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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 199 del 16 novembre 2012
Eventi eccezionali, alta marea e mareggiate, verificatisi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2012 nei territori delle Province di VENEZIA e ROVIGO. L.R. 11/2001 - art. 106: Dichiarazione dello "STATO DI CRISI".
Il Presidente
VISTA la “Scheda evento” del 06.11.2012 del Centro Funzionale Decentrato con cui si riferisce che:
VISTO il rapporto del “Centro Previsioni e Segnalazioni Maree” - in riferimento ai livelli di marea registrati dalla stazione di Chioggia (VE) - che segnala come nella notte tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2012 si è registrata una “alta marea eccezionale” protrattasi per un lungo periodo come di seguito indicato e che ha raggiunto la punta massima 163 centimetri:
VISTE le comunicazioni:
RITENUTO necessario, pertanto, attivare, secondo la normativa vigente, le procedure necessarie per fronteggiare l’emergenza al fine di affrontare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti;
VISTO, l’art. 106, comma 1, lettera a), della LR 11/2001, con cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, il Presidente provvede alla dichiarazione dello Stato di Crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di protezione civile;
VISTO anche l’art. 105, comma 1, della medesima LR 11/2001, con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di crisi determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere di pronto intervento, secondo le modalità della LR 58/84 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la LR 58/1984;
VISTA la L. 225/1992;
VISTO il D.Lgs112/1998;
VISTA la LR 11/2001
decreta
1. E’ dichiarato lo “Stato di crisi” per gli eventi eccezionali, alta marea e mareggiate, verificatisi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2012 nei territori delle Province di Venezia e Rovigo;
2. Lo Stato di Crisi, ai sensi della LR 11/2001 - art. 106, comma 1, lettera a), costituisce declaratoria di evento eccezionale;
3. E’ riconosciuta l’attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per garantire il coordinamento e l’assistenza agli Enti Locali per l’intervento di soccorso e superamento dell’emergenza;
4. Vengono attivati e garantiti i benefici per il personale volontario attivato, come definito dalla LR 11/2001, - art. 106, comma 1, lettera d);
5. L’Unità di Progetto Protezione Civile è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
6. L’Unità di Progetto Protezione Civile è autorizzata a ricorrere alle risorse di cui al “Fondo regionale di Protezione civile” nei limiti delle disponibilità di bilancio al fine di:
a) consentire l’attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all’opera delle strutture periferiche regionali nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
b) consentire l’esecuzione di interventi di carattere urgente;
c) acquisire, con procedure d’urgenza, eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;
7. Di pubblicare il presente decreto nel BURVET.
Luca Zaia
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