Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 88 del 18 ottobre 2013


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 17 del 07 giugno 2013

Bando per il finanziamento di interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali. DGR n. 2706 del 24 dicembre 2012. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3. Azione 1.3.5. Codice Azione SMUPR 2 A 135. Codice del Progetto 26662. Antenna Tre Nord Est S.p.A., con sede legale in S. Biagio di Callalta, via Prati n. 1. Non ammissione domanda di contributo.

Note per la trasparenza

Note per la trasparenza:

Non ammissione al finanziamento della domanda di contributo presentata, in data 18 aprile 2013, da Antenna Tre Nord Est S.p.A..

Il Dirigente

PREMESSO che:

  • la Giunta regionale, avvalendosi delle disponibilità di cui al Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR, Asse 1, linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”, con deliberazione n. 2706 del 24 dicembre 2012, ha approvato il bando che prevede la concessione di contributi per interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali, rivolti alla riconversione del processo di trasmissione televisiva da analogico a digitale;
  • le domande di ammissione ai contributi possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2013 e sono ammesse a valutazione secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dell’aiuto di cui al bando in oggetto, e comunque, fino alla data del 31 dicembre 2013; 

ATTESO che in data 18 aprile 2013, è pervenuta al protocollo generale della Giunta regionale la domanda di ammissione ai contributi in oggetto presentata da Antenna Tre Nord Est S.p.A.- codice fiscale 00643290265 - con sede legale in S. Biagio di Callalta, via Prati n.1

CONSIDERATO che il bando prevede:

  • all’art. 5, comma 2, l’esclusione dall’aiuto degli investimenti “riguardanti impianti e relativi elementi che abbiano già usufruito di contributi erogati dalla Regione del Veneto, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’UE o altre amministrazioni pubbliche”;
  • all’art. 7, comma 3, che “L’aiuto concesso in virtù del presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento (CE) 1083/2006.”;
  • all’art. 8, comma 6, del bando, che “la domanda completa di tutti gli elementi previsti deve contenere, a pena di esclusione:

a) …..;

b) la dichiarazione che il soggetto richiedente non ha già beneficiato, per le medesime spese, di aiuti finanziari erogati da Regione del Veneto, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’UE o altre amministrazioni pubbliche;

c)….”;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici sulla domanda di ammissione a contributo presentata da Antenna Tre Nord Est S.p.A.

CONSIDERATO che Antenna Tre Nord Est S.p.A. non ha adempiuto a quanto richiesto, a pena di esclusione, dal già citato art. 8, comma 6, e con specifico riferimento alla lett. b), del bando, in quanto mancano, tanto nella domanda di ammissione all’aiuto che nella documentazione allegata alla stessa, sia una esplicita dichiarazione, nelle forme e con i contenuti previsti, sia eventuali elementi informativi in merito agli aiuti finanziari sopra esplicitati; 

DATO ATTO della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, effettuata ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Direzione Comunicazione e Informazione, con nota prot. n. 234877 in data 3 giugno 2013, ad Antenna Tre Nord Est S.p.A.;

PRESO ATTO che, con nota, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 6 giugno 2013, Antenna Tre Nord Est S.p.A., in risposta alla comunicazione della Direzione Comunicazione e Informazione di cui al punto precedente, ha informato che “per mera svista, la domanda presentata in data 18 aprile c.a. non conteneva la dichiarazione di cui all’art.8, comma 6, del bando” e che “la presente comunicazione, pertanto, è volta al ritiro della succitata domanda”, anticipando, altresì, la presentazione di una nuova istanza; 

PRESO ATTO della comunicazione di cui al punto precedente di Antenna Tre Nord Est S.p.A. che conferma il mancato adempimento richiesto a pena di esclusione;

VISTI:

  • il Programma Operativo Regionale − Parte FESR, Asse 1, linea di intervento 1.1 “Ricerca Sviluppo e Innovazione”;
  • il bando in oggetto e, in particolare, l’art.8, comma 6;
  • i provvedimenti amministrativi citati e tutta la documentazione agli atti; 

RITENUTO che, per le motivazioni sopra svolte e in ottemperanza alle disposizioni del bando, sussista la condizione di esclusione della domanda presentata in data 18 aprile 2013 da Antenna Tre Nord Est S.p.A.,(protocollo generale della Giunta regionale n. 166545), ai sensi dell’art.8, comma 6, del predetto, e conseguentemente la non ammissibilità della medesima ai contributi in questione,

decreta

1.  di approvare la non ammissione al finanziamento della domanda di contributo presentata, in data 18 aprile 2013, (protocollo generale della Giunta regionale n. 166545), da Antenna Tre Nord Est S.p.A., con sede legale in
S. Biagio di Callalta, via Prati n.1;

2.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale;

3.  di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni, al Capo dello Stato.

Francesca Del Favero

Torna indietro