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Bur n. 4 del 14 gennaio 2014


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 97 del 09 ottobre 2013

Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in Comune di Santa Lucia di Piave (TV). LR 7 settembre 1982, n. 44, art. 2. Concessione proroga per conclusione lavori. Azienda agricola Rossetto Maria di Santa Lucia di Piave (TV).

Note per la trasparenza
Con il presente decreto viene rilasciata una ulteriore proroga di 90 giorni per la conclusione dei lavori autorizzati con DDR n. 35/2012, in comune di Santa Lucia di Piave (TV), alla Azienda agricola Rossetto Maria di Santa Lucia di Piave (TV).

Il Dirigente

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 21 marzo 2012, n. 35, con il quale Rossetto Maria, Vendrame Sergio e Vendrame Patrizia, in qualità di titolali dell’Azienda agricola Rossetto Maria, con sede in via dell’Argine n. 9, Santa Lucia di Piave (TV), sono stati autorizzata a effettuare lavori di miglioria sui terreni catastalmente censiti al foglio 10 del comune di Santa Lucia di Piave (TV), mappali nn. 149 e 150, interessando un’estesa di ettari 2.29.27 e a utilizzare il materiale di asporto, pari a mc 11.240 di materiale di natura prevalentemente ghiaiosa, conseguente ai lavori stessi, per gli scopi di cui all’art. 2, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44; con il medesimo provvedimento è stato individuato il termine di 365 giorni, dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, per l’ultimazione dei lavori; 

DATO ATTO  che la conclusione dei lavori in oggetto era stata conseguentemente prevista entro il 4 aprile 2013; 

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 27 marzo 2013, n. 33, con il quale alla medesima Ditta è stata concessa una proroga di complessivi 180 (centottanta) giorni, individuando nel 1 ottobre 2013 il nuovo termine per la conclusione dei lavori; 

VISTA l’ulteriore domanda di proroga presentata dalla Ditta autorizzata a questa Direzione  regionale in data 26 marzo 2013, prot. n. 123036, nella quale viene evidenziato che “nel corso dell’esecuzione dei lavori e soprattutto fino alla metà del mese di giugno le inclementi condizioni atmosferiche hanno costretto la scrivente ad interrompere i lavori di miglioria fondiaria, in quanto i materiali di apporto, intrisi d’acqua non erano palabili dalle macchine operatrici e conseguentemente i lavori sono stati sospesi. Tale sospensione è stata causa di un significativo ritardo nella loro esecuzione e non permetterà alla Ditta esecutrice di portarli a termine entro il termine fissato nel decreto di proroga n. 33/2013”;

PRESO ATTO, come precisato nella medesima richiesta di proroga, che “per l’ultimazione dei lavori saranno necessari ulteriori 3 mesi”;

RITENUTO di prendere atto delle motivazioni a fondamento della richiesta di proroga, si ritiene di rilasciare la proroga chiesta di complessivi 90 (novanta) giorni, considerati congrui per la conclusione dei lavori di miglioramento fondiario in argomento; 

RITENUTO, peraltro, di dover invitare la Ditta autorizzata ad adottare ogni soluzione utile per concludere l’intervento in oggetto nel rispetto del nuovo termine temporale individuato dal presente atto; 

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", come da ultimo modificata dall'art. 31 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)"; 

VISTA in particolare la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1996, n. 3562, esecutiva, che conferma in capo al Dipartimento per la bonifica, oggi Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria relativa alle pratiche di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta di cui al 4° comma, art. 2 della LR 44/1982; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3549, che nell’istituire gli Sportelli unici agricoli di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura) in attuazione dell’art. 6 della LR 25 febbraio 2005, n. 9, ha attribuito ai medesimi Sportelli le competenze amministrative già svolte dai servizi Ispettorati regionale all’agricoltura (SIRA); 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", con particolare riferimento all'art. 23, che disciplina i compiti dei dirigenti regionali;

decreta

  1. di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, all’Azienda agricola Rossetto Maria, con sede in via dell’Argine n. 9, Santa Lucia di Piave (TV), una proroga di complessivi 90 (novanta)  giorni per la conclusione dei lavori di miglioramento fondiario originariamente  autorizzati con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 21 marzo 2012, n. 35; il nuovo  termine per la conclusione dei lavori è pertanto individuato nel giorno  30 dicembre 2013;
  2. di invitare l’Azienda agricola Rossetto Maria di Santa Lucia di Piave (TV) ad adottare ogni soluzione utile per concludere i lavori in oggetto entro il nuovo termine individuato al punto 1. del presente provvedimento;
  3. di rinnovare ogni altro contenuto e disposto nel citato decreto dirigenziale del 21 marzo 2012, n. 35;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

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