Il Dirigente
Visto l’art. 34, 1° comma dell’ A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i. (per brevità: vigente A.C.N.), in base al quale:"ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa comunicazione al comitato aziendale, …sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33.";
Richiamata, per la materia in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale attuativo del citato A.C.N., reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30.12.2005;
Ricordato che, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del vigente A.C.N., l’Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in esame;
Dato atto che la graduatoria unica regionale per la medicina generale valevole per l’anno 2012 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 23 dicembre 2011 e successivamente integrata con la pubblicazione nel BURV n. 34 del 27 aprile 2012;
Preso atto delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti individuati alle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto per il primo semestre 2012, elencati nel prospetto riepilogativo (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
Ricordato che il richiamato Accordo regionale prevede che la gestione delle procedure relative all’assegnazione degli incarichi di Medicina Generale (Assistenza Primaria) per la copertura delle zone dichiarati carenti sia svolta dall’Azienda U.L.S.S. 6 di Vicenza, che vi provvederà in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente A.C.N.;
Visto il comma 7 dell’art. 16 del vigente A.C.N., come integrato per la materia dalla disciplina recata dall’Accordo regionale, il quale dispone che il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici possessori del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del decreto legislativo 368 del 17 agosto 1999);
Rilevato che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente A.C.N. ed in particolare dell’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’A.C.N. in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Dato atto che ai sensi dell’art. 34, comma 13 dell’A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento, all’Azienda U.L.S.S. n. 6 di Vicenza una domanda conforme allo schema di cui all’allegato B) o all’allegato C) del presente decreto e secondo le Avvertenze Generali ivi indicate;
Richiamato il decreto del Segretario regionale alla sanità n. 44 del 19 maggio 2011con il quale, nelle more della nomina del Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, viene conferita delega alla firma dei decreti afferenti all’U.C. Attività Distrettuali e Cure Primarie al Dirigente di quest’ultima struttura.