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Bur n. 116 del 31 dicembre 2013


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI n. 169 del 23 settembre 2013

Regola di Cruden e Federola, con sede in Chies d'Alpago (BL). Concessione di contributo regionale ai Comitati Promotori per la ricostituzione delle Regole (art. 3, comma 5 e art. 17 L.R. n. 26/1996 e s.m.i.). Impegno di spesa e liquidazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si concede il contributo previsto dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i. (Art. 3, comma 5 e art. 17).

Il Dirigente

Premesso che: 

  • la Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i. “Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine”, all’art. 3, comma 5 e all’art. 17 stabilisce che la Regione favorisca l’assistenza ai Comitati Promotori per la ricostituzione delle Regole da parte del Comune territorialmente competente, contribuendo nella misura massima del 70% delle spese sostenute e debitamente documentate; 
  • con proprio Decreto n. 90 del 3 maggio 2012 si ricostituiva la “Regola di Cruden e Federola”, con sede in Chies d’Alpago (BL), con contestuale riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione al n. 675 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ex D.P.R. n. 361/2000; 
  • con nota pervenuta alla scrivente Direzione in data 14 giugno 2013 (prot. reg. n. 255186) il Presidente della suddetta Regola chiedeva la concessione del contributo regionale previsto dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i. per le spese sostenute dal Comitato Promotore, indicate complessivamente in Euro 6.057,38, allegando la documentazione comprovante le medesime; 

Considerato che: 

  • da un esame delle spese documentate, alcune risultano ammissibili a contributo, altre invece sono da ritenersi non necessarie e indispensabili al procedimento di ricostituzione della Regola in oggetto e pertanto non rientranti nella previsione dell’art. 3, comma 5 e dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 
  • il criterio seguito per valutare l’ammissibilità o meno delle spese documentate è quello già adottato per i rimborsi liquidati ad altre Regole con precedenti Decreti e per omogeneità di trattamento è applicato anche nel presente Decreto; 
  • le spese ritenute ammissibili e non ammissibili risultano, pertanto, le seguenti:

REGOLA DI CRUDEN E FEDEROLA

SPESE AMMESSE

SPESE NON AMMESSE

spese notarili

1.588,00

                                    

spese per consulenze tecniche

 

4.064,26

spese per valori bollati e diritti di segreteria

 

405,12

TOTALE

1.588,00

4.469,38

 

  • la somma ammissibile a contributo relativa alla Regola sopra richiamata ammonta complessivamente a Euro 1.588,00 ed è riferita alle spese notarili per la redazione dell’atto pubblico; 
  • la Regione può erogare alla predetta Regola, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., un contributo nella misura massima del 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, pari all’importo complessivo di Euro 1.111,60; 

Tutto ciò premesso e considerato:

  • richiamati l’art. 3, comma 5 e l’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 
  • richiamato il proprio Decreto n. 90 del 3 maggio 2012; 
  • vista la nota del Presidente della Regola pervenuta in data 14 giugno 2013 (prot. reg. n. 255186) e la documentazione allegata, agli atti della scrivente Direzione; 
  • richiamata la nota della scrivente Direzione prot. n. 312107 del 22 luglio 2013; 
  • richiamata la L.R. n. 1/1997; 
  • richiamati gli artt. 42 e 44 della L.R. n. 39/2001; 
  • richiamata la Legge Regionale 5 aprile 2013, n. 4; 
  • richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 631 del 7 maggio 2013; 
  • ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per la concessione del contributo sopra indicato alla “Regola di Cruden e Federola”, con sede in Chies d’Alpago (BL), come previsto dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i.,

decreta

  1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla “Regola di Cruden e Federola”, con sede in Chies d’Alpago (BL), codice fiscale n. 93047420257, il contributo di Euro 1.111,60, pari al 70% delle spese ritenute ammissibili sostenute dal Comitato Promotore per la ricostituzione della suddetta Regola, ai sensi dell’art. 3, comma 5 e dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 
  2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.111,60 sul capitolo 3484, denominato “Contributo regionale per la ricostituzione delle Regole (L.R. 19/98/1996, n. 26)”, iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2013, UPB U0005, che presenta sufficiente disponibilità (cod. Siope n. 1.06.03-1634); 
  3. di liquidare alla “Regola di Cruden e Federola” la somma di Euro 1.111,60 sopra descritta; 
  4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente provvedimento non è soggetta a limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente Decreto; 
  5. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione e dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; 
  6. di dare atto che il presente Decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  7. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Maurizio Gasparin

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