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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 17 del 07 giugno 2013
Bando per il finanziamento di interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali. DGR n. 2706 del 24 dicembre 2012. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3. Azione 1.3.5. Codice Azione SMUPR 2 A 135. Codice del Progetto 26662. Antenna Tre Nord Est S.p.A., con sede legale in S. Biagio di Callalta, via Prati n. 1. Non ammissione domanda di contributo.
Note per la trasparenza:
Non ammissione al finanziamento della domanda di contributo presentata, in data 18 aprile 2013, da Antenna Tre Nord Est S.p.A..
Il Dirigente
PREMESSO che:
ATTESO che in data 18 aprile 2013, è pervenuta al protocollo generale della Giunta regionale la domanda di ammissione ai contributi in oggetto presentata da Antenna Tre Nord Est S.p.A.- codice fiscale 00643290265 - con sede legale in S. Biagio di Callalta, via Prati n.1;
CONSIDERATO che il bando prevede:
a) …..;
b) la dichiarazione che il soggetto richiedente non ha già beneficiato, per le medesime spese, di aiuti finanziari erogati da Regione del Veneto, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’UE o altre amministrazioni pubbliche;
c)….”;
PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici sulla domanda di ammissione a contributo presentata da Antenna Tre Nord Est S.p.A.;
CONSIDERATO che Antenna Tre Nord Est S.p.A. non ha adempiuto a quanto richiesto, a pena di esclusione, dal già citato art. 8, comma 6, e con specifico riferimento alla lett. b), del bando, in quanto mancano, tanto nella domanda di ammissione all’aiuto che nella documentazione allegata alla stessa, sia una esplicita dichiarazione, nelle forme e con i contenuti previsti, sia eventuali elementi informativi in merito agli aiuti finanziari sopra esplicitati;
DATO ATTO della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, effettuata ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Direzione Comunicazione e Informazione, con nota prot. n. 234877 in data 3 giugno 2013, ad Antenna Tre Nord Est S.p.A.;
PRESO ATTO che, con nota, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 6 giugno 2013, Antenna Tre Nord Est S.p.A., in risposta alla comunicazione della Direzione Comunicazione e Informazione di cui al punto precedente, ha informato che “per mera svista, la domanda presentata in data 18 aprile c.a. non conteneva la dichiarazione di cui all’art.8, comma 6, del bando” e che “la presente comunicazione, pertanto, è volta al ritiro della succitata domanda”, anticipando, altresì, la presentazione di una nuova istanza;
PRESO ATTO della comunicazione di cui al punto precedente di Antenna Tre Nord Est S.p.A. che conferma il mancato adempimento richiesto a pena di esclusione;
VISTI:
RITENUTO che, per le motivazioni sopra svolte e in ottemperanza alle disposizioni del bando, sussista la condizione di esclusione della domanda presentata in data 18 aprile 2013 da Antenna Tre Nord Est S.p.A.,(protocollo generale della Giunta regionale n. 166545), ai sensi dell’art.8, comma 6, del predetto, e conseguentemente la non ammissibilità della medesima ai contributi in questione,
decreta
1. di approvare la non ammissione al finanziamento della domanda di contributo presentata, in data 18 aprile 2013, (protocollo generale della Giunta regionale n. 166545), da Antenna Tre Nord Est S.p.A., con sede legale in S. Biagio di Callalta, via Prati n.1;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale;
3. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni, al Capo dello Stato.
Francesca Del Favero
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