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Bur n. 89 del 22 ottobre 2013


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 699 del 19 settembre 2013

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Concessione idraulica di mq. 14.900 di terreno demaniale ad uso parco fluviale, in golena del fiume Piave località Falzè di Piave del Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA: richiesta, con nota prot. 389704 del 18.09.2013, proroga scadenza concessione al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. n. 296 del 13.09.2005. Riferimenti catastali: Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA foglio 19 fronte mappali 189,91 e foglio 20 fronte mappali 9,10. Richiedente: COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Pratica P00146.

Note per la trasparenza

 

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone la proroga della concessione già in essere ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D.P.R. n. 296 del 13.09.2005 qualora il concessionario si impegni ad effettuare opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse”.

Il Dirigente

VISTO il disciplinare n. 5774 di repertorio del 10.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa; 

VISTO il decreto di attuazione n. 176 del 03.02.2012 della presente concessione; 

PREMESSO che il D.P.R. n. 296 del 13.09.2005 prevede all’articolo 14 comma 2 la possibilità di rilasciare concessioni di durata superiore ai sei anni e comunque non eccedente i diciannove qualora l’Agenzia del Demanio (che qui opera per tramite la delegata Regione Veneto-Genio Civile di Treviso ai sensi del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 recepito nella L.R. n. 11 del 13.04.2001) ne ravvisa, con determinazione motivata, “anche nell’ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse”;

VISTA la domanda in oggetto intesa ad ottenere la proroga sino 31.12.2024, come previsto nell’art. 14 comma 2 del D.P.R. n. 296 del 13.09.2005, in presenza di interventi di riqualificazione dell’area mediante la realizzazione di una zona attrezzata per il picnic con barbecue, panchine, tavoli e giochi per i bambini, piccolo anfiteatro naturale per attività culturali, per un importo complessivo di circa € 85290,00 cofinanziato con fondi di cooperazione assegnati dalla Regione al GAL ; 

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI – 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall’Autorità di Bacino dei fiumi dell’alto adriatico  con delibera n. 3 in data 09.11.2012; 

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA con sede in SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Piazza Martiri della Libertà 1; C.F./P.IVA – 00546910266, la proroga della concessione idraulica sino al 31.12.2024 per l’occupazione di mq. 14.900 di terreno demaniale ad uso parco fluviale, in golena del fiume Piave località Falzè di Piave del Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, in presenza di interventi di riqualificazione dell’area mediante la realizzazione di una zona attrezzata per il picnic con barbecue, panchine, tavoli e giochi per i bambini, piccolo anfiteatro naturale per attività culturali, per un importo complessivo di circa € 85290,00 cofinanziato con fondi di cooperazione assegnati dalla Regione al GAL;

ART. 2  - La concessione è accordata fino al 31.12.2024, e verso il pagamento del canone annuo (2013) di € 101,25 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 -  Il presente decreto costituisce parte integrante al disciplinare n. 5774 del 10.01.2012 e decreto n. 176   del 03.02.2012;

 ART. 4  - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 5  -  Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

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