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Bur n. 96 del 12 novembre 2013


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 116 del 30 ottobre 2013

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Articolo 8, comma 2 dell'allegato alla Dgr 26 luglio 2011, n. 1150 "Secondo programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto". Individuazione divieto stagionale di spandimento del letame, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Note per la trasparenza

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, sulla base delle eccezionali condizioni stagionali che hanno determinato il perdurare dell’impossibilità, da parte degli operatori del settore, di provvedere all’adeguata fertilizzazione del suolo, si individuano, limitatamente al periodo autunno-invernale 2013-2014, le decorrenze del divieto di spandimento dei letami, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Il Dirigente

PREMESSO che ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è riconosciuto al letame un’importante funzione miglioratrice della struttura del terreno ed un certo “potere tampone” nei confronti del contenimento delle perdite di acqua dagli orizzonti del suolo superficiali e sotterranei;

CONSIDERATO che le particolari caratteristiche di stabilità del materiale in questione, dovute al processo di compostaggio in concimaia a cui le deiezioni animali sono sottoposte, consentono una gestibilità – anche in termini igienico-sanitari – nettamente migliore e che con una opportuna distribuzione agronomica di tale effluente palabile si possono apportare al terreno quantità di azoto adeguate al fabbisogno delle colture;

CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 1, lettera a) dell’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 “Secondo Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati nel Veneto” individua – nell’ordinarietà dei casi – nella fine di ottobre la fine del periodo dell’anno in cui è ammessa la distribuzione dei letami e dei materiali ad essi assimilati;

EVIDENZIATO che, in conformità all’articolo 8, comma 2 del citato allegato A alla DGR n. 1150/2011, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire per tale termine temporale decorrenze diverse da quelle previste, provvedendo contestualmente ad informare il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

PRESO ATTO che, a causa del ritardo con cui sono state effettuate le semine, determinato dalla concentrazione ad inizio primavera delle precipitazioni piovose, e che, in virtù delle temperature elevate nel periodo tardo primaverile/estivo protrattesi fino alla fine del mese di settembre, si sono verificate condizioni climatiche favorevoli al prolungamento della stagione vegetativa delle colture agrarie almeno fino alla prima quindicina del corrente mese di ottobre, posticipando di fatto la naturale scadenza del ciclo colturale e la raccolta delle medesime;

PRESO ATTO che il perdurare della presenza delle colture in campo ed il protrarsi delle operazioni di raccolta rende impossibile l’effettuazione delle operazioni di spandimento della parte di letame che si è accumulata nelle strutture aziendali;

PRESO ATTO che il mantenersi di condizioni meteorologiche favorevoli ha consentito la presenza al pascolo del bestiame, in particolare nelle aree collinari e montane, per tutta la prima metà del corrente mese di ottobre, e che ciò ha parimenti reso impossibile la contestuale effettuazione delle operazioni di distribuzione agronomica dei letami;

CONSIDERATO che il periodo estivo è stato contraddistinto anche da un sensibile aumento delle temperature, che si sono portate ben al di sopra dei valori medi a partire dalla seconda decade di giugno, protraendo l’anomalia termica fino alla prima metà di agosto, e che ciò ha contribuito – a livello di bacino idrografico – a determinare ovunque condizioni di deficit pluviometrico, talora anche marcato;

EVIDENZIATO che i suoli, in quanto tutt’ora caratterizzati da una ridotta provvista idrica, non hanno ancora raggiunto la piena capacità di campo e che la distribuzione di effluente zootecnico, in particolare di quello palabile, si ritiene non possa determinare rischi di perdite azotate per ruscellamento e scorrimento superficiale;

CONSIDERATO che l’adozione delle attuali migliori tecniche per la distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento e degli accorgimenti di tutela ambientale che sono stati imposti per la distribuzione degli effluenti con il Secondo Programma d’azione – in particolare per i terreni in pendenza – garantisce un’elevata salvaguardia dei corpi idrici superficiali e profondi;

RITENUTO che risulta possibile, senza alcuna ripercussione ambientale significativa, provvedere al posticipo della data di inizio del divieto della distribuzione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dal 1° novembre al 15 novembre del corrente anno solare;

CONSIDERATO che nell’ambito del citato posticipo temporale restano interamente confermati tutti i vincoli e i divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici cui individuati dal decreto legislativo n. 75/2010, di cui all’articolo 4 dell’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, quali la preclusione allo spandimento sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d’acqua;

EVIDENZIATO che, per quanto attiene agli aspetti ambientali connessi con la riduzione temporale di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento alla stima dei carichi apportati ai corpi idrici sotterranei e superficiali, la nuova individuazione del periodo di divieto non comporta modifiche delle previsioni del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) relativamente ai carichi e ai surplus di azoto stimati ad oggi e alla riduzione prevista al 2016, così come rilevato dalla competente Direzione regionale Geologia e Georisorse;

DATO ATTO, pertanto, che gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) non vengono significativamente modificati dal posticipo dell’inizio del divieto della distribuzione dei letami e dei materiali ad essi assimilati, sulla base di quanto accertato dalla medesima Direzione regionale Geologia e Georisorse;

PRECISATO che la DGR n. 2461/2011, al punto 3 del dispositivo ha stabilito, “…di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Agroambiente della definizione, con apposito decreto, dei criteri tecnici applicativi…, e quant’altro necessario alla completa attivazione di quanto disposto dal “Secondo Programma d’azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati”;

DATO ATTO che le Regioni contermini hanno in corso di adozione provvedimenti che, per analoghe motivazioni, prevedono il differimento dell’inizio dei periodi di divieto allo spandimento dei letami e dei materiali ad essi assimilati;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha fissato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l’allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, “Adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato” - "Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto";

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, “DGR 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

VISTA la DGR 21 gennaio 2013, n. 51, con la quale è stato dato recepimento al decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. in materia di Condizionalità per l’anno 2013;

decreta

  1. di stabilire - limitatamente all’annualità 2013 - nella data del 15 novembre l’inizio del periodo di divieto di spandimento dei letami e dei materiali ad essi assimilati, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, per le motivazioni precedentemente descritte;
  2. di stabilire – limitatamente all’annualità 2013 – nella data del 15 novembre l’inizio del periodo di divieto di spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati sui terreni con residui colturali;
  3. di richiamare, sulla base dell’articolo 6, comma 9 della decisione di deroga 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 non si applicano ai soggetti che stanno beneficiando della deroga per l’anno 2013 ai sensi della medesima decisione, per i quali gli effluenti di allevamento e i fertilizzanti chimici non possono essere applicati dopo il 1° novembre;
  4. di riconfermare, con l’eccezione di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2, i divieti stagionali e territoriali, nonché gli ulteriori vincoli allo spandimento stabiliti dal Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati con la DGR n. 1150 del 26 luglio 2011;
  5. di confermare che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisce integrazione pienamente efficace ai Criteri di Gestione Obbligatoria definiti in materia di Condizionalità con DGR 29 dicembre 2011, n. 2462, così come richiamato per l’anno 2013, per l’Atto A4, dalla DGR 21 gennaio 2013, n. 51;
  6. di trasmettere il presente decreto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 8 del vigente Programma d’azione (allegato A alla DGR n. 1150/2011);
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Riccardo De Gobbi

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