigilanza viene esercitata secondo le norme della legge regionale n. 44 del 1982 e in base a quanto stabilito con le circolari regionali 7 marzo 1985, n. 14 e 4 febbraio 1993, n. 4, nonché per quanto di competenza, dai consorzi di bonifica;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

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