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Bur n. 95 del 16 dicembre 2011


Materia: Energia e industria

Decreto DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO n. 9 del 29 novembre 2011

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12 - Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010. Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2010, n. 453 - Adeguamento della documentazione utile ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da biomassa e biogas entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni nonché dell'articolo 44 della Lr n. 11/2004 e successive modiche e integrazioni.

Il Segretario


Premesso che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ha semplificato le procedure amministrative per la realizzazione e il funzionamento degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 con il quale sono state emanate le Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione di Giunta regionale dell’8 agosto 2008, n. 2204, con la quale sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione, istallazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Visti, inoltre, i successivi provvedimenti della Giunta regionale (Dgr n. 1192/2009 e Dgr n. 453/2010) con i quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico);

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della Lr n. 11/2004.

Preso atto che con la medesima Dgr n. 453/2010, il Segretario regionale competente con proprio decreto può approvare la documentazione utile al corretto svolgimento del procedimento unico;

Considerato, altresì, che con precedentemente deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente;

Ritenuto, pertanto, necessario adeguare alle recenti disposizioni amministrative statali la deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2009, limitatamente agli aspetti inerenti la documentazione obbligatoria ai fini del corretto svolgimento del procedimento unico;

Viste:
¿ la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
¿ visto il D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni – testo unico ambientale;
¿ il D. Lgs. n. 28/2011 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
¿ la legge regionale n. 24/1991 e successive modifiche e integrazioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
¿ la legge regionale n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni in materia di edificabilità in zona rurale;

Decreta


1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale è riportata la documentazione essenziale per avviare e concludere il procedimento amministrativo utile al rilascio dell’autorizzazione unica;

3. di approvare l’allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale è riportato il fac-simile di domanda;

4. di approvare l’allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale è riportato il fac-simile della “scheda di sintesi”;

5. di approvare l’allegato D al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale è riportato il fac-simile di atto di impegno;

6. di approvare l’allegato E al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le voci di spesa necessarie per il calcolo del computo metrico utile alla stesura della perizia di stima ai fini della quantificazione di costi di demolizione e ripristino ex-ante delle superfici interessate dall’esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

7. di stabilire che a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, le istanze di rilascio dell’autorizzazione unica siano corredate della documentazione essenziale alla procedibilità, così come elencata all’allegato A di cui al precedente punto 2.;

8. di stabilire, altresì, che a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, le istanze di rilascio dell’autorizzazione unica siano conformi al fac-simile di domanda di cui al precedente punto 3.;

9. di stabilire, infine, che la perizia di stima inerente i costi di demolizione e ripristino ex-ante delle superfici interessate dall’esercizio degli impianti in argomento sia redatta secondo le principali voci di spesa riassunte nell’allegato E di cui al precedente punto 6.


Mauro Trapani

(seguono allegati)

Allegato A_236564.pdf
Allegato B_236564.pdf
Allegato C_236564.pdf
Allegato D_236564.pdf
Allegato E_236564.pdf

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