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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 102 del 10 ottobre 2013
Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in Comune Oppeano (VR). LR 7 settembre 1982. n. 44, art. 2. Concessione proroga per conclusioni lavori. Azienda agricola Capra Due srl, con sede in via Mezzane n. 22, Legnago (VR).
Il Dirigente
VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 26 novembre 2012, n. 135, con il quale l’Azienda agricola Caprara Due s.r.l., con sede in via Mezzane n. 22, Legnago (VR) è stata autorizzata a effettuare lavori di miglioria sui terreni catastalmente censiti al foglio n. 5 del comune di Oppeano (VR), mappali nn. 8 – 9 – 16 e 41, la cui superficie catastale è di ettari 10.11.88, interessando un’estesa di ettari 8.36.84 e a utilizzare il materiale di asporto di natura prevalentemente ghiaiosa pari a mc 36.891 conseguente ai lavori stessi, per gli scopi di cui all’art. 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, concedendo un termine di 365 giorni dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione per l’ultimazione dei lavori;
DATO ATTO che la notifica dell’autorizzazione di cui sopra è stata compiuta il 4 dicembre 2012; pertanto, la conclusione dei lavori in oggetto avrebbe dovuto avvenire entro il 4 dicembre 2013 ;
VISTA la domanda di proroga presentata a questa Direzione regionale in data 2 ottobre 2013, prot. n. 417636, dalla Azienda agricola Caprara Due s.r.l., con sede in via Mezzane n. 22, Legnago (VR), nella quale viene evidenziato che i lavori hanno subito dei ritardi per impedimenti dovuti “alle straordinarie avversità atmosferiche intervenute; nonché, per non arrecare danni al fondo”;
VISTO l’elaborato grafico prodotto in allegato alla sopra citata domanda di proroga, redatto a cura dell’ing. Luca Michelazzi, peraltro Direttore dei lavori, attraverso il quale viene dato riscontro allo stato dei lavori eseguiti; copia dello stesso elaborato viene inviato con il presente decreto alla Amministrazione Comunale di Oppeano (VR) e alla Provincia di Verona competenti dell’attività di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione del miglioramento fondiario in argomento;
PRESO ATTO, come precisato nella medesima richiesta di proroga, che “per l’ultimazione dei lavori saranno necessari ulteriori 250 giorni”;
PRESO ATTO delle motivazioni a fondamento della richiesta di proroga, si ritiene di rilasciare la proroga chiesta di complessivi 250 (duecentocinquanta) giorni per la ultimazione dei lavori di miglioramento fondiario in argomento;
RITENUTO, peraltro, di dover invitare la Ditta autorizzata ad adottare ogni soluzione utile per concludere l’intervento in oggetto nel rispetto del nuovo termine temporale individuato dal presente atto;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", come da ultimo modificata dall'art. 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";
VISTA in particolare la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, esecutiva, che conferma in capo al Dipartimento per la bonifica, oggi Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta di cui al 4° comma, art. 2 della LR 44/1982;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", con particolare riferimento all'art. 23, che disciplina i compiti dei dirigenti regionali;
decreta
Riccardo De Gobbi
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