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Bur n. 51 del 18 giugno 2013


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO n. 91 del 07 giugno 2013

Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Ausor in comune di Sovramonte (BL) a uso idroelettrico. Domanda della Società En&En S.p.A. ora En&En s.r.l. presentata in data 26.9.2006.

Il Dirigente

(omissis)

 

decreta

1 -   Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Società En&En S.r.l. (cod. fisc. 01104420250), con sede a Belluno, il diritto di derivare dal torrente Ausor a quota 739 m s.l.m. in comune di Sovramonte (BL), moduli massimi 6,50 (litri al secondo seicentocinquanta) e medi 2,98 (litri al secondo duecentonovantotto) di acqua per produrre sul salto di 200,80 la potenza nominale media di kW 586,65, a uso idroelettrico, con restituzione nello stesso torrente Ausor a quota 536,4 m s.l.m. in comune di Sovramonte (BL), e con l'obbligo di garantire il deflusso di una portata continua di rispetto in alveo che, immediatamente a valle della presa, non dovrà essere inferiore a moduli 0,42 (litri al secondo quarantadue) per tutto l'anno;

2 -  Alla società En&En s.r.l. è inoltre concesso l'uso delle aree demaniali interessate dalle opere relative alla derivazione;

3 -  La concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui, decorrenti dalla data di esercizio commerciale, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel sopraccitato disciplinare in data 06.06.2013 n. 3263 di repertorio, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € 20.126,50 (ventimilacentoventisei/50), salvo adeguamento;

4 -  Dalla data del presente provvedimento decorre l’obbligo di versamento dei canoni demaniali;

5 -  Le portate di concessione dovranno essere adeguate nel corso dell’istruttoria prevista per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell’impianto, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell’ex art.9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010 con proprio parere n. 1 del 8.11.2010 così come approvato con decreti del dirigente della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto 18.11.2010 n. 269 e 2.3.2011 n. 28;

6 -  La costruzione delle opere relative alla derivazione e l’uso dell’acqua sono vincolati all’ottenimento dell’ autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

7 -  Secondo quanto disposto dall’art. 20 del R.D. 1775/1933 la concessione non potrà essere ceduta, né in tutto né in parte, senza il preventivo nulla osta dell’ente concedente;

8 -  Ai sensi di quanto disposto al punto A) 6) dell'Allegato A alla DGRV n. 694 del 14.05.2013, in caso di modifiche introdotte dall'approvazione dell'impianto e dal conseguente rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, da parte dell'ente competente, l'ente concedente potrà procedere all'eventuale adeguamento del presente provvedimento e del disciplinare di rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica;

9 -  Ai sensi di quanto disposto al punto B) 3) dell'Allegato A alla DGRV n. 694 del 14.05.2013, in caso di esito negativo del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto l'ente concedente dichiarerà la decadenza della concessione di derivazione d'acqua pubblica;

10 - Il concessionario in ogni caso non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo per la mancata attuazione della derivazione d’acqua e a nessun altro titolo.

11 - Di stabilire che il presente decreto venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del veneto.

12 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

ing. Nicola Salvatore

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