Visto l’art. 33, comma 1 dell’ACN per la Pediatria di libera scelta (PLS), reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i. in base al quale ciascuna Regione, nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno o diversamente secondo quanto previsto da specifici accordi regionali, pubblica nel Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati per l’assistenza primaria individuati dalle singole Aziende UU.LL.SS.SS. sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32;
Visto l’Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con D.G.R. n. 2667 del 7/08/2006, che prevede la possibilità da parte delle Aziende ULSS di richiedere la pubblicazione di zone carenti straordinarie anche in deroga alle scadenze previste dall’art. 33 dell’ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i.
Preso atto che, con nota del 21/06/2012, l’Azienda ULSS n. 12 comunica la cessazione di un pediatra di libera scelta nel Distretto n. 1 Venezia Centro Storico e l’impossibilità di determinare una zona carente ordinaria ai sensi delle procedure tecniche di cui al’Allegato C) dell’ACN PLS in oggetto.
Preso atto che, in conseguenza di ciò, l’Azienda ritiene di procedere alla pubblicazione di una zona carente straordinaria, ma che a seguito della mancata intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale, richiede di istituire la Commissione regionale prevista dall’Accordo regionale citato per l’esame della propria proposta di pubblicazione di n. 1 (una) zona carente straordinaria individuata nell’ambito territoriale del Distretto n. 1 - Venezia Centro Storico.
Constatata la situazione della pediatria di famiglia del Distretto n. 1 dell’Azienda ULSS n. 12 - Veneziana, in data 11/10/2012 è stata convocata la anzidetta Commissione regionale che, preso atto della disponibilità dei pediatri di concorrere alla risoluzione del problema ed esaminati gli atti, al fine di tutelare il diritto di libera scelta del pediatra di famiglia da parte dell’assistito e la disponibilità ad offrire una risposta appropriata rispetto ai bisogni peculiari specifici del Centro storico veneziano evidenziati dalle famiglie interessate, ritiene, dopo ampio dibattito, di accogliere la proposta di attivare n. 1 (una) zona carente straordinaria di pediatria nell’ambito distrettuale n. 1 Venezia Centro Storico dell’Azienda ULSS n. 12 e di consentire la possibilità per gli assistiti di scegliere uno qualunque dei pediatri dell’ambito medesimo. In questo modo viene garantita sia la libertà di scelta, sia la permanenza di uno studio di pediatria di libera scelta nella zona precedentemente coperta dal pediatra cessato.
Dato atto che la decisione della suddetta Commissione regionale è stata comunicata con e-mail del 12/10/2012 all’Assessore regionale alla Sanità, al Segretario regionale per la Sanità, al Coordinamento del Direttori Generali, al Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 12 e alla FIMP.
Rilevato che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell’art. 15 comma 11, i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all’ACN non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 33, comma 13 del citato ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare all’Azienda ULSS interessata, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui all’Allegato A) del presente decreto, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate.
Richiamato il decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 121 del 12/10/2011 "Conferimento di delega ai responsabili di Unità Complessa e di Servizio, afferenti la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, per la sottoscrizione di atti e proposte di provvedimenti - riforma del decreto n. 44/2011.