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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 101 del 10 ottobre 2013
Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in Comune di Buttapietra (VR). LR 7 settembre 1982. n. 44, art. 2. Concessione proroga per conclusioni lavori. Ditta Bogoni Gianfranco e Girlanda Anna, con sede in via Alpone n. 16, Buttabietra (VR).
Il Dirigente
VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 6 settembre 2012, n. 93, con il quale la Ditta Bogoni Gianfranco e Girlanda Anna, con sede in via Alpone n. 16, Buttapietra (VR), contitolari e proprietari dell’omonima azienda agricola, è stata autorizzata a effettuare lavori di miglioria sui terreni catastalmente censiti al foglio n. 9 del comune di Buttapietra (VR), mappali nn. 17 – 18 – 19 e 44, la cui superficie catastale è di ettari 3.59.95 e a utilizzare il materiale di asporto di natura prevalentemente ghiaiosa pari a mc 6.638 conseguente ai lavori stessi, per gli scopi di cui all’art. 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, concedendo un termine di 365 giorni per l’ultimazione dei lavori;
VISTA la domanda di proroga presentata a questa Direzione regionale in data 2 ottobre 2013, prot. n. 414625, dalla Ditta Bogoni Gianfranco e Girlanda Anna di Buttapietra (VR), nella quale viene evidenziato che i lavori hanno subito dei ritardi per impedimenti dovuti “dall’impossibilità d’iniziare subito l’intervento, al ricevimento del decreto, in quanto il fondo era ancora coltivato; nonché, per le forti piogge intervenute nel periodo invernale e primaverile che hanno interrotto per diverse volte i lavori”;
DATO ATTO che la domanda di proroga non è stata presentata entro i termini di scadenza individuati dal punto 6) del decreto di autorizzazione del 30 settembre 2012, n. 93;
CONSIDERATO che la Ditta autorizzata aveva anticipato, via mail ordinaria, all’Ufficio competente la materia dei miglioramenti fondiari di questa Direzione regionale la richiesta di proroga, comprensiva di un elaborato grafico a riscontro dello stato dei lavori eseguiti;
RITENUTO di accettare, comunque, la domanda di proroga di cui trattasi in considerazione delle difficoltà intervenute in questo periodo a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni relative alle comunicazioni telematiche tra la Regione, i cittadini e le imprese per la trasmissione dei documenti tramite casella di posta elettronica certificata;
VISTO l’elaborato grafico prodotto in allegato alla sopra citata domanda di proroga, redatto a cura del geom. Matteo Bogoni, peraltro Direttore dei lavori, attraverso il quale viene dato riscontro allo stato dei lavori eseguiti; copia dello stesso elaborato viene inviato con il presente decreto alla Amministrazione Comunale di Buttapietra (VR) e alla Provincia di Verona competenti dell’attività di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione del miglioramento fondiario in argomento;
PRESO ATTO, come precisato nella medesima richiesta di proroga, che “per l’ultimazione dei lavori saranno necessari ulteriori 180 giorni”;
PRESO ATTO delle motivazioni a fondamento della richiesta di proroga, si ritiene di rilasciare la proroga chiesta di complessivi 180 (centottanta) giorni per l’ultimazione dei lavori di miglioramento fondiario in argomento;
RITENUTO, peraltro, di dover invitare la Ditta autorizzata ad adottare ogni soluzione utile per concludere l’intervento in oggetto nel rispetto del nuovo termine temporale individuato dal presente atto;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", come da ultimo modificata dall'art. 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";
VISTA in particolare la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, esecutiva, che conferma in capo al Dipartimento per la bonifica, oggi Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta di cui al 4° comma, art. 2 della LR 44/1982;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", con particolare riferimento all'art. 23, che disciplina i compiti dei dirigenti regionali;
decreta
Riccardo De Gobbi
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