Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Ausor in comune di Sovramonte (BL) a uso idroelettrico. Domanda della Società En&En S.p.A. ora En&En s.r.l. presentata in data 26.9.2006.
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1 - Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Società En&En S.r.l. (cod. fisc. 01104420250), con sede a Belluno, il diritto di derivare dal torrente Ausor a quota 739 m s.l.m. in comune di Sovramonte (BL), moduli massimi 6,50 (litri al secondo seicentocinquanta) e medi 2,98 (litri al secondo duecentonovantotto) di acqua per produrre sul salto di 200,80 la potenza nominale media di kW 586,65, a uso idroelettrico, con restituzione nello stesso torrente Ausor a quota 536,4 m s.l.m. in comune di Sovramonte (BL), e con l'obbligo di garantire il deflusso di una portata continua di rispetto in alveo che, immediatamente a valle della presa, non dovrà essere inferiore a moduli 0,42 (litri al secondo quarantadue) per tutto l'anno;
2 - Alla società En&En s.r.l. è inoltre concesso l'uso delle aree demaniali interessate dalle opere relative alla derivazione;
3 - La concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui, decorrenti dalla data di esercizio commerciale, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel sopraccitato disciplinare in data 06.06.2013 n. 3263 di repertorio, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € 20.126,50 (ventimilacentoventisei/50), salvo adeguamento;
4 - Dalla data del presente provvedimento decorre l’obbligo di versamento dei canoni demaniali;
5 - Le portate di concessione dovranno essere adeguate nel corso dell’istruttoria prevista per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell’impianto, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell’ex art.9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010 con proprio parere n. 1 del 8.11.2010 così come approvato con decreti del dirigente della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto 18.11.2010 n. 269 e 2.3.2011 n. 28;
6 - La costruzione delle opere relative alla derivazione e l’uso dell’acqua sono vincolati all’ottenimento dell’ autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
7 - Secondo quanto disposto dall’art. 20 del R.D. 1775/1933 la concessione non potrà essere ceduta, né in tutto né in parte, senza il preventivo nulla osta dell’ente concedente;
8 - Ai sensi di quanto disposto al punto A) 6) dell'Allegato A alla DGRV n. 694 del 14.05.2013, in caso di modifiche introdotte dall'approvazione dell'impianto e dal conseguente rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, da parte dell'ente competente, l'ente concedente potrà procedere all'eventuale adeguamento del presente provvedimento e del disciplinare di rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica;
9 - Ai sensi di quanto disposto al punto B) 3) dell'Allegato A alla DGRV n. 694 del 14.05.2013, in caso di esito negativo del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto l'ente concedente dichiarerà la decadenza della concessione di derivazione d'acqua pubblica;
10 - Il concessionario in ogni caso non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo per la mancata attuazione della derivazione d’acqua e a nessun altro titolo.
11 - Di stabilire che il presente decreto venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del veneto.
12 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
ing. Nicola Salvatore