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Bur n. 89 del 22 ottobre 2013


Materia: Demanio e patrimonio

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI n. 120 del 03 settembre 2013

"Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della Regione del Veneto": sottoscrizione contratto con Società Edenred Italia S.r.l.

Note per la trasparenza

Note per la trasparenza:

Applicazione art. 55 comma 2 – 10, art.li 56 e 57, art. 98 comma 2 del D.Lgs.104/2010 e comma 13 dell’art. 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in Legge n. 135 in data 7 agosto 2012.

Il Dirigente

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 195 del 01/03/2011 ha approvato la pianificazione e programmazione dell’attività contrattuale che la Direzione Affari Generali intendeva avviare per l’anno 2011 ai sensi dell’art. 11. c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006,  la quale prevedeva tra le altre la procedura aperta di gara per l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa” per i dipendenti della Regione del Veneto. 

PRESO ATTO che con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 172 del 19/12/2011 è stata indetta la procedura aperta, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per il servizio in oggetto e sono stati approvati il bando di gara, il capitolato tecnico e il relativo disciplinare. 

CONSIDERATO che con Decreto n. 109 del 20/09/2012 della Direzione Affari Generali è stata aggiudicata definitivamente la gara per l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa” per la Regione del Veneto alla Società Edenred Italia S.r.l. di Milano, P. IVA 09429840151 ed è stato disposto di procedere, alla scadenza del termine dilatorio, alla sottoscrizione del contratto introducendo nella stessa la clausola di recesso prevista dall’art. 1, comma 1 del D.L. 95 del 07/06/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012.

PRESO ATTO che in data 29/10/2012 è pervenuto presso gli uffici della Direzione Affari Generali il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto proposto da Qui! Group S.p.a. contro la Regione Veneto nei confronti di Edenred Italia S.r.l. n.1520 del 2012 per l’annullamento del D.D.R. n. 109 del 20.09.2012 della Direzione Affari Generali con il quale l’Amministrazione ha aggiudicato definitivamente il “Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti delle Regione del Veneto” alla Società Edenred Italia S.r.l. e che con sentenza n.395 del 18/3/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto.

RILEVATO che con Decreto n. 127 del 27/11/2012 è stato disposto di prorogare, per le motivazioni esposte nello stesso, alla ditta Edenred Italia S.r.l., il contratto stipulato in data 01/01/2012, dal 01/11/2012 al 30/06/2013 con contestuale adeguamento  delle condizioni economiche a quelle previste dalla Convenzione Consip “Buoni Pasto n. 5 – Lotto 2” che prevede lo sconto sul valore nominale del buono pasto pari al 15,91%. 

PRESO ATTO che in data 17/05/2013 è pervenuto presso gli uffici della Direzione Affari Generali il ricorso avanti al Consiglio di Stato proposto da Qui! Group S.p.a. contro la Regione Veneto e nei confronti di Edenred Italia S.r.l. e del costituendo RTI Day Ristoservice S.p.a. e Sodexo Motivation Italia S.r.l., per l’annullamento o la riforma, previa sospensiva, della sentenza n. 491/2013 del TAR per il Veneto e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno. 

CONSIDERATO che la Consip ha in corso la procedura di gara “Buoni Pasto 6” per cui l’aggiudicazione non è prevista entro la data di scadenza dell’attuale rapporto contrattuale, ovvero il 30/06/2013. 

PRESO ATTO che la Direzione Affari Generali con nota n. Prot.  247397 datata 11/06/2013 ha chiesto alla Edenred Italia S.r.l., non essendo ancora definiti i tempi della procedura di gara “Buoni Pasto 6” da parte di Consip ed essendo aperto il contenzioso acceso da Qui! Group S.p.a. presso il Consiglio di Stato come più sopra riferito, la proroga secondo il postulato di cui al comma 13, art. 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in Legge n. 135 in data 7 agosto 2012,  alle stesse condizioni contrattuali, ovvero le attuali condizioni applicate dalla vigente Convenzione Consip “Buono pasto n. 5 – Lotto 2” per la “fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei”. 

CONSIDERATO che, a seguito della nota del 12/06/2013 della Edenred Italia S.r.l. di Milano con la quale ha dato la disponibilità alla proroga del servizio, alle stesse condizioni contrattuali applicate dalla vigente Convenzione Consip “Buoni Pasto n. 5 – Lotto 2” che prevede lo sconto sul valore nominale del buono pasto pari al 15,91%, la Direzione Affari Generali con Decreto del Dirigente n. 84 del 13/06/2013 ha prorogato il contratto in essere fino al 30/11/2013; 

PRESO ATTO che in data 15/07/2013 il Consiglio di Stato V Sez. con Ordinanza n. 2707 ha accolto l’istanza cautelare di Qui! Group S.p.a. “nei limiti della fissazione dell’udienza pubblica per la discussione dell’appello”  fissata per il 28/01/2014, definendo quindi la tempistica per la conclusione della vertenza senza, per altro, assumere altre decisioni; 

RILEVATO che la Direzione Affari Generali a seguito dell’Ordinanza n. 2707 in data 15/07/2013 del Consiglio di Stato V Sez., successiva alla proroga del contratto succitata fino al 30/11/2013, stante la necessità di non interrompere la fornitura dei buoni, in attesa della definizione del giudizio avanti al Consiglio di Stato, che dovrebbe aversi a seguito dell’udienza di trattazione del 28 gennaio 2014, chiedeva all’Avvocatura Regionale  parere in merito alla condotta più corretta da tenere;

CONSIDERATO che l’istanza cautelare presentata dall’appellante è stata accolta, come citato nell’Ordinanza n. 2707 in data 15/07/2013 del Consiglio di Stato V Sez.  solo “nei limiti della fissazione dell’udienza pubblica per la discussione dell’appello” stante l’opportunità che “la causa per la sua complessità, sotto i diversi profili dedotti, meriti l’approfondimento proprio dell’esame del merito”; 

PRESO ATTO che il parere dell’Avvocatura Regionale in data 01/07/2013 indica, stante quanto sopra indicato,  come soluzione più corretta quella di definire ora il contratto già aggiudicato, nelle more della conclusione del contenzioso, con clausola risolutiva espressa, secondo la quale esso si intenderà sciolto qualora l’appello presentato dalla società QUI! Group fosse accolto e gli atti di gara annullati; 

RITENUTO quindi opportuno e necessario definire il rapporto con Edenred Italia S.r.l. secondo i postulati di legge, ma con clausola risolutiva espressa, tale da salvaguardare ogni decisione del giudizio Amministrativo preso dal Consiglio di Stato, integrando ulteriormente il contratto con la risoluzione consensuale del rapporto in essere alla data di sottoscrizione del contratto de quo; 

VISTA la Delibera di programmazione della Giunta Regionale n. 195 del 01/03/2011. 

VISTO il D.D.R. n. 172 della Direzione Affari Generali del 19/12/2011. 

VISTO il D.D.R. n. 109 della Direzione Affari generali del 20/09/2012. 

VISTO il D.D.R. n. 127 della Direzione Affari Generali del 27/11/2012. 

VISTO il D.D.R. n. 84 della Direzione Affari Generali del 13/06/2013; 

VISTA l’ORDINANZA n. 2707 del Consiglio di Stato Sez. V del 15/07/2013 

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 

VISTA la Legge 18/04/2005, n. 62. 

VISTA  la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1. 

VISTA la L.R. 19 novembre 2001 n. 39. 

VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in Legge n. 135 in data 7 agosto 2012. 

Tutto ciò premesso e considerato

decreta

  1.  di sottoscrivere il contratto con la Società Edenred Italia S.r.l. di Milano nei limiti imposti dal comma 13, art. 1 D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito in Legge n. 135 in data 7 agosto 2012,  nelle more della definizione del contenzioso, con clausola risolutiva espressa, secondo la quale esso si intenderà sciolto qualora l’appello presentato dalla società QUI! Group fosse accolto e gli atti di gara annullati, integrando ulteriormente tale rapporto con la risoluzione consensuale del rapporto di proroga in essere.

Loriano Ceroni

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