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Bur n. 69 del 13 agosto 2013


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO CACCIA E PESCA n. 41 del 25 luglio 2013

Autorizzazione temporanea all'esercizio della pesca a scopo scientifico. Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie - Centro Conservazione Biodiversità. Legge regionale 28.4.1998, n. 19 - art. 9.

Note per la trasparenza:      

Con il presente atto si procede ad autorizzare l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Veterinarie, a svolgere l’attività di pesca a scopo scientifico, per un anno, ai sensi dell’art.9 della L.R. 28.04.1998, n.19.

Il Dirigente

VISTA la L.R. 28.4.1998, n.19 che, all’art.9, stabilisce che l’attività di pesca scientifica è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione regionale qualora esercitata nelle acque del territorio di più Province;

VISTA la richiesta del 15 luglio 2013 – ns. prot. n.307761 del 18 luglio 2013 - per l’autorizzazione temporanea all’esercizio della pesca a scopo scientifico, trasmessa dal Ph.D, Res. Dott. Alvise Lucarda del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino – Via Leonardo da Vinci, 44 – 10095 Grugliasco  (TO) - per i ricercatori:

-   DOTT. ALVISE NAZZARENO LUCARDA                                   -   DOTT. CARLO MALERBA

-   DOTT. MARCO MARTINI                                                              -   DOTT. GIANNI CECCHIN

-   SIG. GIACOMO CENTELLEGHE                                                -   SIG. GIANLUCA BORTOLAS

-   SIG. DENIS MEZZALIRA                                                              -   SIG. ANDREA MONEGAT

-   SIG. GABRIELE PIAZZA                                                               -   SIG. CLAUDIO PRENOT

-   SIG. LINO COLZATO

PRESO ATTO che tale attività viene espletata nelle acque interne regionali;

RITENUTO necessario consentire ai ricercatori sopracitati di svolgere le attività di ricerca previste nei progetti approvati dall’Ateneo tra i quali:

  • studio del fenomeno dell’ibridazione tra Salmo trutta trutta e Salmo trutta marmoratus in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il Corpo Forestale dello Stato, il Consorzio Pescatori Feltrini e la Protezione Civile delle Comunità Montane Feltrine;

  • progetto di salvaguardia e recupero delle popolazioni ittiche autoctone del medio Piave, in collaborazione con il Consorzio delle Associazioni di Pescatori Trevigiani “Montello X marmoratus”;

  • proseguimento di studi sull’accrescimento in ambiente naturale di risorgiva di Salmo trutta marmoratus;

  • proseguimento di  studi sull’ecologia e sulla dinamica di comunità ittiche d’acqua dolce;

  • caratterizzazione genetica di popolazioni di trota marmorata dei fiumi della Regione Veneto; prosecuzione degli studi che vengono condotti con le metodologie utilizzate per il progetto di collaborazione con la Regione Veneto nel biennio 2005-2006;

  • studi ed interventi gestionali per la salvaguardia e la valorizzazione dell’ittiofauna autoctona del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ed aree limitrofi - ripopolamenti;

VISTA la L.R. n.1/1997 - Art.28 -, che stabilisce le nuove competenze e funzioni attribuite ai Dirigenti Regionali delle Strutture organizzative regionali;

VISTA la DGR n.375 del 12.2.1997 che stabilisce la modalità delle procedure amministrative e le attribuzioni dei Dirigenti in applicazione alla L.R. n.1/1997;

VISTA la DGR n.4314 del 9.12.1997 la quale fa rinvio a quanto disposto dall’art.5, comma 1, della Legge n.241/1990 per quanto concerne l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale;

decreta

1. di autorizzare i ricercatori:

•    DOTT. ALVISE NAZZARENO LUCARDA (omissis),

•    DOTT. CARLO MALERBA (omissis),

•    DOTT. MARCO MARTINI (omissis),

•    SIG. GIANNI CECCHIN (omissis),

•    SIG. GIACOMO CENTELLEGHE (omissis),

•    SIG. GIANLUCA BORTOLAS (omissis),

•    SIG. DENIS MEZZALIRA (omissis),

•    SIG. ANDREA MONEGAT (omissis),

•    SIG. GABRIELE PIAZZA (omissis),

•    SIG. CLAUDIO PRENOT (omissis),

•    SIG. LINO COLZATO (omissis),

ad esercitare, per anni 1 (uno) dalla data di approvazione del presente Decreto, l’attività di pesca a scopo scientifico nelle acque interne regionali, (con prelievo del materiale biologico, mediante l’utilizzo di attrezzature per la pesca elettrica, guadini, retini e vasche dove tenere gli animali durante la raccolta dei dati, ma anche l’utilizzo di strumenti fissi di cattura quali reti, nasse e bertovelli, specialmente nei bacini lacustri), a supporto degli studi richiamati in premessa, ai sensi e per i fini di cui all’art.9 della L.R. n. 19/1998 nonché conformemente ad ogni altra norma vigente;

2.   di disporre, in capo ai soggetti nominativamente individuati al precedente punto 1., l’obbligo di presentare una relazione tecnico-scientifica avente per oggetto le attività di pesca a scopo scientifico poste in essere in virtù del presente Decreto, dando atto che in caso di mancata presentazione non potrà essere dato riscontro positivo ad eventuali ulteriori richieste di rinnovo. Quanto contenuto in detta relazione potrà essere utilizzato dalla Giunta Regionale anche a fini di pubblicazione con citazione della fonte;

3. di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata limitatamente alla sua conformità alla normativa regionale, mentre l’effettivo svolgimento dell’attività scientifica, costituente un atto volontario dei soggetti richiedenti, impone a quest’ultimo l’obbligo di:

a) acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche autorità;

b) rispettare, con riferimento alle aree interessate dall’attività di pesca a scopo scientifico, diritti e/o interessi preesistenti - in qualunque modo acquisiti - in capo a soggetti pubblici o privati;

c) lasciare indenne la Regione del Veneto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall’esercizio dell’attività di pesca a scopo scientifico così come autorizzata;

4. di stabilire che gli obblighi di cui al precedente punto 3. si intendono assunti da parte dei soggetti nominativamente individuati al precedente punto 1. in mancanza di contrario avviso entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

6. il presente Decreto verrà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Mario Richieri

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